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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 4531 2016
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MIGLIORISI VALERIA;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. TE
PANNUZZO FRANCESCO;
convenuto avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale posta in decisione con ordinanza del 20.1.2025;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2016, l'ing. ha Parte_1
convenuto in giudizio la committente al fine di Controparte_2
sentirla condannare al pagamento dei propri compensi professionali maturati per l'espletamento dell'incarico dalla stessa commissionatogli ed avente ad oggetto l'attività di progettazione architettonica e strutturale di un intervento di edilizia abitativa, agevolata e convenzionata assentito dal comune di Ragusa con concessione edilizia e successive varianti e rinnovi, quantificati in via principale nella misura di €145.542,00 (giusta tariffe di cui al D.M. n. 140/2012) ed in via subordinata nella misura di €98.666,66 (determinata in relazione al compenso complessivamente pattuito di €160.000,00, ridotto in ragione dell'adempimento parziale, essendo rimasta inadempiuta l'attività di direzione lavori); in ogni caso con la maggiorazione del 25% in ragione del recesso esercitato dalla committente
(giusta art. 10 della l. n. 143/1949), ed oltre interessi al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.
Con comparsa depositata in data 21.01.2017, si è costituita la società convenuta respingendo la pretesa di pagamento dell'ing. ritenuta in ogni caso Pt_1
spropositata nel quantum, stante l'adempimento parziale del professionista, ed avanzando in via riconvenzionale domanda di condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti dalla cooperativa in ragione di vizi progettuali riscontrati, già denunciati con missiva del 29.06.2016 (differenze tra le quote indicate negli elaborati progettuali e quelle reali), quantificati in misura pari ad €200.000,00 o in quella maggiore (sino alla concorrenza di €220.000,00) o minore che si sarebbe accertata, operando compensazione anche parziale con le somme eventualmente dovute al professionista. Ha negato altresì di aver revocato l'incarico al professionista, respingendo pertanto, anche la richiesta di pagamento di una maggiorazione del compenso nella misura del 25%, come richiesta dall'attore.
All'udienza di trattazione, parte attrice ha eccepito la tardiva costituzione del convenuto (oltre i termini di cui all'art. 166 cpc) con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale. Ha altresì chiesto ordinanza anticipatoria ex art. 186 bis cpc per l'immediato pagamento della somma di €98.666,66, ritenendo tale somma non contestata. Con successiva istanza, notificata nei termini concessi dal
G.I., ha altresì chiesto, in via subordinata l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter cpc, provvisoriamente esecutiva, per il pagamento della somma di €96.960,00, determinata, in relazione alle prestazioni eseguite di progettazione architettonica e strutturale (costituenti il 60,60% dell'intera prestazione), applicando una proporzionale riduzione al compenso contrattualmente stabilito (€160.000,00).
Il precedente G.I. ha rigettato le superiori istanze, ritenendo l'assenza dei relativi presupposti di legge. Ha rigettato parimenti le richieste istruttorie avanzate dalla sola convenuta (interrogatorio formale, CTU e prova testimoniale per l'accertamento degli errori progettuali denunciati e l'accertamento e quantificazione del relativo danno) per essere le stesse inammissibili, anche in ragione della mancata produzione degli elaborati progettuali oggetto di causa.
Successivamente, con ricorso ex art. 671 cpc depositato il data 11.05.2018, l'attore ha chiesto l'autorizzazione al sequestro conservativo di beni immobili e mobili della cooperativa convenuta, allegando oltre alle già note ragioni di credito a sostegno il fumus boni iuris dell'azione cautelare proposta, specifiche ragioni di periculum in mora ravvisate nell'intervenuta iscrizione di ipoteca giudiziale, in forza di un decreto monitorio dell'importo di €170.000,00 in favore di altro creditore, sull'unico immobile di proprietà della convenuta, peraltro in procinto di essere alienato.
Con ordinanza del 28.08.2018 il Tribunale ha rigettato l'istanza cautelare sul rilievo che “come già evidenziato nell'ordinanza 11.03.2018 del precedente G.I., la domanda non è sorretta dal necessario fumus boni iuris, specie per quanto riguarda l'entità del preteso compenso per la progettazione”.
Proposto reclamo ex parte actoris, il Collegio adito, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha autorizzato il sequestro conservativo su tutti i beni della convenuta, mobili ed immobili, sino alla concorrenza di €90.000,00, pari alla metà del compenso pattuito per l'intera attività, maggiorato delle spese, sul presupposto motivato della sussistenza di entrambi i presupposti di legge.
All'udienza del 10.01.2024, depositando note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nei termini di legge, le parti hanno le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi atti. La causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento della c.t.u. di cui si dirà ed è stata poi assunta nuovamente in decisione con ordinanza del 20.1.2025 ***
La domanda attrice è fondata nei termini che seguono.
Per costante insegnamento giurisprudenziale (Cass. civ. SS.UU. n. 13533/2001) “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore (Cass. civ. 25584/2018; Cass. civ. 23 settembre 2016, n. 18705; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3373).
Nel caso di specie, il professionista creditore, benché non abbia prodotto in atti gli elaborati progettuali oggetto di causa, ha dato comunque prova di aver svolto, per la parte di cui chiede il pagamento degli onorari, l'attività commissionatagli dalla convenuta. Ed invero, ha prodotto, quali allegati all'atto di citazione, la concessione edilizia n. 12/11, la concessione edilizia in variante del 23.07.2012, la concessione edilizia in variante del 22.01.2013 e la concessione edilizia in rinnovo del 4.11.2015, rilasciate previo esame degli elaborati di progetto a firma dell'ing. come si legge in seno alle stesse (docc. nn. 1, 2, 3, 6 fascicolo di Parte_1
parte attrice: “visti gli elaborati di progetto a firma dell'ing. (C.F. Parte_1
) per l'esecuzione di (…)” , nonché l'autorizzazione CodiceFiscale_2
dell'ufficio del Genio Civile di Ragusa del 18.11.2015 (doc. n. 5), rilasciata anch'essa previa disamina del progetto dello strutturista ing. Parte_1
(“visto il progetto dello strutturista ing. ) ed altresì il Quadro Parte_1
Tecnico Economico (doc. n. 7) trasmesso alla Regione Siciliana ai fini del finanziamento del progetto, contenente anch'esso espresso riferimento al progetto dell'ing. Parte_1 L'esecuzione del progetto architettonico e statico, d'altra parte, è espressamente riconosciuta dalla stessa convenuta (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione: “il medesimo professionista conferma di aver realizzato, quale tecnico, solo ed esclusivamente gli elaborati progettuali (architettonico e statico, quest'ultimo, per di più, viziato da errori)”, quantunque abbia opposto in compensazione al credito professionale dell'attore, contestato in ogni caso nel quantum, un proprio controcredito risarcitorio nascente da vizi tecnici del progetto strutturale, che in via riconvenzionale ha chiesto accertarsi e dichiararsi con conseguente condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di danno.
Tuttavia, come opportunamente eccepito dall'attore all'udienza del 10.02.2017, la domanda riconvenzionale è inammissibile, stante il tardivo deposito della comparsa di costituzione in giudizio (avvenuto il 21.01.2017, oltre il termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 7.02.2017 indicata in citazione). Né le doglianze di parte convenuta possono valere, come pure preteso, quale mera eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., astrattamente idonea a ribaltare l'onere della prova dell'esatto adempimento in capo al creditore (“in costanza di inadempimento dello stesso creditore (…), il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass. civ. n. 23759/2016), trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile ex officio (Cass. civ. 6168/2011), soggetta ex lege (art. 167, comma 2, c.c.) al medesimo termine decadenziale di cui all'art. 166 cpc. Il tardivo deposito della comparsa di costituzione, comporta, pertanto,
l'inammissibilità anche dell'eccezione di inadempimento.
Accertato il diritto del professionista ad ottenere il pagamento del corrispettivo dell'attività svolta, resta controverso il quantum debeatur.
È documentale che il compenso sia stato complessivamente determinato in
€160.000,00 (cfr. Quadro Tecnico Economico, che vi fa riferimento alla voce
“Spese Tecniche generali” sottoscritto dal legale rappresentante della convenuta, voce richiamata nel verbale di Cda della dell'8.03.2010 (doc. n. 2 CP_1
fascicolo di parte convenuta), oltre che espressamente riconosciuto in atti dalla convenuta (cfr. pag. 1 comparsa di costituzione: “il compenso del professionista venne indicato nell'importo di €160.000,00 e ricompreso nella voce “spese tecniche” del quadro economico trasmesso alla Regione Siciliana per ottenere il finanziamento”), ancorché affermi che il predetto compenso fosse riferito non soltanto alla fase progettuale e direzione dei lavori, come allegato dall'attore, ma comprensivo di “tutte le prestazioni (progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione, collaudo, ecc…), dal conferimento dell'incarico alla consegna degli immobili”. Ciò è quanto emerge confermato dalla circostanza che le competenze del professionista siano state calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera (v. Quadro Tecnico Economico), come previsto dall'art. 15 della L. n. 143/1949 (vigente al momento del conferimento dell'incarico) allorquando il professionista presti la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera – dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione -. Vieppiù lo conferma indirettamente anche parte attrice in seno all'istanza ex art. 186 ter cpc, quando quantifica la propria pretesa relativa alle sole attività di redazione dei progetti architettonici e strutturali applicando al compenso pattuito la proporzione tra il compenso totale
(comprensivo quindi anche delle fasi di direzione lavori, collaudo e liquidazione) e quello relativo a tali attività come previsti dalle tariffe professionali (cfr. pag. 2).
In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, gli usi ovvero, ove non applicabili, la liquidazione giudiziale. Ne discende che le pattuizioni tra le parti risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione (Cass. civ. 2631/2021). Nel caso a mano, il compenso del professionista è stato concordato tra le parti, ma determinato globalmente (in percentuale sul valore complessivo dei lavori) senza alcun distinguo tra le varie fasi di cui si compone l'incarico che possa consentire la liquidazione della sola opera svolta. Ciò che, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, non è ostativo alla liquidazione stessa, con conseguente diniego del diritto al pagamento del corrispettivo, stante che per consolidato orientamento giurisprudenziale “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016).
A fronte di un adempimento parziale, la pattuizione del compenso resta valida ma deve darsi luogo alla riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata (Cass. n. 29745 del 2020; Cass. n. 6465 del
2022, in motiv.; in precedenza, Cass. civ. n. 10444 del 1998). Il compenso infatti è dovuto, sulla base dei criteri previsti dall'art. 2233 c.c., solo per l'opera svolta
(Cass. civ. 09 dicembre 2022, n. 36071).
La mancanza delle tavole progettuali e dei computi metrici relativi all'attività svolta (progettazione architettonica e strutturale, istruzione delle pratiche per l'acquisizione dei titoli concessori, dell'autorizzazione del Genio Civile e del finanziamento regionale), non impedisce la quantificazione del compenso dovuto.
Infatti, considerato che, come si è visto, il criterio principale è quello della pattuizione delle parti, è ben possibile individuare il compenso dovuto per le fasi di cui l'attore si è occupato in proporzione a quello complessivamente pattuito, applicando la medesima proporzione emergente dai parametri ministeriali.
A tal fine è stata disposta c.t.u. sul seguente quesito: “il c.t.u. indichi, sulla scorta delle proporzioni evincibili dai parametri professionali o in subordine secondo gli usi, quanta parte del compenso complessivamente pattuito in relazione alla realizzazione dell'opera chiavi in mano debba riferirsi alla svolta attività di progettazione architettonica e strutturale (comprendendovi l'istruzione delle pratiche per l'acquisizione dei titoli concessori, dell'autorizzazione del Genio
Civile e dell'approvato finanziamento regionale), eventualmente (nel caso in cui in base alla documentazione in atti non sia possibile un'esatta determinazione) indicando un range tra un valore minimo ed un valore massimo”.
Il c.t.u. ha concluso ritenendo che “la parte del compenso complessivamente pattuito per la realizzazione dell'opera "chiavi in mano" che deve riferirsi alla progettazione architettonica e strutturale compresa l'istruzione delle pratiche per l'acquisizione dei titoli concessori, dell'autorizzazione del Genio Civile e dell'approvato finanziamento regionale è pari al 44,36 % circa del compenso pattuito e pertanto pari ad euro 70.976,00 circa”. Tale quantificazione non comprende la maggiorazione per incarico parziale di cui al d.m. 143/1949.
Parte convenuta non ha svolto alcuna osservazione sulle conclusioni del c.t.u. Parte attrice, tramite il proprio c.t.p., ha invece lamentato la mancata considerazione dell'attività svolta per la redazione di progetti relativi a varianti. Sul punto, il c.t.u. ha respinto tale doglianza ritenendo che “le varianti si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale e pertanto si presume che non facciano parte di un accordo iniziale di progettazione quando ancora non si sa se la variante sarà necessaria, se ne sarà necessaria più di una e che tipo di variante effettuare. Si ritiene opportuno evidenziare che, sulla base di quanto innanzi detto, è evidente che per poter dare una valutazione sugli onorari per ciascuna variante presentata, occorre avere a disposizione tutta la documentazione progettuale ufficialmente depositata presso gli enti competenti e approfondire le caratteristiche di ogni variante per valutarne il tipo di attività lavorativa svolta”: tali considerazioni appaiono condivisibili, dovendosi aggiungere che, pattuito un determinato compenso per un certo progetto, la misura del compenso eventualmente dovuto per una variante non può che dipendere dalla misura della variazione dal progetto originario, e pertanto la sua valutazione impone il raffronto tra i due progetti, impossibile nel caso di specie. Quanto poi alla invocata maggiorazione del compenso prevista dalla L. 2 marzo
1949, n. 143, art. 10, si rileva che, attesa la convenzionale determinazione del compenso spettante al professionista, tale pattuizione resta valida anche nel caso di recesso da parte della committente, con l'unica conseguenza di determinare la riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera in proporzione della parte realizzata (Cass. civ. 21-4-1981 n. 2342), principio che comporta pertanto la non operatività della normativa ora richiamata, che invero riguarda l'approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, e che è applicabile ai sensi dell'art. 2233 c.c., soltanto in assenza di determinazione pattizia del compenso.
(Cass. civ. 40182/2021, Cass. civ. 15206/2011).
Per le medesime ragioni deve escludersi l'applicazione di interessi al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, previsto dall'art. 9 della previgente L.
142/49, ove la liquidazione avvenga secondo tariffa.
La convenuta deve quindi essere condannata a pagare all'attore l'importo indicato dal c.t.u. (arrotondato in 70.976,00) oltre interessi dalla notifica della citazione
(21.10.2016) non essendovi precedente messa in mora.
Le spese, comprensive della fase cautelare in doppio grado, seguono la soccombenza da individuarsi integralmente in capo alla convenuta nonostante l'accoglimento solo parziale (in punto di quantum) della domanda (S.U.
32061/2022) e si liquidano secondo l'importo riconosciuto in condanna. Le spese di c.t.u. per lo stesso motivo restano a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale:
- condanna la (P. TE
, in persona del rappresentante legale pro tempore, al PartitaIVA_1
pagamento in favore dell'ing. (c.f. ), Parte_1 C.F._3
della somma di €70.976,00, oltre interessi al saggio legale dal 21.10.2016;
- condanna la (P. TE
, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere PartitaIVA_1 all'ing. (c.f. ) le spese di lite liquidate Parte_1 C.F._3
in € parte convenuta, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in complessivi €14.000,00 (comprese le fasi cautelare e di reclamo) per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, Iva e CPA come per legge.
Ragusa, 14/03/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'avv. Marisa Filiberto, GdP in tirocinio.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 4531 2016
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MIGLIORISI VALERIA;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. TE
PANNUZZO FRANCESCO;
convenuto avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale posta in decisione con ordinanza del 20.1.2025;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.10.2016, l'ing. ha Parte_1
convenuto in giudizio la committente al fine di Controparte_2
sentirla condannare al pagamento dei propri compensi professionali maturati per l'espletamento dell'incarico dalla stessa commissionatogli ed avente ad oggetto l'attività di progettazione architettonica e strutturale di un intervento di edilizia abitativa, agevolata e convenzionata assentito dal comune di Ragusa con concessione edilizia e successive varianti e rinnovi, quantificati in via principale nella misura di €145.542,00 (giusta tariffe di cui al D.M. n. 140/2012) ed in via subordinata nella misura di €98.666,66 (determinata in relazione al compenso complessivamente pattuito di €160.000,00, ridotto in ragione dell'adempimento parziale, essendo rimasta inadempiuta l'attività di direzione lavori); in ogni caso con la maggiorazione del 25% in ragione del recesso esercitato dalla committente
(giusta art. 10 della l. n. 143/1949), ed oltre interessi al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.
Con comparsa depositata in data 21.01.2017, si è costituita la società convenuta respingendo la pretesa di pagamento dell'ing. ritenuta in ogni caso Pt_1
spropositata nel quantum, stante l'adempimento parziale del professionista, ed avanzando in via riconvenzionale domanda di condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti dalla cooperativa in ragione di vizi progettuali riscontrati, già denunciati con missiva del 29.06.2016 (differenze tra le quote indicate negli elaborati progettuali e quelle reali), quantificati in misura pari ad €200.000,00 o in quella maggiore (sino alla concorrenza di €220.000,00) o minore che si sarebbe accertata, operando compensazione anche parziale con le somme eventualmente dovute al professionista. Ha negato altresì di aver revocato l'incarico al professionista, respingendo pertanto, anche la richiesta di pagamento di una maggiorazione del compenso nella misura del 25%, come richiesta dall'attore.
All'udienza di trattazione, parte attrice ha eccepito la tardiva costituzione del convenuto (oltre i termini di cui all'art. 166 cpc) con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale. Ha altresì chiesto ordinanza anticipatoria ex art. 186 bis cpc per l'immediato pagamento della somma di €98.666,66, ritenendo tale somma non contestata. Con successiva istanza, notificata nei termini concessi dal
G.I., ha altresì chiesto, in via subordinata l'emissione di ordinanza ex art. 186 ter cpc, provvisoriamente esecutiva, per il pagamento della somma di €96.960,00, determinata, in relazione alle prestazioni eseguite di progettazione architettonica e strutturale (costituenti il 60,60% dell'intera prestazione), applicando una proporzionale riduzione al compenso contrattualmente stabilito (€160.000,00).
Il precedente G.I. ha rigettato le superiori istanze, ritenendo l'assenza dei relativi presupposti di legge. Ha rigettato parimenti le richieste istruttorie avanzate dalla sola convenuta (interrogatorio formale, CTU e prova testimoniale per l'accertamento degli errori progettuali denunciati e l'accertamento e quantificazione del relativo danno) per essere le stesse inammissibili, anche in ragione della mancata produzione degli elaborati progettuali oggetto di causa.
Successivamente, con ricorso ex art. 671 cpc depositato il data 11.05.2018, l'attore ha chiesto l'autorizzazione al sequestro conservativo di beni immobili e mobili della cooperativa convenuta, allegando oltre alle già note ragioni di credito a sostegno il fumus boni iuris dell'azione cautelare proposta, specifiche ragioni di periculum in mora ravvisate nell'intervenuta iscrizione di ipoteca giudiziale, in forza di un decreto monitorio dell'importo di €170.000,00 in favore di altro creditore, sull'unico immobile di proprietà della convenuta, peraltro in procinto di essere alienato.
Con ordinanza del 28.08.2018 il Tribunale ha rigettato l'istanza cautelare sul rilievo che “come già evidenziato nell'ordinanza 11.03.2018 del precedente G.I., la domanda non è sorretta dal necessario fumus boni iuris, specie per quanto riguarda l'entità del preteso compenso per la progettazione”.
Proposto reclamo ex parte actoris, il Collegio adito, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha autorizzato il sequestro conservativo su tutti i beni della convenuta, mobili ed immobili, sino alla concorrenza di €90.000,00, pari alla metà del compenso pattuito per l'intera attività, maggiorato delle spese, sul presupposto motivato della sussistenza di entrambi i presupposti di legge.
All'udienza del 10.01.2024, depositando note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nei termini di legge, le parti hanno le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi atti. La causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento della c.t.u. di cui si dirà ed è stata poi assunta nuovamente in decisione con ordinanza del 20.1.2025 ***
La domanda attrice è fondata nei termini che seguono.
Per costante insegnamento giurisprudenziale (Cass. civ. SS.UU. n. 13533/2001) “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore (Cass. civ. 25584/2018; Cass. civ. 23 settembre 2016, n. 18705; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3373).
Nel caso di specie, il professionista creditore, benché non abbia prodotto in atti gli elaborati progettuali oggetto di causa, ha dato comunque prova di aver svolto, per la parte di cui chiede il pagamento degli onorari, l'attività commissionatagli dalla convenuta. Ed invero, ha prodotto, quali allegati all'atto di citazione, la concessione edilizia n. 12/11, la concessione edilizia in variante del 23.07.2012, la concessione edilizia in variante del 22.01.2013 e la concessione edilizia in rinnovo del 4.11.2015, rilasciate previo esame degli elaborati di progetto a firma dell'ing. come si legge in seno alle stesse (docc. nn. 1, 2, 3, 6 fascicolo di Parte_1
parte attrice: “visti gli elaborati di progetto a firma dell'ing. (C.F. Parte_1
) per l'esecuzione di (…)” , nonché l'autorizzazione CodiceFiscale_2
dell'ufficio del Genio Civile di Ragusa del 18.11.2015 (doc. n. 5), rilasciata anch'essa previa disamina del progetto dello strutturista ing. Parte_1
(“visto il progetto dello strutturista ing. ) ed altresì il Quadro Parte_1
Tecnico Economico (doc. n. 7) trasmesso alla Regione Siciliana ai fini del finanziamento del progetto, contenente anch'esso espresso riferimento al progetto dell'ing. Parte_1 L'esecuzione del progetto architettonico e statico, d'altra parte, è espressamente riconosciuta dalla stessa convenuta (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione: “il medesimo professionista conferma di aver realizzato, quale tecnico, solo ed esclusivamente gli elaborati progettuali (architettonico e statico, quest'ultimo, per di più, viziato da errori)”, quantunque abbia opposto in compensazione al credito professionale dell'attore, contestato in ogni caso nel quantum, un proprio controcredito risarcitorio nascente da vizi tecnici del progetto strutturale, che in via riconvenzionale ha chiesto accertarsi e dichiararsi con conseguente condanna al pagamento di quanto dovuto a titolo di danno.
Tuttavia, come opportunamente eccepito dall'attore all'udienza del 10.02.2017, la domanda riconvenzionale è inammissibile, stante il tardivo deposito della comparsa di costituzione in giudizio (avvenuto il 21.01.2017, oltre il termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza di comparizione del 7.02.2017 indicata in citazione). Né le doglianze di parte convenuta possono valere, come pure preteso, quale mera eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., astrattamente idonea a ribaltare l'onere della prova dell'esatto adempimento in capo al creditore (“in costanza di inadempimento dello stesso creditore (…), il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cass. civ. n. 23759/2016), trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile ex officio (Cass. civ. 6168/2011), soggetta ex lege (art. 167, comma 2, c.c.) al medesimo termine decadenziale di cui all'art. 166 cpc. Il tardivo deposito della comparsa di costituzione, comporta, pertanto,
l'inammissibilità anche dell'eccezione di inadempimento.
Accertato il diritto del professionista ad ottenere il pagamento del corrispettivo dell'attività svolta, resta controverso il quantum debeatur.
È documentale che il compenso sia stato complessivamente determinato in
€160.000,00 (cfr. Quadro Tecnico Economico, che vi fa riferimento alla voce
“Spese Tecniche generali” sottoscritto dal legale rappresentante della convenuta, voce richiamata nel verbale di Cda della dell'8.03.2010 (doc. n. 2 CP_1
fascicolo di parte convenuta), oltre che espressamente riconosciuto in atti dalla convenuta (cfr. pag. 1 comparsa di costituzione: “il compenso del professionista venne indicato nell'importo di €160.000,00 e ricompreso nella voce “spese tecniche” del quadro economico trasmesso alla Regione Siciliana per ottenere il finanziamento”), ancorché affermi che il predetto compenso fosse riferito non soltanto alla fase progettuale e direzione dei lavori, come allegato dall'attore, ma comprensivo di “tutte le prestazioni (progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione, collaudo, ecc…), dal conferimento dell'incarico alla consegna degli immobili”. Ciò è quanto emerge confermato dalla circostanza che le competenze del professionista siano state calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera (v. Quadro Tecnico Economico), come previsto dall'art. 15 della L. n. 143/1949 (vigente al momento del conferimento dell'incarico) allorquando il professionista presti la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera – dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione -. Vieppiù lo conferma indirettamente anche parte attrice in seno all'istanza ex art. 186 ter cpc, quando quantifica la propria pretesa relativa alle sole attività di redazione dei progetti architettonici e strutturali applicando al compenso pattuito la proporzione tra il compenso totale
(comprensivo quindi anche delle fasi di direzione lavori, collaudo e liquidazione) e quello relativo a tali attività come previsti dalle tariffe professionali (cfr. pag. 2).
In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, gli usi ovvero, ove non applicabili, la liquidazione giudiziale. Ne discende che le pattuizioni tra le parti risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione (Cass. civ. 2631/2021). Nel caso a mano, il compenso del professionista è stato concordato tra le parti, ma determinato globalmente (in percentuale sul valore complessivo dei lavori) senza alcun distinguo tra le varie fasi di cui si compone l'incarico che possa consentire la liquidazione della sola opera svolta. Ciò che, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, non è ostativo alla liquidazione stessa, con conseguente diniego del diritto al pagamento del corrispettivo, stante che per consolidato orientamento giurisprudenziale “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016).
A fronte di un adempimento parziale, la pattuizione del compenso resta valida ma deve darsi luogo alla riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera, in proporzione della parte realizzata (Cass. n. 29745 del 2020; Cass. n. 6465 del
2022, in motiv.; in precedenza, Cass. civ. n. 10444 del 1998). Il compenso infatti è dovuto, sulla base dei criteri previsti dall'art. 2233 c.c., solo per l'opera svolta
(Cass. civ. 09 dicembre 2022, n. 36071).
La mancanza delle tavole progettuali e dei computi metrici relativi all'attività svolta (progettazione architettonica e strutturale, istruzione delle pratiche per l'acquisizione dei titoli concessori, dell'autorizzazione del Genio Civile e del finanziamento regionale), non impedisce la quantificazione del compenso dovuto.
Infatti, considerato che, come si è visto, il criterio principale è quello della pattuizione delle parti, è ben possibile individuare il compenso dovuto per le fasi di cui l'attore si è occupato in proporzione a quello complessivamente pattuito, applicando la medesima proporzione emergente dai parametri ministeriali.
A tal fine è stata disposta c.t.u. sul seguente quesito: “il c.t.u. indichi, sulla scorta delle proporzioni evincibili dai parametri professionali o in subordine secondo gli usi, quanta parte del compenso complessivamente pattuito in relazione alla realizzazione dell'opera chiavi in mano debba riferirsi alla svolta attività di progettazione architettonica e strutturale (comprendendovi l'istruzione delle pratiche per l'acquisizione dei titoli concessori, dell'autorizzazione del Genio
Civile e dell'approvato finanziamento regionale), eventualmente (nel caso in cui in base alla documentazione in atti non sia possibile un'esatta determinazione) indicando un range tra un valore minimo ed un valore massimo”.
Il c.t.u. ha concluso ritenendo che “la parte del compenso complessivamente pattuito per la realizzazione dell'opera "chiavi in mano" che deve riferirsi alla progettazione architettonica e strutturale compresa l'istruzione delle pratiche per l'acquisizione dei titoli concessori, dell'autorizzazione del Genio Civile e dell'approvato finanziamento regionale è pari al 44,36 % circa del compenso pattuito e pertanto pari ad euro 70.976,00 circa”. Tale quantificazione non comprende la maggiorazione per incarico parziale di cui al d.m. 143/1949.
Parte convenuta non ha svolto alcuna osservazione sulle conclusioni del c.t.u. Parte attrice, tramite il proprio c.t.p., ha invece lamentato la mancata considerazione dell'attività svolta per la redazione di progetti relativi a varianti. Sul punto, il c.t.u. ha respinto tale doglianza ritenendo che “le varianti si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale e pertanto si presume che non facciano parte di un accordo iniziale di progettazione quando ancora non si sa se la variante sarà necessaria, se ne sarà necessaria più di una e che tipo di variante effettuare. Si ritiene opportuno evidenziare che, sulla base di quanto innanzi detto, è evidente che per poter dare una valutazione sugli onorari per ciascuna variante presentata, occorre avere a disposizione tutta la documentazione progettuale ufficialmente depositata presso gli enti competenti e approfondire le caratteristiche di ogni variante per valutarne il tipo di attività lavorativa svolta”: tali considerazioni appaiono condivisibili, dovendosi aggiungere che, pattuito un determinato compenso per un certo progetto, la misura del compenso eventualmente dovuto per una variante non può che dipendere dalla misura della variazione dal progetto originario, e pertanto la sua valutazione impone il raffronto tra i due progetti, impossibile nel caso di specie. Quanto poi alla invocata maggiorazione del compenso prevista dalla L. 2 marzo
1949, n. 143, art. 10, si rileva che, attesa la convenzionale determinazione del compenso spettante al professionista, tale pattuizione resta valida anche nel caso di recesso da parte della committente, con l'unica conseguenza di determinare la riduzione del corrispettivo pattuito per l'intera opera in proporzione della parte realizzata (Cass. civ. 21-4-1981 n. 2342), principio che comporta pertanto la non operatività della normativa ora richiamata, che invero riguarda l'approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, e che è applicabile ai sensi dell'art. 2233 c.c., soltanto in assenza di determinazione pattizia del compenso.
(Cass. civ. 40182/2021, Cass. civ. 15206/2011).
Per le medesime ragioni deve escludersi l'applicazione di interessi al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, previsto dall'art. 9 della previgente L.
142/49, ove la liquidazione avvenga secondo tariffa.
La convenuta deve quindi essere condannata a pagare all'attore l'importo indicato dal c.t.u. (arrotondato in 70.976,00) oltre interessi dalla notifica della citazione
(21.10.2016) non essendovi precedente messa in mora.
Le spese, comprensive della fase cautelare in doppio grado, seguono la soccombenza da individuarsi integralmente in capo alla convenuta nonostante l'accoglimento solo parziale (in punto di quantum) della domanda (S.U.
32061/2022) e si liquidano secondo l'importo riconosciuto in condanna. Le spese di c.t.u. per lo stesso motivo restano a carico della convenuta.
PQM
Il Tribunale:
- condanna la (P. TE
, in persona del rappresentante legale pro tempore, al PartitaIVA_1
pagamento in favore dell'ing. (c.f. ), Parte_1 C.F._3
della somma di €70.976,00, oltre interessi al saggio legale dal 21.10.2016;
- condanna la (P. TE
, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere PartitaIVA_1 all'ing. (c.f. ) le spese di lite liquidate Parte_1 C.F._3
in € parte convenuta, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in complessivi €14.000,00 (comprese le fasi cautelare e di reclamo) per compensi, oltre spese generali in misura del 15%, Iva e CPA come per legge.
Ragusa, 14/03/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'avv. Marisa Filiberto, GdP in tirocinio.