Art. 45.
Agli effetti dell'anzianita' di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza, si riconoscono come validi gli anni di contribuzione secondo le norme dello ordinamento dell'Ente in vigore alla data di applicazione della presente legge.
Agli effetti dell'anzianita' di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza, si riconoscono come validi gli anni di contribuzione secondo le norme dello ordinamento dell'Ente in vigore alla data di applicazione della presente legge.