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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/02/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
19 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2919/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Puliatti, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.05.2021, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di avere prestato servizio in qualità di dirigente medico alle dipendenze dell' resistente dal 01.08.2006; di avere precedentemente svolto l'attività di medico dei CP_1
servizi; di avere optato ex art. 8, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 502/1992 per mantenere la propria posizione previdenziale presso l' (Ente nazionale previdenza e assistenza Pt_2 medici); che, a seguito dell'insorgenza di gravi problemi di salute, ella è stata sottoposta ad appositi accertamenti medici presso l' che l'ha giudicata inabile ad ogni attività CP_2
lavorativa medica;
che analoga statuizione è stata emessa dalla Commissione Medica per
1 l'accertamento della Invalidità Civile in data 15.07.2020, confermando quanto già statuito in data 02.01.2019; che, con istanza del 23.06.2020, ella ha chiesto all' datrice, allegando CP_1 la relativa attestazione dell' , di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 2, CP_2 comma 12, della legge 335/1995; che, con la determina n. 2880/2020, la resistente l'ha CP_1 collocata in quiescenza per “dimissioni” pur non avendo mai la stessa rassegnato dette dimissioni;
di avere chiesto la rettifica dell'erroneo inquadramento con pec del 09.03.2021, alla quale l' resistente ha risposto che il collocamento in quiescenza era dovuto a dimissioni CP_1 volontarie stante l'assenza di un verbale di inabilità rilasciato dalla Commissione medica ospedaliera.
Tanto premesso e richiamati gli articoli di legge (art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995 e art. 3, comma 5, d.l. n. 79 del 1997) e di contrattazione collettiva (artt. 33, 41 e 104 del C.C.N.L. del Comparto della Dirigenza medica) rilevanti nella specie, la ricorrente ha domandato al
Giudice adito di: accertare e dichiarare il suo diritto ad essere posta in quiescenza per inabilità permanente e non per dimissioni;
ritenere e dichiarare di avere diritto al pagamento degli interessi sul trattamento di fine rapporto, alla monetizzazione delle ferie non godute ed all'indennità sostitutiva del preavviso e, quindi, condannare l' resistente alla CP_1
corresponsione, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, delle seguenti somme: gli interessi sul trattamento di fine rapporto ancora non corrisposto fino alla effettiva corresponsione ai sensi dell'art. 3 del d.l. 79/1997; l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 282,05 al giorno per 12 giorni di ferie per un totale di euro 3.384,60,
l'indennità sostitutiva per il mancato preavviso di 12 mesi per un totale di euro 90.883,46; in via subordinata ed eventuale, dichiarare nulla, annullare, disapplicare e dichiarare priva di efficacia la delibera n. 2880 del 07.07.2020 nella sola parte in cui prevede le sue dimissioni;
condannare la resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore che se n è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, l' , con memoria del Controparte_1
18.11.2021, si è costituita in giudizio, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, rappresentando, in particolare, che: alla data di presentazione della domanda di quiescenza, la ricorrente non aveva ancora compiuto il 65° anno di età e, pertanto, la sua richiesta è stata intesa come dimissioni volontarie;
nessun provvedimento o verbale di dispensa era stato notificato agli uffici aziendali;
all'istanza del 23.06.2020 era stata allegata soltanto una comunicazione dell' diretta alla interessata, mentre nessun verbale di Commissione medica Pt_2
ospedaliera era stata allegata a tale istanza;
il verbale di invalidità reso dalla Commissione
2 medica nei confronti della ricorrente è datato 15.07.2020 e, pertanto, è successivo alla istanza presentata in data 23.06.2020, né tale verbale è stato successivamente comunicato all'Azienda datrice;
quanto al mancato riconoscimento del TFS, infine, l' resistente ha rilevato che CP_1 la ricorrente, in quanto “optante ”, ha diritto al TFR e non già al TFS. Pt_2
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e più volte rinviato il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 19.02.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo ora il merito della controversia.
2.1. Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere la pensione anticipata di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995.
Come noto, il citato art. 2, comma 12, stabilisce che “per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento
a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma
è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizi”.
Pertanto, requisiti richiesti per la fruizione del trattamento pensionistico in discussione sono:
l'iscrizione alle forme di previdenza dell'Assicurazione generale obbligatoria;
il possesso di un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la
3 decorrenza del trattamento pensionistico (concorrono alla formazione della suddetta anzianità eventuali periodi riscattati o ricongiunti); la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.
Il decreto del Ministero del Tesoro n. 187 del 1997 (contenente il “Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.”), all'art. 3, dispone che “La pensione di inabilità è attribuita a domanda.”
(comma 1). “La domanda è presentata, per il tramite dell'ufficio presso il quale il dipendente
o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.”
(comma 2). “La domanda ed il certificato vanno redatti secondo gli schemi allegati 1 e 2. È fatta salva la possibilità di regolarizzazione della domanda e della documentazione ove incomplete o non conformi agli schemi allegati.” (comma 3). “L'amministrazione o ente invita il dipendente a presentare la domanda indicata ai commi 2 e 3 nei casi in cui, per l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, debba procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.” (comma 4).
L'art. 4 del citato regolamento, poi, prevede che “L'amministrazione o ente, ricevuta la domanda di pensione di inabilità conforme a quanto indicato all'articolo 3, comma 3, dispone per l'accertamento sanitario dello stato di inabilità presso gli organi sanitari cui è demandato tale accertamento in caso di infermità dipendenti da causa di servizio secondo le disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali.” (comma 1). “L'amministrazione o ente respinge la domanda di pensione di inabilità senza disporre l'accertamento sanitario in assenza del requisito indicato all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed, inoltre, del requisito di cui alla successiva lettera b) limitatamente ai casi di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro alla data di presentazione della domanda.” (comma 2).
Nel caso di specie, risulta a livello documentale che, con istanza del 23.06.2020 (v. doc. n. 3 fasc. ric.), la dipendente ha domandato di “essere collocata in quiescenza” “per dispensa con diritto a pensione ai sensi dell'art. 2 L. 335/95”, allegando una nota dell' (v. doc. n. 1 Pt_2
4 fasc. ric.) che, con riferimento alla domanda di pensione di inabilità che aveva presentato, le aveva comunicato che era “stata riconosciuta inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione medica”.
Risulta altresì che l'Azienda sanitaria datrice, con determinazione dirigenziale n. 2880 del
07.07.2020 (v. doc. n. 4 fasc. ric.), ha “preso atto” “della comunicazione della cessazione del Part rapporto di lavoro per dimissioni volontarie avanzata” dalla dott.ssa con conseguente cessazione dal servizio della stessa a decorrere dal 24.06.2020; ed anche a seguito della diffida firmata dal legale incaricato (v. doc. n. 5 fasc. ric.), l'Amministrazione resistente, con nota prot.
142673 del 19.04.2021 (v. doc. n. 6 fasc. ric.), ha ribadito che il provvedimento di collocamento in quiescenza per dimissioni volontarie era motivato dal fatto che, “da informazioni assunte presso” l'ufficio aziendale competente in materia di Risorse Umane, “non risultava presente alcun verbale rilasciato dalla Commissione medica ospedaliera attestante il riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”, ma soltanto una nota dell' (ossia il citato documento n. 1) che le aveva comunicato esserle stato riconosciuto Pt_2
“esclusivamente lo stato di inabilità assoluto e permanente all'esercizio della professione medica”.
Ebbene, sia pure dovendosi riscontrare nelle specie una non auspicabile incomunicabilità tra l'interessata e i competenti uffici aziendali, è indubbio che, dalle citate disposizioni regolamentari, nonché dai generali canoni di buona fede, correttezza e leale collaborazione nell'esecuzione del rapporto di lavoro, si desuma che l'Amministrazione aziendale, anziché esitare sbrigativamente la domanda di collocamento in quiescenza proposta dalla dipendente e qualificare del tutto impropriamente la suddetta domanda come un atto di volontarie dimissioni, avrebbe dovuto compiere una più approfondita attività istruttoria, magari sollecitando l'interlocuzione con la lavoratrice, ai fini della regolarizzazione della produzione documentale, ovvero interpellando direttamente la Commissione medica ospedaliera, il che le avrebbe permesso facilmente di acclarare che l'interessata, con verbale del 02.01.2019, poi confermato con verbale del 15.07.2020 (v. doc. n. 2 fasc. ric.), era stata riconosciuta dalla competente
Commissione medica ospedaliera invalida al 100% “con totale e permanente inabilità lavorativa”.
Pertanto, in favore della ricorrente va riconosciuto il diritto al collocamento in quiescenza per totale e permanente inabilità lavorativa ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, a decorrere dal 24.06.2020, data di cessazione del rapporto di lavoro.
5 2.2. A questo punto, occorre individuare le conseguenze derivanti da tale riconoscimento, con particolare riferimento ai diritti di natura economica pretesi dalla ricorrente.
2.2.1. In primo luogo, appare fondata la domanda tesa alla monetizzazione delle ferie residue non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
L'art. 33, comma 10, del C.C.N.L. del Comparto della “Dirigenza Medica e Veterinaria” del
19.12.2019, stabilisce al riguardo che “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.”.
In materia di monetizzazione delle ferie residue, la più recente giurisprudenza della Suprema
Corte ha ripetutamente affermato che “la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez.
L, n. 21780 dell'8 luglio 2022). In particolare, sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie fossero effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne e assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedirne il godimento (Cass., Sez.
6-L, n. 29844 del 12 ottobre 2022; Cass., Sez. L, n. 18140 del 6 giugno
2022)” (Cass. Sez. lav. 21 maggio 2024, n. 14983/ord., relativa proprio ad una fattispecie nella Cont quale la monetizzazione delle ferie era stata chiesta da un medico dipendente che era stato collocato a riposo per inabilità permanente al lavoro, con la quale i giudici di legittimità, premesso che il rapporto di lavoro era cessato, come nel caso oggi in discussione, “per causa non imputabile al ricorrente e diversa dal raggiungimento dell'età massima di impiego, vale a dire per una malattia che lo ha reso del tutto inabile al lavoro”, e premesso che, viceversa, il divieto di monetizzazione “opera solo nel caso in cui il dipendente rinunci di sua volontà al godimento delle ferie”, hanno affermato il principio secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente non perde il diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità
6 sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove tale cessazione sia avvenuta per malattia che abbia impedito l'effettivo godimento del periodo di congedo ancora spettante”).
Nello stesso senso si è sostenuto che il dirigente medico “il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (Cass. Sez. lav. 11 aprile 2024, n. 9877).
Trattasi di un orientamento che si pone in linea con quanto statuito dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea con la sentenza 20 gennaio 2009, resa nei ricorsi riuniti C-
350/2006 e C-520/2006, e nella sentenza 20 luglio 2016, resa nella causa C-341/15, con la quale i giudici europei hanno stabilito che “il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare››, sulla base della disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, ai sensi del quale ‹‹il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro››, da interpretarsi nel senso che ‹‹osta a disposizioni o prassi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore
è stato in congedo per malattia››.”.
Nella medesima direzione si è orientata sul piano interno la Corte costituzionale, che, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, ha stabilito che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la “capacità organizzativa del datore di lavoro”, nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali
(Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre
1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi “senza alcuna
7 compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso ... da .... causa non imputabile al lavoratore”.
Si tratta di considerazioni svolte anche dal giudice amministrativo nazionale, in quanto il
Consiglio di Stato ha stabilito che “va riconosciuto al dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia” (Consiglio di Stato, Sezione III, 2 novembre 2023, n. 9417;
Consiglio di Stato, Sezione I, parere 29 aprile 2021, n. 797; Consiglio di Stato, Sezione VII, 20 giugno 2023, n. 6362; Consiglio di Stato, Sezione VII, 25 gennaio 2023, n. 819 e i precedenti citati;
Consiglio di Stato, Sezione III, 30 dicembre 2021, n. 8733).
Ebbene, assodato che nella specie il rapporto di lavoro non è cessato per una causa imputabile alla dipendente, ma per un evento oggettivo e non volontario quale certamente è la sopravvenuta inabilità lavorativa assoluta, l' resistente non ha allegato e, men che meno, provato di CP_1
avere formalmente invitato la dipendente a fruire di tutti i giorni di ferie che le spettavano e di averla avvertita che, in caso contrario, tali ferie sarebbero state , né ha allegato e provato CP_4
che l'organizzazione del lavoro e le esigenze di servizio fossero tali da consentire l'integrale godimento delle ferie, per cui va riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute che, come dedotto dalla ricorrente e non contestato dalla convenuta, ammontavano a 12 giorni.
Per quanto concerne la determinazione del quantum spettante a tale titolo, si può assumere la somma di euro 3.384,60 indicata in ricorso, la resistente non avendo mosso sul punto alcun rilievo, obiezione o contestazione.
Al riguardo, si deve rammentare che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i
8 conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Sez. lav., 18.02.2011, n.
4051; Cass. Sez. lav., 17.01.2012, n 563; Cass. Sez. lav., 19.3.2014, n. 6332; Cass. Sez. lav.,
12.3.2018, n. 5949, la quale ha ulteriormente sottolineato che “l'art. 416 c.p.c. impone al convenuto di "prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione", in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso ..., ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento .., dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità
e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate”).
2.2.2. Anche per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, la prospettazione attorea appare fondata, sia pure nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
Al riguardo, l'art. 41, comma 5, del C.C.N.L. di Comparto prevede che “nel caso in cui il dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l' , con le procedure di cui al DPR 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, Parte_3 previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso.”.
L'art. 104, comma 1, del medesimo C.C.N.L., poi, stabilisce che “in tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre…”.
Ed ancora, ai sensi dei commi 8 e 9 del citato art. 104, “In caso di decesso del dirigente o a seguito di accertamento dell'inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio,
l' o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo CP_1 quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 33 comma 10
(Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.” e che, “L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la
9 retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all'art. 41 (Assenze per malattia)”.
A quest'ultimo proposito, l'art. 41, comma 10, lett. e), del suddetto C.C.N.L. prevede che, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al dirigente medico in caso di assenza per malattia e, in virtù del rinvio operato dal citato art. 104, comma 9, di cessazione del rapporto di lavoro per decesso o per accertata inidoneità assoluta ad ogni proficuo servizio, “i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dirigente ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate”.
Fermo il riconoscimento del diritto della ricorrente al godimento della indennità sostituiva del preavviso, atteso che la stessa era stata dichiarata permanentemente inidonea a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, e fermo che il termine di preavviso avrebbe dovuto essere di 12 mesi
(8+4), atteso che la predetta aveva maturato oltre 30 anni di anzianità di servizio, non risulta corretto il conteggio della relativa spettanza operato dall'attrice, la quale ha assunto come base di calcolo, in blocco, l'intera retribuzione risultante dall'ultimo cedolino paga (giugno 2020).
Invero, in osservanza della sopra riportata disciplina pattizia, vanno conteggiate, al lordo delle ritemute fiscali e previdenziali (così Cass. Sez. Lavoro 28 gennaio 2011, n. 19790), soltanto le seguenti voci risultanti dal cedolino e costituenti “retribuzione fissa”: stipendio base (pari ad euro 3.481,60), indennità specificità medica (pari ad euro 652,03), indennità di vacanza contrattuale (pari ad euro 24,37) e indennità di esclusività (pari ad euro 1.065,97), per un totale di euro 5.223,97, totale che va poi moltiplicato per i 12 mesi del mancato preavviso, così ottenendo la somma finale di euro 62.687,64.
Ferma restando la sicura esclusione delle voci retributive discontinue e non determinabili, essendo legate alla quantità e alle modalità della prestazione lavorativa resa in un determinato periodo (come, ad esempio, il compenso per lavoro straordinario, l'indennità di pronta reperibilità e l'indennità chilometrica), nel conteggio non si devono parimenti considerare i
“trattamenti accessori correlati alla performance” individuale (come l'indennità di risultato e l'indennità di posizione), stante che la ricorrente non ha formulato alcuna allegazione o indicazione in ordine alla valutazione positiva dei risultati conseguiti nel corso dell'anno, valutazione positiva che, come detto, a norma dell'art. 41, comma 10, lett. e), del C.C.N.L. di riferimento, rappresenta la condizione imprescindibile per tenere in considerazione i trattamenti accessori.
10 2.2.3. Infine, immeritevole di accoglimento è la domanda finalizzata ad ottenere il pagamento degli interessi sulla liquidazione corrisposta o da corrispondere alla dipendente.
Al riguardo, l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, convertito dalla legge n. 140 del 1997, prevede che “nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente”, “l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.”.
Pertanto, fermo restando che la ricorrente, come dipendente pubblica contrattualizzata assunta prima del 31.12.2000, ha diritto al TFS, alla medesima andrebbe sì riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento degli interessi maturati nel periodo intercorrente tra il 106°
(30+30+30+15=105) giorno dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di CP_ effettiva corresponsione del TFS: tuttavia, la mancata evocazione in giudizio dell' quale soggetto debitore del trattamento legato alla cessazione del rapporto di lavoro, impedisce di accogliere la relativa domanda.
3. Concludendo, il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti sopra precisati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere posta in quiescenza per inabilità permanente e non per dimissioni e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di euro 3.384,60, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, e della somma di euro 62.687,64, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento alle cause lavoristiche di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro e in relazione ai parametri minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della resistente soccombente;
tuttavia, a causa della soccombenza reciproca, si ritiene di dovere compensare le spese di lite in ragione di un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico della parte resistente, da ritenere soccombente su profili più rilevanti della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2919/2021 R.G.:
11 accerta e dichiara che il rapporto di lavoro tra e l' Parte_1 Controparte_1
è cessato per inabilità assoluta e permanente della prima e non già per volontarie
[...]
dimissioni; condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1
della somma di euro 3.384,60, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, e della somma di euro 62.687,64, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria tra il giorno del sorgere del credito e l'effettivo soddisfo;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
liquida le spese processuali nella complessiva somma di euro 5.360,00, oltre accessori, e ne dispone la compensazione in ragione di 1/3; condanna l' alla rifusione dei restanti 2/3 delle spese Controparte_1
processuali per l'importo di euro 3.573,33, oltre a rimborso del C.U., spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Antonio Puliatti.
Catania, 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
19 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2919/2021 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Puliatti, giusta procura allegata al Parte_1
ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Filippa Morina, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente -
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.05.2021, la ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio, esponendo: di avere prestato servizio in qualità di dirigente medico alle dipendenze dell' resistente dal 01.08.2006; di avere precedentemente svolto l'attività di medico dei CP_1
servizi; di avere optato ex art. 8, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 502/1992 per mantenere la propria posizione previdenziale presso l' (Ente nazionale previdenza e assistenza Pt_2 medici); che, a seguito dell'insorgenza di gravi problemi di salute, ella è stata sottoposta ad appositi accertamenti medici presso l' che l'ha giudicata inabile ad ogni attività CP_2
lavorativa medica;
che analoga statuizione è stata emessa dalla Commissione Medica per
1 l'accertamento della Invalidità Civile in data 15.07.2020, confermando quanto già statuito in data 02.01.2019; che, con istanza del 23.06.2020, ella ha chiesto all' datrice, allegando CP_1 la relativa attestazione dell' , di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 2, CP_2 comma 12, della legge 335/1995; che, con la determina n. 2880/2020, la resistente l'ha CP_1 collocata in quiescenza per “dimissioni” pur non avendo mai la stessa rassegnato dette dimissioni;
di avere chiesto la rettifica dell'erroneo inquadramento con pec del 09.03.2021, alla quale l' resistente ha risposto che il collocamento in quiescenza era dovuto a dimissioni CP_1 volontarie stante l'assenza di un verbale di inabilità rilasciato dalla Commissione medica ospedaliera.
Tanto premesso e richiamati gli articoli di legge (art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995 e art. 3, comma 5, d.l. n. 79 del 1997) e di contrattazione collettiva (artt. 33, 41 e 104 del C.C.N.L. del Comparto della Dirigenza medica) rilevanti nella specie, la ricorrente ha domandato al
Giudice adito di: accertare e dichiarare il suo diritto ad essere posta in quiescenza per inabilità permanente e non per dimissioni;
ritenere e dichiarare di avere diritto al pagamento degli interessi sul trattamento di fine rapporto, alla monetizzazione delle ferie non godute ed all'indennità sostitutiva del preavviso e, quindi, condannare l' resistente alla CP_1
corresponsione, a titolo di responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale, delle seguenti somme: gli interessi sul trattamento di fine rapporto ancora non corrisposto fino alla effettiva corresponsione ai sensi dell'art. 3 del d.l. 79/1997; l'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 282,05 al giorno per 12 giorni di ferie per un totale di euro 3.384,60,
l'indennità sostitutiva per il mancato preavviso di 12 mesi per un totale di euro 90.883,46; in via subordinata ed eventuale, dichiarare nulla, annullare, disapplicare e dichiarare priva di efficacia la delibera n. 2880 del 07.07.2020 nella sola parte in cui prevede le sue dimissioni;
condannare la resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore che se n è dichiarato antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, l' , con memoria del Controparte_1
18.11.2021, si è costituita in giudizio, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, rappresentando, in particolare, che: alla data di presentazione della domanda di quiescenza, la ricorrente non aveva ancora compiuto il 65° anno di età e, pertanto, la sua richiesta è stata intesa come dimissioni volontarie;
nessun provvedimento o verbale di dispensa era stato notificato agli uffici aziendali;
all'istanza del 23.06.2020 era stata allegata soltanto una comunicazione dell' diretta alla interessata, mentre nessun verbale di Commissione medica Pt_2
ospedaliera era stata allegata a tale istanza;
il verbale di invalidità reso dalla Commissione
2 medica nei confronti della ricorrente è datato 15.07.2020 e, pertanto, è successivo alla istanza presentata in data 23.06.2020, né tale verbale è stato successivamente comunicato all'Azienda datrice;
quanto al mancato riconoscimento del TFS, infine, l' resistente ha rilevato che CP_1 la ricorrente, in quanto “optante ”, ha diritto al TFR e non già al TFS. Pt_2
Ritenuta la causa matura per la decisione su base documentale e più volte rinviato il procedimento per eccessivo carico del ruolo, all'esito dell'udienza del 19.02.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., è stata acquisita la nota di trattazione della parte ricorrente ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo ora il merito della controversia.
2.1. Oggetto del contendere è il riconoscimento del diritto della ricorrente ad ottenere la pensione anticipata di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995.
Come noto, il citato art. 2, comma 12, stabilisce che “per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento
a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma
è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizi”.
Pertanto, requisiti richiesti per la fruizione del trattamento pensionistico in discussione sono:
l'iscrizione alle forme di previdenza dell'Assicurazione generale obbligatoria;
il possesso di un'anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre nei cinque anni precedenti la
3 decorrenza del trattamento pensionistico (concorrono alla formazione della suddetta anzianità eventuali periodi riscattati o ricongiunti); la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio.
Il decreto del Ministero del Tesoro n. 187 del 1997 (contenente il “Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto
1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.”), all'art. 3, dispone che “La pensione di inabilità è attribuita a domanda.”
(comma 1). “La domanda è presentata, per il tramite dell'ufficio presso il quale il dipendente
o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.”
(comma 2). “La domanda ed il certificato vanno redatti secondo gli schemi allegati 1 e 2. È fatta salva la possibilità di regolarizzazione della domanda e della documentazione ove incomplete o non conformi agli schemi allegati.” (comma 3). “L'amministrazione o ente invita il dipendente a presentare la domanda indicata ai commi 2 e 3 nei casi in cui, per l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, debba procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.” (comma 4).
L'art. 4 del citato regolamento, poi, prevede che “L'amministrazione o ente, ricevuta la domanda di pensione di inabilità conforme a quanto indicato all'articolo 3, comma 3, dispone per l'accertamento sanitario dello stato di inabilità presso gli organi sanitari cui è demandato tale accertamento in caso di infermità dipendenti da causa di servizio secondo le disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali.” (comma 1). “L'amministrazione o ente respinge la domanda di pensione di inabilità senza disporre l'accertamento sanitario in assenza del requisito indicato all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed, inoltre, del requisito di cui alla successiva lettera b) limitatamente ai casi di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro alla data di presentazione della domanda.” (comma 2).
Nel caso di specie, risulta a livello documentale che, con istanza del 23.06.2020 (v. doc. n. 3 fasc. ric.), la dipendente ha domandato di “essere collocata in quiescenza” “per dispensa con diritto a pensione ai sensi dell'art. 2 L. 335/95”, allegando una nota dell' (v. doc. n. 1 Pt_2
4 fasc. ric.) che, con riferimento alla domanda di pensione di inabilità che aveva presentato, le aveva comunicato che era “stata riconosciuta inabile in modo assoluto e permanente all'esercizio della professione medica”.
Risulta altresì che l'Azienda sanitaria datrice, con determinazione dirigenziale n. 2880 del
07.07.2020 (v. doc. n. 4 fasc. ric.), ha “preso atto” “della comunicazione della cessazione del Part rapporto di lavoro per dimissioni volontarie avanzata” dalla dott.ssa con conseguente cessazione dal servizio della stessa a decorrere dal 24.06.2020; ed anche a seguito della diffida firmata dal legale incaricato (v. doc. n. 5 fasc. ric.), l'Amministrazione resistente, con nota prot.
142673 del 19.04.2021 (v. doc. n. 6 fasc. ric.), ha ribadito che il provvedimento di collocamento in quiescenza per dimissioni volontarie era motivato dal fatto che, “da informazioni assunte presso” l'ufficio aziendale competente in materia di Risorse Umane, “non risultava presente alcun verbale rilasciato dalla Commissione medica ospedaliera attestante il riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro”, ma soltanto una nota dell' (ossia il citato documento n. 1) che le aveva comunicato esserle stato riconosciuto Pt_2
“esclusivamente lo stato di inabilità assoluto e permanente all'esercizio della professione medica”.
Ebbene, sia pure dovendosi riscontrare nelle specie una non auspicabile incomunicabilità tra l'interessata e i competenti uffici aziendali, è indubbio che, dalle citate disposizioni regolamentari, nonché dai generali canoni di buona fede, correttezza e leale collaborazione nell'esecuzione del rapporto di lavoro, si desuma che l'Amministrazione aziendale, anziché esitare sbrigativamente la domanda di collocamento in quiescenza proposta dalla dipendente e qualificare del tutto impropriamente la suddetta domanda come un atto di volontarie dimissioni, avrebbe dovuto compiere una più approfondita attività istruttoria, magari sollecitando l'interlocuzione con la lavoratrice, ai fini della regolarizzazione della produzione documentale, ovvero interpellando direttamente la Commissione medica ospedaliera, il che le avrebbe permesso facilmente di acclarare che l'interessata, con verbale del 02.01.2019, poi confermato con verbale del 15.07.2020 (v. doc. n. 2 fasc. ric.), era stata riconosciuta dalla competente
Commissione medica ospedaliera invalida al 100% “con totale e permanente inabilità lavorativa”.
Pertanto, in favore della ricorrente va riconosciuto il diritto al collocamento in quiescenza per totale e permanente inabilità lavorativa ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, a decorrere dal 24.06.2020, data di cessazione del rapporto di lavoro.
5 2.2. A questo punto, occorre individuare le conseguenze derivanti da tale riconoscimento, con particolare riferimento ai diritti di natura economica pretesi dalla ricorrente.
2.2.1. In primo luogo, appare fondata la domanda tesa alla monetizzazione delle ferie residue non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e al pagamento della relativa indennità sostitutiva.
L'art. 33, comma 10, del C.C.N.L. del Comparto della “Dirigenza Medica e Veterinaria” del
19.12.2019, stabilisce al riguardo che “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.”.
In materia di monetizzazione delle ferie residue, la più recente giurisprudenza della Suprema
Corte ha ripetutamente affermato che “la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez.
L, n. 21780 dell'8 luglio 2022). In particolare, sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie fossero effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne e assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedirne il godimento (Cass., Sez.
6-L, n. 29844 del 12 ottobre 2022; Cass., Sez. L, n. 18140 del 6 giugno
2022)” (Cass. Sez. lav. 21 maggio 2024, n. 14983/ord., relativa proprio ad una fattispecie nella Cont quale la monetizzazione delle ferie era stata chiesta da un medico dipendente che era stato collocato a riposo per inabilità permanente al lavoro, con la quale i giudici di legittimità, premesso che il rapporto di lavoro era cessato, come nel caso oggi in discussione, “per causa non imputabile al ricorrente e diversa dal raggiungimento dell'età massima di impiego, vale a dire per una malattia che lo ha reso del tutto inabile al lavoro”, e premesso che, viceversa, il divieto di monetizzazione “opera solo nel caso in cui il dipendente rinunci di sua volontà al godimento delle ferie”, hanno affermato il principio secondo cui “in tema di pubblico impiego privatizzato, il dipendente non perde il diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità
6 sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove tale cessazione sia avvenuta per malattia che abbia impedito l'effettivo godimento del periodo di congedo ancora spettante”).
Nello stesso senso si è sostenuto che il dirigente medico “il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo” (Cass. Sez. lav. 11 aprile 2024, n. 9877).
Trattasi di un orientamento che si pone in linea con quanto statuito dalla Corte di
Giustizia dell'Unione europea con la sentenza 20 gennaio 2009, resa nei ricorsi riuniti C-
350/2006 e C-520/2006, e nella sentenza 20 luglio 2016, resa nella causa C-341/15, con la quale i giudici europei hanno stabilito che “il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare››, sulla base della disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, ai sensi del quale ‹‹il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro››, da interpretarsi nel senso che ‹‹osta a disposizioni o prassi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore
è stato in congedo per malattia››.”.
Nella medesima direzione si è orientata sul piano interno la Corte costituzionale, che, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016, pur dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, ha stabilito che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la “capacità organizzativa del datore di lavoro”, nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma 3), dalle fonti internazionali
(Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre
1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi “senza alcuna
7 compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso ... da .... causa non imputabile al lavoratore”.
Si tratta di considerazioni svolte anche dal giudice amministrativo nazionale, in quanto il
Consiglio di Stato ha stabilito che “va riconosciuto al dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia” (Consiglio di Stato, Sezione III, 2 novembre 2023, n. 9417;
Consiglio di Stato, Sezione I, parere 29 aprile 2021, n. 797; Consiglio di Stato, Sezione VII, 20 giugno 2023, n. 6362; Consiglio di Stato, Sezione VII, 25 gennaio 2023, n. 819 e i precedenti citati;
Consiglio di Stato, Sezione III, 30 dicembre 2021, n. 8733).
Ebbene, assodato che nella specie il rapporto di lavoro non è cessato per una causa imputabile alla dipendente, ma per un evento oggettivo e non volontario quale certamente è la sopravvenuta inabilità lavorativa assoluta, l' resistente non ha allegato e, men che meno, provato di CP_1
avere formalmente invitato la dipendente a fruire di tutti i giorni di ferie che le spettavano e di averla avvertita che, in caso contrario, tali ferie sarebbero state , né ha allegato e provato CP_4
che l'organizzazione del lavoro e le esigenze di servizio fossero tali da consentire l'integrale godimento delle ferie, per cui va riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute che, come dedotto dalla ricorrente e non contestato dalla convenuta, ammontavano a 12 giorni.
Per quanto concerne la determinazione del quantum spettante a tale titolo, si può assumere la somma di euro 3.384,60 indicata in ricorso, la resistente non avendo mosso sul punto alcun rilievo, obiezione o contestazione.
Al riguardo, si deve rammentare che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i
8 conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Sez. lav., 18.02.2011, n.
4051; Cass. Sez. lav., 17.01.2012, n 563; Cass. Sez. lav., 19.3.2014, n. 6332; Cass. Sez. lav.,
12.3.2018, n. 5949, la quale ha ulteriormente sottolineato che “l'art. 416 c.p.c. impone al convenuto di "prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione", in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito, implica che non sia all'uopo sufficiente un mero dissenso ..., ma occorra una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e si offra contestualmente di provarne il fondamento .., dovendo ritenersi che la contestazione sia tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità
e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, le quali devono risultare dagli atti o essere successivamente provate”).
2.2.2. Anche per quanto riguarda l'indennità sostitutiva del preavviso, la prospettazione attorea appare fondata, sia pure nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
Al riguardo, l'art. 41, comma 5, del C.C.N.L. di Comparto prevede che “nel caso in cui il dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro,
l' , con le procedure di cui al DPR 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, Parte_3 previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennità sostitutiva del preavviso.”.
L'art. 104, comma 1, del medesimo C.C.N.L., poi, stabilisce che “in tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 8 mesi per dirigenti con anzianità di servizio fino a 2 anni;
b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianità fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre…”.
Ed ancora, ai sensi dei commi 8 e 9 del citato art. 104, “In caso di decesso del dirigente o a seguito di accertamento dell'inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio,
l' o Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo CP_1 quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 33 comma 10
(Ferie e recupero festività soppresse), una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.” e che, “L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la
9 retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all'art. 41 (Assenze per malattia)”.
A quest'ultimo proposito, l'art. 41, comma 10, lett. e), del suddetto C.C.N.L. prevede che, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al dirigente medico in caso di assenza per malattia e, in virtù del rinvio operato dal citato art. 104, comma 9, di cessazione del rapporto di lavoro per decesso o per accertata inidoneità assoluta ad ogni proficuo servizio, “i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dirigente ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate”.
Fermo il riconoscimento del diritto della ricorrente al godimento della indennità sostituiva del preavviso, atteso che la stessa era stata dichiarata permanentemente inidonea a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, e fermo che il termine di preavviso avrebbe dovuto essere di 12 mesi
(8+4), atteso che la predetta aveva maturato oltre 30 anni di anzianità di servizio, non risulta corretto il conteggio della relativa spettanza operato dall'attrice, la quale ha assunto come base di calcolo, in blocco, l'intera retribuzione risultante dall'ultimo cedolino paga (giugno 2020).
Invero, in osservanza della sopra riportata disciplina pattizia, vanno conteggiate, al lordo delle ritemute fiscali e previdenziali (così Cass. Sez. Lavoro 28 gennaio 2011, n. 19790), soltanto le seguenti voci risultanti dal cedolino e costituenti “retribuzione fissa”: stipendio base (pari ad euro 3.481,60), indennità specificità medica (pari ad euro 652,03), indennità di vacanza contrattuale (pari ad euro 24,37) e indennità di esclusività (pari ad euro 1.065,97), per un totale di euro 5.223,97, totale che va poi moltiplicato per i 12 mesi del mancato preavviso, così ottenendo la somma finale di euro 62.687,64.
Ferma restando la sicura esclusione delle voci retributive discontinue e non determinabili, essendo legate alla quantità e alle modalità della prestazione lavorativa resa in un determinato periodo (come, ad esempio, il compenso per lavoro straordinario, l'indennità di pronta reperibilità e l'indennità chilometrica), nel conteggio non si devono parimenti considerare i
“trattamenti accessori correlati alla performance” individuale (come l'indennità di risultato e l'indennità di posizione), stante che la ricorrente non ha formulato alcuna allegazione o indicazione in ordine alla valutazione positiva dei risultati conseguiti nel corso dell'anno, valutazione positiva che, come detto, a norma dell'art. 41, comma 10, lett. e), del C.C.N.L. di riferimento, rappresenta la condizione imprescindibile per tenere in considerazione i trattamenti accessori.
10 2.2.3. Infine, immeritevole di accoglimento è la domanda finalizzata ad ottenere il pagamento degli interessi sulla liquidazione corrisposta o da corrispondere alla dipendente.
Al riguardo, l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, convertito dalla legge n. 140 del 1997, prevede che “nei casi di cessazione dal servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente”, “l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.”.
Pertanto, fermo restando che la ricorrente, come dipendente pubblica contrattualizzata assunta prima del 31.12.2000, ha diritto al TFS, alla medesima andrebbe sì riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento degli interessi maturati nel periodo intercorrente tra il 106°
(30+30+30+15=105) giorno dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di CP_ effettiva corresponsione del TFS: tuttavia, la mancata evocazione in giudizio dell' quale soggetto debitore del trattamento legato alla cessazione del rapporto di lavoro, impedisce di accogliere la relativa domanda.
3. Concludendo, il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti sopra precisati, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere posta in quiescenza per inabilità permanente e non per dimissioni e conseguente condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma di euro 3.384,60, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, e della somma di euro 62.687,64, oltre accessori, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento alle cause lavoristiche di valore compreso tra 52.001 e 260.000 euro e in relazione ai parametri minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva e decisoria, seguono la regola della soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della resistente soccombente;
tuttavia, a causa della soccombenza reciproca, si ritiene di dovere compensare le spese di lite in ragione di un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico della parte resistente, da ritenere soccombente su profili più rilevanti della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 2919/2021 R.G.:
11 accerta e dichiara che il rapporto di lavoro tra e l' Parte_1 Controparte_1
è cessato per inabilità assoluta e permanente della prima e non già per volontarie
[...]
dimissioni; condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1
della somma di euro 3.384,60, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute, e della somma di euro 62.687,64, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria tra il giorno del sorgere del credito e l'effettivo soddisfo;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
liquida le spese processuali nella complessiva somma di euro 5.360,00, oltre accessori, e ne dispone la compensazione in ragione di 1/3; condanna l' alla rifusione dei restanti 2/3 delle spese Controparte_1
processuali per l'importo di euro 3.573,33, oltre a rimborso del C.U., spese forfettarie al 15%,
IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Antonio Puliatti.
Catania, 20 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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