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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 02/07/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3925/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3925/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE contro
TR Controparte_2
Oggi 2 luglio 2025 ad ore 9:24 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. COLLEVECCHIO MIRKO il quale si riporta al ricorso Parte_1 chiedendone l'accoglimento.
Per già contumace, nessuno è comparso. TR
Per l'avv. DE PAMPHILIS FRANCESCO il quale chiede il rigetto del ricorso. Controparte_2
È altresì presente la Dott.ssa Caterina Conte, tirocinante ex art 73 DL 69/2013
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3925/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 COLLEVECCHIO MIRKO, elettivamente domiciliata in PESCARA, VIA V. COLONNA N. 11 presso il difensore avv. COLLEVECCHIO MIRKO RICORRENTE contro
C.F. ) CONTUMACE TR C.F._2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE PAMPHILIS Controparte_2 C.F._3 FRANCESCO elettivamente domiciliata in VIALE RINGA 29 65017 PENNE, presso il difensore avv. DE PAMPHILIS FRANCESCO RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22.11.2023 ha dedotto che, nel mese Parte_1 di agosto 2020, intendendo effettuare un investimento, tramite una sua conoscente P_
, che svolgeva attività come broker, aveva eseguito su una carta Postepay intestata a tale
[...]
, che tramite la aveva proposto l'investimento, un primo TR P_ versamento di € 5.000,00 e in data 29 agosto 2020, sempre su indicazione della P_
, un secondo versamento di € 5.000,00 con le medesime modalità (all. 1).
[...]
Aveva successivamente esaminato, a distanza di alcuni giorni, i contratti in forma cartacea, sottoscritti dal nella qualità di proponente (all. 2), insieme ad una ricevuta in cui si attestava la CP ricezione delle somme da lei versate, sottoscritta dalla stessa , in qualità di Controparte_2 broker (all. 3).
pagina 2 di 8 Esaminati i contratti a lei pervenuti, in data successiva al versamento degli importi sopra indicati, ritenuto che i medesimi non fossero rispondenti ai modelli di investimento, in quanto privi degli elementi idonei a descrivere l'investimento ed i fattori di rischio, non aveva provveduto alla loro sottoscrizione, richiedendo la restituzione delle somme versate.
La SI.ra le aveva risposto che doveva attendere la scadenza dell'investimento. Controparte_2
Alla fine del mese di febbraio 2021 aveva contattato la per conoscere i tempi e le modalità P_ del rimborso dell'investimento e degli interessi, è quest'ultima le aveva risposto che vi erano varie problematiche, in corso di risoluzione (all. 4);
Nei mesi successivi aveva più volte contattato , senza alcun risultato (all. 4). Controparte_2
Aveva quindi chiesto la restituzione delle somme versate, contattando anche tramite videochiamata il
Sig. e la SI.ra , che l'avevano rassicurata dicendole TR Controparte_2 che presto avrebbe potuto riavere il suo denaro (cfr doc. 12).
Solo dopo molte altre comunicazioni, mail, messaggi, telefonate ed anche una raccomandata di sollecito del rimborso (all. 5), nel gennaio 2022 aveva nuovamente contattato telefonicamente la SI.ra che le aveva confessato di non essere realmente un broker, ma di procacciare clienti per P_
del quale era anche lei vittima (all. 12). TR
In data 1° giugno 2023 aveva invitato, senza alcun esito, i SIg. e TR P_
alla Stipula di una Convenzione di Negoziazione Assistita, al fine di definire bonariamente
[...] la controversia.
Successivamente in data 16 ottobre 2023, aveva ricevuto una comunicazione mail dalla SI.ra
, del seguente tenore: “Ti inoltro la mail di conferma chiusura ed accredito Controparte_2 fondi”, con allegata mail del del seguente tenore “Buongiorno, sono a TR comunicarVi che ad inizio settimana prossima 17-20 ottobre 2023, provvederò a trasmettere i fondi di vostra pertinenza. Se qualcuno ha cambiato IBAN è pregato di comunicarlo con urgenza. Grazie per la vostra pazienza e cortesia” (all. 10).
Di fatto la somma da lei versata non le era mai stata restituita.
Chiedeva quindi che il Tribunale, accertato che i SIg. e TR P_
si erano appropriati della somma di € 10.000,00, da lei versata al SI. con le
[...] CP modalità sopra descritte, condannasse i medesimi a restituirle la somma sopra indicata, maggiorata del danno morale cagionato, quantificato nella somma di € 10.000,00.
2. Con comparsa depositata il 26.2.2024 si è costituita contestando Controparte_2
l'ammissibilità del rito prescelto, ritenendo che la causa dovesse essere trattata con rito ordinario.
pagina 3 di 8 Nel merito, assumendo di aver conSIliato alla ricorrente un investimento in cui lei in prima persona credeva e/o aveva creduto, errando in totale buona fede, ha dedotto di essere stata a sua volta vittima del SI. , evidenziando che i bonifici erano stati effettuati dalla ricorrente sul TR conto intestato a , unico soggetto ad aver tratto indebito vantaggio da queste TR operazioni.
Aveva inoltre formulato, nei confronti di , domanda riconvenzionale TR trasversale, chiedendo che la responsabilità dei fatti denunciati dalla ricorrente venisse addebitata unicamente al SI. , tenuto a restituire alla ricorrente la somma di € 10.000.00, TR quale sorte capitale, oltre all'eventuale somma dovuta a titolo di risarcimento danni morali.
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente anche nei suoi confronti, riservava ogni opportuna azione di restituzione e risarcimento danni nei confronti del SI. CP
.
[...]
3. Con decreto del 14.12.2023 la ricorrente è stata autorizzata a depositare in cancelleria una chiavetta
USB, contenente file video e audio, che non era stata in grado di depositare telematicamente.
4. Con ordinanza in data 9.5.2024, verificata la ritualità della citazione, è stata dichiara la contumacia di ponendo a carico di , che si era costituita TR Controparte_2 opponendosi al ricorso e formulando domanda riconvenzionale nei confronti di CP di provvedere alla notifica, ex art. 292 cpc, nei confronti di di
[...] TR copia della comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale.
5. Verificata la ritualità di tale notifica ed accertata l'insussistenza dei presupposti per disporre il mutamento del rito, è stata ammessa la prova per interrogatorio formale di di TR
, articolata dalla ricorrente. Controparte_2
6. All'udienza del 22.1.2025 si era proceduto all'esame della SI.ra , dando atto Controparte_2 che non era comparso a rendere l'interrogatorio formale a lui deferito, TR nonostante la rituale notificazione del verbale di ammissione della prova.
7. La causa è stata quindi rinviata per la discussione all'udienza odierna, con assegnazione alle parti di termine fino alla data del 16.6.2025 per il deposito di memorie difensive.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
Integra il reato di truffa la condotta posta in essere da soggetti che, con artifici e raggiri, consistiti nel presentarsi come intermediari finanziari, inducano in errore la persona offesa che, confidando nella serietà dell'investimento, provveda a consegnare loro una somma di denaro che non venga più pagina 4 di 8 restituita.
B. Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio
b.1 La sussistenza della condotta illecita come sopra descritta, dedotta in giudizio dalla ricorrente, primo presupposto di cui all'art. 2043 cc per il risarcimento del danno da fatto illecito, emerge chiaramente dall'esame della documentazione depositata dalla ricorrente, attestante il versamento al SI. ell'importo di € 5000,00 in data 27.8.2020 e di un ulteriore importo di € TR
5000,00 in data 31.8.2020 (cfr doc. 1).
La ricorrente ha inoltre allegato documentazione dalla quale risulta che tali versamenti erano stati da lei effettuati aderendo ad un fantomatico contratto di investimento, proposto dalla GP FINANCIAL
CONSULTING, con sede in Podgorica, Montenegro, firmato dal SI. in TR qualità di proponente (cfr doc.2).
È stata prodotta dalla ricorrente anche la dichiarazione sottoscritta dalla SI.ra Controparte_2 che, in qualità di Broker, aveva ricevuto dalla ricorrente l'importo di € 10.000,00, versato sul conto corrente intestato al SI. a titolo di pagamento di un'operazione finanziaria a TR sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi, al 15%, con obbligo di restituzione del capitale al 31 del mese successivo (cfr doc.3).
L'esame delle conversazioni videoregistrate, intercorse tra la ricorrente, il di lei marito ed i SIg.
e contenute nella chiavetta USB depositata in Controparte_2 TR cancelleria il 14.12.2023, unitamente a copia per le controparti, costituisce ulteriore riscontro ai fatti denunciati dalla ricorrente (cfr doc. 12).
Si richiamano, al riguardo, le conversazioni videoregistrate del 9.8.2021 e del 24.11.2021 durante le quali i SIg. e assicurano la ricorrente e il di lei marito Controparte_2 TR in merito alla solidità dell'investimento, garantendo la restituzione di quanto versato.
b.2 Va poi evidenziato che la SI.ra , nel corso dell'interrogatorio formale da lei Controparte_2 reso all'udienza del 22.1.2025, ha dichiarato che il contratto era stato sottoscritto da in CP quanto “lui mi ha detto che non ero autorizzata a firmarmi come broker e quindi il contratto è stato firmato da lui”.
Contattata dalla ricorrente, nel febbraio del 2021, si era limitata a riferire quanto appreso dal dott.
CP
Ha poi precisato che era stata lei a volere che il dott. si interfacciasse direttamente con la CP ricorrente in sede di videochiamata, perché voleva che la SI.ra parlasse direttamente con Pt_1
CP
Ha dichiarato di essere andata a trovare la SI.ra , che era sua vicina di casa ed ex insegnante di Pt_1
pagina 5 di 8 inglese del figlio.
In quella circostanza, davanti ad una tazzina di caffè, la le aveva confidato che le erano scaduti Pt_1 dei titoli delle poste che non le avevano reso nulla, anzi aveva perso qualcosa.
La aveva quindi parlato alla ricorrente di un investimento che aveva fatto e la ricorrente si P_ era incuriosita.
Il giorno dopo la ricorrente, dopo essersi consultata con il marito, aveva fatto il bonifico direttamente a n due tranches da cinquemila euro. TR
b.3 Accertato che il ricorrente, che agisce in giudizio per truffa contrattuale ai sensi dell'art. 2043 cc, ha l'onere di provare tutti gli elementi della fattispecie costitutiva della propria pretesa creditoria, ossia il danno ingiusto, il nesso causale tra condotta illecita e il danno, nonché la colpa o il dolo del danneggiante, emerge chiaramente, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dalla SI.ra
, la sussistenza degli artifizi e raggiri con i quali la ricorrente era stata indotta a Controparte_2 sottoscrivere un contratto per un fantomatico investimento, che altrimenti non avrebbe sottoscritto, versando la somma di € 10.000,00 in due tranches, depauperando così il proprio patrimonio con ingiusto profitto in favore di , destinatario dei bonifici sopra indicati (cfr doc. TR
1).
Quanto al ruolo svolto dalla SI.ra , va evidenziato che la medesima, senza Controparte_2 avere alcuna reale conoscenza dell'attività effettivamente svolta da si era presentata alla CP ricorrente qualificandosi indebitamente come broker, attività che richiede una specifica licenza, ottenibile all'esito di un periodo di formazione specifica, raccomandando un investimento di cui nulla sapeva, in tal modo contribuendo attivamente ai raggiri che avevano indotto la ricorrente ad effettuare i bonifici in favore del CP
b.4 Accertata la sussistenza dei fatti dedotti in giudizio dalla ricorrente, commessi da CP
e da , in concorso tra loro, può quindi passarsi all'esame della
[...] Controparte_2 domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente.
C. Sull'importo del risarcimento spettante alla ricorrente
c.1 Sulla base della documentazione depositata, la ricorrente ha diritto alla restituzione dell'importo di
€ 10.0000,00 da lei versato al SI. con i due bonifici allegati, uno di € 5000,00 TR datato 27.8.2020 ed il secondo di € 5000,00 datato 31.8.2020 (cfr doc. 1).
c.2 Alla ricorrente non compete invece la liquidazione del danno morale richiesto, non essendo stata provata dalla medesima la sussistenza di una sofferenza interiore, ovvero di un dolore psichico o di uno sconvolgimento emotivo, conseguente al fatto illecito denunciato.
c.3 Sulla somma di € 10.000,00 come sopra liquidata spettano alla ricorrente, anche d'ufficio ed a titolo pagina 6 di 8 di danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 31.8.2020 (data dell'ultimo bonifico) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spettano alla ricorrente dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
D. Sulla domanda riconvenzionale formulata da Controparte_2
La SI.ra , che si è costituita assumendo di essere stata a sua volta vittima del Controparte_2 SI. , ha chiesto che il fatto contestato dalla ricorrente venga addebitato TR unicamente al SI. . TR
La domanda va rigettata, non avendo la SI.ra allegato alcuna prova dei Controparte_2 versamenti che assumeva di aver effettuato per aderire al medesimo o ad altri piani di investimento proposti dal SI. CP
Va inoltre evidenziato che la SI.ra , presentatasi indebitamente in qualità di Controparte_2 broker, per convincere la ricorrente a aderire al programma di investimento a lei proposto, aveva attivamente partecipato alla truffa commessa ai danni della ricorrente.
Considerato che l'importo di € 10.000,00 è stato bonificato a favore di , tenuto TR conto del ruolo effettivamente svolto dalla SI.ra , così come sopra descritto, nei Controparte_2 rapporti interni tra i convenuti, tenuti in solido al pagamento ex art. 2055 cc, l'importo liquidato in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno, va ripartito ponendo a carico di CP
la quota del 70% del totale ed a carico di la quota residua.
[...] Controparte_2
E. Sulle spese di lite
Le spese di lite, sostenute dalla ricorrente e liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di e di , tenuti in solido al pagamento. TR Controparte_2
Nei rapporti interni tra i soggetti obbligati, tale importo va posto a carico di TR per la quota del 70% ed a carico di per la quota residua. Controparte_2
Le spese di lite sostenute dalla vanno integralmente compensate considerato il P_ coinvolgimento della medesima nella truffa contrattuale commessa ai danni della ricorrente e la contumacia del CP
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3925/2023, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, pagina 7 di 8 ACCERTATA la responsabilità concorsuale di e di in relazione alla TR Controparte_2 condotta illecita denunciata dalla ricorrente
CO
e , in solido tra loro, a versare alla ricorrente, a titolo di TR Controparte_2 risarcimento danni la somma di € 10.000,00 oltre accessori, precisando che, nei rapporti interni tale importo va ripartito ponendo a carico di la quota del 70% del totale ed a carico TR di la quota residua. Controparte_2
RIGETTA
Per le ragioni indicate in motivazione la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_2
CO
e alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente, TR Controparte_2 che liquida in € 291,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge, precisando che, nei rapporti interni, tale importo va ripartito ponendo a carico di la quota del 70% del totale ed a carico di la TR Controparte_2 quota residua.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e TR P_
.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 2 luglio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3925/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE contro
TR Controparte_2
Oggi 2 luglio 2025 ad ore 9:24 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. COLLEVECCHIO MIRKO il quale si riporta al ricorso Parte_1 chiedendone l'accoglimento.
Per già contumace, nessuno è comparso. TR
Per l'avv. DE PAMPHILIS FRANCESCO il quale chiede il rigetto del ricorso. Controparte_2
È altresì presente la Dott.ssa Caterina Conte, tirocinante ex art 73 DL 69/2013
Il Giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3925/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 COLLEVECCHIO MIRKO, elettivamente domiciliata in PESCARA, VIA V. COLONNA N. 11 presso il difensore avv. COLLEVECCHIO MIRKO RICORRENTE contro
C.F. ) CONTUMACE TR C.F._2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE PAMPHILIS Controparte_2 C.F._3 FRANCESCO elettivamente domiciliata in VIALE RINGA 29 65017 PENNE, presso il difensore avv. DE PAMPHILIS FRANCESCO RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22.11.2023 ha dedotto che, nel mese Parte_1 di agosto 2020, intendendo effettuare un investimento, tramite una sua conoscente P_
, che svolgeva attività come broker, aveva eseguito su una carta Postepay intestata a tale
[...]
, che tramite la aveva proposto l'investimento, un primo TR P_ versamento di € 5.000,00 e in data 29 agosto 2020, sempre su indicazione della P_
, un secondo versamento di € 5.000,00 con le medesime modalità (all. 1).
[...]
Aveva successivamente esaminato, a distanza di alcuni giorni, i contratti in forma cartacea, sottoscritti dal nella qualità di proponente (all. 2), insieme ad una ricevuta in cui si attestava la CP ricezione delle somme da lei versate, sottoscritta dalla stessa , in qualità di Controparte_2 broker (all. 3).
pagina 2 di 8 Esaminati i contratti a lei pervenuti, in data successiva al versamento degli importi sopra indicati, ritenuto che i medesimi non fossero rispondenti ai modelli di investimento, in quanto privi degli elementi idonei a descrivere l'investimento ed i fattori di rischio, non aveva provveduto alla loro sottoscrizione, richiedendo la restituzione delle somme versate.
La SI.ra le aveva risposto che doveva attendere la scadenza dell'investimento. Controparte_2
Alla fine del mese di febbraio 2021 aveva contattato la per conoscere i tempi e le modalità P_ del rimborso dell'investimento e degli interessi, è quest'ultima le aveva risposto che vi erano varie problematiche, in corso di risoluzione (all. 4);
Nei mesi successivi aveva più volte contattato , senza alcun risultato (all. 4). Controparte_2
Aveva quindi chiesto la restituzione delle somme versate, contattando anche tramite videochiamata il
Sig. e la SI.ra , che l'avevano rassicurata dicendole TR Controparte_2 che presto avrebbe potuto riavere il suo denaro (cfr doc. 12).
Solo dopo molte altre comunicazioni, mail, messaggi, telefonate ed anche una raccomandata di sollecito del rimborso (all. 5), nel gennaio 2022 aveva nuovamente contattato telefonicamente la SI.ra che le aveva confessato di non essere realmente un broker, ma di procacciare clienti per P_
del quale era anche lei vittima (all. 12). TR
In data 1° giugno 2023 aveva invitato, senza alcun esito, i SIg. e TR P_
alla Stipula di una Convenzione di Negoziazione Assistita, al fine di definire bonariamente
[...] la controversia.
Successivamente in data 16 ottobre 2023, aveva ricevuto una comunicazione mail dalla SI.ra
, del seguente tenore: “Ti inoltro la mail di conferma chiusura ed accredito Controparte_2 fondi”, con allegata mail del del seguente tenore “Buongiorno, sono a TR comunicarVi che ad inizio settimana prossima 17-20 ottobre 2023, provvederò a trasmettere i fondi di vostra pertinenza. Se qualcuno ha cambiato IBAN è pregato di comunicarlo con urgenza. Grazie per la vostra pazienza e cortesia” (all. 10).
Di fatto la somma da lei versata non le era mai stata restituita.
Chiedeva quindi che il Tribunale, accertato che i SIg. e TR P_
si erano appropriati della somma di € 10.000,00, da lei versata al SI. con le
[...] CP modalità sopra descritte, condannasse i medesimi a restituirle la somma sopra indicata, maggiorata del danno morale cagionato, quantificato nella somma di € 10.000,00.
2. Con comparsa depositata il 26.2.2024 si è costituita contestando Controparte_2
l'ammissibilità del rito prescelto, ritenendo che la causa dovesse essere trattata con rito ordinario.
pagina 3 di 8 Nel merito, assumendo di aver conSIliato alla ricorrente un investimento in cui lei in prima persona credeva e/o aveva creduto, errando in totale buona fede, ha dedotto di essere stata a sua volta vittima del SI. , evidenziando che i bonifici erano stati effettuati dalla ricorrente sul TR conto intestato a , unico soggetto ad aver tratto indebito vantaggio da queste TR operazioni.
Aveva inoltre formulato, nei confronti di , domanda riconvenzionale TR trasversale, chiedendo che la responsabilità dei fatti denunciati dalla ricorrente venisse addebitata unicamente al SI. , tenuto a restituire alla ricorrente la somma di € 10.000.00, TR quale sorte capitale, oltre all'eventuale somma dovuta a titolo di risarcimento danni morali.
Nell'ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente anche nei suoi confronti, riservava ogni opportuna azione di restituzione e risarcimento danni nei confronti del SI. CP
.
[...]
3. Con decreto del 14.12.2023 la ricorrente è stata autorizzata a depositare in cancelleria una chiavetta
USB, contenente file video e audio, che non era stata in grado di depositare telematicamente.
4. Con ordinanza in data 9.5.2024, verificata la ritualità della citazione, è stata dichiara la contumacia di ponendo a carico di , che si era costituita TR Controparte_2 opponendosi al ricorso e formulando domanda riconvenzionale nei confronti di CP di provvedere alla notifica, ex art. 292 cpc, nei confronti di di
[...] TR copia della comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale.
5. Verificata la ritualità di tale notifica ed accertata l'insussistenza dei presupposti per disporre il mutamento del rito, è stata ammessa la prova per interrogatorio formale di di TR
, articolata dalla ricorrente. Controparte_2
6. All'udienza del 22.1.2025 si era proceduto all'esame della SI.ra , dando atto Controparte_2 che non era comparso a rendere l'interrogatorio formale a lui deferito, TR nonostante la rituale notificazione del verbale di ammissione della prova.
7. La causa è stata quindi rinviata per la discussione all'udienza odierna, con assegnazione alle parti di termine fino alla data del 16.6.2025 per il deposito di memorie difensive.
***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
Integra il reato di truffa la condotta posta in essere da soggetti che, con artifici e raggiri, consistiti nel presentarsi come intermediari finanziari, inducano in errore la persona offesa che, confidando nella serietà dell'investimento, provveda a consegnare loro una somma di denaro che non venga più pagina 4 di 8 restituita.
B. Sulla sussistenza del fatto dedotto in giudizio
b.1 La sussistenza della condotta illecita come sopra descritta, dedotta in giudizio dalla ricorrente, primo presupposto di cui all'art. 2043 cc per il risarcimento del danno da fatto illecito, emerge chiaramente dall'esame della documentazione depositata dalla ricorrente, attestante il versamento al SI. ell'importo di € 5000,00 in data 27.8.2020 e di un ulteriore importo di € TR
5000,00 in data 31.8.2020 (cfr doc. 1).
La ricorrente ha inoltre allegato documentazione dalla quale risulta che tali versamenti erano stati da lei effettuati aderendo ad un fantomatico contratto di investimento, proposto dalla GP FINANCIAL
CONSULTING, con sede in Podgorica, Montenegro, firmato dal SI. in TR qualità di proponente (cfr doc.2).
È stata prodotta dalla ricorrente anche la dichiarazione sottoscritta dalla SI.ra Controparte_2 che, in qualità di Broker, aveva ricevuto dalla ricorrente l'importo di € 10.000,00, versato sul conto corrente intestato al SI. a titolo di pagamento di un'operazione finanziaria a TR sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi, al 15%, con obbligo di restituzione del capitale al 31 del mese successivo (cfr doc.3).
L'esame delle conversazioni videoregistrate, intercorse tra la ricorrente, il di lei marito ed i SIg.
e contenute nella chiavetta USB depositata in Controparte_2 TR cancelleria il 14.12.2023, unitamente a copia per le controparti, costituisce ulteriore riscontro ai fatti denunciati dalla ricorrente (cfr doc. 12).
Si richiamano, al riguardo, le conversazioni videoregistrate del 9.8.2021 e del 24.11.2021 durante le quali i SIg. e assicurano la ricorrente e il di lei marito Controparte_2 TR in merito alla solidità dell'investimento, garantendo la restituzione di quanto versato.
b.2 Va poi evidenziato che la SI.ra , nel corso dell'interrogatorio formale da lei Controparte_2 reso all'udienza del 22.1.2025, ha dichiarato che il contratto era stato sottoscritto da in CP quanto “lui mi ha detto che non ero autorizzata a firmarmi come broker e quindi il contratto è stato firmato da lui”.
Contattata dalla ricorrente, nel febbraio del 2021, si era limitata a riferire quanto appreso dal dott.
CP
Ha poi precisato che era stata lei a volere che il dott. si interfacciasse direttamente con la CP ricorrente in sede di videochiamata, perché voleva che la SI.ra parlasse direttamente con Pt_1
CP
Ha dichiarato di essere andata a trovare la SI.ra , che era sua vicina di casa ed ex insegnante di Pt_1
pagina 5 di 8 inglese del figlio.
In quella circostanza, davanti ad una tazzina di caffè, la le aveva confidato che le erano scaduti Pt_1 dei titoli delle poste che non le avevano reso nulla, anzi aveva perso qualcosa.
La aveva quindi parlato alla ricorrente di un investimento che aveva fatto e la ricorrente si P_ era incuriosita.
Il giorno dopo la ricorrente, dopo essersi consultata con il marito, aveva fatto il bonifico direttamente a n due tranches da cinquemila euro. TR
b.3 Accertato che il ricorrente, che agisce in giudizio per truffa contrattuale ai sensi dell'art. 2043 cc, ha l'onere di provare tutti gli elementi della fattispecie costitutiva della propria pretesa creditoria, ossia il danno ingiusto, il nesso causale tra condotta illecita e il danno, nonché la colpa o il dolo del danneggiante, emerge chiaramente, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese dalla SI.ra
, la sussistenza degli artifizi e raggiri con i quali la ricorrente era stata indotta a Controparte_2 sottoscrivere un contratto per un fantomatico investimento, che altrimenti non avrebbe sottoscritto, versando la somma di € 10.000,00 in due tranches, depauperando così il proprio patrimonio con ingiusto profitto in favore di , destinatario dei bonifici sopra indicati (cfr doc. TR
1).
Quanto al ruolo svolto dalla SI.ra , va evidenziato che la medesima, senza Controparte_2 avere alcuna reale conoscenza dell'attività effettivamente svolta da si era presentata alla CP ricorrente qualificandosi indebitamente come broker, attività che richiede una specifica licenza, ottenibile all'esito di un periodo di formazione specifica, raccomandando un investimento di cui nulla sapeva, in tal modo contribuendo attivamente ai raggiri che avevano indotto la ricorrente ad effettuare i bonifici in favore del CP
b.4 Accertata la sussistenza dei fatti dedotti in giudizio dalla ricorrente, commessi da CP
e da , in concorso tra loro, può quindi passarsi all'esame della
[...] Controparte_2 domanda di risarcimento danni formulata dalla ricorrente.
C. Sull'importo del risarcimento spettante alla ricorrente
c.1 Sulla base della documentazione depositata, la ricorrente ha diritto alla restituzione dell'importo di
€ 10.0000,00 da lei versato al SI. con i due bonifici allegati, uno di € 5000,00 TR datato 27.8.2020 ed il secondo di € 5000,00 datato 31.8.2020 (cfr doc. 1).
c.2 Alla ricorrente non compete invece la liquidazione del danno morale richiesto, non essendo stata provata dalla medesima la sussistenza di una sofferenza interiore, ovvero di un dolore psichico o di uno sconvolgimento emotivo, conseguente al fatto illecito denunciato.
c.3 Sulla somma di € 10.000,00 come sopra liquidata spettano alla ricorrente, anche d'ufficio ed a titolo pagina 6 di 8 di danno da ritardo, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata dal 31.8.2020 (data dell'ultimo bonifico) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. N. 608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spettano alla ricorrente dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
D. Sulla domanda riconvenzionale formulata da Controparte_2
La SI.ra , che si è costituita assumendo di essere stata a sua volta vittima del Controparte_2 SI. , ha chiesto che il fatto contestato dalla ricorrente venga addebitato TR unicamente al SI. . TR
La domanda va rigettata, non avendo la SI.ra allegato alcuna prova dei Controparte_2 versamenti che assumeva di aver effettuato per aderire al medesimo o ad altri piani di investimento proposti dal SI. CP
Va inoltre evidenziato che la SI.ra , presentatasi indebitamente in qualità di Controparte_2 broker, per convincere la ricorrente a aderire al programma di investimento a lei proposto, aveva attivamente partecipato alla truffa commessa ai danni della ricorrente.
Considerato che l'importo di € 10.000,00 è stato bonificato a favore di , tenuto TR conto del ruolo effettivamente svolto dalla SI.ra , così come sopra descritto, nei Controparte_2 rapporti interni tra i convenuti, tenuti in solido al pagamento ex art. 2055 cc, l'importo liquidato in favore della ricorrente a titolo di risarcimento del danno, va ripartito ponendo a carico di CP
la quota del 70% del totale ed a carico di la quota residua.
[...] Controparte_2
E. Sulle spese di lite
Le spese di lite, sostenute dalla ricorrente e liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di e di , tenuti in solido al pagamento. TR Controparte_2
Nei rapporti interni tra i soggetti obbligati, tale importo va posto a carico di TR per la quota del 70% ed a carico di per la quota residua. Controparte_2
Le spese di lite sostenute dalla vanno integralmente compensate considerato il P_ coinvolgimento della medesima nella truffa contrattuale commessa ai danni della ricorrente e la contumacia del CP
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3925/2023, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, pagina 7 di 8 ACCERTATA la responsabilità concorsuale di e di in relazione alla TR Controparte_2 condotta illecita denunciata dalla ricorrente
CO
e , in solido tra loro, a versare alla ricorrente, a titolo di TR Controparte_2 risarcimento danni la somma di € 10.000,00 oltre accessori, precisando che, nei rapporti interni tale importo va ripartito ponendo a carico di la quota del 70% del totale ed a carico TR di la quota residua. Controparte_2
RIGETTA
Per le ragioni indicate in motivazione la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_2
CO
e alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente, TR Controparte_2 che liquida in € 291,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge, precisando che, nei rapporti interni, tale importo va ripartito ponendo a carico di la quota del 70% del totale ed a carico di la TR Controparte_2 quota residua.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e TR P_
.
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti.
Pescara, 2 luglio 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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