CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. RO Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ADDEA ROSARIA, Presidente
PORRECA SONIA, LA
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 308/2022 depositato il 07/03/2022
proposto da
Comune di Monzuno - Via Casaglia, 4 40036 Monzuno BO
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 772/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 2 e pubblicata il 21/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 DEL 4/12/2020 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69 DEL 4/12/2020 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 118 DEL 4/12/2020 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 160 DEL 4/12/2020 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 196 DEL 4/12/2020 IMU 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 239 DEL 4/12/2020 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come a verbale di udienza del 19.1.2026
Resistente/Appellato: come a verbale di udienza del 19.1.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 772/2021 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso gli avvisi di accertamento per pagamento IMU relativamente a quattro terreni per le annualità 2014-2019. In particolare, i giudici di prime cure annullavano gli atti impositivi ritenendoli “manifestamente privi di una benchè minima motivazione sia in ordine all'an dell'assoggettabilità al tributo IMU dei terreni in questione … sia, tanto meno, in ordine al quantum della valutazione operata dall'Amministrazione, la quale non fornisce indicazione alcuna di come sia pervenuta alla valutazione di
Euro 61,98 al mq dei terreni in parola”.
Avverso la pronuncia ha proposto appello il COMUNE DI MONZUNO dolendosi della erroneità, in fatto e in diritto, della decisione, in quanto asseritamente assunta senza esame della memoria illustrativa depositata dall'ente in primo grado e il cui contenuto difensivo viene integralmente richiamato a supporto della legittimità
e fondatezza della pretesa erariale oggetto di causa.
Si è costituito in fase di gravame Resistente_1 per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione; l'appellato ha comunque riproposto tutte le questioni e le eccezioni originariamente sollevate in primo grado ritenute assorbite nella sentenza impugnata, eccependo, altresì, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame avversario ex art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 sotto il profilo della decadenza della controparte dalla possibilità di far valere in appello argomentazioni prospettate, per la prima volta, solo con la memoria illustrativa depositata in primo grado.
All'udienza del 19.1.2026, sulle conclusioni precisate in atti, il Collegio al termine della camera di consiglio ha deciso la vertenza come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato Resistente_1 è infondata e va respinta.
È ben vero, infatti, che il Comune di Monzuno in primo grado si era originariamente costituito con un atto contenente mere conclusioni di rigetto del ricorso avversario rinviando alla successiva memoria illustrativa tutto lo sviluppo delle proprie argomentazioni difensive (riproposte in questa sede di appello); è anche vero, tuttavia, che nel processo tributario la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs. (in questo senso, da ultimo, cfr. Cass. 12672/2025; conf. Cass. n. 2585/2019).
Nel caso in esame il Comune di Monzuno ha impugnato la decisione della CGT1 di Bologna dolendosi del fatto che i giudici di prime cure avrebbero del tutto omesso di esaminare le argomentazioni difensive sviluppate dall'Ente nella propria memoria illustrativa;
argomentazioni, a supporto della pretesa erariale e di mera contestazione delle deduzioni ed eccezioni di controparte, che, in senso devolutivo, vengono legittimamente riproposte in questa sede di gravame.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Gli avvisi di accertamento per cui è causa, riferiti alle annualità 2014-2019, afferiscono ad IMU pretesa dal
Comune di Monzuno in relazione a quattro terreni acquistati dal Resistente_1 nel 2006. Dal Rogito notarile di acquisto prodotto in atti risulta che i terrenti in questione avevano ad oggetto “bosco ceduo” (particella 964),
“seminativo arboreo” (particella 970 e 971) e “ente urbano” (particella 969); terreni che, nel relativo certificato di destinazione urbanistica allegato al Rogito notarile stesso, venivano qualificati “aree parzialmente interessate dalla fascia di inedificabilità di rispetto stradale” (mappali 969 e 964) e “aree interamente interessate dalla fascia di inedificabilità di rispetto stradale” (mappali 971 e 970), e rientravano in zone destinate a Tutela Paesaggistica e, quanto alla sola particella 969, in parte anche in zona di nuovi insediamenti residenziali con la specificazione espressa, peraltro, che, pur classificata in C1, si trattava di zona ormai
“priva di capacità edificatoria”.
Tanto premesso, il Comune insiste nel ritenere legittima la propria pretesa erariale in ragione di una asserita vocazione “edificatoria” dei terreni in questione, assunto che, tuttavia, deve ritenersi in gran parte smentito dalle risultanze della documentazione sopra esaminata, dalla quale risulta – come detto – che tutti e 4 i mappali identificativi dei terreni acquistati dal Resistente_1 erano (almeno all'epoca) aree interessate da vincoli assoluti di inedificabilità (quali sono le fasce di rispetto stradale), oltre a rientrare in zone soggette a Tutela
Paesaggistica o comunque ormai concretamente del tutto prive di capacità edificatoria.
D'altro canto, trattandosi di ripresa erariale l'onere della prova della fondatezza della stessa, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, grava sull'Ente impositore, che, invece, nel caso in esame, pur affermando che “il certificato rilasciato nell'anno 2006 non può avere alcuna valenza per le annualità di accertamento di cui si discute” (cfr. pag. 4 dell'atto di appello), non ha offerto alcuna dimostrazione del fatto che negli anni 2014-2019 qui di interesse i terreni di proprietà del Resistente_1 avevano acquisito pieno carattere edificatorio né ha spiegato (e tantomeno dimostrato) in che misura e con quali criteri è stata in ipotesi valutata quella minima vocazione edificatoria astrattamente desumibile dal Rogito di acquisto del 2006.
Nel caso in esame, in definitiva, manca del tutto un adeguato riscontro probatorio dell'an e del quantum della pretesa impositiva, essendo rimasti del tutto oscuri e indimostrati, non solo negli avvisi di accertamento ma anche negli atti di causa, i presupposti e le metodologie di calcolo dell'imposta liquidata a carico dell'odierno appellato.
La decisione dei giudici di primo grado deve, dunque, ritenersi corretta e va, pertanto, confermata lì dove ha giudicato decisivo e dirimente il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'Ente impositore, ritenendo superfluo procedere all'esame delle ulteriori questioni controverse.
L'appello in esame è, in definitiva, infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'appellante. La relativa liquidazione – disposta in favore del difensore del Resistente_1, dichiaratosi antistatario – è fatta in dispositivo sulla base del valore della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la parte soccombente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in favore dell'Avv. Difensore_2 antistatario, in complessive € 1.100,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, tributi e contributi come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado dell'LI RO in data 19.1.2026.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Porreca dott. Rosaria D'Addea
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. RO Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ADDEA ROSARIA, Presidente
PORRECA SONIA, LA
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 308/2022 depositato il 07/03/2022
proposto da
Comune di Monzuno - Via Casaglia, 4 40036 Monzuno BO
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 772/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BOLOGNA sez. 2 e pubblicata il 21/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 DEL 4/12/2020 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 69 DEL 4/12/2020 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 118 DEL 4/12/2020 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 160 DEL 4/12/2020 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 196 DEL 4/12/2020 IMU 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 239 DEL 4/12/2020 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come a verbale di udienza del 19.1.2026
Resistente/Appellato: come a verbale di udienza del 19.1.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 772/2021 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso gli avvisi di accertamento per pagamento IMU relativamente a quattro terreni per le annualità 2014-2019. In particolare, i giudici di prime cure annullavano gli atti impositivi ritenendoli “manifestamente privi di una benchè minima motivazione sia in ordine all'an dell'assoggettabilità al tributo IMU dei terreni in questione … sia, tanto meno, in ordine al quantum della valutazione operata dall'Amministrazione, la quale non fornisce indicazione alcuna di come sia pervenuta alla valutazione di
Euro 61,98 al mq dei terreni in parola”.
Avverso la pronuncia ha proposto appello il COMUNE DI MONZUNO dolendosi della erroneità, in fatto e in diritto, della decisione, in quanto asseritamente assunta senza esame della memoria illustrativa depositata dall'ente in primo grado e il cui contenuto difensivo viene integralmente richiamato a supporto della legittimità
e fondatezza della pretesa erariale oggetto di causa.
Si è costituito in fase di gravame Resistente_1 per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione; l'appellato ha comunque riproposto tutte le questioni e le eccezioni originariamente sollevate in primo grado ritenute assorbite nella sentenza impugnata, eccependo, altresì, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame avversario ex art. 53 D.Lgs. n. 546/1992 sotto il profilo della decadenza della controparte dalla possibilità di far valere in appello argomentazioni prospettate, per la prima volta, solo con la memoria illustrativa depositata in primo grado.
All'udienza del 19.1.2026, sulle conclusioni precisate in atti, il Collegio al termine della camera di consiglio ha deciso la vertenza come in dispositivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 546/1992
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato Resistente_1 è infondata e va respinta.
È ben vero, infatti, che il Comune di Monzuno in primo grado si era originariamente costituito con un atto contenente mere conclusioni di rigetto del ricorso avversario rinviando alla successiva memoria illustrativa tutto lo sviluppo delle proprie argomentazioni difensive (riproposte in questa sede di appello); è anche vero, tuttavia, che nel processo tributario la violazione del termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del medesimo d.lgs. (in questo senso, da ultimo, cfr. Cass. 12672/2025; conf. Cass. n. 2585/2019).
Nel caso in esame il Comune di Monzuno ha impugnato la decisione della CGT1 di Bologna dolendosi del fatto che i giudici di prime cure avrebbero del tutto omesso di esaminare le argomentazioni difensive sviluppate dall'Ente nella propria memoria illustrativa;
argomentazioni, a supporto della pretesa erariale e di mera contestazione delle deduzioni ed eccezioni di controparte, che, in senso devolutivo, vengono legittimamente riproposte in questa sede di gravame.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Gli avvisi di accertamento per cui è causa, riferiti alle annualità 2014-2019, afferiscono ad IMU pretesa dal
Comune di Monzuno in relazione a quattro terreni acquistati dal Resistente_1 nel 2006. Dal Rogito notarile di acquisto prodotto in atti risulta che i terrenti in questione avevano ad oggetto “bosco ceduo” (particella 964),
“seminativo arboreo” (particella 970 e 971) e “ente urbano” (particella 969); terreni che, nel relativo certificato di destinazione urbanistica allegato al Rogito notarile stesso, venivano qualificati “aree parzialmente interessate dalla fascia di inedificabilità di rispetto stradale” (mappali 969 e 964) e “aree interamente interessate dalla fascia di inedificabilità di rispetto stradale” (mappali 971 e 970), e rientravano in zone destinate a Tutela Paesaggistica e, quanto alla sola particella 969, in parte anche in zona di nuovi insediamenti residenziali con la specificazione espressa, peraltro, che, pur classificata in C1, si trattava di zona ormai
“priva di capacità edificatoria”.
Tanto premesso, il Comune insiste nel ritenere legittima la propria pretesa erariale in ragione di una asserita vocazione “edificatoria” dei terreni in questione, assunto che, tuttavia, deve ritenersi in gran parte smentito dalle risultanze della documentazione sopra esaminata, dalla quale risulta – come detto – che tutti e 4 i mappali identificativi dei terreni acquistati dal Resistente_1 erano (almeno all'epoca) aree interessate da vincoli assoluti di inedificabilità (quali sono le fasce di rispetto stradale), oltre a rientrare in zone soggette a Tutela
Paesaggistica o comunque ormai concretamente del tutto prive di capacità edificatoria.
D'altro canto, trattandosi di ripresa erariale l'onere della prova della fondatezza della stessa, sia sotto il profilo dell'an che del quantum, grava sull'Ente impositore, che, invece, nel caso in esame, pur affermando che “il certificato rilasciato nell'anno 2006 non può avere alcuna valenza per le annualità di accertamento di cui si discute” (cfr. pag. 4 dell'atto di appello), non ha offerto alcuna dimostrazione del fatto che negli anni 2014-2019 qui di interesse i terreni di proprietà del Resistente_1 avevano acquisito pieno carattere edificatorio né ha spiegato (e tantomeno dimostrato) in che misura e con quali criteri è stata in ipotesi valutata quella minima vocazione edificatoria astrattamente desumibile dal Rogito di acquisto del 2006.
Nel caso in esame, in definitiva, manca del tutto un adeguato riscontro probatorio dell'an e del quantum della pretesa impositiva, essendo rimasti del tutto oscuri e indimostrati, non solo negli avvisi di accertamento ma anche negli atti di causa, i presupposti e le metodologie di calcolo dell'imposta liquidata a carico dell'odierno appellato.
La decisione dei giudici di primo grado deve, dunque, ritenersi corretta e va, pertanto, confermata lì dove ha giudicato decisivo e dirimente il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'Ente impositore, ritenendo superfluo procedere all'esame delle ulteriori questioni controverse.
L'appello in esame è, in definitiva, infondato e va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell'appellante. La relativa liquidazione – disposta in favore del difensore del Resistente_1, dichiaratosi antistatario – è fatta in dispositivo sulla base del valore della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna la parte soccombente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in favore dell'Avv. Difensore_2 antistatario, in complessive € 1.100,00 per compensi, oltre spese forfetarie al 15%, tributi e contributi come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Giustizia Tributaria di
II grado dell'LI RO in data 19.1.2026.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Sonia Porreca dott. Rosaria D'Addea