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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/07/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente relatore
Dott. Michele Prencipe – Consigliere
Dott. Emma Manzionna – Consigliere
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2024, con il numero d'ordine RG
186 la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Tra: (C.F. , elettivamente domiciliata in Bari, alla via De Parte_1 C.F._1
Rossi n. 70, presso lo studio dell'Avv. Marco Maria TRAETTA (C.F. , dal quale C.F._2
è rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti appellante avverso la sentenza definitiva n. n. 4294/2023 pubbl. il 31/10/2023 del Tribunale di Bari, a definizione del procedimento RG n. 13247/2019.
e con sede legale in Roma – C.F. – V.le Europa n. 190, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Legale Rappresentante Pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco BARTOLOMEO
– C.F. ; C.F._3
(C.F.: , in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, dott. Parte_2 P.IVA_2
, con sede in Bari al Lungomare N. Sauro n. 31-33, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3
Alessio MÀTTERA (c.f. ); CodiceFiscale_4
in Controparte_2
persona del Presidente pro tempore, con sede in Bari alla via Demetrio Marin n. 3. Contumace appellati
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello – sede – intervenuto
***
All'udienza collegiale del 17.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione previa concessione alle parti di termini per il deposito di memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.09.2019, a mezzo PEC, proponeva, previo Parte_1
conferimento di procura speciale ex art. 221 c. 2 c.p.c. al proprio difensore, querela di falso in via principale chiedendo l'accertamento e la declaratoria della falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 784661555663 relativo alla notificazione del 5.01.2017, dell'avviso di accertamento n. 442058214275 relativo all'omesso pagamento del Bollo Auto 2014.
Deduceva in proposito l'attrice che:
✓ con comunicazione ricevuta a mezzo PEC il 27.08.2019, l'
[...]
– le notificava cartella n.014 2019 00399384 Controparte_3 ✓ a seguito di istanza di accesso presentata in data 29.08.2019, l'attrice riceveva a mezzo PEC, in data 04.09.2019, copia dell'avviso di accertamento suindicato, oltre a copia della cartolina dalla quale si sarebbe evinta l'avvenuta notifica dello stesso;
✓ la firma apposta in calce alla cartolina allegata, non corrispondeva, tuttavia, alla firma autografa della medesima - né tantomeno di alcun componente del nucleo Parte_1
familiare di età superiore ai 14 anni - anche se l'addetto alla consegna dell'avviso di accertamento aveva dichiarato che lo stesso era stato consegnato direttamente nelle mani dell'odierna attrice;
Poiché la notifica dell'avviso di accertamento, effettuata ai sensi della l. n. 890/1982, non poteva ritenersi perfezionata mediante consegna a mani proprie del destinatario, per falsità della dichiarazione presente sul medesimo avviso di ricevimento, chiedeva di “accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sull'Avviso di ricevimento della raccomandata n. 784661555663 indirizzata alla dott.ssa a firma apparente di quest'ultima”, con vittoria delle spese Parte_1
di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la , preliminarmente Parte_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo di ordinare la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. di attesa la gestione diretta da parte di Controparte_4 Controparte_4
dell'attività della notificazione degli atti impositivi regionali inerenti la tassa automobilistica;
nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta dalla Pt_1
instando per il suo integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima si costituiva con comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta depositata telematicamente in data 3.06.2021 eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto ex art. 2951 c.c., nonché sempre in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo la proponibilità della querela di falso unicamente nei confronti del soggetto il quale intendeva avvalersi del documento impugnato, e nel merito deduceva l'infondatezza della querela proposta, poiché, in base alla disciplina di settore (art. 38 del D.P.R. n.
655\1982 e art. 39 del nuovo D.M. del 09.04.2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.04.2001 che prevede le “Condizioni generali del servizio postale”), l'agente postale addetto al recapito della corrispondenza postale non è tenuto, quando consegna la posta al domicilio del destinatario, a verificare né l'identità del destinatario, ovvero di colui che riceve il plico, né la veridicità della firma apposta dallo stesso sottoscrittore ricevente sull'avviso di ricevimento, dovendo ritenersi regolarmente e perfettamente eseguita la consegna della raccomandata allorquando essa è avvenuta all'esatto indirizzo del destinatario (circostanza non contestata nel caso in esame)- al diretto destinatario ovvero a colui che risultava destinatario-consegnatario-ricevente o a persona di famiglia che si trovava all'indirizzo di destinazione indicato sulla raccomandata stessa;
chiedeva, pertanto, il rigetto della querela, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita esclusivamente mediante produzione documentale e successivamente, introitata in decisione all'udienza del 5.10.2023.
Con sentenza n. 4294/2023 il Tribunale di Bari così statuiva:
a) dichiara la contumacia dell' Controparte_2
[...]
b) dichiara improcedibile la querela di falso;
c) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 Pt_2
che liquida in complessivi €. 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
d) compensa integramente le spese processuali sostenute da 5) nulla per Controparte_4
le spese nei confronti dell' Controparte_2
rimasta contumace.
[...]
Rilevava il Tribunale che, nel presente procedimento, nel quale la querela di falso era stata proposta in via principale con atto di citazione, non era stata resa la dichiarazione di conferma della querela richiesta dall'art. 99 disp. att. c.p.c. né nella prima udienza né alle udienze successive.
Tale conferma integrava una condizione di procedibilità della domanda alla cui carenza la parte personalmente avrebbe potuto porre rimedio nel corso ulteriore del giudizio, ed anche in sede collegiale, cosa che, tuttavia, non era avvenuta in quanto la parte personalmente non era comparsa in udienza e il suo difensore, pur munito di specifica procura speciale ad litem per querela di falso e di specifico mandato “per rendere la dichiarazione di conferma della proposizione della querela di falso così come richiesta dall'art. 99 delle Disp. att. del codice di rito civile”, non aveva invece reso alcuna dichiarazione né alla prima udienza, né alle successive udienze, e neppure nelle note scritte depositate telematicamente per le varie udienze celebrate mediante trattazione scritta.
Con atto di citazione notificato il 14.02.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bari, chiedendo, previa ammissione di CTU tecnica finalizzata ad accertare la genuinità della sottoscrizione per cui è causa, di “riformare integralmente la sentenza n.4294/23, pronunciata dal Tribunale Civile di Bari – in composizione Collegiale - il 31.10.2023, nel giudizio contraddistinto dal n.13247/2019 R.G., accogliendo la domanda giudiziale originariamente proposta dalla sig.ra Parte_1
condannare la in persona del Suo Presidente nonché legale rappr.te pro tempore, Parte_2
l' in persona del Controparte_3 Controparte_2
suo legale rappr.te pro tempore e - in persona del suo legale rappr.te pro Controparte_4
tempore, alla refusione di tutte le spese di lite di ogni e fase del giudizio”
Costituitesi, la e , hanno chiesto il rigetto dell'appello; Parte_2 Controparte_4 [...]
ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto CP_4
ai sensi dell'articolo 2951 C.C. (prescrizione annuale del contratto di spedizione).
All'udienza del 17.06.2025, visto il deposito telematico delle note scritte di udienza, la causa è stata riservata per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche alle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da avuto Controparte_4
riguardo all'azione proposta e alle allegazioni di fatto su cui essa si fonda.
Oggetto di querela sono infatti le attestazioni, rilasciate dall'agente postale, in ordine al recapito dell'avviso. Ebbene, non può che ravvisarsi l'interesse di tutti i convenuti, oggi appellati, Pt_2
, e ad avvalersi degli effetti di tali avvisi.
[...] Controparte_5 CP_4
La S.C. ha infatti sostenuto che “la querela di falso – la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico
o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o di rapporti – è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione” (Cass., 30.8.2007, n. 18323).
Pertanto, per la sussistenza della legittimazione passiva degli appellati è sufficiente che l'attore, oggi appellante, abbia allegato e sufficientemente dimostrato che i documenti querelati, a prescindere dal coinvolgimento materiale degli enti convenuti nella loro formazione, possano essere da loro utilizzati per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore.
Ugualmente infondata se non proprio inconferente è l'eccezione di prescrizione del diritto ai sensi dell'articolo 2951 C.C. (prescrizione annuale del contratto di spedizione) che nulla ha a che fare in un giudizio di querela di falso. Passando all'esame dell'appello proposto da si rileva che con il primo motivo si Parte_1
contesta la dichiarazione di improcedibilità della querela stante l'omessa dichiarazione di conferma della stessa ex art. 99 disp. Att. Cpc. a mente del quale tale conferma deve avvenire alla prima udienza o alle udienze successive, mentre nella specie, tale conferma sarebbe stata del tutto omessa.
Ha dedotto, infatti, l'appellante che la parte o il difensore munito, come nella specie, di procura speciale (anche finalizzata a rendere la dichiarazione ex art. 99 disp. Att. Cpc) può fornire la dichiarazione richiesta dall'art.99 disp. att. c.p.c. anche mediante un comportamento concludente, atteso che, non esiste una formula sacramentale tramite cui confermare la volontà di proseguire con il giudizio instaurato con la proposizione della querela di falso, appare del tutto evidente come lo scrivente, in ossequio al disposto normativo, abbia più volte espresso tale la volontà, riportandosi ai propri atti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate;
risulta infatti nei verbali di causa, relativi a tre udienze consecutive che il difensore ha chiesto al giudice adito di “accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sull'Avviso di ricevimento della raccomandata n.
784661555663 indirizzata alla dott.ssa a firma apparente di quest'ultima, con Parte_1
l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge”. Infatti nel giudizio il difensore era stato munito di procura speciale e dunque espressamente delegato dalla rappresentarla per Pt_1
“rendere la dichiarazione di conferma della proposizione della querela di falso così come richiesta dall'art.99 delle Disp. att. del codice di rito civile”.
Le medesime richieste sono state reiterate con la precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi finali.
Circostanze queste neppure contestate dalle controparti.
Il motivo di appello è fondato.
Come, infatti, affermato anche da Cass. n. 23896/2014, “La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza”.
Deve pertanto ritenersi assolta la condizione di cui all'art. 99 disp att cpc , considerata la reiterazione della domanda a margine delle udienze di trattazione e successivamente, atti con cui si insisteva nella domanda (comparse conclusionali, memorie di replica, e dichiarazioni a verbale). Alla luce di quanto contestato delle appellate costituitesi, va ribadito che, la querela di falso è ammissibile.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto
l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ.” (così Cass. n. 30485/2021, Cass. n. 4556/2020; Cass. n. 16289/2015; Cass.
SS. UU. n. 9962/2010).
La proposizione di querela di falso è in tali casi, dunque, l'unico strumento giuridico idoneo ad interrompere, con efficacia erga omnes, il collegamento fra il soggetto consegnatario dell'atto e l'effettivo destinatario della notifica;
“tale conclusione appare in linea con lo scopo cui tende il giudizio di falso in via principale, scopo consistente nel sottrarre al documento falso l'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando
o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un distinto processo” (cfr. Cass. 27.7.1992, n. 9013; Cass.,
3.8.2017, n. 19413).
Nel caso in esame, l'agente postale ha indicato nell'avviso di ricevimento (facente parte integrante della relazione di notificazione) di aver consegnato il plico al destinatario che ha firmato per ricevuta e, dunque, ha certificato, fino a querela di falso, che il soggetto che ha ricevuto il plico e firmato gli avvisi medesimi era proprio la Pt_1
Ancora più di recente, la Suprema Corte ha ribadito i medesimi principi (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 6028 del 28/02/2023 (Rv. 667117 - 01)) secondo cui, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata I. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire.
Ne deriva che “l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (tra le tante Cass. 22058/2019 e Cass.16289/2015)”.
Richiamando le Sezioni Unite la pronuncia ha ribadito che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. U, 9962/2010).
Con la decisione sono state, infine, recepite le conclusioni rese da Cass.22225/2021 relativamente al fatto che “in caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 cod. pen. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica, che, essendo munita di fede probatoria privilegiata,
è confutabile unicamente mediante querela di falso”, riaffermando il principio per cui
“l'accertamento fidefaciente, implicito anche nella mera relata di consegna "a mani proprie", deriva dalla richiesta di identificazione del pubblico ufficiale e dalla risposta del ricevente qualificatosi come il vero destinatario, il quale così si espone, in caso di mendacio, a responsabilità penale”.
L'accoglimento del motivo di appello impone la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
PQM
La Corte di Appello di Bari non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 14.02.2024 alla , alle , e
[...] Parte_2 Controparte_4
all' CP_6
✓ dichiara la contumacia di CP_7
✓ rigetta le eccezioni proposte da
[...] Controparte_4
✓ accoglie il primo motivo e dichiara procedibile e ammissibile la querela di falso proposta da di cui in atti, disponendo la rimessione della causa sul ruolo per il Parte_1
prosieguo, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bari il 17.06.2025
Il Presidente est.
Maria Mitola 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
92 000, con la quale le intimava il pagamento della somma di €.318,05 a titolo di omesso pagamento della Tassa automobilistica ex art. 449/1997, oltre sanzioni ed interessi, relativamente all'anno 2014 per l'autovettura targata ER764EV;
✓ secondo quanto riportato nella cartella, l'Ente Regione Puglia – Servizio Finanze Tassa automobilistica - Area Contenzioso, in data 05.01.2017, aveva notificato alla ricorrente,
Avviso di Accertamento n.442058214275 relativo all'omesso pagamento del Bollo Auto
2014, così interrompendo il termine di prescrizione;
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola – Presidente relatore
Dott. Michele Prencipe – Consigliere
Dott. Emma Manzionna – Consigliere
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2024, con il numero d'ordine RG
186 la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Tra: (C.F. , elettivamente domiciliata in Bari, alla via De Parte_1 C.F._1
Rossi n. 70, presso lo studio dell'Avv. Marco Maria TRAETTA (C.F. , dal quale C.F._2
è rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti appellante avverso la sentenza definitiva n. n. 4294/2023 pubbl. il 31/10/2023 del Tribunale di Bari, a definizione del procedimento RG n. 13247/2019.
e con sede legale in Roma – C.F. – V.le Europa n. 190, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Legale Rappresentante Pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco BARTOLOMEO
– C.F. ; C.F._3
(C.F.: , in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, dott. Parte_2 P.IVA_2
, con sede in Bari al Lungomare N. Sauro n. 31-33, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3
Alessio MÀTTERA (c.f. ); CodiceFiscale_4
in Controparte_2
persona del Presidente pro tempore, con sede in Bari alla via Demetrio Marin n. 3. Contumace appellati
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello – sede – intervenuto
***
All'udienza collegiale del 17.06.2025 la causa è stata riservata per la decisione previa concessione alle parti di termini per il deposito di memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10.09.2019, a mezzo PEC, proponeva, previo Parte_1
conferimento di procura speciale ex art. 221 c. 2 c.p.c. al proprio difensore, querela di falso in via principale chiedendo l'accertamento e la declaratoria della falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento n. 784661555663 relativo alla notificazione del 5.01.2017, dell'avviso di accertamento n. 442058214275 relativo all'omesso pagamento del Bollo Auto 2014.
Deduceva in proposito l'attrice che:
✓ con comunicazione ricevuta a mezzo PEC il 27.08.2019, l'
[...]
– le notificava cartella n.014 2019 00399384 Controparte_3 ✓ a seguito di istanza di accesso presentata in data 29.08.2019, l'attrice riceveva a mezzo PEC, in data 04.09.2019, copia dell'avviso di accertamento suindicato, oltre a copia della cartolina dalla quale si sarebbe evinta l'avvenuta notifica dello stesso;
✓ la firma apposta in calce alla cartolina allegata, non corrispondeva, tuttavia, alla firma autografa della medesima - né tantomeno di alcun componente del nucleo Parte_1
familiare di età superiore ai 14 anni - anche se l'addetto alla consegna dell'avviso di accertamento aveva dichiarato che lo stesso era stato consegnato direttamente nelle mani dell'odierna attrice;
Poiché la notifica dell'avviso di accertamento, effettuata ai sensi della l. n. 890/1982, non poteva ritenersi perfezionata mediante consegna a mani proprie del destinatario, per falsità della dichiarazione presente sul medesimo avviso di ricevimento, chiedeva di “accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sull'Avviso di ricevimento della raccomandata n. 784661555663 indirizzata alla dott.ssa a firma apparente di quest'ultima”, con vittoria delle spese Parte_1
di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la , preliminarmente Parte_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo di ordinare la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. di attesa la gestione diretta da parte di Controparte_4 Controparte_4
dell'attività della notificazione degli atti impositivi regionali inerenti la tassa automobilistica;
nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda proposta dalla Pt_1
instando per il suo integrale rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima si costituiva con comparsa di Controparte_4
costituzione e risposta depositata telematicamente in data 3.06.2021 eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto ex art. 2951 c.c., nonché sempre in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo la proponibilità della querela di falso unicamente nei confronti del soggetto il quale intendeva avvalersi del documento impugnato, e nel merito deduceva l'infondatezza della querela proposta, poiché, in base alla disciplina di settore (art. 38 del D.P.R. n.
655\1982 e art. 39 del nuovo D.M. del 09.04.2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.04.2001 che prevede le “Condizioni generali del servizio postale”), l'agente postale addetto al recapito della corrispondenza postale non è tenuto, quando consegna la posta al domicilio del destinatario, a verificare né l'identità del destinatario, ovvero di colui che riceve il plico, né la veridicità della firma apposta dallo stesso sottoscrittore ricevente sull'avviso di ricevimento, dovendo ritenersi regolarmente e perfettamente eseguita la consegna della raccomandata allorquando essa è avvenuta all'esatto indirizzo del destinatario (circostanza non contestata nel caso in esame)- al diretto destinatario ovvero a colui che risultava destinatario-consegnatario-ricevente o a persona di famiglia che si trovava all'indirizzo di destinazione indicato sulla raccomandata stessa;
chiedeva, pertanto, il rigetto della querela, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita esclusivamente mediante produzione documentale e successivamente, introitata in decisione all'udienza del 5.10.2023.
Con sentenza n. 4294/2023 il Tribunale di Bari così statuiva:
a) dichiara la contumacia dell' Controparte_2
[...]
b) dichiara improcedibile la querela di falso;
c) condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 Pt_2
che liquida in complessivi €. 3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
d) compensa integramente le spese processuali sostenute da 5) nulla per Controparte_4
le spese nei confronti dell' Controparte_2
rimasta contumace.
[...]
Rilevava il Tribunale che, nel presente procedimento, nel quale la querela di falso era stata proposta in via principale con atto di citazione, non era stata resa la dichiarazione di conferma della querela richiesta dall'art. 99 disp. att. c.p.c. né nella prima udienza né alle udienze successive.
Tale conferma integrava una condizione di procedibilità della domanda alla cui carenza la parte personalmente avrebbe potuto porre rimedio nel corso ulteriore del giudizio, ed anche in sede collegiale, cosa che, tuttavia, non era avvenuta in quanto la parte personalmente non era comparsa in udienza e il suo difensore, pur munito di specifica procura speciale ad litem per querela di falso e di specifico mandato “per rendere la dichiarazione di conferma della proposizione della querela di falso così come richiesta dall'art. 99 delle Disp. att. del codice di rito civile”, non aveva invece reso alcuna dichiarazione né alla prima udienza, né alle successive udienze, e neppure nelle note scritte depositate telematicamente per le varie udienze celebrate mediante trattazione scritta.
Con atto di citazione notificato il 14.02.2024 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bari, chiedendo, previa ammissione di CTU tecnica finalizzata ad accertare la genuinità della sottoscrizione per cui è causa, di “riformare integralmente la sentenza n.4294/23, pronunciata dal Tribunale Civile di Bari – in composizione Collegiale - il 31.10.2023, nel giudizio contraddistinto dal n.13247/2019 R.G., accogliendo la domanda giudiziale originariamente proposta dalla sig.ra Parte_1
condannare la in persona del Suo Presidente nonché legale rappr.te pro tempore, Parte_2
l' in persona del Controparte_3 Controparte_2
suo legale rappr.te pro tempore e - in persona del suo legale rappr.te pro Controparte_4
tempore, alla refusione di tutte le spese di lite di ogni e fase del giudizio”
Costituitesi, la e , hanno chiesto il rigetto dell'appello; Parte_2 Controparte_4 [...]
ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto CP_4
ai sensi dell'articolo 2951 C.C. (prescrizione annuale del contratto di spedizione).
All'udienza del 17.06.2025, visto il deposito telematico delle note scritte di udienza, la causa è stata riservata per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche alle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da avuto Controparte_4
riguardo all'azione proposta e alle allegazioni di fatto su cui essa si fonda.
Oggetto di querela sono infatti le attestazioni, rilasciate dall'agente postale, in ordine al recapito dell'avviso. Ebbene, non può che ravvisarsi l'interesse di tutti i convenuti, oggi appellati, Pt_2
, e ad avvalersi degli effetti di tali avvisi.
[...] Controparte_5 CP_4
La S.C. ha infatti sostenuto che “la querela di falso – la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico
o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o di rapporti – è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione” (Cass., 30.8.2007, n. 18323).
Pertanto, per la sussistenza della legittimazione passiva degli appellati è sufficiente che l'attore, oggi appellante, abbia allegato e sufficientemente dimostrato che i documenti querelati, a prescindere dal coinvolgimento materiale degli enti convenuti nella loro formazione, possano essere da loro utilizzati per fondare pretese giuridiche nei confronti dell'attore.
Ugualmente infondata se non proprio inconferente è l'eccezione di prescrizione del diritto ai sensi dell'articolo 2951 C.C. (prescrizione annuale del contratto di spedizione) che nulla ha a che fare in un giudizio di querela di falso. Passando all'esame dell'appello proposto da si rileva che con il primo motivo si Parte_1
contesta la dichiarazione di improcedibilità della querela stante l'omessa dichiarazione di conferma della stessa ex art. 99 disp. Att. Cpc. a mente del quale tale conferma deve avvenire alla prima udienza o alle udienze successive, mentre nella specie, tale conferma sarebbe stata del tutto omessa.
Ha dedotto, infatti, l'appellante che la parte o il difensore munito, come nella specie, di procura speciale (anche finalizzata a rendere la dichiarazione ex art. 99 disp. Att. Cpc) può fornire la dichiarazione richiesta dall'art.99 disp. att. c.p.c. anche mediante un comportamento concludente, atteso che, non esiste una formula sacramentale tramite cui confermare la volontà di proseguire con il giudizio instaurato con la proposizione della querela di falso, appare del tutto evidente come lo scrivente, in ossequio al disposto normativo, abbia più volte espresso tale la volontà, riportandosi ai propri atti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate;
risulta infatti nei verbali di causa, relativi a tre udienze consecutive che il difensore ha chiesto al giudice adito di “accertare e dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sull'Avviso di ricevimento della raccomandata n.
784661555663 indirizzata alla dott.ssa a firma apparente di quest'ultima, con Parte_1
l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge”. Infatti nel giudizio il difensore era stato munito di procura speciale e dunque espressamente delegato dalla rappresentarla per Pt_1
“rendere la dichiarazione di conferma della proposizione della querela di falso così come richiesta dall'art.99 delle Disp. att. del codice di rito civile”.
Le medesime richieste sono state reiterate con la precisazione delle conclusioni e gli scritti difensivi finali.
Circostanze queste neppure contestate dalle controparti.
Il motivo di appello è fondato.
Come, infatti, affermato anche da Cass. n. 23896/2014, “La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza”.
Deve pertanto ritenersi assolta la condizione di cui all'art. 99 disp att cpc , considerata la reiterazione della domanda a margine delle udienze di trattazione e successivamente, atti con cui si insisteva nella domanda (comparse conclusionali, memorie di replica, e dichiarazioni a verbale). Alla luce di quanto contestato delle appellate costituitesi, va ribadito che, la querela di falso è ammissibile.
Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto
l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ.” (così Cass. n. 30485/2021, Cass. n. 4556/2020; Cass. n. 16289/2015; Cass.
SS. UU. n. 9962/2010).
La proposizione di querela di falso è in tali casi, dunque, l'unico strumento giuridico idoneo ad interrompere, con efficacia erga omnes, il collegamento fra il soggetto consegnatario dell'atto e l'effettivo destinatario della notifica;
“tale conclusione appare in linea con lo scopo cui tende il giudizio di falso in via principale, scopo consistente nel sottrarre al documento falso l'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando
o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un distinto processo” (cfr. Cass. 27.7.1992, n. 9013; Cass.,
3.8.2017, n. 19413).
Nel caso in esame, l'agente postale ha indicato nell'avviso di ricevimento (facente parte integrante della relazione di notificazione) di aver consegnato il plico al destinatario che ha firmato per ricevuta e, dunque, ha certificato, fino a querela di falso, che il soggetto che ha ricevuto il plico e firmato gli avvisi medesimi era proprio la Pt_1
Ancora più di recente, la Suprema Corte ha ribadito i medesimi principi (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 6028 del 28/02/2023 (Rv. 667117 - 01)) secondo cui, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata I. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire.
Ne deriva che “l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (tra le tante Cass. 22058/2019 e Cass.16289/2015)”.
Richiamando le Sezioni Unite la pronuncia ha ribadito che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. U, 9962/2010).
Con la decisione sono state, infine, recepite le conclusioni rese da Cass.22225/2021 relativamente al fatto che “in caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l'identità personale tra il destinatario indicato il consegnatario dell'atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni - penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 cod. pen. - rese da quest'ultimo all'ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica, che, essendo munita di fede probatoria privilegiata,
è confutabile unicamente mediante querela di falso”, riaffermando il principio per cui
“l'accertamento fidefaciente, implicito anche nella mera relata di consegna "a mani proprie", deriva dalla richiesta di identificazione del pubblico ufficiale e dalla risposta del ricevente qualificatosi come il vero destinatario, il quale così si espone, in caso di mendacio, a responsabilità penale”.
L'accoglimento del motivo di appello impone la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
PQM
La Corte di Appello di Bari non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato il 14.02.2024 alla , alle , e
[...] Parte_2 Controparte_4
all' CP_6
✓ dichiara la contumacia di CP_7
✓ rigetta le eccezioni proposte da
[...] Controparte_4
✓ accoglie il primo motivo e dichiara procedibile e ammissibile la querela di falso proposta da di cui in atti, disponendo la rimessione della causa sul ruolo per il Parte_1
prosieguo, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Bari il 17.06.2025
Il Presidente est.
Maria Mitola 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
92 000, con la quale le intimava il pagamento della somma di €.318,05 a titolo di omesso pagamento della Tassa automobilistica ex art. 449/1997, oltre sanzioni ed interessi, relativamente all'anno 2014 per l'autovettura targata ER764EV;
✓ secondo quanto riportato nella cartella, l'Ente Regione Puglia – Servizio Finanze Tassa automobilistica - Area Contenzioso, in data 05.01.2017, aveva notificato alla ricorrente,
Avviso di Accertamento n.442058214275 relativo all'omesso pagamento del Bollo Auto
2014, così interrompendo il termine di prescrizione;