Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 40765
CASS
Sentenza 30 aprile 2015

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In tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, incombe uno specifico dovere di motivazione al giudice che, dopo aver quantificato la pena relativa alla circostanza più grave, ritenga di procedere ad un ulteriore aumento nella misura massima consentita dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.

Nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito non può valutare un fatto integrante una specifica circostanza attenuante o aggravante sia ai fini della quantificazione della pena base che ai fini della sua successiva attenuazione o aggravamento, atteso che, ai sensi dell'art. 63, comma primo cod. pen., l'aumento o la diminuzione della pena previsti da circostanze tipizzate presuppongono una base di calcolo che esclude dai suoi elementi di valutazione lo stesso fatto integrante la circostanza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che l'ingente quantitativo di stupefacente detenuto e i precedenti penali specifici potessero essere addebitati all'imputato sia ai fini della quantificazione della pena base che del suo aggravamento, ai sensi degli artt. 80 T.U. Stup. e 99 cod. pen.).

Commentario1

  • 1Concorso di aggravanti a effetto speciale: il giudice deve motivare l'aumento facoltativoAccesso limitato
    Giulia Alberti · https://www.altalex.com/ · 27 ottobre 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2015, n. 40765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40765
Data del deposito : 30 aprile 2015

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