Articolo 1 della Legge 13 marzo 1958, n. 280
Articolo 2
Versione
26 aprile 1958
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956:
Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni.
Entrata in vigore il 26 aprile 1958