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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 354/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, AT
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3755/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16963/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00752 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00752 2024 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00752 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7799/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Richiama integralmente e pedissequamente i motivi del ricorso di primo grado e giurisprudenza a lui favorevole e chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Appellato: Insiste per il rigetto dell'appello in conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appella la società Ricorrente_1 SR (cf P.IVA_1), esercente attività formativa, nella persona del l.r.p.t. sig. ra Rappresentante_1, difesa dall'avv.to Difensore_1 e dal dott. Difensore_2, la sentenza n. 1693/22/2024 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione XXII, con cui veniva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TF3033M00752/2024, notificato il 14/3/2024, per l'anno di imposta 2018, con cui veniva accertato un maggior reddito imponibile per euro 90.115,00 (maggiori imposte accertate IRES euro 21.628,00, IRAP euro 4.222,00).
Tutti i su indicati ricorsi nascevano in virtù delle risultanze della verifica fiscale effettuata dalla Guardia di
Finanza tenenza di DR (CE) data 30/01/2023 nei confronti delle società fra loro collegate _1 SR e Ricorrente_1 SR entrambe riconducibili ai medesimi soggetti (Nominativo_3 e Rappresentante_1
, fra loro coniugi ed amministratori delle suddette società _1 SR e Ricorrente_1 SR) per le annualità dall'anno 2018 all'anno 2021 scaturenti dal procedimento penale pendente presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, procedimento iscritto al numero 9896/2020 nel quale il Nominativo_3 risultava indagato con altri per i reati p. e p. dagli artt. 416 c.p. (capo a), 432 c.p. (capo a bis), 479, 48 e 476 cpv c.p. (capi c, d, e, f, g, h), 319,321 c.p. (capo i)e 323 c.p. (capo I), perché, secondo l'ipotesi accusatoria, in qualità di rappresentante e responsabile dei centri addestramento formazione personale marittimi denominati "_1" e "Ricorrente_1" - autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Reparto VI Comando Generale si sarebbe associato con altri al fine di commettere più delitti di attentato alla sicurezza dei trasporti via mare, mediante la falsificazione delle procedure per il rilascio dei certificati tesi a garantire alle Autorità competenti il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni lavorative in campo marittimo e, segnatamente, nelle procedure di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, corrispondendo anche somme di denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali al fine di attestare il falso nei verbali di sopralluogo ed ispezione. Nell'ambito del suddetto procedimento in data 08/07/2022 il Pubblico
Ministero in sede emetteva un decreto di perquisizione personale e locale in danno di una pluralità di indagati, tra cui il Nominativo_3, al fine di procedere al conseguente sequestro ex art. 252 c.p.p. della documentazione di interesse investigativo, dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici nonché di quant'altro ritenuto utile ai fini della prosecuzione delle indagini. In sede di esecuzione del predetto decreto di perquisizione, gli Ufficiali di p.g. della Direzione Marittima della Campania Guardia Costiera Napoli -Nucleo di Polizia Giudiziaria -sottoponevano a sequestro, tra l'altro, un'ingente somma di denaro in contante rinvenuta nella disponibilità di RA Difensore_2, per un importo di euro 1.196.720,00, di cui euro 29.485,00 venivano trovati presso l'abitazione dell'indagato, occultati e frazionati mentre la restante somma di euro 1.167.235,00 veniva rinvenuta depositata in tre cassette di sicurezza intestate al medesimo soggetto presso l'
Banca_1. Di tale cospicua somma di denaro non veniva fornita dal RA alcuna giustificazione sulla sua provenienza.
Sulla base di tali fatti penalmente accertati si procedeva ad una ricostruzione induttiva ex art. 39 del D.Pr.
600/73 del maggior reddito omesso dalla società attraverso l'individuazione dei singoli corsi attraverso l'interpolazione del numero dei discenti con il singolo prezzo praticato per ciascun discente anche in funzione della loro provenienza geografica e, quindi, venivano accertati per l'anno 2018 maggiori ricavi complessivi per euro 209.345,00 a fronte dei ricavi dichiarati 119.230,00.
Veniva impugnato dalla società in epigrafe indicata il suddetto accertamento per i sotto indicati motivi che vengono integralmente richiamati e poi riepilogati nell'atto di appello:
1)Eccesso di potere e violazione dell'art. 31 c. 2 del D.pr 600/73 e dell'art. 40 del D.pr. 633/72 per incompetenza territoriale della Guardia di Finanza Tenenza di DR avendo la società ricorrente sede in luogo_1 alla Indirizzo_1;
2)Insussistenza dei presupposti accertativi per il ricorso al metodo induttivo ex art. 39 c. 2 (e non c. 1 l. d) non avendo la Guardia di Finanza disconosciuto le scritture contabili ed essendo esse regolari ed attendibili, per cui veniva eccepita la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge per l'applicazione del metodo induttivo, ildifetto di motivazione dell'accertamento in quanto basato un assioma privo di dimostrazione;
3)Decadenza dell'azione accertativa eseguita in violazione del DL 193/2016 istitutivo degli ISA (indici sintetici di affidabilità Fiscale) in quanto l'odierno apellante era ad essi conforme (voto di affidabilità pari a 10) per cui rientrava nel regime premiale in essi previsto (tale regime prevede la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento), decadenza/prescrizione dell'azione accertativa per il decorso del termine quinquennale in quanto l'accertamento è stato notificato il 14/3/2024 oltre il termine prescrizionale/ decadenziale del 31/12/2023.
Si costituiva nel su indicato procedimento l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che con dettagliate controdeduzioni ribadiva la tempestività e la legittimità dell'avviso di accertamento ricordando che il suddetto accertamento scaturiva dalle risultanze delle Indagini condotte dalla Guardia di Finanza ed inerenti il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Santa Maria Vetere per cui i finanzieri incaricati avevano provveduto, previo sequestro a verificare l'intera documentazione contabile delle due su indicate società facenti capo ai due indagati su indicati coniugi Nominativo_3 e Rappresentante_1 nella loro qualità di amministratori delle due collegate suddette società ed eccependo l'inapplicabilità del regime premiale previsto dai richiamati indici di affidabilità stante l'inattendibilità dei dati ivi indicati, la tempestività dell'accertamento in funzione della proroga COVID 19, la competenza della Guardia di Finanza accertatrice.
Con la richiamata sentenza n. 16963/2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Napoli rigettava il ricorso rilevando la legittimità, tempestività dell'accertamento e la sua fondatezza.
Impugna la società Ricorrente_1 SR la su indicata sentenza eccependone l'infondatezza stante la sua erroneità non essendo la società coinvolta in alcuna indagine penale, rilevando l'errato richiamo normativo al fine dell'applicabilità del metodo induttivo, vista la complessiva attendibilità delle scritture contabili che non vengono disconosciute, contestandone la motivazione apparente e richiamando integralmente i motivi del ricorso di primo grado che vengono riproposti in sede di appello.
Si è tempestivamente costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che ha integralmente replicato a quanto contestato dall'appellante, ribadendo la competenza territoriale della Guardia di Finanza accertatrice, la legittimità e tempestività dell'accertamento.
La causa è stata discussa all'udienza del 19 dicembre 2025 ove, sentite le parti in causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 39, comma 1 lettera d prevede che “…l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.
L'accertamento analitico-induttivo non richiede particolari condizioni (a differenza dell'induttivo puro) ma l'esistenza di presunzioni semplici caratterizzate da gravità (elementi oggettivamente consistenti e quindi resistenti alle obiezioni), precisione (concreti e non suscettibili di diversa interpretazione) e concordanza
(non contrastanti tra di loro e non smentiti da altri dati).
Nonostante esistano le scritture contabili e siano formalmente corrette l'accertamento analitico-induttivo è giustificato quando da attività ispettive risultano componenti positivi non dichiarati o componenti negative inesistenti dedotte;
esistono gravi incongruenze fra i componenti positivi dichiarati e quelli desumibili dalla tipologia di attività svolta.
Vanno pertanto considerati i requisiti di gravità, che riguardano la consistenza dell'elemento presuntivo;
la precisione, che attiene all'esattezza, specificità e concretezza che l'elemento presuntivo deve esprimere;
la concordanza, che ne indica la coerenza e la non contraddittorietà degli elementi presuntivi utilizzati, che devono tutti condurre ad una stessa conseguenza.
La Corte di Cassazione ha specificato, infatti, che in tema di accertamento induttivo, gli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dall'art. 24 della I. n. 88 del 2009 la prova dell'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (ex plurimis: Cass. sez. 5, 18/11/2016, n. 23485,
Rv. 641876-01; Css. sez. 5, 15/03/2017, n. 6736, Rv. 643594-01; Sez. 6, n. 21/03/2018, n. 7025, Rv.
647552-01, per la quale l'accertamento analitico induttivo presuppone, a differenza di quello induttivo “puro”, che la documentazione contabile sia nel complesso attendibile, sicché la ricostruzione fondata sulle presunzioni semplici, di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), cit., non ha ad oggetto il reddito nella sua totalità, ma singoli elementi attivi e passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l'inesattezza).
Ciò premesso deve essere, quindi, valutato se la ricostruzione operata dall'Ufficio abbia quei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
'E da ricordare che è principio ormai consolidato (Cassazione sentenza n. 24355/2019, 33604/2019) secondo cui l'accertamento con metodo analitico-induttivo è consentito "pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione (art. 39 su indicato) presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata".
Egualmente, in materia di IVA, l'Ufficio, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva - sulla base delle analoghe presunzioni semplici - il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi,
i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cassazione Ordinanza n. 2603/2022).
Nel caso specifico, a differenza di quanto affermato da parte appellante, non si può prescindere dal procedimento penale iscritto presso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, procedimento n. RG 9896/2020 del Nominativo_3, stante la stretta colleganza con la società Società_3, colleganza confermata dal medesimo appellante che ha esibito e richiamato in sede di udienza sentenze relative alla società _1 SR, dal rapporto di coniugio esistente fra l'Amministratrice dell'appellante e il suddetto Nominativo_3, dall'esistenza di movimenti contabili fra loro incrociati della due società per cui non può che essere confermato il coinvolgimento dell'appellante nella suddetta indagine penale.
'E da rilevare, peraltro, che l'appellante non entra nel merito del ricorso e delle metodologie dei calcoli accerrtativi limitandosi ad insistere esclusivamente sull'inesistenza dei presupposti accertativi. In tale contesto deve essere, infatti, richiamato il provvedimento di sequestro scaturente dalle suddette indagini relativo al coniuge Nominativo_3 dell'amministratrice Rappresentante_1 nonché amministratore della società collegata e coinvolta nella medesime indagini _1 SR , nonché quanto indicato nel PVC relativo alle conversazioni telefoniche intercorse tra il Nominativo_3 ed altri soggetti, le movimentazioni finanziarie di dubbia liceità, le fatture incrociate fra la società appellante e la società amministrata dal coniuge dell'amministratrice dell'appellante, le voci di bilancio di incerta origine denominate “ rimborso anticipo finanziamento soci”, rimborso prestiti societari”, “prestiti societari” soprattutto la rilevante provvista finanziaria di dubbia ed incerta origine per un importo pari a circa 1.200.000,00 euro sequestrata in sede di indagini penali.
Le contestazioni ed i rilevi posti da parte appellante in impugnazione della sentenza di primo grado relativi alla figura ed all'autonomia dei due coniugi Nominativo_3/Rappresentante_1 amministratori delle due società sono pretestuosi ed inconferenti stante le risultanze delle indagini penali, il rapporto di coniugio esistente, lo stretto collegamento fra le due società indagate (Ricorrente_1 SR e S_1 SR) e l'interdipendenza fra loro esistente come testimoniato sia dalla documentazione contabile in atti che dal comportamento processuale dell'appellante.
L'esistenza di tali elementi indubbiamente, a prescindere dal richiama normativo operato dall'Ufficio in sede di accertamento, (è bene, infatti, ricordare che sull'accertamento non è individuato con precisione il riferimento normativo limitando a richiamare l'Ufficio genericamente l'art. 39 del D.pr 633/72 senza specificare se trattasi del primo e/o secondo c., a differenza di quanto affermato dall'appellante), indubbiamente individua quelle circostanze gravi, precise e concordanti che giustificano l'applicabilità del metodo induttivo qui operato rilevata l'esistenza di una consistente provvista in nero di oltre 1.000.000,00 di euro di cui non viene fornita alcuna giustificazione sulla sua provenienza, il suo dissequestro non ha alcuna rilevanza ne procedimento tributario in quanto l'esistenza di tale somma in combinazione con gli altri elementi risultanti dal procedimento penale e dal PVC (prestiti soci privi di qualunque reddito, movimentazioni contabili incrociate prive di giustificazioni etc.) determinano indubbiamente i presupposti accertativi e l'esistenza di quei requisit, gravi, precisi e concordanti.
Trattasi di orientamento giurisprudenziale oramai consolidato per cui anche in presenza di una contabilità attendibile e non disconosciuta è possibile applicare ex art. 39 il metodo induttivo, quindi, a prescindere dalle risultanze contabili (Cassazione Sentenza n. 19574/2024, 24355/2023) determinando, quindi,
l'inversione dell'onere probatorio a carico dell'appellante
Da tanto l'eccezione posta deve essere rigettata e la sentenza di primo grado confermata.
Deve essere confermata anche la statuizione, in rigetto del motivo di opposizione proposta relativa alla competenza della Guardia di Finanza di DR.
Gli ufficiali e gli agenti della Gdf, infatti, anche quando producono atti e svolgono inchieste a rilevanza tributaria, non sono organi del ministero dell'Economia e delle finanze né dipendenti degli uffici nei quali esso si articola, ma operano quali appartenenti a un corpo militare nazionale, con propri comandi a livello centrale e locale (Cassazione, sentenza 7957/1997).
Ne consegue che le indagini svolte in materia fiscale sono utilizzabili indipendentemente dalla loro provenienza, e anche nel caso, quindi, vengano effettuate da reparti di stanza in località diversa dalla sede dell'ufficio tributario competente sul rapporto d'imposta (infatti, in base all'articolo 34 della legge 4/1929, le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, che non costituiscono reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati nelle singole leggi d'imposta).
Tale principio generale, evincibile dalla mancanza nell'ordinamento delle delimitazioni territoriali pretese dalla contribuente, trova inequivoca conferma, in tema d'Iva, negli articoli 52 e 63 del Dpr 633/1972 (cui corrisponde, in materia di imposte dirette, l'articolo 33, comma 3, del Dpr 600/1973), il primo dei quali si occupa degli accessi, ispezioni e verifiche compiute da impiegati e funzionari degli uffici finanziari, mentre il secondo contempla lo svolgimento delle stesse attività, a titolo di “cooperazione”, da parte della Gdf, unitariamente intesa, sulla base di un coordinamento affidato ad accordi con i suoi comandanti militari
(Cassazione, sentenza 19373/2003).
L'apporto della Guardia di finanza, pertanto, si atteggia come collaborazione esterna, alla quale non sono estensibili, in difetto di espressa previsione, i criteri di organizzazione e competenza territoriale dettati per gli uffici delle imposte.
In definitiva, ne consegue che l'attività compiuta dalla polizia tributaria in collaborazione con l'Agenzia delle
Entrate: da un lato, non è soggetta alle delimitazioni di competenza territoriale posti per gli organi dell'Amministrazione finanziaria e dall'altro, non necessita neppure di preventiva richiesta da parte degli uffici finanziari, ben potendo essere esercitata di propria iniziativa, con i poteri attribuiti dagli articoli 51 e 52 del Dpr 633/1972.
Per anche tale eccezione deve essere rigettata.
Va rigettata anche l'eccezione relativa al decorso dei termini decadenziali/prescrizionali.
In primo luogo va rimarcata l'inapplicabilità al caso specifico dei benefici premiali previsti dalla D.L. 193/2016 stante l'inattendibilità dei dati ivi esposti, infatti, è bene ricordare che presupposto per l'applicabilità degli
ISA è dato dalla esatttezza ed attendibilità dei dati economici su cui essi sono basati per cui il loro disconoscimento determina automaticamente la decadenza dei benefici premiali ivi previsti.
Va, altresì, confermata la tempestività dell'avviso di accertamento.
l'art. 68 co.
4-bis, D.L. 18/2020.- (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), dispone:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi… Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti … e alle ingiunzioni … emesse dagli enti territoriali.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
L'articolo 12 del d.lgs 159/2015, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, dispone:
“ 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi… a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, …che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
L'Ordinamento, pertanto, ha stabilito, con l'art. 68:
- al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi);
- al comma 4-bis, la sospensione fino alla data del 31 dicembre 2021 dei termini e la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate;
inoltre richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale: a) al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni 8.3.2020/31.8.2021);
b) al comma 2 dispone che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cosicché dato che la sospensione si è conclusa il 31 agosto
2021, la proroga sarebbe, in ogni caso, sino al 31 dicembre 2023). In entrambi i casi comunque il termine minimo di sospensione è pari a 542 giorni
L'articolo 68 su richiamato riguarda, quindi, esclusivamente la sospensione dei termini per l'esercizio dell'attività riscossiva per cui non risulta applicabile al caso specifico la citata sospensione dei termini di 542 giorni.
Per l'esercizio dell'attività accertativa in cui ricade il caso specifico risulta applicabile l'art. 157 c. 7 bis ed il
DL 24/2020 che prevedono che i termini decadenziali vanno prolungati a cascata di altri 85 giorni, quindi, non scadenza più al 31/12 di ogni anno ma al mese di marzo dell'anno successivo per cui la notifica è da considerarsi tempestiva in quanto effettuata entro il 26/03/2024 e, precisamente, il 14/3/2024..
La norma in questione è l'articolo 67 del DL n. 18/2020, con cui il legislatore ha disposto per l'Agenzia delle
Entrate e per altri enti impositori la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza, richiamando le disposizioni dell'articolo 12 del D.lgs 159/15 “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e
3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Con la circolare richiamata dalla resistente l'amministrazione finanziaria ha espresso il proprio parere in merito all'interpretazione di tali disposizioni, affermando che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, opererebbe anche per gli accertamenti che non scadono nell'anno 2020 e quindi, per gli atti relativi ai periodi d'imposta anche successivi all'anno 2015, che contengano al loro “interno”, nel computo dei termini medesimi, il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
Per effetto di tale interpretazione, l'anno fiscale per le amministrazioni finanziarie, si chiuder non già al 31 dicembre di ogni periodo d'imposta, bensì è spostato in avanti di 85 giorni, cadendo perciò nel marzo del periodo d'imposta successivo. Termine utile per emettere e notificare gli atti impositivi per tutte le annualità successive, che contengano, nel computo dei relativi termini, il suddetto periodo emergenziale.
Tale interpretazione è stata accolta dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1630/2025.
Per quanto su esposto l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, le spese considerata la particolarità delle vicenda devono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
compensa le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI NT MARCO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, AT
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3755/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16963/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00752 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00752 2024 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3033M00752 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7799/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: Richiama integralmente e pedissequamente i motivi del ricorso di primo grado e giurisprudenza a lui favorevole e chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Appellato: Insiste per il rigetto dell'appello in conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Appella la società Ricorrente_1 SR (cf P.IVA_1), esercente attività formativa, nella persona del l.r.p.t. sig. ra Rappresentante_1, difesa dall'avv.to Difensore_1 e dal dott. Difensore_2, la sentenza n. 1693/22/2024 emessa dalla Corte di Giustizia tributaria di I grado di Napoli, sezione XXII, con cui veniva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. TF3033M00752/2024, notificato il 14/3/2024, per l'anno di imposta 2018, con cui veniva accertato un maggior reddito imponibile per euro 90.115,00 (maggiori imposte accertate IRES euro 21.628,00, IRAP euro 4.222,00).
Tutti i su indicati ricorsi nascevano in virtù delle risultanze della verifica fiscale effettuata dalla Guardia di
Finanza tenenza di DR (CE) data 30/01/2023 nei confronti delle società fra loro collegate _1 SR e Ricorrente_1 SR entrambe riconducibili ai medesimi soggetti (Nominativo_3 e Rappresentante_1
, fra loro coniugi ed amministratori delle suddette società _1 SR e Ricorrente_1 SR) per le annualità dall'anno 2018 all'anno 2021 scaturenti dal procedimento penale pendente presso il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, procedimento iscritto al numero 9896/2020 nel quale il Nominativo_3 risultava indagato con altri per i reati p. e p. dagli artt. 416 c.p. (capo a), 432 c.p. (capo a bis), 479, 48 e 476 cpv c.p. (capi c, d, e, f, g, h), 319,321 c.p. (capo i)e 323 c.p. (capo I), perché, secondo l'ipotesi accusatoria, in qualità di rappresentante e responsabile dei centri addestramento formazione personale marittimi denominati "_1" e "Ricorrente_1" - autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Reparto VI Comando Generale si sarebbe associato con altri al fine di commettere più delitti di attentato alla sicurezza dei trasporti via mare, mediante la falsificazione delle procedure per il rilascio dei certificati tesi a garantire alle Autorità competenti il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle funzioni lavorative in campo marittimo e, segnatamente, nelle procedure di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, corrispondendo anche somme di denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali al fine di attestare il falso nei verbali di sopralluogo ed ispezione. Nell'ambito del suddetto procedimento in data 08/07/2022 il Pubblico
Ministero in sede emetteva un decreto di perquisizione personale e locale in danno di una pluralità di indagati, tra cui il Nominativo_3, al fine di procedere al conseguente sequestro ex art. 252 c.p.p. della documentazione di interesse investigativo, dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici nonché di quant'altro ritenuto utile ai fini della prosecuzione delle indagini. In sede di esecuzione del predetto decreto di perquisizione, gli Ufficiali di p.g. della Direzione Marittima della Campania Guardia Costiera Napoli -Nucleo di Polizia Giudiziaria -sottoponevano a sequestro, tra l'altro, un'ingente somma di denaro in contante rinvenuta nella disponibilità di RA Difensore_2, per un importo di euro 1.196.720,00, di cui euro 29.485,00 venivano trovati presso l'abitazione dell'indagato, occultati e frazionati mentre la restante somma di euro 1.167.235,00 veniva rinvenuta depositata in tre cassette di sicurezza intestate al medesimo soggetto presso l'
Banca_1. Di tale cospicua somma di denaro non veniva fornita dal RA alcuna giustificazione sulla sua provenienza.
Sulla base di tali fatti penalmente accertati si procedeva ad una ricostruzione induttiva ex art. 39 del D.Pr.
600/73 del maggior reddito omesso dalla società attraverso l'individuazione dei singoli corsi attraverso l'interpolazione del numero dei discenti con il singolo prezzo praticato per ciascun discente anche in funzione della loro provenienza geografica e, quindi, venivano accertati per l'anno 2018 maggiori ricavi complessivi per euro 209.345,00 a fronte dei ricavi dichiarati 119.230,00.
Veniva impugnato dalla società in epigrafe indicata il suddetto accertamento per i sotto indicati motivi che vengono integralmente richiamati e poi riepilogati nell'atto di appello:
1)Eccesso di potere e violazione dell'art. 31 c. 2 del D.pr 600/73 e dell'art. 40 del D.pr. 633/72 per incompetenza territoriale della Guardia di Finanza Tenenza di DR avendo la società ricorrente sede in luogo_1 alla Indirizzo_1;
2)Insussistenza dei presupposti accertativi per il ricorso al metodo induttivo ex art. 39 c. 2 (e non c. 1 l. d) non avendo la Guardia di Finanza disconosciuto le scritture contabili ed essendo esse regolari ed attendibili, per cui veniva eccepita la mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge per l'applicazione del metodo induttivo, ildifetto di motivazione dell'accertamento in quanto basato un assioma privo di dimostrazione;
3)Decadenza dell'azione accertativa eseguita in violazione del DL 193/2016 istitutivo degli ISA (indici sintetici di affidabilità Fiscale) in quanto l'odierno apellante era ad essi conforme (voto di affidabilità pari a 10) per cui rientrava nel regime premiale in essi previsto (tale regime prevede la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento), decadenza/prescrizione dell'azione accertativa per il decorso del termine quinquennale in quanto l'accertamento è stato notificato il 14/3/2024 oltre il termine prescrizionale/ decadenziale del 31/12/2023.
Si costituiva nel su indicato procedimento l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che con dettagliate controdeduzioni ribadiva la tempestività e la legittimità dell'avviso di accertamento ricordando che il suddetto accertamento scaturiva dalle risultanze delle Indagini condotte dalla Guardia di Finanza ed inerenti il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Santa Maria Vetere per cui i finanzieri incaricati avevano provveduto, previo sequestro a verificare l'intera documentazione contabile delle due su indicate società facenti capo ai due indagati su indicati coniugi Nominativo_3 e Rappresentante_1 nella loro qualità di amministratori delle due collegate suddette società ed eccependo l'inapplicabilità del regime premiale previsto dai richiamati indici di affidabilità stante l'inattendibilità dei dati ivi indicati, la tempestività dell'accertamento in funzione della proroga COVID 19, la competenza della Guardia di Finanza accertatrice.
Con la richiamata sentenza n. 16963/2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Napoli rigettava il ricorso rilevando la legittimità, tempestività dell'accertamento e la sua fondatezza.
Impugna la società Ricorrente_1 SR la su indicata sentenza eccependone l'infondatezza stante la sua erroneità non essendo la società coinvolta in alcuna indagine penale, rilevando l'errato richiamo normativo al fine dell'applicabilità del metodo induttivo, vista la complessiva attendibilità delle scritture contabili che non vengono disconosciute, contestandone la motivazione apparente e richiamando integralmente i motivi del ricorso di primo grado che vengono riproposti in sede di appello.
Si è tempestivamente costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Napoli che ha integralmente replicato a quanto contestato dall'appellante, ribadendo la competenza territoriale della Guardia di Finanza accertatrice, la legittimità e tempestività dell'accertamento.
La causa è stata discussa all'udienza del 19 dicembre 2025 ove, sentite le parti in causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 39, comma 1 lettera d prevede che “…l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.
L'accertamento analitico-induttivo non richiede particolari condizioni (a differenza dell'induttivo puro) ma l'esistenza di presunzioni semplici caratterizzate da gravità (elementi oggettivamente consistenti e quindi resistenti alle obiezioni), precisione (concreti e non suscettibili di diversa interpretazione) e concordanza
(non contrastanti tra di loro e non smentiti da altri dati).
Nonostante esistano le scritture contabili e siano formalmente corrette l'accertamento analitico-induttivo è giustificato quando da attività ispettive risultano componenti positivi non dichiarati o componenti negative inesistenti dedotte;
esistono gravi incongruenze fra i componenti positivi dichiarati e quelli desumibili dalla tipologia di attività svolta.
Vanno pertanto considerati i requisiti di gravità, che riguardano la consistenza dell'elemento presuntivo;
la precisione, che attiene all'esattezza, specificità e concretezza che l'elemento presuntivo deve esprimere;
la concordanza, che ne indica la coerenza e la non contraddittorietà degli elementi presuntivi utilizzati, che devono tutti condurre ad una stessa conseguenza.
La Corte di Cassazione ha specificato, infatti, che in tema di accertamento induttivo, gli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificati dall'art. 24 della I. n. 88 del 2009 la prova dell'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (ex plurimis: Cass. sez. 5, 18/11/2016, n. 23485,
Rv. 641876-01; Css. sez. 5, 15/03/2017, n. 6736, Rv. 643594-01; Sez. 6, n. 21/03/2018, n. 7025, Rv.
647552-01, per la quale l'accertamento analitico induttivo presuppone, a differenza di quello induttivo “puro”, che la documentazione contabile sia nel complesso attendibile, sicché la ricostruzione fondata sulle presunzioni semplici, di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), cit., non ha ad oggetto il reddito nella sua totalità, ma singoli elementi attivi e passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l'inesattezza).
Ciò premesso deve essere, quindi, valutato se la ricostruzione operata dall'Ufficio abbia quei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
'E da ricordare che è principio ormai consolidato (Cassazione sentenza n. 24355/2019, 33604/2019) secondo cui l'accertamento con metodo analitico-induttivo è consentito "pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione (art. 39 su indicato) presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata".
Egualmente, in materia di IVA, l'Ufficio, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva - sulla base delle analoghe presunzioni semplici - il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi,
i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni (Cassazione Ordinanza n. 2603/2022).
Nel caso specifico, a differenza di quanto affermato da parte appellante, non si può prescindere dal procedimento penale iscritto presso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, procedimento n. RG 9896/2020 del Nominativo_3, stante la stretta colleganza con la società Società_3, colleganza confermata dal medesimo appellante che ha esibito e richiamato in sede di udienza sentenze relative alla società _1 SR, dal rapporto di coniugio esistente fra l'Amministratrice dell'appellante e il suddetto Nominativo_3, dall'esistenza di movimenti contabili fra loro incrociati della due società per cui non può che essere confermato il coinvolgimento dell'appellante nella suddetta indagine penale.
'E da rilevare, peraltro, che l'appellante non entra nel merito del ricorso e delle metodologie dei calcoli accerrtativi limitandosi ad insistere esclusivamente sull'inesistenza dei presupposti accertativi. In tale contesto deve essere, infatti, richiamato il provvedimento di sequestro scaturente dalle suddette indagini relativo al coniuge Nominativo_3 dell'amministratrice Rappresentante_1 nonché amministratore della società collegata e coinvolta nella medesime indagini _1 SR , nonché quanto indicato nel PVC relativo alle conversazioni telefoniche intercorse tra il Nominativo_3 ed altri soggetti, le movimentazioni finanziarie di dubbia liceità, le fatture incrociate fra la società appellante e la società amministrata dal coniuge dell'amministratrice dell'appellante, le voci di bilancio di incerta origine denominate “ rimborso anticipo finanziamento soci”, rimborso prestiti societari”, “prestiti societari” soprattutto la rilevante provvista finanziaria di dubbia ed incerta origine per un importo pari a circa 1.200.000,00 euro sequestrata in sede di indagini penali.
Le contestazioni ed i rilevi posti da parte appellante in impugnazione della sentenza di primo grado relativi alla figura ed all'autonomia dei due coniugi Nominativo_3/Rappresentante_1 amministratori delle due società sono pretestuosi ed inconferenti stante le risultanze delle indagini penali, il rapporto di coniugio esistente, lo stretto collegamento fra le due società indagate (Ricorrente_1 SR e S_1 SR) e l'interdipendenza fra loro esistente come testimoniato sia dalla documentazione contabile in atti che dal comportamento processuale dell'appellante.
L'esistenza di tali elementi indubbiamente, a prescindere dal richiama normativo operato dall'Ufficio in sede di accertamento, (è bene, infatti, ricordare che sull'accertamento non è individuato con precisione il riferimento normativo limitando a richiamare l'Ufficio genericamente l'art. 39 del D.pr 633/72 senza specificare se trattasi del primo e/o secondo c., a differenza di quanto affermato dall'appellante), indubbiamente individua quelle circostanze gravi, precise e concordanti che giustificano l'applicabilità del metodo induttivo qui operato rilevata l'esistenza di una consistente provvista in nero di oltre 1.000.000,00 di euro di cui non viene fornita alcuna giustificazione sulla sua provenienza, il suo dissequestro non ha alcuna rilevanza ne procedimento tributario in quanto l'esistenza di tale somma in combinazione con gli altri elementi risultanti dal procedimento penale e dal PVC (prestiti soci privi di qualunque reddito, movimentazioni contabili incrociate prive di giustificazioni etc.) determinano indubbiamente i presupposti accertativi e l'esistenza di quei requisit, gravi, precisi e concordanti.
Trattasi di orientamento giurisprudenziale oramai consolidato per cui anche in presenza di una contabilità attendibile e non disconosciuta è possibile applicare ex art. 39 il metodo induttivo, quindi, a prescindere dalle risultanze contabili (Cassazione Sentenza n. 19574/2024, 24355/2023) determinando, quindi,
l'inversione dell'onere probatorio a carico dell'appellante
Da tanto l'eccezione posta deve essere rigettata e la sentenza di primo grado confermata.
Deve essere confermata anche la statuizione, in rigetto del motivo di opposizione proposta relativa alla competenza della Guardia di Finanza di DR.
Gli ufficiali e gli agenti della Gdf, infatti, anche quando producono atti e svolgono inchieste a rilevanza tributaria, non sono organi del ministero dell'Economia e delle finanze né dipendenti degli uffici nei quali esso si articola, ma operano quali appartenenti a un corpo militare nazionale, con propri comandi a livello centrale e locale (Cassazione, sentenza 7957/1997).
Ne consegue che le indagini svolte in materia fiscale sono utilizzabili indipendentemente dalla loro provenienza, e anche nel caso, quindi, vengano effettuate da reparti di stanza in località diversa dalla sede dell'ufficio tributario competente sul rapporto d'imposta (infatti, in base all'articolo 34 della legge 4/1929, le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie, che non costituiscono reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati nelle singole leggi d'imposta).
Tale principio generale, evincibile dalla mancanza nell'ordinamento delle delimitazioni territoriali pretese dalla contribuente, trova inequivoca conferma, in tema d'Iva, negli articoli 52 e 63 del Dpr 633/1972 (cui corrisponde, in materia di imposte dirette, l'articolo 33, comma 3, del Dpr 600/1973), il primo dei quali si occupa degli accessi, ispezioni e verifiche compiute da impiegati e funzionari degli uffici finanziari, mentre il secondo contempla lo svolgimento delle stesse attività, a titolo di “cooperazione”, da parte della Gdf, unitariamente intesa, sulla base di un coordinamento affidato ad accordi con i suoi comandanti militari
(Cassazione, sentenza 19373/2003).
L'apporto della Guardia di finanza, pertanto, si atteggia come collaborazione esterna, alla quale non sono estensibili, in difetto di espressa previsione, i criteri di organizzazione e competenza territoriale dettati per gli uffici delle imposte.
In definitiva, ne consegue che l'attività compiuta dalla polizia tributaria in collaborazione con l'Agenzia delle
Entrate: da un lato, non è soggetta alle delimitazioni di competenza territoriale posti per gli organi dell'Amministrazione finanziaria e dall'altro, non necessita neppure di preventiva richiesta da parte degli uffici finanziari, ben potendo essere esercitata di propria iniziativa, con i poteri attribuiti dagli articoli 51 e 52 del Dpr 633/1972.
Per anche tale eccezione deve essere rigettata.
Va rigettata anche l'eccezione relativa al decorso dei termini decadenziali/prescrizionali.
In primo luogo va rimarcata l'inapplicabilità al caso specifico dei benefici premiali previsti dalla D.L. 193/2016 stante l'inattendibilità dei dati ivi esposti, infatti, è bene ricordare che presupposto per l'applicabilità degli
ISA è dato dalla esatttezza ed attendibilità dei dati economici su cui essi sono basati per cui il loro disconoscimento determina automaticamente la decadenza dei benefici premiali ivi previsti.
Va, altresì, confermata la tempestività dell'avviso di accertamento.
l'art. 68 co.
4-bis, D.L. 18/2020.- (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), dispone:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi… Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti … e alle ingiunzioni … emesse dagli enti territoriali.
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
L'articolo 12 del d.lgs 159/2015, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”, dispone:
“ 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi… a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, …che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
L'Ordinamento, pertanto, ha stabilito, con l'art. 68:
- al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi);
- al comma 4-bis, la sospensione fino alla data del 31 dicembre 2021 dei termini e la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate;
inoltre richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale: a) al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni 8.3.2020/31.8.2021);
b) al comma 2 dispone che i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (cosicché dato che la sospensione si è conclusa il 31 agosto
2021, la proroga sarebbe, in ogni caso, sino al 31 dicembre 2023). In entrambi i casi comunque il termine minimo di sospensione è pari a 542 giorni
L'articolo 68 su richiamato riguarda, quindi, esclusivamente la sospensione dei termini per l'esercizio dell'attività riscossiva per cui non risulta applicabile al caso specifico la citata sospensione dei termini di 542 giorni.
Per l'esercizio dell'attività accertativa in cui ricade il caso specifico risulta applicabile l'art. 157 c. 7 bis ed il
DL 24/2020 che prevedono che i termini decadenziali vanno prolungati a cascata di altri 85 giorni, quindi, non scadenza più al 31/12 di ogni anno ma al mese di marzo dell'anno successivo per cui la notifica è da considerarsi tempestiva in quanto effettuata entro il 26/03/2024 e, precisamente, il 14/3/2024..
La norma in questione è l'articolo 67 del DL n. 18/2020, con cui il legislatore ha disposto per l'Agenzia delle
Entrate e per altri enti impositori la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza, richiamando le disposizioni dell'articolo 12 del D.lgs 159/15 “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e
3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Con la circolare richiamata dalla resistente l'amministrazione finanziaria ha espresso il proprio parere in merito all'interpretazione di tali disposizioni, affermando che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, opererebbe anche per gli accertamenti che non scadono nell'anno 2020 e quindi, per gli atti relativi ai periodi d'imposta anche successivi all'anno 2015, che contengano al loro “interno”, nel computo dei termini medesimi, il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
Per effetto di tale interpretazione, l'anno fiscale per le amministrazioni finanziarie, si chiuder non già al 31 dicembre di ogni periodo d'imposta, bensì è spostato in avanti di 85 giorni, cadendo perciò nel marzo del periodo d'imposta successivo. Termine utile per emettere e notificare gli atti impositivi per tutte le annualità successive, che contengano, nel computo dei relativi termini, il suddetto periodo emergenziale.
Tale interpretazione è stata accolta dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1630/2025.
Per quanto su esposto l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata, le spese considerata la particolarità delle vicenda devono essere compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello ;
compensa le spese.