TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/07/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6875/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
20.1.1955, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paolo Campagna,
per l'adozione di
SH SO, C.F. , nato a [...], Mat (ALBANIA), il 12.6.1991; C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 8.10.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo farsi luogo all'adozione, da parte del medesimo ricorrente, di ND KU;
il sig. ha dedotto, a sostegno della spiegata domanda, quanto segue: Pt_1
• egli era nato nel 1955 ed era di stato libero;
1 • aveva una figlia, , nata il [...], e dunque ormai maggiorenne, la quale Per_1
aveva rilasciato dichiarazione di assenso all'adozione del sig. KU da parte del padre;
• l'adottando, ND KU, era nato il [...] ed era parimenti di stato libero;
• adottante e adottando avevano instaurato da tempo un profondo legame tra loro;
• i genitori biologici dell'adottando, e , avevano prestato Persona_2 Persona_3
l'assenso all'adozione tramite dichiarazione allegata al ricorso introduttivo;
• l'adozione corrispondeva all'interesse dell'adottando;
• nel 2023 il ricorrente aveva già incardinato dinanzi a questo Tribunale procedimento per l'adozione del sig. KU, conclusosi con sentenza di rigetto della domanda: sennonché, quel procedimento era stato inficiato da un litigio intervenuto tra le parti appena prima l'udienza di comparizione;
già allora si era invero instaurato tra i predetti un autentico legame, poi consolidatosi nel tempo;
all'udienza del 10.6.2025, dinanzi al giudice delegato, sono comparsi personalmente il ricorrente e l'adottando, i quali hanno confermato la propria volontà di addivenire all'adozione, dando altresì atto del profondo rapporto affettivo che era venuto a instaurarsi tra loro, nei fatti assimilabile a quello che lega un padre al figlio;
***
1. esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
valutate le dichiarazioni rese in udienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
visti gli artt. 291 e ss. c.c.;
ritenuto che, nel caso di specie, l'adozione risponda all'interesse dell'adottando ad annettere riconoscimento giuridico a una situazione che sul piano fattuale già è venuta a realizzarsi;
considerato che ricorrano i requisiti di età e tutti gli ulteriori presupposti prescritti dalla legge per poter pronunciare l'adozione di ND KU da parte di;
Parte_1
2. rilevato che, in ordine al cognome dell'adottando, questi ha espresso in udienza la volontà che il cognome dell'adottante fosse anteposto al proprio;
2 3.
considerato che
, stante la natura della causa, nessuna statuizione debba essere emessa in ordine alle spese di lite, non configurandosi in ogni caso la soccombenza di alcuna delle parti,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dispone farsi luogo all'adozione di ND KU, nato a [...], Mat (ALBANIA), il 12.6.1991, da parte di , nato a [...], il [...]; Parte_1
dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante, “ ”, anteponendolo al Pt_1
proprio.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da
C.F. , nato a [...], il Parte_1 C.F._1
20.1.1955, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paolo Campagna,
per l'adozione di
SH SO, C.F. , nato a [...], Mat (ALBANIA), il 12.6.1991; C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 8.10.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo farsi luogo all'adozione, da parte del medesimo ricorrente, di ND KU;
il sig. ha dedotto, a sostegno della spiegata domanda, quanto segue: Pt_1
• egli era nato nel 1955 ed era di stato libero;
1 • aveva una figlia, , nata il [...], e dunque ormai maggiorenne, la quale Per_1
aveva rilasciato dichiarazione di assenso all'adozione del sig. KU da parte del padre;
• l'adottando, ND KU, era nato il [...] ed era parimenti di stato libero;
• adottante e adottando avevano instaurato da tempo un profondo legame tra loro;
• i genitori biologici dell'adottando, e , avevano prestato Persona_2 Persona_3
l'assenso all'adozione tramite dichiarazione allegata al ricorso introduttivo;
• l'adozione corrispondeva all'interesse dell'adottando;
• nel 2023 il ricorrente aveva già incardinato dinanzi a questo Tribunale procedimento per l'adozione del sig. KU, conclusosi con sentenza di rigetto della domanda: sennonché, quel procedimento era stato inficiato da un litigio intervenuto tra le parti appena prima l'udienza di comparizione;
già allora si era invero instaurato tra i predetti un autentico legame, poi consolidatosi nel tempo;
all'udienza del 10.6.2025, dinanzi al giudice delegato, sono comparsi personalmente il ricorrente e l'adottando, i quali hanno confermato la propria volontà di addivenire all'adozione, dando altresì atto del profondo rapporto affettivo che era venuto a instaurarsi tra loro, nei fatti assimilabile a quello che lega un padre al figlio;
***
1. esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
valutate le dichiarazioni rese in udienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero;
visti gli artt. 291 e ss. c.c.;
ritenuto che, nel caso di specie, l'adozione risponda all'interesse dell'adottando ad annettere riconoscimento giuridico a una situazione che sul piano fattuale già è venuta a realizzarsi;
considerato che ricorrano i requisiti di età e tutti gli ulteriori presupposti prescritti dalla legge per poter pronunciare l'adozione di ND KU da parte di;
Parte_1
2. rilevato che, in ordine al cognome dell'adottando, questi ha espresso in udienza la volontà che il cognome dell'adottante fosse anteposto al proprio;
2 3.
considerato che
, stante la natura della causa, nessuna statuizione debba essere emessa in ordine alle spese di lite, non configurandosi in ogni caso la soccombenza di alcuna delle parti,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dispone farsi luogo all'adozione di ND KU, nato a [...], Mat (ALBANIA), il 12.6.1991, da parte di , nato a [...], il [...]; Parte_1
dispone che l'adottato assuma il cognome dell'adottante, “ ”, anteponendolo al Pt_1
proprio.
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3