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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/07/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. 12604/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Domenico Pellegrini Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Giovanni Maddaleni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12604/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ISONZO 38/16 16147 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
, (C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in Parte_2 C.F._2 atti.
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA
E
[...]
C.F. ) Controparte_2 C.F._4
TERZO CHIAMATO E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRRENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza:
in via principale: stabilire che nulla è più dovuto dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio avendo lo stesso dimostrato di avere capacità lavorativa ed essendo lo stesso ormai CP_2 economicamente indipendente;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della autonomia e indipendenza economica del sig. stabilire il contributo al mantenimento nella misura Controparte_2 meglio vista e ritenuta da corrispondersi direttamente allo stesso e non alla sig.ra ” CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2024 il signor allegava di Parte_1 aver contratto matrimonio, in data 29/6/1991, in Genova con la signora che Controparte_1 dall'unione, in data 16/7/1998, era nato il figlio che in Controparte_2 data 4/3/2016 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e in data 15/1/2018 veniva pubblicata la Sentenza n. 122/2018 che statuiva lo scioglimento del matrimonio;
che in detta Sentenza era previsto il contributo per il mantenimento del figlio nella misura di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il figlio ad oggi ha ventisette anni, è dotato di capacità lavorativa ed è stato recentemente assunto presso la Zucchetti spa come da documentazione prodotta in atti;
che il predetto vive sostanzialmente da solo nella casa di Via Corradi la madre risiede solo formalmente.
Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il signor
[...]
formulava le conclusioni di cui in epigrafe. Parte_1
La convenuta ed il terzo chiamato non si costituivano formalmente, ma partecipavano al procedimento e si associavano alle conclusioni del ricorrente.
In particolare il figlio rilasciava le seguenti dichiarazioni: “faccio attività di Help Desk in un'azienda informatica con contratto di un anno e stipendio mensile di euro 1.200,00 circa;
attualmente la residenza ce l'ho ancora presso mia mamma che tuttavia si è trasferita altrove. Quindi di fatto vivo da solo. E faccio presente che pago io alcune utenze della casa e invece le spese di amministrazione le paga mia mamma”.
Nel corso dell'udienza parte ricorrente dava altresì atto che in sede di divorzio era previsto anche un assegno divorzile a carico in favore della signora , assegno che tuttavia il ricorrente CP_1 ha cessato, di fatto, di corrispondere a settembre 2022 allorché la predetta ha contratto nuovo matrimonio.
***
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che sussistano le condizioni per esonerare il ricorrente dal versamento del contributo per il figlio stante la raggiunta indipedenza economica del predetto come dichiarato dal medesimo e comprovato dalla documentazione allegata al ricorso.
P.Q.M.
DICHIARA ESONERATO il signor dal versamento, Parte_3 con decorrenza dal mese di maggio 2025 del contributo per il mantenimento del figlio
Controparte_2
Spese irripetibili.
Così deciso in Genova il 13.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Domenico Pellegrini Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Giovanni Maddaleni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12604/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ISONZO 38/16 16147 GENOVA, presso lo studio dell''avv.
, (C.F. ) che lo rappresenta e difende in forza di mandato in Parte_2 C.F._2 atti.
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA
E
[...]
C.F. ) Controparte_2 C.F._4
TERZO CHIAMATO E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRRENTE
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza:
in via principale: stabilire che nulla è più dovuto dal ricorrente a titolo di contributo al mantenimento del figlio avendo lo stesso dimostrato di avere capacità lavorativa ed essendo lo stesso ormai CP_2 economicamente indipendente;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della autonomia e indipendenza economica del sig. stabilire il contributo al mantenimento nella misura Controparte_2 meglio vista e ritenuta da corrispondersi direttamente allo stesso e non alla sig.ra ” CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.12.2024 il signor allegava di Parte_1 aver contratto matrimonio, in data 29/6/1991, in Genova con la signora che Controparte_1 dall'unione, in data 16/7/1998, era nato il figlio che in Controparte_2 data 4/3/2016 veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e in data 15/1/2018 veniva pubblicata la Sentenza n. 122/2018 che statuiva lo scioglimento del matrimonio;
che in detta Sentenza era previsto il contributo per il mantenimento del figlio nella misura di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il figlio ad oggi ha ventisette anni, è dotato di capacità lavorativa ed è stato recentemente assunto presso la Zucchetti spa come da documentazione prodotta in atti;
che il predetto vive sostanzialmente da solo nella casa di Via Corradi la madre risiede solo formalmente.
Sulla base di quanto sopra nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il signor
[...]
formulava le conclusioni di cui in epigrafe. Parte_1
La convenuta ed il terzo chiamato non si costituivano formalmente, ma partecipavano al procedimento e si associavano alle conclusioni del ricorrente.
In particolare il figlio rilasciava le seguenti dichiarazioni: “faccio attività di Help Desk in un'azienda informatica con contratto di un anno e stipendio mensile di euro 1.200,00 circa;
attualmente la residenza ce l'ho ancora presso mia mamma che tuttavia si è trasferita altrove. Quindi di fatto vivo da solo. E faccio presente che pago io alcune utenze della casa e invece le spese di amministrazione le paga mia mamma”.
Nel corso dell'udienza parte ricorrente dava altresì atto che in sede di divorzio era previsto anche un assegno divorzile a carico in favore della signora , assegno che tuttavia il ricorrente CP_1 ha cessato, di fatto, di corrispondere a settembre 2022 allorché la predetta ha contratto nuovo matrimonio.
***
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e che sussistano le condizioni per esonerare il ricorrente dal versamento del contributo per il figlio stante la raggiunta indipedenza economica del predetto come dichiarato dal medesimo e comprovato dalla documentazione allegata al ricorso.
P.Q.M.
DICHIARA ESONERATO il signor dal versamento, Parte_3 con decorrenza dal mese di maggio 2025 del contributo per il mantenimento del figlio
Controparte_2
Spese irripetibili.
Così deciso in Genova il 13.06.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini