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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/10/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. RO D. Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2284/2024 R.G, avente per oggetto: separazione personale dei coniugi, promossa da
DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe G. Parte_1
IA
CONTRO
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Di CP_1
LO e DR Di OR.
Con la partecipazione del Procuratore della Repubblica.
Conclusioni delle parti.
Per: “si chiede fissarsi altra udienza di prosecuzione della prova e, in esito alla stessa, occorrendo, udienza di precisazione delle conclusioni sullo stato. Ove, tuttavia, l'Ill.mo Sig. Giudice adito dovesse diversamente opinare, ritenendo di poter comunque provvedere sullo status alla luce delle risultanze la ricorrente finora acquisite, la Sig.ra precisa le proprie conclusioni Parte_1 chiedendo pronunciarsi, con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo al Sig. per le ragioni tutte compiutamente argomentate in atti”. CP_1
Per il convenuto: “con le presenti note di trattazione scritta, nell'interesse del Sig. CP_1 si insiste in tutte le eccezioni e domande di cui alla comparsa di costituzione e risposta e si
[...] chiede pronunciarsi la separazione dalla sig.ra Si chiede, inoltre, nel merito, la CP_2 prosecuzione della prova già ammessa”.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 5 dicembre 2024, esponeva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario con a Caltanissetta il 6/8/2019, CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2019, parte II, serie A, n. 96;
-che dalla relazione erano nati due figli, il 27 gennaio 2020 e RO il 29 gennaio Per_1
2021;
- che la suddetta relazione, mai serena, si era ulteriormente deteriorata dopo il matrimonio, all'epoca del quale lei era già in stato di gravidanza. Quanto sopra, a causa della condotta contraria ai doveri coniugali tenuta dal marito, che avrebbe denigrato, maltrattato e picchiato la moglie, persistendo nelle condotte offensive e violente anche dopo la separazione di fatto, in occasione del prelievo dei figli minori, con cui si era trasferita a Caltanissetta presso il proprio padre dopo l'allontanamento dalla casa familiare. Il trasferimento, a dire della ricorrente, era stato determinato dalla necessità di tutelare se stessa ed i figli minori, in presenza dei quali sarebbero state poste in essere talune delle condotte denigratorie. In ricorso la difesa deduceva anche delle cattive frequentazioni del CP_1
Alla luce di quanto sopra, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei Parte_1 coniugi, con addebito al marito, che vi avrebbe dato causa.
Per quanto riguarda i due figli minori, la chiedeva che ne fosse disposto l'affidamento Pt_1 condiviso, con collocamento prevalente presso se stessa a Caltanissetta, e che fosse posto a carico del l'obbligo di versarle mensilmente la somma di euro 2.000, di cui 1.000 in proprio favore e 500 CP_1 per ciascuno dei figli, oltre al pagamento per intero delle spese straordinarie nell'interesse di questi ultimi.
Tempestivamente costituitosi (con comparsa depositata il 28 febbraio 2025), CP_1 preliminarmente, eccepiva la litispendenza, sul rilievo che analogo giudizio era stato da lui anteriormente instaurato, con ricorso depositato il 28 novembre 2024, dinanzi al Tribunale di Termini
Imerese, ove era in atto pendente.
La difesa deduceva che la competenza doveva ritenersi radicata in capo a quel Tribunale, in ragione della residenza anagrafica dei figli minori a ed avuto riguardo al fatto che il Per_2 trasferimento a Caltanissetta con la madre, che aveva ivi iscritto il figlio maggiore a scuola, era avvenuto senza il consenso del padre.
Nel merito, il deriva alla domanda di separazione, contestando però la ricostruzione dei CP_1 fatti operata in ricorso: a dire del predetto, la intollerabilità della prosecuzione della convivenza era da ricollegare alla condotta della moglie, che avrebbe violato i doveri coniugali, con comportamenti aggressivi, violenti e gravemente ingiuriosi nei confronti del marito, a suo dire connessi all'uso frequente di sostanze stupefacenti ed alcoliche. La predetta sarebbe stata anche instabile dal punto di vista psicologico. Inoltre, il convenuto deduceva che la moglie si era sempre disinteressata dei figli e che intratteneva cattive frequentazioni.
Conclusivamente, la difesa chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che i due figli minori fossero affidati in via esclusiva al padre e collocati presso di lui a
Mezzojuso; che fosse posto a carico della l'obbligo di versare mensilmente al a somma Pt_1 CP_1 di euro 300 quale contributo al mantenimento dei figli, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie nel loro interesse.
All'udienza del giorno 8 aprile 2025, tenuta mediante collegamento audiovisivo a distanza, la difesa del convenuto dichiarava di aderire alla individuazione di questo Tribunale quale giudice competente, rinunciando all'eccezione di litispendenza.
Quindi, il presidente, sentiti coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi, come da ordinanza in data 24 aprile 2025, alla quale si rinvia.
Il P.M. nulla opponeva.
Preliminarmente, va dato atto della pronuncia di incompetenza per territorio emessa dal
Tribunale di Termini Imerese, in favore di questo Tribunale, con ordinanza emessa il 20 maggio 2025, prodotta dalla difesa della ricorrente in allegato alle note d'udienza depositate il 22 settembre 2025.
Il collegio ritiene di condividere le considerazioni svolte al riguardo con la suddetta ordinanza, conformi a quelle svolte dal relatore con l'ordinanza del 24 aprile 2025, avendo i due figli minori la residenza abituale a Caltanissetta da circa due anni, dove frequentano, e frequentavano all'epoca della instaurazione del giudizio, la scuola dell'infanzia.
Alla stregua delle allegazioni delle parti, ribadite in sede di adizione personale - ove le predette hanno riferito della elevata conflittualità dei loro rapporti, protrattasi anche dopo la separazione di fatto, e delle denunce sporte - ma anche dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, si ricava con evidenza che è venuta meno tra i coniugi la comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Pertanto, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione va accolta. Nessuna statuizione può essere adottata sulla domanda di addebito, che sarà decisa, unitamente alle altre domande, all'esito della fase istruttoria.
Infine, va rinviata all'esito anche la pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, non definitivamente decidendo, pronuncia la separazione dei coniugi e , che hanno contratto matrimonio a Caltanissetta 6 agosto CP_1 Parte_1
2019, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2019, parte II, serie A, n.
96; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva;
rinvia per la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva;
provvede come da separata ordinanza in pari data per la prosecuzione del giudizio dinanzi al relatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto