Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe UP Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1177/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il giorno 8.5.1970 e residente in Parte_1
Campobello di Mazara, via Benvenuto Cellini, 37, c.f.: C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Mariella Barraco;
-appellante-
CONTRO
con sede in Campobello di Controparte_1
Mazara, frazione Tre Fontane, via Trapani, 57, P.I.: , P.IVA_1
non costituita in giudizio,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Marsala, pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 985/17 emesso il 30.12.2017 col quale, su ricorso
[...]
n. 1177/2020 r.g.
della il medesimo Tribunale Controparte_1
aveva intimato al predetto il pagamento della somma di euro 22.248,32 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di opere edili nell'immobile di sua proprietà sito nella piazza
Favoroso di Campobello di Mazara, con sentenza n. 377 del 3.7.2020 rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alle spese di lite.
Il soccombente ha proposto appello.
La società appellata non si è costituita.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 19.6.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia della
[...]
non costituita sebbene regolarmente citata. Controparte_1
Col primo motivo si lamenta il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e di nullità del decreto ingiuntivo e l'accoglimento della domanda della ricorrente.
I rilievi sono infondati quando non irrilevanti.
Il Tribunale ha valorizzato la documentazione fiscale depositata dalla società ricorrente nel giudizio di merito, ritenendo che l'ammontare del credito ingiunto corrispondesse approssimativamente al costo delle opere accertate e quantificate dal c.t.u. per l'esecuzione dei lavori che hanno interessato, nelle parti danneggiate da un incendio, il fabbricato di piazza Favoroso.
Sostiene l'appellante che il decreto ingiuntivo era fondato anche sulla fattura n. 1 del 9.1.2017, non pertinente al credito ingiunto, e che il primo giudice si è basato sulle risultanze peritali senza tener conto che la contestazione investiva l'esistenza stessa del rapporto contrattuale, rimasta indimostrata, e che il preteso credito era superiore a quello determinabile secondo i parametri regionali applicati dal c.t.u..
n. 1177/2020 r.g. 3
Reputa la Corte che sussistano sufficienti elementi a conferma dell'esistenza sia del rapporto contrattuale sia del debito di euro 22.248,32 di cui alle fatture n.
12/2014 e n. 3/2017.
Quanto alla prima questione, l'assunto dell'appellante di non aver mai instaurato rapporti con la non è coerente con l'affermazione, che suona CP_1
conferma delle allegazioni di controparte, di aver pagato parte dell'importo recato dalla fattura n. 12 del 30.12.2014 e di essere rimasto debitore di soli euro 720,00 oltre IVA.
Premesso che il contratto d'appalto tra privati non richiede la forma scritta (Cass.
2386/23, 2303/17, 16530/16), devesi osservare che il teste UP ha riferito di essere stato contattato il giorno dopo l'incendio del locale ristorante “Il Nettuno” appartenente ad e incaricato da quest'ultimo di “seguire” i lavori di messa Pt_1
in sicurezza e ricostruzione dei locali danneggiati, che ha ricordato essere stati poi eseguiti e di fatto consistiti nella demolizione di parte della muratura danneggiata e nella realizzazione di un cordolo di coronamento in cemento armato. Ha precisato che, trovandosi l'immobile in area demaniale, il ponteggio fu dismesso solo dopo dieci mesi a causa di lungaggini burocratiche e che un conteggio dei lavori fu da lui personalmente redatto, circostanze, queste, confermate sia dal teste
, che ha ricordato di aver partecipato all'esecuzione dei lavori quale Tes_1
dipendente della , ha descritto la natura delle opere eseguite e ha CP_1
collocato l'inizio dei lavori nell'estate del 2014, sia dal teste pure Tes_2
dipendente della , il quale ha dichiarato di essere intervenuto, dopo la CP_1
demolizione delle parti danneggiate, per il rifacimento del tetto della struttura.
Quanto all'asserita nullità del decreto ingiuntivo, basterà rammentare che il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso monitorio e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma introduce, nel caso in cui un'opposizione sia proposta, un giudizio a cognizione piena nel quale la n. 1177/2020 r.g. 4
fondatezza della pretesa creditoria sarà vagliata sulla base non solo dei documenti depositati a corredo del ricorso, ma di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio.
Constatata la non pertinenza della fattura n. 1/2017 del 9.1.2017, erroneamente depositata dal ricorrente in monitorio, ai lavori eseguiti presso la sede del ristorante “Il Nettuno”, deve ribadirsi, come già in primo grado, che i due estratti del registro IVA pure depositati a sostegno dell'istanza della società creditrice, erano sufficienti a consentire la pronuncia dell'ingiunzione, posto che, ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento scritto da cui risulti, salvo futuri più penetranti controlli,
l'esistenza del diritto di credito.
Per il resto, a quanto più sopra osservato è sufficiente aggiungere che le opere eseguite dalla società nell'immobile di piazza Favoroso sono state CP_1
accertate anche dal consulente d'ufficio, il quale, oltre a descriverne consistenza e tipologia, sulla base del prezzario regionale ne ha stimato l'ammontare in termini sostanzialmente confermativi della pretesa della società istante.
Donde il rigetto dell'impugnazione.
Stante la contumacia dell'appellata, le spese del grado restano a carico dell'appellante che le ha sostenute.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia della società
[...]
che dichiara, rigetta l'appello Controparte_2
proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 377 Parte_1
del 3.7.2020; lascia spese del grado definitivamente a carico dell'appellante;
n. 1177/2020 r.g. 5
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 13.3.2025, nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte di Appello.
Il Giudice est. Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe UP
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe UP e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1177/2020 r.g.