Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/01/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1368/2023
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 27 gennaio, all'udienza tenuta dal G.U., presso la II Sezione
Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 1368/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,
promossa da
codice fiscale , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 20.2.1999, rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in calce al ricorso in appello, dall'avv. Vincenzo Ferrigno;
(appellante)
contro
, C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall' avv. Maria Serena Gagliardi;
(appellata)
Oggi all'udienza del 27 gennaio 2025, innanzi al dott. Lucia Delfino, sono comparsi:
- nell'interesse di parte appellante, l'avv. ALBERTO PANUCCIO, per delega dell'avv. Vincenzo Ferrigno;
- nell'interesse di parte appellata, il Procuratore dello Stato dott. Per_1
[...]
i procuratori si riportano alle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.
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Il Giudice all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data 26.6.2023, il sig.
impugnava la sentenza n. 1421/2022, depositata in data 8.11.2022, Parte_1 con la quale il Giudice di Pace di rigettava l'opposizione proposta Controparte_1
avverso il decreto emesso il 31.8.2020 dal Dirigente dell'Area III della Prefettura di
, prot. n. 89732/W/20/Sosp., fasc. n. 7467/W/20, col quale veniva CP_1 CP_1
disposta la sospensione della validità della patente di guida per mesi tre a seguito alla contravvenzione per violazione dell'art. 186 c. 2 C.d.S. elevatagli l'11.8.2020 dalla
Polizia Stradale di EO.
Il ricorrente, preliminarmente, chiedeva la sospensione del decreto impugnato e, nel merito, deduceva: 1) la violazione dell'art. 114 disp. att. c.p.p; 2) la notifica del decreto oltre i termini massimi di legge;
3) la sottoscrizione del decreto ad opera di soggetto non legittimato.
Si costituiva in giudizio la e chiedeva il rigetto del Controparte_1
ricorso, osservando: 1) il rispetto dei termini di notifica di cui all'art. 218 C.d.S.;2) la legittimazione del soggetto che aveva emanato il decreto impugnato.
Con sentenza n. 1421/2022, il Giudice di Pace di rigettava Controparte_1
l'opposizione di e, per l'effetto, confermava il decreto opposto, Parte_1 statuendo, con riferimento al motivo di cui l n. 1, quanto segue: “trattandosi di violazione amministrativa e non di reato, non trova applicazione l'art. 114 disp. att.
c.p.p., che prevede l'obbligo di rendere edotto l'interessato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Soltanto in caso di reato si è in presenza di atto
irripetibile. Pertanto, poiché non pertinente, deve essere rigettata la doglianza
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relativa all'omesso avvertimento della facoltà di farsi assistere da legale di fiducia”.
In relazione, invece, al motivo di cui al n. 2, il Giudice di prime cure stabiliva:
“Con riguardo al provvedimento di sospensione della patente di guida, emesso ai sensi dell'art. 218, comma 2, c.d.s., la stessa va disposta dal Prefetto con ordinanza nel termine di quindici giorni dall'invio da parte dell'organo accertatore della patente ritirata e, al fine di ritenere rispettato tale termine, non spiega alcuna
rilevanza la circostanza che la notifica del provvedimento avvenga oltre venti giorni dopo il ritiro della stessa patente. Infatti non avendo il legislatore previsto un termine
per detta notifica, ma essendosi limitato a stabilire che essa deve essere effettuata
"immediatamente", trova applicazione […] il principio generale, posto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in base al quale tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni. […] Nel caso concreto, dall'atto opposto risulta che la segnalazione al Prefetto, dell'accertamento a carico del
ricorrente, è stata effettuata con nota del 17/08/2020, sicché, considerati i tempi tecnici necessari per la doverosa valutazione dei fatti riferiti da parte del Prefetto,
l'emissione del provvedimento di sospensione, avvenuta in data 31/08/2020, non può considerarsi tardiva, essendo stato il medesimo provvedimento adottato nel rispetto
del termine previsto;
in pari data risulta essere stata spedita la notificazione del provvedimento;
sicché risulta rispettato anche il termine di cui all'art. l'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241”.
Infine, quanto al motivo di cui al n. 3, il Giudice di Pace stabiliva: “il D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 1, dispone "1. La carriera prefettizia è unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte. […]
2. Il personale della I carriera prefettizia esercita, secondo i livelli di responsabilità
e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di cui alla allegata tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto. […]
Legittimamente, dunque, l'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione in questo giudizio è stata emessa dal dirigente di settore, anziché dal Prefetto […]
Ulteriormente, si osserva che in ricorso non viene fatta valere alcuna specifica
ragione di incapacità dello stesso funzionario al compito da lui espletato. D'altro canto, la eventuale mancata menzione, nel provvedimento impugnato, dell'atto di
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delega, mercé il quale il vice prefetto ha svolta l'attività amministrativa delegatagli
dal Prefetto, comporta al più una mera irregolarità dell'atto impugnato non incidente sulla sua esistenza e/o validità, posto che risulta ritualmente sottoscritto, con sigla
autografa, dal Dirigente dell'Area III (dott.ssa E. Caprino). Non ricorre, quindi, la
nullità dell'atto amministrativo per carenza del requisito soggettivo, risultando da esso la qualità (di organo della persona giuridica pubblica) dell'autore della
sottoscrizione e detta qualità deve ritenersi oggettivamente certa, in mancanza della dimostrazione da parte di colui che le allega, della non autenticità I della sottoscrizione o dell'insussistenza dell'indicata qualità”.
Avverso tale decisione, proponeva appello innanzi a codesto Parte_1
Tribunale e, riproponendo le medesime difese di quelle contenute nel ricorso primigenio, chiedeva, preliminarmente che venisse disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto prefettizio. Nel merito, chiedeva che venisse riformata la sentenza impugnata e dichiarato nullo il decreto prefettizio contestato.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in appello la
[...]
e chiedeva la conferma integrale della impugnata sentenza di primo Controparte_1
grado.
Regolarmente acquisito il fascicolo di primo grado, in data odierna le parti costituite precisavano le conclusioni come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo d'appello è fondato, con conseguente accoglimento del gravame e assorbimento delle ulteriori doglianze.
L'art. 114 disp. att. c.p.p. impone alla polizia giudiziaria di dare avviso alla persona sottoposta agli accertamenti urgenti di cui all'art. 354 c.p.p., della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia.
Per quanto concerne gli accertamenti volti alla misurazione del tasso alcolemico, la giurisprudenza distingue tra accertamenti preliminari non invasi, e accertamenti successivi strumentali al riscontro dello stato di ebbrezza.
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In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia, alla persona sottoposta a quegli accertamenti che possono essere qualificati come qualitativi non invasivi ed alle prove previsti dall'art. 186 co.3 Codice della Strada, in quanto gli stessi hanno funzione meramente preliminare rispetto a quelli eseguiti mediante etilometro e, come tali, restano estranei alla categoria degli accertamenti di cui all'art. 354 c.p.p. (Cass. Pen. Sez. Un. sent. n. 5396 del 29.01.2015).
Al contrario, quando l'organo di polizia ritiene di desumere dalle circostanze di fatto un possibile stato di alterazione del conducente sintomatico dello stato di ebbrezza, l'accertamento strumentale dello stesso, mediante alcoltest o etilometro, costituisce un atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile di cui all'art. 345
c.p.p., che impone agli agenti accertatori di dare avviso, al soggetto che vi sia sottoposto, della facoltà di farsi assistere da un difensore (Cass. Civ. Sez. 6 – 2 ord. n.
28 del 07.01.2021).
Orbene dall'analisi del verbale n. 700017407802 elevato dalla Polizia Stradale di
EO (RC) (dal quale è scaturito il decreto prefettizio impugnato), prodotto in primo grado, si rileva che , dopo essere risultato positivo ad un primo Pt_1 accertamento, svolto in via esplorativa, mediante precursore Alcolblow, veniva sottoposto al controllo dell'aria espirata mediante etilometro.
L'accertamento eseguito tramite precursore Alcolblow ha avuto, pertanto, natura qualitativa e preliminare rispetto al successivo accertamento effettuato tramite apparecchiatura etilometro;
questo secondo accertamento, infatti, è stato eseguito proprio perché gli agenti accertatori ritenevano che, in virtù delle risultanze del primo controllo, potesse versare in uno stato di alterazione attinente allo stato di Pt_1 ebbrezza.
In altri termini, quando è stato effettuato l'accertamento con l'etilometro la fase discrezionale ed esplorativa dell'accertamento, posta in essere mediante interventi non invasivi che non necessitano di avvertimenti, era già stata superata. All'esito di quell'accertamento preliminare, e quando vi siano, quindi, elementi indiziari, si rende necessario, per gli agenti accertatori, avvertire il soggetto fermato della facoltà di farsi
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assistere da un avvocato, senza che i risultati successivi, da cui si determini che, in base al tasso alcolemico, non ci si trovi in un'ipotesi di reato ma bensì di sanzione amministrativa, possano incidere sulla procedura da seguire (per un precedente conforme, sentenza n. 530/2021 del Tribunale di Reggio Calabria).
Gli agenti accertatori, pertanto, prima di procedere alla verifica del tasso alcolemico tramite etilometro, avrebbero dovuto avvertire il presunto trasgressore, in ordine alla facoltà di farsi assistere dal proprio legale.
Per tali ragioni, considerato che l'accertamento tramite alcoltest o etilometro costituisce un accertamento urgente ed indifferibile ex art. 354 c.p.p. da cui è possibile desumere, sulla base del tasso alcolemico rilevato, se ci si trovi in un'ipotesi di reato o di un illecito amministrativo, e considerata l'inosservanza, da parte degli agenti della Polizia Stradale di EO (RC), dell'obbligo di avvertire l'odierno appellante della facoltà ex art. 114 disp. att. c.p.p., il primo motivo di appello va accolto e, in conseguenza di ciò, va dichiarata l'inefficacia del decreto prefettizio emesso il 31.8.2020 dal Dirigente dell'Area III della Prefettura di , Controparte_1
prot. n. 89732/W/20/Sosp., fasc. n. 7467/W/20.
2. Le spese di lite, relative al doppio grado di giudizio, si compensano per la metà al fine di tenere conto che l'orientamento della giurisprudenza civile di legittimità è sopravvenuto rispetto alla contestazione opposta e all'introduzione del giudizio di primo grado;
per la parte non compensata, la regolamentazione delle spese di lite segue i principi di causalità e soccombenza;
pertanto, esse si pongono a carico della e si liquidano, come da dispositivo, tenendo conto del valore CP_1
indeterminabile della controversia – complessità bassa, dell'unica questione trattata e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione sulla causa come in epigrafe promossa, avverso la sentenza n. 1421/2022 del Giudice di
Pace di , così provvede: Controparte_1
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1) accoglie l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Controparte_1
n.1421/2022, e, per l'effetto, annulla il decreto prefettizio emesso il 31.8.2020, prot. n. 89732/W/20/Sosp., fasc. n. 7467/W/20;
2) compensa per la metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna la alla rifusione della restante parte che, in tale Controparte_1 ridotta misura, si liquida in complessivi € 1.920,00 di cui € 247,00 per esborsi
(di cui € 119,00 in relazione al giudizio di primo grado) ed € 1.920,00 per compensi (di cui € 220,00 in relazione al giudizio di primo grado), oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, c.p.a. e i.v.a. nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore di che Parte_1 ne ha fatto espressa richiesta.
Reggio Calabria, 27 gennaio 2025
Il Giudice
(Lucia Delfino)
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