Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/1987, n. 5757
CASS
Sentenza 1 luglio 1987

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La norma dell'art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817 - che riconosce il diritto di prelazione anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con i fondi offerti in vendita, se su questi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti - non prevede che altri requisiti debbano concorrere perché detta limitazione sia operante e, in particolare, non esige che la stessa limitazione abbia per suo presupposto che il coltivatore insediato abbia egli il diritto di prelazione ed in effetti lo eserciti, ovvero che non esplichi un'attività diversa da quella agricola, anche in modo prevalente, bastando la prova della continua ed effettiva lavorazione della terra. ( V 4605/85, mass n 442060; ( V 662/85, mass n 438869; ( V 475/83, mass n 425272; ( Conf 3908/84, mass n 435856; ( Conf 6836/82, mass n 424467; ( Conf 1661/82, mass n 419494).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/1987, n. 5757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5757
    Data del deposito : 1 luglio 1987

    Testo completo