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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 9228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9228 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Numero sent. ________________
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C I TA A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE
RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att.
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 30743 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
Il sig. CF.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Renato D'Erchie elettivamente domiciliato in Albano Laziale
(RM), alla via Tacito n. 5 presso lo studio del difensore come da procura in calce all'atto di citazione introduttivo.
OPPONENTE
E
1 codice fiscale n. , e per essa, Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto CP_2
Malizia del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma alla Via Vittorio Veneto n. 108, giusta procura alle liti rilasciata su separato foglio da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in data 29 maggio 2023 è stato notificato al l'atto di precetto per Parte_1
l'importo di € 15.305,81, a istanza del creditore Parte_2
(fondato sul decreto ingiuntivo n. 9105/2020 RG 25374/2020 pubblicato in data 30 giugno 2020);
Veniva proposta opposizione al precetto sostenendo che il creditore non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata poichè: tutta l'attività finalizzata al recupero della somma lamentata dalla parte creditrice (dal decreto ingiuntivo ad oggi), è stata svolta in un periodo di emergenza nazionale (COVID 19);
emergenza che s'è protratta dall'11 marzo 2020 al 05 maggio 2023.
2 Secondo l'opponente ricorrerebbero gravi motivi, o comunque scusabili, per i quali può essere sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, in quanto come evidenziato il decreto ingiuntivo della parte creditrice non aveva i requisiti di legittimità e, di converso, la parte debitrice, nella difficoltà totale di tutte le attività imprenditoriali coinvolte nella crisi pandemica, non ha fatto alcunché
per opporsi legittimamente al citato decreto ingiuntivo. Parte opponente mediante memoria ex art. 171 ter rassegnava le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contriariis reiectis, − dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in nell'atto di citazione di cui all'RG 30743/2023; − consentire la rimessione nei termini per l'opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra: −
disporre una ulteriore udienza entro la fine del corrente anno 2024, al fine di ricercare una effettiva e possibile soluzione transattiva tra le parti con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
.Preliminarmente letto l'atto di citazione ed esaminata la documentazione allegata veniva dato dato atto che il convenuto non si era costituito e rilevata la nullità dell'atto di citazione ., poichè mancava la data dell'udienza di comparizione e perché era stato stato assegnato un termine a comparire inferiore ( minimo 120 giorni) e mancava il corretto avvertimento previsto dall'art,.163 n. 7) disponeva la rinnovazione della citazione onerando
3 l'opponente di depositare l'atto in rinnovazione munito delle attestazioni di notificazione all'esito del rinnovo e riservando il decreto 171 bis.
Successivamente si costituiva ritualmente parte opposta la quale argomentava nella memoria in risposta alle doglianze sollevate dall'opponente e rassegnava le seguenti conclusioni
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra dedotti:
IN VIA PRELIMINARE 1) Rigettare le istanze cautelari/inibitorie avversarie in quanto non assistite dai presupposti di legge;
2) per i motivi di cui in premessa, rilevarsi e dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ad eventuali domande restitutorie e risarcitorie azionate dalla controparte nei confronti della Banca cedente, che in ipotesi di soccombenza ne dovrà rispondere in via esclusiva;
NEL MERITO 1)
Rigettare l'opposizione ex artt. 615 co. I e 617 co. II c.p.c. avversaria in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
2) Condannare gli opponenti al pagamento in favore dell'Istituto comparente di spese ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. facendo riferimento ai parametri fissati dal D.M. 55/2014
Veniva fissata udienza ad hoc per provvedere alla trattazione della domanda di sospensione avanzata dall'opponente ma nessuno compariva e veniva dichiarato NLP.
4 Celebrata la prima udienza ex art. 183 c.p.c, ritenuta la natura documentale del presente giudizio, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Andiamo al merito delle questioni sollevate.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione. Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c per tutte le motivazioni sollevate.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt.
615 e 617 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono,
quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne
segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
5 L'opposizione non può essere accolta, attesa la inammissibilità dei motivi posti a fondamento della stessa. E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c.
sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale)
che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del
7.10.2008). cognizione (cfr. Cass. 2 agosto 2021, n. 22090 Corte d'Appello
Napoli, Sez. IV, Sentenza, 20/07/2023, n. 3497). Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione. Nello
stesso solco la seguente pronuncia: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti
6 anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (Cfr. Cass. 19.12.2006 n.
27159. Sul punto la giurisprudenza della Cassazione è pacifica e conforme
(Cass. sent. n. 22090/2021; Cass. sent. n. 3716/2020; Cass. sent. n.
9650/2020; Cass. sent. n. 3277/2015; .Cass. sent. n. 21293/2011; Cass.
sent. n. 24752/2008) disponendo che, in caso di titolo giudiziale, l'opponente può far valere solamente i fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi alla formazione del provvedimento giurisdizionale, dato che ogni doglianza riferita al merito della decisone giurisdizionale di primo grado può e deve essere fatta valere esclusivamente nel corso del giudizio di cognizione in cui il titolo (sentenza) è stato emesso, e pertanto solamente tramite impugnazione ordinaria.
Nel caso in questione, decorsi i termini ex lege previsti dalla normativa covid l'opponente anche tardivamente avrebbe dovuto rivolgersi al giudice di merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo,
sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n.
7 55/2014. Sono liquidate ai minimi tariffari secondo lo scaglione di valore alla luce del tenore del procedimento di lievissima entità
L'attività istruttoria non è stata effettuata e non viene pertanto liquidata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite euro 1700,00
oltre iva e cassa avvocati e spese generali a favore della società
opposta.
Roma 17.06.2025 il giudice
AF SO
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Numero Cron. ________________
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R E P U B B L I C I TA A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE
RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att.
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 30743 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
Il sig. CF.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Renato D'Erchie elettivamente domiciliato in Albano Laziale
(RM), alla via Tacito n. 5 presso lo studio del difensore come da procura in calce all'atto di citazione introduttivo.
OPPONENTE
E
1 codice fiscale n. , e per essa, Controparte_1 P.IVA_1
quale mandataria, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto CP_2
Malizia del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma alla Via Vittorio Veneto n. 108, giusta procura alle liti rilasciata su separato foglio da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
in data 29 maggio 2023 è stato notificato al l'atto di precetto per Parte_1
l'importo di € 15.305,81, a istanza del creditore Parte_2
(fondato sul decreto ingiuntivo n. 9105/2020 RG 25374/2020 pubblicato in data 30 giugno 2020);
Veniva proposta opposizione al precetto sostenendo che il creditore non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata poichè: tutta l'attività finalizzata al recupero della somma lamentata dalla parte creditrice (dal decreto ingiuntivo ad oggi), è stata svolta in un periodo di emergenza nazionale (COVID 19);
emergenza che s'è protratta dall'11 marzo 2020 al 05 maggio 2023.
2 Secondo l'opponente ricorrerebbero gravi motivi, o comunque scusabili, per i quali può essere sospesa l'efficacia esecutiva del titolo, in quanto come evidenziato il decreto ingiuntivo della parte creditrice non aveva i requisiti di legittimità e, di converso, la parte debitrice, nella difficoltà totale di tutte le attività imprenditoriali coinvolte nella crisi pandemica, non ha fatto alcunché
per opporsi legittimamente al citato decreto ingiuntivo. Parte opponente mediante memoria ex art. 171 ter rassegnava le seguenti conclusioni
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contriariis reiectis, − dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in nell'atto di citazione di cui all'RG 30743/2023; − consentire la rimessione nei termini per l'opposizione al decreto ingiuntivo di cui sopra: −
disporre una ulteriore udienza entro la fine del corrente anno 2024, al fine di ricercare una effettiva e possibile soluzione transattiva tra le parti con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
.Preliminarmente letto l'atto di citazione ed esaminata la documentazione allegata veniva dato dato atto che il convenuto non si era costituito e rilevata la nullità dell'atto di citazione ., poichè mancava la data dell'udienza di comparizione e perché era stato stato assegnato un termine a comparire inferiore ( minimo 120 giorni) e mancava il corretto avvertimento previsto dall'art,.163 n. 7) disponeva la rinnovazione della citazione onerando
3 l'opponente di depositare l'atto in rinnovazione munito delle attestazioni di notificazione all'esito del rinnovo e riservando il decreto 171 bis.
Successivamente si costituiva ritualmente parte opposta la quale argomentava nella memoria in risposta alle doglianze sollevate dall'opponente e rassegnava le seguenti conclusioni
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, per i motivi sopra dedotti:
IN VIA PRELIMINARE 1) Rigettare le istanze cautelari/inibitorie avversarie in quanto non assistite dai presupposti di legge;
2) per i motivi di cui in premessa, rilevarsi e dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ad eventuali domande restitutorie e risarcitorie azionate dalla controparte nei confronti della Banca cedente, che in ipotesi di soccombenza ne dovrà rispondere in via esclusiva;
NEL MERITO 1)
Rigettare l'opposizione ex artt. 615 co. I e 617 co. II c.p.c. avversaria in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;
2) Condannare gli opponenti al pagamento in favore dell'Istituto comparente di spese ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. facendo riferimento ai parametri fissati dal D.M. 55/2014
Veniva fissata udienza ad hoc per provvedere alla trattazione della domanda di sospensione avanzata dall'opponente ma nessuno compariva e veniva dichiarato NLP.
4 Celebrata la prima udienza ex art. 183 c.p.c, ritenuta la natura documentale del presente giudizio, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Andiamo al merito delle questioni sollevate.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione. Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c per tutte le motivazioni sollevate.
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt.
615 e 617 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono,
quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne
segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
5 L'opposizione non può essere accolta, attesa la inammissibilità dei motivi posti a fondamento della stessa. E' infatti pacifico in Giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c.
sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale)
che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del
7.10.2008). cognizione (cfr. Cass. 2 agosto 2021, n. 22090 Corte d'Appello
Napoli, Sez. IV, Sentenza, 20/07/2023, n. 3497). Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione. Nello
stesso solco la seguente pronuncia: “attraverso l'opposizione all'esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti
6 anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l'eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione” (Cfr. Cass. 19.12.2006 n.
27159. Sul punto la giurisprudenza della Cassazione è pacifica e conforme
(Cass. sent. n. 22090/2021; Cass. sent. n. 3716/2020; Cass. sent. n.
9650/2020; Cass. sent. n. 3277/2015; .Cass. sent. n. 21293/2011; Cass.
sent. n. 24752/2008) disponendo che, in caso di titolo giudiziale, l'opponente può far valere solamente i fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi alla formazione del provvedimento giurisdizionale, dato che ogni doglianza riferita al merito della decisone giurisdizionale di primo grado può e deve essere fatta valere esclusivamente nel corso del giudizio di cognizione in cui il titolo (sentenza) è stato emesso, e pertanto solamente tramite impugnazione ordinaria.
Nel caso in questione, decorsi i termini ex lege previsti dalla normativa covid l'opponente anche tardivamente avrebbe dovuto rivolgersi al giudice di merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo,
sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n.
7 55/2014. Sono liquidate ai minimi tariffari secondo lo scaglione di valore alla luce del tenore del procedimento di lievissima entità
L'attività istruttoria non è stata effettuata e non viene pertanto liquidata.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite euro 1700,00
oltre iva e cassa avvocati e spese generali a favore della società
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Roma 17.06.2025 il giudice
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