TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione dell'11 luglio 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3310/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avvocato Carmelo Marzà;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Raimund Bauer, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.04.2025, esponeva: che con nota del Parte_1
CP_
4.7.2024 l' contestava l'indebita percezione della somma di € 5.809,67 per l'anno
2023 sulla prestazione n. 044-2100007220801 relativa al godimento dell'assegno sociale a seguito dell'avvenuta trasformazione da invalidità civile al compimento del requisito anagrafico ( 67 anni); che, infatti i sussidi assistenziali erogati per gli invalidi civili (totali e parziali) sono trasformati in assegno sociale;
che a stabilirlo è l'art. 19 della legge 118/71 che definisce tale trasformazione come automatica: l'assegno mensile e pensione di inabilità diventano assegno sociale per tutti i soggetti che erano titolari precedentemente della provvidenza economica assistenziale;
che come da vigente normativa i limiti reddituali da non superare per l'anno 2023 sono pari ad €
6.542,51 per una persona non coniugata o € 13.085,02 nel caso di soggetto coniugato;
che nell'anno 2023 parte ricorrente ha percepito un reddito di € 7.723,82 con il coniuge a carico in quanto del tutto privo di reddito proprio come da allegata documentazione;
2
che tale reddito deriva, esclusivamente, dal godimento della pensione di vecchiaia cat.
VO 001210010114224 decorrente dal maggio 2023; che il regime dell'indebito CP_ assistenziale, cui l' fa riferimento trattandosi di assegno sociale, presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca) e ciò a causa dell'affidamento dell'assicurato e delle finalità cui le prestazioni assistenziali stesse sono dirette e cioè a soddisfare i bisogni primari dei beneficiari;
che nel caso in esame, essendo il dante causa della ricorrente titolare di solo di trattamenti pensionistici erogati dall'ente previdenziale dalla presunta concomitanza dei quali si determinerebbe l'indebito opposto, risulta del tutto incomprensibile, nel merito, l'indebito contestato traendo fondamento, da procedimenti amministrativi elaborati su dati in esclusivo possesso dell' . CP_2
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'illegittimità della comunicazione del 4.7.2024 portante indebito per complessivi € 5.809,67 e per l'effetto che nulla deve parte ricorrente, per la superiore causale, all' ; Condannare controparte al rimborso delle somme che per la CP_1 superiore causale dovessero nelle more essere trattenute sulla prestazione in godimento a carico della ricorrente. CP_ Fissata l'udienza di discussione, l' si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
******* CP_ Rileva il decidente che oggetto dell'asserito indebito secondo l' nel caso in esame,
è una prestazione di natura assistenziale.
Osserva il decidente che in materia di indebito assistenziale sebbene non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, tuttavia non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente 3
generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Deve quindi rilevarsi che anche secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Si osserva, ancora, che nel caso specifico di erogazione non dovuta di prestazione assistenziale la Corte di Legittimità con la Sentenza n. 313 del 6.10.20 ha ribadito il principio secondo cui “allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente ancorchè in mala fede non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa ( nello stesso senso Cassazione
12608/20 e Cassazione 13223/20)”. In applicazione di tali principi la Corte di
Cassazione ( Cass. n. 13223/2020) ha anche sancito “che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti salvo che il percipiende non versi in dolo situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di 4
comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. Pertanto, ove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibile facendo uso della normale diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il presunto comportamento omissivo del percipiente, non è determinante ai fini della indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa e ciò ancorchè il percipiente sia in mala fede (cfr. tra le altre Cass. n. 11498 del 1996; Cass. 8731/2019;
Cass. 12608/2020; Cass. 13223/2020) ed ogni eventuale contestazione di presunto indebito determina la ripetibilità dello solo a far data dalla comunicazione dello stesso. CP_ Orbene, in disparte della considerazione che il provvedimento dell' appare in contrasto con il dato normativo in ordine ai limiti di reddito per godere dell'assegno sociale di soggetto coniugato, quale è il ricorrente, in ogni caso, facendo applicazione CP_ dei principi di diritto sopra enunciati, deve ritenersi insussistente il diritto dell' alla ripetizione delle somme intimate.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la ripetizione di indebito disposta e CP_ contestata dall' al Sig. , per l'anno 2023; Parte_1
Per l'effetto, dichiara l'inefficacia del provvedimento di recupero del 04.07.2024 e che CP_ il ricorrente nulla deve all' per tale titolo;
CP_ In conseguenza condanna l' al rimborso delle somme che per il predetto titolo dovessero nelle more essere state trattenute sulla prestazione in godimento a carico del ricorrente;
CP_ Condanna, inoltre, l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 11 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione dell'11 luglio 2025, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3310/25 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, Parte_1 dall'avvocato Carmelo Marzà;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Raimund Bauer, giusta procura generale alle liti;
-Resistente-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.04.2025, esponeva: che con nota del Parte_1
CP_
4.7.2024 l' contestava l'indebita percezione della somma di € 5.809,67 per l'anno
2023 sulla prestazione n. 044-2100007220801 relativa al godimento dell'assegno sociale a seguito dell'avvenuta trasformazione da invalidità civile al compimento del requisito anagrafico ( 67 anni); che, infatti i sussidi assistenziali erogati per gli invalidi civili (totali e parziali) sono trasformati in assegno sociale;
che a stabilirlo è l'art. 19 della legge 118/71 che definisce tale trasformazione come automatica: l'assegno mensile e pensione di inabilità diventano assegno sociale per tutti i soggetti che erano titolari precedentemente della provvidenza economica assistenziale;
che come da vigente normativa i limiti reddituali da non superare per l'anno 2023 sono pari ad €
6.542,51 per una persona non coniugata o € 13.085,02 nel caso di soggetto coniugato;
che nell'anno 2023 parte ricorrente ha percepito un reddito di € 7.723,82 con il coniuge a carico in quanto del tutto privo di reddito proprio come da allegata documentazione;
2
che tale reddito deriva, esclusivamente, dal godimento della pensione di vecchiaia cat.
VO 001210010114224 decorrente dal maggio 2023; che il regime dell'indebito CP_ assistenziale, cui l' fa riferimento trattandosi di assegno sociale, presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca) e ciò a causa dell'affidamento dell'assicurato e delle finalità cui le prestazioni assistenziali stesse sono dirette e cioè a soddisfare i bisogni primari dei beneficiari;
che nel caso in esame, essendo il dante causa della ricorrente titolare di solo di trattamenti pensionistici erogati dall'ente previdenziale dalla presunta concomitanza dei quali si determinerebbe l'indebito opposto, risulta del tutto incomprensibile, nel merito, l'indebito contestato traendo fondamento, da procedimenti amministrativi elaborati su dati in esclusivo possesso dell' . CP_2
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: Dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa, l'illegittimità della comunicazione del 4.7.2024 portante indebito per complessivi € 5.809,67 e per l'effetto che nulla deve parte ricorrente, per la superiore causale, all' ; Condannare controparte al rimborso delle somme che per la CP_1 superiore causale dovessero nelle more essere trattenute sulla prestazione in godimento a carico della ricorrente. CP_ Fissata l'udienza di discussione, l' si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'udienza odierna dove, dopo la discussione, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
******* CP_ Rileva il decidente che oggetto dell'asserito indebito secondo l' nel caso in esame,
è una prestazione di natura assistenziale.
Osserva il decidente che in materia di indebito assistenziale sebbene non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale, tuttavia non si applica nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c..
In termini generali, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, ex art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente 3
generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla esistenza di questo principio si è espressa anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)”.
Deve quindi rilevarsi che anche secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo.
Si osserva, ancora, che nel caso specifico di erogazione non dovuta di prestazione assistenziale la Corte di Legittimità con la Sentenza n. 313 del 6.10.20 ha ribadito il principio secondo cui “allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente ancorchè in mala fede non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa ( nello stesso senso Cassazione
12608/20 e Cassazione 13223/20)”. In applicazione di tali principi la Corte di
Cassazione ( Cass. n. 13223/2020) ha anche sancito “che l'indebito assistenziale per carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti salvo che il percipiende non versi in dolo situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di 4
comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”. Pertanto, ove le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibile facendo uso della normale diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il presunto comportamento omissivo del percipiente, non è determinante ai fini della indebita erogazione e non può costituire ragione di addebito della stessa e ciò ancorchè il percipiente sia in mala fede (cfr. tra le altre Cass. n. 11498 del 1996; Cass. 8731/2019;
Cass. 12608/2020; Cass. 13223/2020) ed ogni eventuale contestazione di presunto indebito determina la ripetibilità dello solo a far data dalla comunicazione dello stesso. CP_ Orbene, in disparte della considerazione che il provvedimento dell' appare in contrasto con il dato normativo in ordine ai limiti di reddito per godere dell'assegno sociale di soggetto coniugato, quale è il ricorrente, in ogni caso, facendo applicazione CP_ dei principi di diritto sopra enunciati, deve ritenersi insussistente il diritto dell' alla ripetizione delle somme intimate.
In definitiva, il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
In accoglimento del ricorso, dichiara illegittima la ripetizione di indebito disposta e CP_ contestata dall' al Sig. , per l'anno 2023; Parte_1
Per l'effetto, dichiara l'inefficacia del provvedimento di recupero del 04.07.2024 e che CP_ il ricorrente nulla deve all' per tale titolo;
CP_ In conseguenza condanna l' al rimborso delle somme che per il predetto titolo dovessero nelle more essere state trattenute sulla prestazione in godimento a carico del ricorrente;
CP_ Condanna, inoltre, l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Catania, 11 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta