Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
I motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi aggiunti di appello con cui era stata prospettata la sussistenza delle condizioni per ritenere l'imputato non punibile per errore sul fatto che costituisce il reato, ai sensi dell'art. 47, cod. pen., dopo che, nell'originario atto di impugnazione, erano stati dedotti motivi concernenti l'elemento materiale del reato, ed era stata sollecitata, nelle conclusioni, l'assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste" ovvero, in subordine, e senza addurre argomentazioni pertinenti in proposito, "perché il fatto non costituisce reato").
Commentario • 1
- 1. In cosa consiste l’elemento soggettivo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte dei condannati per reati di criminalità…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 12 agosto 2019
(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: L. n. 646/1982, artt. 30 e 31; Cod. ant., artt. 76, c. 7 e 80) Il fatto Il Tribunale del Riesame di Cosenza, decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione (sentenza n. 51404 del 21/9/2018), aveva rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di M. F. ed aveva confermato il decreto di sequestro preventivo anche per equivalente emesso dal GIP presso il Tribunale di Cosenza in data 14.3.2018 dell'autovettura Jeep B. A. 09 targata … di proprietà dell'istante (o di altri beni equivalenti di cui egli aveva avuto la disponibilità fino alla concorrenza dell'importo corrispondente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2014, n. 45075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45075 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/10/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1502
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 13353/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA ON N. IL 27/02/1974;
avverso la sentenza n. 1675/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 29/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello che ha concluso per la inammissibilità;
Udito il difensore Avv. Belardino per l'accoglimento. CONSIDERATO IN FATTO
1. BA NI è stata condannata il 16.10.2008 dal Tribunale di Camerino per peculato continuato, perché, esercente una tabaccheria, nella qualità di intermediario che aveva aderito alla convenzione con l'Agenzia delle entrate per la riscossione in via telematica dei valori bollati, e quindi di incaricata di pubblico servizio, si era impossessata in più riprese della somma complessiva di 13.095,75 Euro, riscossa per tale servizio.
La Corte d'appello di Ancona con sentenza del 29.10-12.11.2012 ha confermato la prima sentenza.
2. Ricorre nell'interesse dell'imputata il suo difensore, enunciando quattro motivi, i primi tre sul punto della decisione dell'eventuale sussistenza di un errore scusabile ai sensi dell'art. 47 c.p., comma 3:
- omessa motivazione sull'inammissibilità dei nuovi motivi d'appello presentati ex art. 585 c.p.p., comma 4 il 12 ottobre 2012, nei termini di legge;
violazione dell'art. 585 c.p.p., comma 4 e art. 167 disp. att. c.p.p. con omessa motivazione sull'applicabilità
dell'esimente ex art. 47 c.p., comma 3; violazione dell'art. 47 c.p., comma 3, configurabile nella fattispecie come errore sul fatto causato da errore su norme extrapenali e in particolare sulla qualificazione del contratto concluso con l'Agenzia delle entrate, sull'altruità delle marche da bollo, sulla natura pubblica ab origine degli incassi ò conseguiti dalla rivendita, con conseguente assenza del dolo. La Corte distrettuale avrebbe solo assertivamente affermato la loro valutabilità ai sensi dell'art. 121 c.p.p., non confrontandosi con quanto in concreto dedotto, mentre il tema sarebbe già stato anticipato nella richiesta della formula assolutoria perché il fatto non costituisce reato;
- violazione dell'art. 5 c.p. e art. 3 Cost., commi 1 e 2, sull'inevitabilità dell'errore (secondo Corte cost. sent. 364/1988) riguardante l'altruità delle marche da bollo e sulla natura pubblica ab origine degli incassi conseguiti dalla rivendita, e manifesta illogicità della motivazione, in relazione al D.L. n. 78 del 2010, art. 55, comma 2-quinquies conv. L. n. 122 del 2010 (che aveva previsto l'introduzione di un corso di formazione obbligatorio per la professione di tabaccaio), con disparità di trattamento nei confronti dell'imputata (i fatti essendo precedenti). Escludendo l'inevitabilità dell'errore ex art. 5 c.p., la Corte anconetana non avrebbe considerato che l'errore della BA era comune e generalizzato (tanto da aver condotto alla successiva previsione normativa dell'apposito corso di formazione professionale), causato dal contingente mutamento del meccanismo di rivendita delle marche da bollo e dall'oscurità della convenzione (che pur autorizzava il versamento su conto corrente personale), non dovuto a violazione di obblighi di formazione giuridica ma da circostanze a lei non imputabili (quali i suggerimenti di commercialista e società che aveva prestato la prescritta fideiussione, in relazione ai periodi di morosità, e i prelievi della banca per le rate del mutuo personale). RAGIONI DELLA DECISIONE
3. I primi tre motivi debbono essere dichiarati inammissibili, perché diversi da quelli consentiti.
Risulta dagli atti che con l'atto d'appello BA argomentava, con unico articolato motivo, plurime ragioni che avrebbero dovuto condurre ad escludere la sussistenza dell'elemento materiale del reato di peculato (p. 1-9); poi, solo nel formalizzare le conclusioni chiedeva oltre all'assoluzione perché il fatto non sussiste o, in subordine, perché non costituisce reato, modificazioni del trattamento sanzionatorio.
Il 12 ottobre era depositato atto con "motivi nuovi di appello ex art. 585 c.p.p., comma 4 e deposito nuove prove". Oltre a svolgere deduzioni ulteriori sui punti della decisione afferenti l'insussistenza della mancanza dell'elemento oggettivo dell'altruità del denaro (punto B) e della configurabilità dell'attenuante ex art. 323-bis c.p. (punto D), al punto C) la ricorrente deduceva la ricorrenza di condizioni in fatto per ritenere applicabile l'art. 47 c.p., comma 3 per errore sul fatto che costituisce reato, con la conseguente assenza di dolo, in ragione della presenza di errore scusabile dell'imputata sia sulla qualificazione del contratto concluso con l'Agenzia delle entrate che sull'altruità delle marche da bollo e sulla natura originaria degli incassi conseguiti dalla rivendita, spiegando la pertinente buona fede della BA su tutti tali aspetti.
Tali motivi aggiunti debbono essere considerati del tutto diversi rispetto all'ambito di cognizione devoluto con i motivi originari e, pertanto, inammissibili.
Osserva infatti questa Corte che l'art. 47 c.p. dispone che le diverse tipologie di errore in esso disciplinato "escludono la punibilità". L'art. 530 c.p.p., nel disciplinare le tipologie delle formule di proscioglimento, distingue quella del perché il fatto non costituisce reato da quella del reato commesso da persona non punibile per ragione diversa dalla non imputabilità. La diversità della formula assolutoria corrisponde alla diversità della situazione di fatto che, rispettivamente, le fonda. Risulta pertanto corretta in diritto la decisione della Corte di Ancona, ancorché sorretta da motivazione sostanzialmente implicita, di non affrontare il tema del dedotto errore di fatto, introdotto nel giudizio di merito solo con i motivi nuovi e, quindi, tardivamente. La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nell'affermare il principio di diritto massimato nei seguenti termini: "i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari" (per tutte, Sez. 1, sent. 5182/2013). Non si tratta di una lettura esasperatamente formalistica degli atti:
proprio la lettura dell'originario atto d'appello, al cui contenuto prima si è accennato, attesta che nessuna deduzione sul tema dell'errore in fatto (e doverosamente specifica in ragione della peculiarità e dell'autonomia dell'istituto) è in esso presente. Pertanto, l'assenza nell'atto di appello di alcuna deduzione in fatto specifica e di alcun riferimento alla formula assolutoria della non punibilità (il mero richiamo alla formula del fatto non costituisce reato, oltretutto, va rilevato, esso pure proposto nell'epigrafe e nelle conclusioni senza alcun sostegno di argomentazioni pertinenti specifiche, queste tutte e sole sostanzialmente in diritto sull'insussistenza dell'elemento oggettivo) attesta l'obiettiva novità del contenuto dei motivi aggiunti sull'applicazione nella fattispecie dell'art. 47 c.p. e la loro conseguente inevitabile generale inammissibilità.
Il quarto motivo è manifestamente infondato e diverso da quelli consentiti, risolvendosi in censura di merito. La Corte d'appello ha ricostruito la vicenda evidenziando come la convergenza nel medesimo conto corrente sia delle risorse personali che delle somme ricevute per la rivendita dei valori bollati per conto dello Stato, in un contesto in cui quel conto corrente costituiva anche l'appoggio per il pagamento delle rate di un mutuo personale per adempiere il quale la BA era consapevole di non avere autonoma provvista sufficiente, dava conto anche della consapevolezza della donna della distrazione delle somme dovute all'Erario; ciò, a fronte della natura pubblica della funzione esercitata e del denaro incassato per conto dello Stato (a fronte della rivendita di beni la cui valenza pubblica era di immediata evidenza) ed a questo spettante, agevolmente riconoscibile in esito agli obblighi propri di chi svolgeva quell'attività professionale. Si tratta di apprezzamento specifico e sorretto da motivazione tutt'altro che manifestamente illogica.
Da ultimo appare opportuno evidenziare che il ricorso non ha espressamente riproposto le questioni in diritto prospettate ai Giudici d'appello in ordine alla non configurabilità dell'elemento oggettivo del reato. Nei limiti in cui tuttavia la questione è rilevabile anche d'ufficio, è sufficiente il richiamo al pertinente consolidato insegnamento di cui alle sentenze Sez. 6, 46745/2013;
Sez. 6, sent. 28974/2013; Sez. 6, sent. 15724/2013, 562. 2, sent. 17109/2011. Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2014