Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1749/2024 promossa
DA
. C.F. e P.I. , con sede in Bergamo, via Carlo Alberto Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
n. 16/C, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Trezzano Rosa (MI), via
Milano n. 1/A presso lo studio dell'Avv. Luana Rizzi che la rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.I. , con sede in Caponago, via Controparte_1 P.IVA_2
Donatello n. 29, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2
domiciliata in Monza, via Monte Cervino n. 19 presso lo studio delle Avv.sse Cinzia Carovigno e
Vittoria Grattieri che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: Accertamento risoluzione del contratto e risarcimento danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 14.5.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, previe le declaratorie anche incidentali del caso:
IN VIA PRELIMINARE
pagina 1 di 13
281 duodecies cpc e/o per la conversione del rito, essendo l'istruttoria, in ragione delle difese svolte dalla ben eccedente quella prevista da un rito sommario ed essendo Controparte_1
violazione del diritto di difesa della ricorrente la non concessione del predetto termine concedere termini ex art. ex art. 281 duodecies cpc ovvero dichiarare la conversione del rito.
2) Pronunciare ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. a favore della . per il Parte_1 Parte_2 pagamento dell'importo di € 42.512,00 riconosciuto e non contestato dalla Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accertare l'inadempimento contrattuale della dichiarando la risoluzione del Controparte_3
contratto tra e la per tutti i motivi come meglio Parte_1 Parte_2 Controparte_3 argomentati in narrativa e per l'effetto condannare la alla corresponsione Controparte_3 dell'ulteriore importo di € 33.777,00 fino al raggiungimento del complessivo importo di € 76.289,00 o della maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata pronuncia dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. sull'importo riconosciuto e non contestato di € 42.512,00, condannare la Controparte_3 alla corresponsione dell'importo di € 76.289,00 o nella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla locuzione “Vero che” ed edotti da valutazioni:
a) tra la e la veniva sottoscritto un contratto di sub-appalto Controparte_1 CP_4 per l'installazione di ponteggi nei cantieri di Noverasco, ZA, Assago e Cusano, di cui alla
Conferma d'ordine del 3.4.2023 prodotto come doc.
1 - che si esibisce (teste legale rappresentante della . CP_4
b) con riferimento al contratto di sub-appalto la riceveva dalla CP_4 Controparte_3 il solo importo di € 10.000,00 effettuato in data 18.4.2023, come rappresentato nella email prodotta come doc.
8 - che si esibisce (teste legale rappresentante della . CP_4
Si indica a teste la in persona del l.r.p.t., con sede in Trontano (VB), Via Leonardo da CP_4
Vinci, 24.
IN OGNI CASO
Con riserva di ulteriormente produrre e dedurre in ordine ai mezzi istruttori.
Con vittoria di spese e compensi di causa”.
pagina 2 di 13 PER Controparte_1
come in atti rappresentata, difesa ed elettivamente Controparte_1 domiciliata, opponendosi sin d'ora all'ammissione di eventuali nuove domande di parte ricorrente,
CHIEDE che l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni istanza e domanda di parte ricorrente, voglia accogliere le seguenti modificabili
CONCLUSIONI
In via principale: accertare, ritenere e dichiarare risolto il contratto esistente tra Immobiliare GIA.BA.
SRL e e per l'effetto dichiarare che nessuna somma è dovuta da a CP_3 CP_3
Immobiliare GIA.BA. SRL per il contratto di cui sopra;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle istanze di parte ricorrente, accertare, ritenere e dichiarare tenuta al versamento del minore importo di € CP_3
17.434,00 (= € 88.389,00 – € 70.955,00), ovvero del maggiore minore importo che sarà ritenuto dovuto sulla base delle risultanze di causa, e per l'effetto condannare al versamento a CP_3
favore di immobiliare GIA.BA. SRL della somma di euro 17.434,00 ovvero del maggiore minore importo che sarà ritenuto dovuto;
In via istruttoria:
- ordinare ad di produrre ex art. 210 cpc copia delle scritture contabili Parte_1 Pt_2
ricevute da Impresa Edile per il periodo dal 01/04/2023 ad oggi, al fine di verificare CP_4
l'effettiva fornitura direttamente concordata tra le due società a discapito di;
CP_3
- ammettere la prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) vero che in data 10/03/2023 Immobiliare GIA.BA.SRL accettava sottoscrivendola, l'offerta di per la fornitura di 25,000mq di ponteggi;
Controparte_1
2) vero che l'Impresa Edile RG SRL proponeva al sig. i preventivi di Controparte_2
noleggio n.14/2023 e n.14-A/2023 che si rammostrano al teste;
3) vero che a far data dal mese di aprile 2023 l'Impresa Edile RG SRL non ha più fornito i ponteggi a;
CP_3
4) vero che già nel mese di aprile 2023 l'Impresa Edile RG SRL ha fornito i ponteggi direttamente
a Immobiliare GIA.BA.SRL;
5) Vero che l'impresa veniva contattata da Immobiliare GIA.BA. SRL direttamente e CP_4
omettendo il tramite di per la fornitura di ponteggi;
Controparte_1
pagina 3 di 13 6) vero che in più occasioni il sig. richiedeva, anche con messaggi vocali mezzo whatsapp di CP_2
aprile 2023, il pagamento della differenza ancora dovuta a titolo di acconto per la seconda offerta accettata da Immobiliare GIA.BA. SRL.
Si indica quale teste: quale legale rappresentante pro tempore all'epoca dei fatti di cui Testimone_1
in narrativa di Impresa Edile RG SRL in Domodossola, via Verdi n.4.
In via riconvenzionale: accertare, ritenere e dichiarare Immobiliare GIA.BA. SRL tenuta a versare a
l'importo di € 32.685,00 quale differenza tra l'acconto dovuto e quanto effettivamente CP_3
percepito in forza del contratto per cui è causa, e per l'effetto condannare Immobiliare GIA.BA. SRL a versare a il suddetto importo ovvero il maggiore o il minore importo che sarà ritenuto CP_3
dovuto sulla base delle risultanze di causa, oltre agli interessi moratori dalla scadenza all'effettivo saldo.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa”.
IN FATTO
Par (di seguito anche solo , premettendo che nel mese di febbraio 2023 Parte_1 Parte_2 Pt_1
aveva noleggiato dei ponteggi da (di seguito anche semplicemente Controparte_5
) in favore della quale aveva saldato la fattura n. 4 del 24.2.2023 per € 36.722,00, quella n. 8 CP_3
del 1.4.2023 per € 1.952,00, quella n. 9 del 6.4.2023 per € 27.755,00 e quella n. 10 del 14.4.2023 per €
21.960,00, e deducendo che, ciò nonostante, la controprestazione era stata solo parzialmente eseguita tant'è che quest'ultima le aveva proposto la sottoscrizione di un nuovo contratto di noleggio riconoscendo l'avvenuta corresponsione in proprio favore della complessiva somma di € 81.415,00, nel rappresentare che, a fronte della mancata parziale esecuzione della controprestazione dovutale, pacificamente riconosciuta da entrambe le parti, era stata concordata la risoluzione del contratto, inizialmente proposta dalla stessa , riconosciutasi debitrice della somma di € 42.512,00, con CP_3
conseguente proprio diritto ad ottenere la restituzione della complessiva somma di € 76.289,00, l'ha convenuta in questa sede, con le forme del rito semplificato di cui agli artt. 281 decies e seg. c.p.c. chiedendo accertarsi la risoluzione del contratto stipulato per grave inadempimento imputabile a quest'ultima e, per l'effetto, condannarsi alla corresponsione di tale importo o Controparte_1
della maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa.
Nel costituirsi in giudizio la società resistente ha eccepito:
- che, a fronte della stipulazione del primo accordo contrattuale, la ricorrente aveva provveduto a corrisponderle l'importo complessivo di € 86.437,00 regolarmente fatturato, e che con successivo accordo del 10.3.2023, le parti avevano stabilito di aumentare i quantitativi di ponteggio forniti, passati pagina 4 di 13 da 7.000mq a 25.000mq, con inizio lavori fissato per la prima settimana di aprile 2023 ed un conseguente aumento del costo addebitato, passato da € 150.500,00 ad € 450.000,00;
Con
- che, nello specifico, il nuovo accordo prevedeva il versamento in proprio favore del del corrispettivo dovuto per 25.000mq di ponteggi (pari ad € 90.000,00) e del 50% di € 45.000,00 concordato per il montaggio e lo smontaggio della rete antipolvere (voce “P3” – pari ad € 22.500,00), oltre accessori di legge_
- che, pertanto, avrebbe dovuto ricevere a titolo di acconto per il secondo contratto stipulato CP_3
l'importo complessivo di € 112.500,00 oltre IVA, di cui € 79.815,00 già versati e fatturati in forza del primo contratto, così residuando in proprio favore la somma di € 32.685,00, oltre IVA, non percepita né fatturata, sebbene ripetutamente richiesta dal proprio legale rappresentante;
- che, in funzione della maggiore onerosità della propria prestazione, aveva corrisposto in favore di un acconto, già fatturatole, di € 24.400,00 e di Impresa Edile RG s.r.l. Controparte_7
dell'ulteriore importo di € 23.603,00 di cui alla fattura n. 2963/2023; che, tuttavia, nelle more i rapporti tra le parti si erano incrinati e, a mero titolo transattivo e senza riconoscimento alcuno, avendo chiesto alla controparte di decidere se dare esecuzione al rapporto contrattuale ovvero risolverlo, in tale seconda ipotesi le aveva proposto la restituzione del minor importo di € 42.512,00 corrispostole a titolo di acconto in quanto non utilizzato per il pagamento dei propri fornitori;
- che, avendo rifiutato tale proposta, la ricorrente le aveva controproposto la restituzione in proprio favore del maggior importo di € 76.289,00, pari cioè alla differenza tra quanto versato e la somma di quanto corrisposto all'Impresa Edile RG s.r.l. (€ 10.000,00) e quanto riconosciuto come dovutole per il cantiere di Noversco (€ 2.100,00);
- che, al fine di dare esecuzione al contratto stipulato, aveva sostenuto la complessiva somma di €
70.955,00 di cui 23.603,00 per il fornitore Impresa Edile RG s.r.l., 24.400,00 per il fornitore
[...]
1.952,00 per redazione del progetto per il sito di ZA, 2.700,00 per la predisposizione CP_7
di 3 POS e 18.300,00 per forza lavoro complessivamente impiegata.
Si è opposta, pertanto, all'accoglimento delle domande avanzate nei propri confronti e, in subordine, ha chiesto limitarsi la condanna al versamento del minore importo di € 17.434,00 (ovverosia € 88.389,00 –
€ 70.955,00), o di quello, maggiore o minore, che fosse stato accertato come dovuto sulla base delle risultanze di causa e condannarsi la controparte a corrisponderle l'intero acconto pattuito.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti e rigettate le istanze istruttorie rispettivamente articolate, all'udienza del 14.5.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
pagina 5 di 13 IN DIRITTO
Come sommariamente riportato nella superiore premessa, la domanda principale proposta dalla società ricorrente ha ad oggetto l'accertamento del grave inadempimento contrattuale imputabile alla resistente ai fini dell'accoglimento della richiesta di risoluzione, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., del contratto di noleggio di ponteggi stipulato tra le parti in data 3.4.2023 (cfr. in tal senso il documento n. 1 Par prodotto da , che si ritiene opportuno riportare integralmente: Pt_1
Par Nel proprio atto introduttivo Gia. ha, tuttavia, omesso di riferire non poche circostanze rilevanti ai fini del decidere e, in particolar modo, che tale “nota integrativa n. 1 – conferma d'ordine del 10 marzo
2023”, così denominata nell'incipit del documento sopra riportato, rappresentava nient'altro che pagina 6 di 13 l'ultimo in ordine cronologico degli accordi intercorsi tra le parti, per la precisione sostitutivo di quello stipulato in data 23.2.2023 (cfr. in tal senso il documento n. 2 prodotto da , che si ritiene CP_3
altrettanto opportuno riportare integralmente:
Orbene, nello specifico, volendosi in tal modo ricostruire ab initio e non solo parzialmente il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, dando atto della sua evoluzione nell'arco temporale di un paio di mesi circa, nel sottoscrivere tale prima offerta formalizzatale dalla controparte Gia.Ba. aveva accettato pagina 7 di 13 la proposta di datata 22.2.2023 con la quale quest'ultima si era impegnata a fornirle 7.000 CP_3 mq. di ponteggi a “boccole verniciate” (cfr. in tal senso la voce “P1”) che, a fronte di un corrispettivo pari a complessivi € 150.500,00, oltre Iva ed ulteriori prestazioni ivi riportate (cfr. in tal senso le voci
“P2”, “P3”, essendo state concordemente tenute in sospeso le voci “P4” e “P5”), non è contestato avrebbero dovuto essere installati presso il cantiere di Noverasco con inizio dei lavori (a quanto pare di efficientamento energetico ai sensi del c.d. Superbonus 110%) fissato per la fine del mese di marzo.
E' altrettanto pacifico che, a seguito della conclusione di tale primo accordo negoziale, la ricorrente avesse provveduto a versare a il complessivo importo di € 86.437,00, da quest'ultima CP_3
regolarmente fatturato con le fatture n. 4/2023, n. 9/2023 e n. 10/2023 (cfr. in tal senso il documento n.
3 prodotto dalla resistente), a cui va ad aggiungersi la fattura n. 8/2023 per ulteriori € 1.952,00 per l'avvenuta predisposizione del progetto relativo al medesimo cantiere (cfr. in tal senso il documento n.
4).
Come si evince, però, dalla mera lettura dell'accordo stipulato in data 10.3.2023 le parti avevano nelle more ampliato i quantitativi di ponteggio da rifornire, passati da 7.000 mq. a 25.000 mq., con inizio dei lavori di installazione fissato per la prima settimana del mese di aprile 2023, come si evince da quanto riportato all'ultimo capoverso del medesimo documento, e conseguente aumento dell'importo complessivo da corrispondere in favore della resistente, passato da € 150.500,00 ad € 450.000,00.
Quanto agli acconti pattuiti per effetto della conclusione del nuovo accordo, quest'ultimo prevedeva la corresponsione in favore di del 20% del corrispettivo dovuto per 25.000 mq. di ponteggio CP_3
(pari ad € 90.000,00) e del 50% della somma di € 45.000,00 concordata per il montaggio e lo smontaggio della rete antipolvere (cfr. in tal senso la voce “P3”, pari ad € 22.500,00), il tutto oltre Iva.
E', tuttavia, incontestato in giudizio che tale ultimo accordo abbia avuto solo un principio di esecuzione in quanto, a fronte della corresponsione della complessiva somma di € 86.437,00, ne aveva CP_3
impegnata solo una parte al fine di recuperare una parte del materiale ed approntare i relativi ponteggi o, per meglio dire, come neppure contestato, per pagare a propria volta i propri sub-fornitori/sub- appaltatori.
Ma, prima di darne conto, è parimenti opportuno rilevare come sulla scorta della scarna documentazione prodotta dalla ricorrente con l'atto introduttivo il Tribunale non sia stato messo nelle condizioni di potere effettuare alcuna seria e concreta valutazione in ordine al reciproco inadempimento, non emergendo chiaramente alcun grave ritardo imputabile a , a maggior CP_3
ragione se si considera il mancato integrale versamento degli acconti, come sopra riportati, relativi all'ultimo testo contrattuale sottoscritto dalle parti e pacificamente sostitutivo del vincolo negoziale precedente.
pagina 8 di 13 Par Ciò lo si evince chiaramente dal medesimo documento n. 4 prodotto da ovverosia la mail Pt_1
inviatale da in data 2.6.2023, che si ritiene altrettanto opportuno riportare integralmente, CP_2
all'interno del quale, pur dandosi atto dell'avvenuta ricezione della somma di € 81.415,00, si riferiva chiaramente come il pagamento dell'acconto, alla firma, fosse stato concordato nella misura del 30%, pari quindi ad € 157.000,00, e, ugualmente, come ben € 23.603,00 di quanto corrisposto fossero stati versati “A : CP_4
A tale mail ha evidentemente fatto seguito un acceso dibattito tra le parti, come si evince dalla successiva mail inviata dal medesimo in data 7.6.2023, nella quale, a fronte della CP_2
richiesta avanzatagli dalla controparte di dare esecuzione al precedente contratto stipulato, si era proposta alla ricorrente una duplice alternativa: (1) continuare nell'esecuzione dell'ultimo contratto sottoscritto;
(2) “concludere il rapporto” (id est farlo cessare ex nunc ovviamente) con la restituzione di una parte delle somme corrisposte stante la necessità di coprire quantomeno i costi sostenuti sino a quel momento.
Indicativa in tal senso è la motivazione per la quale era stata esclusa la reviviscenza del primo accordo, che si ritiene opportuno riportare per far comprendere le reali ragioni del conflitto in essere, del tutto sottaciute dalla ricorrente:
pagina 9 di 13 La successiva mail inviata dal medesimo interlocutore in data 13.6.2023, prodotta dalla ricorrente al documento n. 6, altro non è, quindi, che l'esplicitazione dei costi sostenuti nell'ipotesi in cui le parti avessero deciso di seguire la seconda ipotesi, facendo cessare ogni collaborazione o per così dire, risolvendo bonariamente ogni questione in essere e, quindi, pattuendo una sorta di scioglimento anticipato dal vincolo negoziale per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c., previa restituzione, però, in favore della ricorrente di tutto quanto già ricevuto al netto delle somme utilizzate (spese) in quanto funzionali a dare esecuzione all'accordo negoziale.
E, sotto tale aspetto, un chiaro e inequivocabile indizio documentale è rappresentato dalle dichiarazioni e dallo specchietto riepilogativo riportati nella medesima mail, più che idonei a supportare il trattenimento ad opera di di una parte non irrisoria delle somme corrispostele: CP_3
pagina 10 di 13 Quindi, da tale mail, peraltro neppure specificamente contestata da alcuno se non con riferimento all'assenza di un qualsivoglia riconoscimento di debito, si evince come la stessa resistente, e non certamente a titolo transattivo bensì per evitare la restituzione integrale di quanto già da tempo incassato, neppure mai allegando un qualsivoglia inadempimento della controparte, le avesse rappresentato come il “delta” da restituirle a quella data fosse pari ad “€ 42.512,00”, come ben dettagliato dalle voci di spesa sostenute, le uniche a quella data realmente motivate e presumibilmente non gonfiate e/o “inventate” ex post.
E se è vero che, anche alla luce di ciò, la domanda principale proposta dalla ricorrente non abbia alcun reale fondamento giuridico, mancando la prova specifica dell'inadempimento, per di più grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., della controparte, così come del pari deve concludersi con riferimento alla domanda riconvenzionale articolata da quest'ultima volta ad ottenere il saldo dell'acconto concordato che presupponeva, però, l'esecuzione del contratto e non la sua definitiva risoluzione per mutuo consenso, altrettanto non può affermarsi con riferimento a quella proposta in via subordinata, che sembrerebbe fondarsi su un titolo restitutorio diverso, autonomo, non necessariamente ancorato cioè alla risoluzione per inadempimento ex artt. 1453 e 1455 c.c. dell'ultimo contratto stipulato. Par Sebbene, infatti, le domande proposte da per come precisate per l'udienza del 14.5.2025, non Pt_1
brillino per chiarezza espositiva, né tanto meno per completezza e autosufficienza motivazionale, il mancato richiamo alla risoluzione per inadempimento, presupposto invece espresso della domanda principale, induce il Tribunale a ritenere che quella subordinata sia una domanda puramente restitutoria fondata sull'assenza (o, per meglio dire, il venir meno della) di causa del corrispettivo versato, seppur ina acconto, in esecuzione di un contratto che le parti, dopo ampia trattativa, avevano evidentemente ritenuto conveniente per entrambe risolvere bonariamente, seppur non siano state altrettanto in grado ad accordarsi bonariamente sulle somme da restituire.
Solo nel costituirsi in giudizio , all'evidente scopo di limitare e ridurre al lumicino una tale CP_3
pretesa restitutoria, ha rimpolpato - e di gran lunga - la propria richiesta iniziale, rappresentando che, in realtà, i costi sostenuti per l'esecuzione del contratto sarebbero ammontati a complessivi € 70.955,00, come esposti nel seguente specchietto riepilogativo:
“a) € 23.603,00 per il fornitore Impresa Edile RG SRL (cfr. docc. 7 e 8),
b) € 24.400,00 per il fornitore (cfr. docc. 6 e 6bis), Controparte_7
c) € 1.952,00 per redazione del progetto per il sito di ZA (cfr. doc. n.4),
d) € 2.700,00 per num.3 POS predisposti (doc. 14),
e) € 18.300,00 per forza lavoro impiegata e così dettagliata:
GIORNATE UOMO
pagina 11 di 13 16.800,00 €
Totale 14 giornate di lavoro/€ 1200
BENZINA 1.500,00 €
Verona a/r 2 volte per ponteggio 2 PERSONE (appuntamenti con un nuovo fornitore a Verona 4gg
Noverasco a/r 4 volte 2 persone 4gg
Assago a/r 2 volta 2 persone 2gg
ZA a/r 1 persona 2 VOLTE 1gg
a/r 2 volte 3 persone 3gg”. Per_1
Il Tribunale non condivide affatto tale approccio, avendo la resistente esposto delle voci - fatta eccezione per quelle inizialmente prospettate con la mail del 13.6.2023, di gran lunga più verosimili in quanto non contaminate dalla dialettica successiva e dalla necessità di evitare quanto più possibile uno consistente di quanto già da tempo incassato, oltreché neppure specificamente contestate dalla controparte - tutt'altro che documentalmente suffragate, nulla evincendosi a titolo di causale nei pagamenti asseritamente effettuati in favore di (cfr. in tal senso i documenti n. 6 e 6 Controparte_7
bis prodotti dalla resistente) né, tanto meno, essendo stata adeguatamente dimostrata la forza lavoro effettivamente impiegata e, quindi, l'onere economico sopportato per dare esecuzione ad un accordo consensualmente risolto.
In definitiva, quindi, in accoglimento della sola domanda subordinata proposta da Parte_1 [...]
e previo rigetto di tutte le altre, va condannata a restituirle la Pt_2 Controparte_5 somma di € 42.512,00, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di deposito del ricorso (8.3.2024) sino a quella del saldo effettivo.
Non è possibile, infatti, retrodatare la data di decorrenza degli interessi avendo la difesa attorea del tutto omesso di produrre l'allegato di messa in mora asseritamente trasmesso alla controparte con la diffida inviatale via Pec in data 31.8.2023 (cfr. in tal senso il documento n. 9).
Il rigetto della domanda principale e l'accoglimento, solo parziale, di quella subordinata, comporta una soccombenza reciproca, dovendosi però ritenere prevalente quella della resistente stante il concomitante rigetto della domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima.
Per tale ragione ritiene il Tribunale più che equa la compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite sostenute dalla ricorrente il cui ammontare, riparametrato sulla base del decisum, si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come integrato dal D.M. n.
147/2022, per le sole fasi concretamente espletate di esame e studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed pagina 12 di 13 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda principale proposta da e quella riconvenzionale Parte_1 Parte_2
proposta da Controparte_5
2. in accoglimento della domanda subordinata proposta dalla ricorrente, condanna
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., a restituire ad Immobiliare in Controparte_5 Pt_1 Parte_2
persona del legale rapp.te p.t., la complessiva somma di € 42.512,00, oltre interessi nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 8.3.2024 sino a quella del saldo effettivo;
3. condanna in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere ad Controparte_5
in persona del legale rapp.te p.t., i 2/3 delle spese di lite sostenute Parte_1 Parte_2
nell'ambito del presente giudizio che si liquidano, già ridotte, in complessivi € 2.535,66, di cui
271,00 per spese esenti e 2.264,66 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed
I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge, con compensazione dell'ulteriore quota sostenuta.
Così deciso in Monza in data 14 maggio 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 13 di 13