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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
- dott.ssa LL IA Presidente rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 696/2023 R.G. vertente
TRA
quale mandataria di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Andrea Di Francesco, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Bocca di Leone, n. 78
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pistritto, presso il cui Controparte_1 studio elettivamente domicilia in Roma, Via Crescenzio, n. 95
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n.
8098/2022 pubblicata il 05/10/2022
Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo al giudice del lavoro del Tribunale di Roma, CP_1
rappresentava: - di essere dipendente, inquadrato in categoria B1, di
[...] Controparte_2 dal 01.07.2001, all'esito del trasferimento e dell'acquisizione del ramo di azienda di EN
[...]
Distribuzione S.p.A., ex art. 2112 c.c. e art. 47, L. n. 428/90; - che, alla luce dell'art. 38 CCNL 2001
SE (Contratto Unitario Settore Elettrico), al lavoratore turnista ceduto si sarebbe dovuto applicare il trattamento economico in atto alla data del 30.06.2001, disciplinato dai Verbali di Accordo EN
Distribuzione S.p.A. del 07.03.1995 e 08.05.1996; - che, invece, in seguito alla cessione del ramo di azienda, aveva ricevuto un trattamento economico peggiorativo, non essendogli stati corrisposti, in particolare, i Compensi per prestazioni eseguite durante i turni diurni e notturni (“indennità oraria di turno” pari al 46% del valore orario del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza e “indennità ore notturne in turno” pari al 76% del valore orario della retribuzione) previsti dall'art. 23 CCNL
RI del 09.07.1996, dall'art. 38 CCNL CUSE del 24.07.2001 e dall'Ipotesi di Accordo
Acea S.p.A. - e OO.SS. del 29.01.2002. Tanto premesso chiedeva Controparte_2 ingiungersi ad (già il pagamento di euro 116.682,66, a titolo Parte_1 Controparte_2 di differenze retributive maturate nel periodo compreso tra il luglio 2001 e l'agosto 2019 sul presupposto dell'erronea base di calcolo presa a riferimento per la corresponsione delle indennità di turno diurne e notturne, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese del procedimento monitorio.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con decreto n. 4083/2021 in data
28.06.2021 ingiungeva ad il pagamento in favore dell'odierno appellato della somma di Parte_1 euro 116.682,66, oltre rivalutazione monetaria e interessi, e spese del giudizio monitorio.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data
02.08.2021 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4083/2021, Parte_1 notificatole in data 01.07.2021.
La parte opponente deduceva: - in via preliminare, l'inammissibilità della pretesa azionata con l'avverso ricorso per decreto ingiuntivo, per assenza di prova scritta ai sensi dall'art. 633 c.p.c., avendo il lavoratore prodotto solo conteggi e verbali di accordo collettivo, senza allegare le buste paga alla base delle differenze retributive rivendicate;
- eccepiva, altresì, la decadenza dell'opposto dalle indennità ingiunte per il periodo tra il 2001 ed il luglio 2015, in quanto oggetto di rinuncia agli atti ed all'azione nel contesto di un precedente giudizio (RG. 26958/2015) avente medesimo oggetto;
- deduceva la decadenza dell'intero importo, anche con riferimento al periodo successivo al luglio
2015, per effetto della intervenuta sottoscrizione tra le parti in sede sindacale, in data 12.09.2012, di una transazione, in cui il lavoratore, a fronte del pagamento di un importo determinato, aveva rinunciato “ad intraprendere qualsivoglia azione legale connessa alle materie regolate dal Verbale di Accordo sindacale del 23.6.2011 e dal presente atto”; - nel merito ribadiva la corretta Parte_1
2 applicazione delle intese collettive, contestava la fondatezza della pretesa sulla scorta del contesto normativo e degli accordi collettivi susseguitisi nel tempo ed antecedenti al periodo di causa;
- alla luce del quadro normativo e delle intese contrattuali collettive, confermate da ultimo nel verbale di accordo del 18.10.2019, emergeva la piena legittimità della condotta della società nell'aver quantificato la base di calcolo dell'indennità di turno sulla scorta dei valori di riferimento di cui all'accordo del giugno del 2001 (convenzionalmente integrati dell'importo equivalente all'incremento dei minimi tabellari del mese di luglio 2001), così come stabilito nel verbale di accordo del 29.1.2002.
In definitiva così concludeva: “in via preliminare, pregiudiziale ed assorbente, revocare il
Decreto ingiuntivo n. 4083/2021 emesso dal Tribunale Civile di Roma in funzione di Giudice del
Lavoro in data 28.06.2021 (RG 15021/2021 e notificato in data 1.07.2021, in quanto privo delle condizioni di ammissibilità previste dagli artt. 633 e ss c.p.c., stante peraltro il mancato deposito delle buste paga, e comunque respingere le domande avversarie per quanto esposto in narrativa al paragrafo “A”, nonché sul presupposto della decadenza del Ricorrente dalle domande di pagamento avversarie, - per quanto tutto esposto in narrativa al paragrafo “B”, stante la rinuncia agli atti ed all'azione formalizzata dal medesimo Ricorrente nel contesto del precedente giudizio R.G. n.
26958/2015 instaurato presso l'On. Tribunale del Lavoro di Roma adito, nonché in virtù della sottoscrizione inter partes del verbale di conciliazione in sede sindacale del 12.09.2012; - nel merito, ed in via principale: revocare il Decreto ingiuntivo n. 4083/2021 emesso dal Tribunale Civile di
Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 28.06.2021 (RG 15021/2021 e notificato in data
1.07.2021, in quanto infondato in fatto e diritto e pertanto nullo ed illegittimo alla luce della corretta applicazione da parte della Società della disciplina normativa e delle intese contrattuali e collettive applicabili per tutto quanto esposto in narrativa ai paragrafi “C” e “D”. - in via meramente subordinata: fermo restando l'intervenuta decadenza del Ricorrente dalle domande di pagamento spiegate a mezzo del Ricorso monitorio sino al mese di luglio 2015, ovvero in subordine dal mese di settembre 2012, per quanto esposto in narrativa al par. “B”, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'On. Giudice del Lavoro adito ritenesse di non accogliere le deduzioni difensive spiegate ai par.
“C” e “D” del presente atto, condannare la Società alla refusione esclusivamente degli importi differenziali lamentati dal Ricorrente a titolo di indennità di turno maturati successivamente al mese di luglio 2015, ovvero in via di mero subordine dal mese di settembre 2012 in poi”, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
si costituiva in giudizio e contestava l'avversa opposizione, Controparte_1 chiedendone il rigetto perché infondata.
All'esito del giudizio il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva
3 parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n. 4083/2021, notificato il 01.07.2021, e condannava al pagamento in favore dell'opposto delle differenze retributive per Parte_1 indennità di turno diurne e notturne per il periodo da agosto 2015 ad agosto 2019, oltre interessi e rivalutazione monetaria, compensava per la metà le spese di lite.
Il primo giudice dava innanzi tutto atto dell'infondatezza delle eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso monitorio per assenza di prova scritta ai sensi degli artt. 633 e ss c.p.c. e di decadenza dall'azione per effetto della sottoscrizione del verbale di transazione in sede sindacale del 12.09.2012. La rinunzia operata con la transazione in parola - rilevava il Tribunale - concerneva esclusivamente “le materie regolate…dal presente atto” e non qualsiasi pretesa fondata sulla disciplina del Verbale di Accordo sindacale del 23.06.2011; era, pertanto, limitata alla questione controversa in quella sede sindacale e che aveva trovato bonaria composizione, “ovvero, come ammesso in ricorso, la disciplina applicabile alla remunerazione delle prestazioni ordinarie rese in giornata festiva infrasettimanale”.
Il Tribunale, quindi, riteneva fondata l'eccezione di inammissibilità della pretesa per il periodo
2001 – luglio 2015 in ragione della rinuncia agli atti ed all'azione operata dall'opposto nel contesto del precedente giudizio introdotto il 24.07.2015, R.G. n. 26958/2015, richiamato dall'opponente ed avente medesimo oggetto: “1) accertare e dichiarare che il sig. ha diritto a Controparte_1 percepire il trattamento economico, normativo e sindacale, ivi compreso il sistema di assistenza sanitaria e del trattamento di previdenza integrativo, in forma corrispondente a quanto previsto dagli accordi in atto (c.d. clausola sociale);…”. Nella domanda allora proposta risultavano ricomprese, infatti, le indennità di turno richieste a mezzo del ricorso monitorio: lo reclamava CP_1
l'applicazione de “il trattamento economico da turnista in atto alla data del 30.06.2001 per come disciplinato dai verbali di accordo EN Distribuzione S.p.A. del 7.03.1995 e 8.05.1996”.
Tanto premesso, in ragione della natura decisoria del decreto di estinzione del richiamato giudizio n. 26958/2015 R.G., il Tribunale rilevava che lo stesso assumeva valore sostanziale di sentenza e la pretesa azionata risultava, pertanto, inammissibile sino al luglio 2015 avendo il ricorrente rinunciato in quella sede all'accertamento del proprio diritto “a percepire il trattamento economico, normativo e sindacale…in forma corrispondente a quanto previsto dagli accordi in atto”.
Per contro, il primo giudice accoglieva la domanda del lavoratore per il periodo agosto 2015- agosto 2019, in quanto l'adozione del Verbale di accordo del 18.10.2019 non valeva “ad escludere il diritto del ricorrente sino al 2019 a che le ore di lavoro prestato in turni continui ed avvicendati fossero retribuite secondo la disciplina richiamata nell'Accordo del 2002, e quindi con i parametri previsti dai verbali di Accordo EN del 7.3.1995 e 8.05.1996, e con l'applicazione di valori economici da determinarsi in base alla retribuzione in atto al 30.6.2001 integrata all'incremento dei
4 minimi tabellari del mese di luglio 2001 derivante dall'applicazione del CUSE del 24.7.2001, in conformità a quanto statuito con sentenza n. 5763/2015 di questo stesso Tribunale (dott. De Ioris) e confermato dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza 3514/2018.
Secondo la citata giurisprudenza, infatti, “per effetto dell'Accordo del 29.01.2002 il ricorrente aveva pertanto diritto nei confronti dell' a che le ore di lavoro Controparte_2 prestato in turni continui ed avvicendati fossero retribuite secondo la disciplina richiamata in tale
Accordo, e quindi con i parametri previsti dai verbali di Accordo EN del 7.3.1995 e 8.05.1996, e con l'applicazione di valori economici da determinarsi in base alla retribuzione in atto al 30.6.2001 integrata all'incremento dei minimi tabellari del mese di luglio 2001 derivante dall'applicazione del
SE del 24.7.2001. Tale diritto aveva decorrenza dal mese di marzo 2002 e sino all'entrata in vigore della nuova disciplina definita dall'apposita commissione paritetica sopra richiamata. La pretesa della opponente di retribuire le ore di lavoro prestato in turni continui ed avvicendati dal ricorrente secondo le previsioni del CCNL RI del 9.7.96 non trova fondamento nella citata Ipotesi di Accordo del 29.01.2002, che prevede altro, né può trovarlo nelle disposizioni contenute nel successivo Accordo del 10.4.2002, dalla stessa invocato a conferma del proprio assunto, in quanto tale ultimo Accordo, volto ad offrire una interpretazione definitiva ed esaustiva dei singoli istituti contrattuali richiamati dall'art. 54 del deve ritenersi intervenuto tra le stesse parti che hanno Pt_3 stipulato il medesimo, e cioè – dal lato datoriale – RI, Assoelettrica, EN etc, e non Pt_3 già ”. Controparte_2
Concludeva affermando che “al ricorrente spettano dunque le differenze retributive maturate nel periodo compreso tra agosto 2015 ed agosto 2019 stante l'erronea base di calcolo presa a riferimento da per la corresponsione delle indennità di turno diurne e notturne, oltre Pt_1 interessi e rivalutazione monetaria”.
Riguardo al quantum, il Tribunale considerava corretta la quantificazione operata dal ricorrente poiché, anche in assenza delle buste paga, dal conteggio era possibile individuare “gli elementi propri della base di calcolo, ovvero la categoria contrattuale, il livello di inquadramento, le voci contrattuali formanti la retribuzione su cui, mese per mese, ed anno per anno, era stata calcolata l'indennità del 46% e 76% e le differenze maturate a titolo di indennità 46% e 76% su quanto corrisposto, tutti dati noti al datore di lavoro e non specificamente contestati”.
Stante la genericità delle contestazioni mosse ai conteggi sviluppati dall'odierno appellato, il
Tribunale condannava, quindi, al pagamento delle differenze retributive per indennità di Parte_1 turno diurne e notturne per il periodo da agosto 2015 ad agosto 2019, quantificate come da conteggi in euro 34.980,37; in ragione della reciproca parziale soccombenza, compensava per la metà le spese di lite, che per il residuo 50% poneva a carico di Parte_1
5 Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) “Sull'erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva che l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla società si fondasse “essenzialmente” sull'adozione del verbale di accordo collettivo del 18.10.2019. Motivazione meramente apparente e nullità ex art. 132, comma 2, n. 4
c.p.c.”: la prospettazione del Tribunale, ad avviso dell'appellante, erroneamente aveva limitato l'indagine all'accordo del 18.10.2019, senza considerare che l'opposizione proposta dalla società era fondata sull'analisi “dell'intero percorso che dal 2001 interessava la vicenda in esame, attraverso il susseguirsi di una serie di accordi ed intese collettive”, indicati nel giudizio di primo grado;
lamentava, inoltre, la “carenza assoluta dell'impianto motivazionale”, da ritenere a suo avviso
“esclusivamente apparente”, in quanto richiamante alcuni precedenti giurisprudenziali, relativi a vicende analoghe alla presente;
2) “Erroneità ed illegittimità della sentenza nella parte in cui riteneva asseritamente fondata la pretesa del lavoratore. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (d. lgs. n. 79/99) e della disciplina richiamata nell'accordo del 29.01.2002, dei verbali di accordo ENEL del 7.3.1995 e
8.05.1996 e dell'art. 38 del C.U.S.E.”: l'appellante deduceva che il Tribunale aveva erroneamente focalizzato l'attenzione sugli accordi e sulla contrattazione collettiva di settore succedutisi nel tempo, nonostante la pacifica applicazione delle maggiorazioni previste dagli originari accordi EN del 1995
e del 1996 da parte della società; il nucleo centrale della pretesa azionata dal lavoratore andava individuato, invece, nell'asserita illegittimità dell'avvenuto “congelamento” ai valori economici vigenti nel 2001 della base di calcolo per la corresponsione dell'indennità di turno in esame, fermo restando le maggiorazioni previste dai citati verbali di accordo EN (pari al 46% per quanto riguardava i turni diurni, e pari al 76% per i turni notturni). Tale congelamento - deduceva
[...]
- risultava legittimo e perfettamente in linea con il complessivo quadro normativo e Pt_1 contrattuale di riferimento, che comprendeva la disciplina contrattual-collettiva del 1996 dell'incorporante quale riferimento ai fini dell'individuazione del trattamento in atto al 2001;
3) “Illegittimità della sentenza nella parte in cui non rilevava la correttezza della condotta della società in relazione alla disciplina di cui all'art. 2112 c.c. nell'ipotesi di trasferimento di azienda”: l'appellante lamentava l'erroneità della sentenza per non aver valutato la legittimità dell'operato della società in relazione all'art. 2112 c.c. con riferimento alla disciplina contrattuale applicata al lavoratore;
alla luce della richiamata disciplina codicistica, infatti, in assenza di accordi di armonizzazione, ai lavoratori ex EN si sarebbe dovuta applicare la disciplina vigente al momento del trasferimento e dunque il trattamento economico di cui all'art. 23 del CCNL RI 1996.
La società appellante aveva improntato il proprio operato al rispetto degli accordi di armonizzazione intercorsi tra le parti sociali proprio quale compiuta attuazione del quadro normativo di cui all'art. 6 2112, comma 3 c.c.: per effetto dell'accordo del 29.01.2002, percepiva, per le Controparte_1 ore di lavoro in turno avvicendato diurno e notturno, il trattamento previsto dai verbali di Accordo
EN del 7.3.1995 e 8.05.1996, con l'applicazione di valori economici determinati in base alla retribuzione in atto al 30.6.2001, integrata all'incremento dei minimi tabellari del mese di luglio 2001, derivante dall'applicazione del CUSE del 24.7.2001.
Chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Roma n. 8098/2022, di
“accogliere il presente appello, e per l'effetto, fermo restando l'avvenuta declaratoria di decadenza delle domande del lavoratore dal 2001 e fino al luglio 2015, rigettare le domande tutte formulate dal
Lavoratore a mezzo del Ricorso monitorio e nella memoria di costituzione relativa al giudizio di opposizione allo stesso decreto ingiuntivo come proposta dalla Società, in particolare relative al periodo agosto 2015 – agosto 2019, sul presupposto dell'infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese di pagamento avversarie, alla luce della corretta applicazione da parte della Società della disciplina normativa e delle intese contrattuali e collettive applicabili nella specie per tutto quanto esposto in narrativa ai paragrafi “1”, “2” e “3”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio , confutando le avverse censure alla sentenza Controparte_1 gravata, di cui ha chiesto la conferma, con vittoria di spese.
All'udienza odierna del 19.11.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con lettura della presente sentenza
2. L'atto di gravame - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della stretta connessione - è infondato.
Innanzi tutto deve disattendersi la censura concernente il carattere meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata, dovendosi evidenziare come il richiamo ai precedenti giurisprudenziali condivisi dal primo giudice (nella specie, la sentenza n. 5763/2015 del Tribunale capitolino e della sentenza n. 3514/2018 di questa Corte di appello) è senz'altro consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., a mente del quale la motivazione della sentenza “consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Tanto premesso, aggiunge il Collegio che le ulteriori doglianze svolte dall' - con cui, Pt_1 in sostanza, si lamenta l'erroneità della sentenza gravata sia nella parte in cui ha individuato la disciplina collettiva di riferimento ai fini del calcolo del valore economico che costituisce la base di riferimento per la determinazione del trattamento dell'indennità di turno, sia laddove non ha ritenuto legittimo l'operato della società in relazione all'art. 2112 c.c. - non sono idonee a superare le conclusioni raggiunte dal Tribunale, le cui argomentazioni in ordine all'oggetto della controversia ed
7 alla lettura degli accordi sindacali per cui è causa devono essere integrate alla luce delle precisazioni che seguono.
Le tesi della società appellante non sono fondate, come già ritenuto da questa Corte territoriale in cause del tutto analoghe alla presente, e in particolare nelle sentenze n. 3514/2018 e n. 1869/2019, passate in giudicato a seguito delle ordinanze della Suprema Corte di Cassazione n. 31510/2022 e n.
31476/2022, citate dai plurimi, successivi arresti di questa Corte territoriale (n. 2295/2023; n.
2358/2023; n. 4416/2023; n. 1982/2024; n. 1538/2024; n. 1550/2024; n. 3535/2024; n. 4458/2024) che si richiamano ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
In particolare, questo Collegio aderisce alle argomentazioni svolte nella sentenza di questa
Corte n. 3535/2024, pubblicata il 5.11.2024 (divenuta definitiva giusta Sez. L, Decreto n. 16734 del
2025), che – richiamando, a sua volta, la sentenza n. 4416/2023, divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. L., decreto n. 7988/2025 - ha così argomentato: “A fronte delle due opposte opzioni interpretative, il Tribunale ha motivato correttamente, a parere della Corte, contrariamente a quanto affermato dall'appellante con il secondo motivo, circa l'applicabilità alla fattispecie del ccnl c.d. “CUSE” (contratto unitario settore elettrico), invocato dal del Pt_4
24.7.2001 che, all'art. 38, disponeva che per i lavoratori turnisti e semiturnisti sarebbero rimasti in vigore i trattamenti in atto, prevedendo che veniva demandata ad una Commissione paritetica la definizione del quadro complessivo, normativo ed economico, riferito alle prestazioni in turni continuati ed avvicendati e stabilendo, altresì, che detta Commissione avrebbe dovuto definire le proprie proposte al riguardo entro il 31 dicembre 2004, sottoponendole successivamente all'esame delle parti collettive.
9. Trattasi di Contratto il quale espressamente sostituiva i precedenti contratti nazionali, mentre all'art. 38 disponeva che: per i lavoratori turnisti e semiturnisti sarebbero rimasti in vigore i trattamenti in atto.
10. A dire dell'odierno appellante i “trattamenti in atto” di cui al suindicato articolo, sono quelli risultanti dall'art. 23 ccnl RI 9.7.1996, ciò fino a quando la Commissione paritetica indicata non avesse proceduto al rinnovo dell'art. 38.
11. Tuttavia, …, con ipotesi di accordo del 29.1.2002 stipulato tra e OO.SS. (in cui si Pt_1 dava atto, in adempimento degli obblighi nascenti dal D.lgs. n.79 del 1999, della cessione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'EN spa e della cessione del relativo ramo di azienda ad in data 1.7.2001), le parti stabilivano, nelle more di un diverso Controparte_2 accordo, di mantenere il trattamento dei lavoratori turnisti, così come disciplinato dai verbali di accordo EN del 7 marzo 1995 e 8 maggio 1996 e di determinare i valori economici di riferimento ai quali applicare le maggiorazioni del 46% e del 76% per il trattamento di cui sopra come
8 determinati nella retribuzione in atto al 30. 6. 2001.
12. Ciò, con evidenza, in favore di quei lavoratori che, come l'odierno appellato, erano transitati dall'EN ad per effetto della cessione del ramo di azienda dell'1.7.2001
Pt_1 regolamentata con Accordo collettivo del 28.6.2001, così come affermato nella sentenza gravata, nella quale si legge: La conferma della sussistenza di un trattamento particolare da riservare ai dipendenti turnisti ex EN transitati in si ha dal Verbale di Accordo del 23.06.2001 intervenuto
Pt_1 tra l'odierna opponente e le altre società del gruppo e le OO.SS., nel quale si dà atto della
Pt_1 circostanza che al personale EN transitato in , al quale si applicava una disciplina contrattuale
Pt_1 propria, quest'ultima è stata “conservata e armonizzata sulla base di specifiche intese tra le parti sia di livello nazionale (accordo 26.6.2001 e 10.4.2002) sia di livello aziendale (Verbali di accordo
29.1-18.2.2002), le quali intese hanno “di fatto determinato un ulteriore regime normativo per la medesima categoria di dipendenti (turnisti e semiturnisti)”.
13. Non ha pregio, al riguardo, perché parziale, il richiamo che l'appellante fa al verbale di incontro sottoscritto il 26 giugno 2001 tra RI ed OO.SS (il cui contenuto è stato integralmente richiamato al punto 4 del verbale sottoscritto da EN Controparte_2
Distribuzione e OO.SS. il 28.6.2001) che, dopo aver posto nelle premesse l'esistenza di un protocollo d'intesa stipulato in ottemperanza del D.lgs. n. 79 1999, contenente la clausola c.d. sociale ed aver previsto che ai lavoratori delle Aziende del Gruppo EN che passano alle dipendenze delle imprese elettriche locali acquirenti verrà applicato il CUSE, avrebbe espressamente specificato che, in attesa della stipula, verrà applicato il CCNL per i dipendenti delle imprese locali dei servizi elettrici del
9.7.1996 in applicazione e con le garanzie previste dall'art. 2112 c.c.
14. Invero, la clausola citata va completata con quella successiva che al punto 2 prevede: Il sistema delle garanzie, per i dipendenti di cui al comma precedente, si realizzerà come di seguito specificato, secondo quanto previsto dalla clausola sociale contenuta nel Protocollo d'Intesa del 30 settembre 1999: a) per quanto attiene ai trattamenti economici verranno mantenute agli interessati le erogazioni complessivamente più favorevoli in atto alla data del trasferimento, fatto salvo il principio della inscindibilità e non cumulabilità degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, di derivazione nazionale o locale, allo stesso o ad analogo titolo.
Il che conferma la giusta interpretazione degli accordi di cui si discute, offerta dal tribunale nella sentenza gravata”.
Con riguardo alla doglianza concernente la asserita legittimità dell'operato della società in relazione all'art. 2112 c.c., si richiama ancora la sentenza n. 3535/2024 di questa Corte che, a sua volta, richiamando, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la citata sentenza n. 4416/23, ha così argomentato: “Ai sensi dell'art. 2112, 3° comma, cod. civ., “Il cessionario è tenuto ad
9 applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello”.
Tale previsione, finalizzata a tutelare i lavoratori trasferiti garantendo loro la conservazione del trattamento economico-normativo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda ceduta, impone al cessionario il rispetto dei contratti collettivi (nazionali, territoriali ed aziendali) applicati dal cedente e vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza.
Naturalmente ciò avverrà nel caso in cui l'azienda cessionaria non applichi alcun contratto collettivo.
Difatti, se il cessionario dispone ed applica, a sua volta, contratti collettivi dello stesso livello, il suddetto obbligo viene meno.
Questo significa che il cessionario, fermo restando l'onere di conservare i c.d. “diritti quesiti” del lavoratore trasferito, potrà sostituire, immediatamente ed in toto, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente con quella applicata presso la propria impresa, anche se più sfavorevole.
Tuttavia, è opportuno precisare che la sostituzione della disciplina collettiva del cedente con quella del cessionario nella fattispecie in esame è stata oggetto di c.d. Accordi di armonizzazione, conseguiti in sede di procedura sindacale ex art. 47, Legge n. 428/1990.
Tali accordi, della cui illegittimità l'appellante non si duole, hanno, al fine di rendere “meno traumatico” il passaggio dalle condizioni contrattuali applicate ai dipendenti ceduti a quelle applicate ai dipendenti del cessionario, stabilito particolari modalità ovvero particolari tempistiche circa gli effetti della sostituzione contrattuale, anche perché tale trasferimento è stato attuato in presenza di un intervento legislativo volto a disciplinare cessioni di aziende o di loro rami (nella specie, il d.lgs. n. 79 del 1999, cosiddetto “decreto Bersani”).
In tale fattispecie, pur trovando applicazione i principi informatori e la disciplina dettata dalla norma civilistica in tema di trasferimento d'azienda, possono ritenersi legittimi gli accordi sopra richiamati stipulati, peraltro, in aderenza alla clausola c.d. di salvaguardia, prevista dal
Protocollo di Intesa del 30.9.1999, sottoscritto in applicazione del decreto Bersani, che prevedeva l'applicabilità al personale ex EN trasferito ad altre società, in relazione alla privatizzazione attuata, del trattamento economico e normativo in atto al momento del trasferimento corrisposto dal cedente e, nella sola ipotesi di carenza di intesa tra le parti, la validità massima di detto trattamento per tre anni dal trasferimento medesimo”.
Per completezza, avuto riguardo alle doglianze della parte appellante, va richiamata, altresì,
10 l'ulteriore e condivisibile sentenza di questa Corte n. 1550/2024 depositata il 24 maggio 2024, divenuta definitiva a seguito della pronuncia da parte della Corte di Cassazione, Sez. L, del decreto n. 16756 del 2025. In particolare, in detta sentenza si legge: “6.1. È pacifico in causa che l'appellato
è stato dipendente dell'EN come turnista e che al rapporto di lavoro è stato applicato il trattamento economico previsto dagli accordi sindacali del 7/3/1995 e 8/5/1996, in base ai quali, per quanto qui rileva, l'indennità oraria di turno era “pari al 46% del valore orario del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza” e l'indennità ore notturne in turno era “pari al 76% del valore orario della retribuzione”.
6.2. A decorrere dall'1/7/2001 il rapporto di lavoro dell'appellato è stato ceduto ex art. 2112
c.c. ad . Controparte_2
6.3. Detta cessione è intervenuta nell'ambito delle trasformazioni del sistema elettrico italiano introdotte dal d.lgs n. 79/1999 (c.d. liberalizzazione del mercato), cui ha fatto seguito il
Protocollo d'Intesa del 30/9/1999, cui a sua volta è seguito l'accordo sindacale del 26/6/2001, redatto in adempimento degli obblighi imposti dall'art. 2112 c.c. e dall'art. 47 legge n. 428/1990.
6.4. In quest'ultimo accordo è stato innanzitutto stabilito che “Ai lavoratori delle Aziende del
Gruppo EN che passano alle dipendenze delle imprese elettriche locali acquirenti verrà applicato, come a tutto il restante personale di queste ultime, il Contratto Collettivo Nazionale Unico per il settore elettrico;
in attesa della sua stipula verrà applicato il CCNL per i dipendenti delle imprese locali dei servizi elettrici 9/7/1996 in applicazione e con le garanzie previste dall'art. 2112 c.c.”.
6.5. Va immediatamente precisato, anche a confutazione del secondo motivo di gravame, che in ossequio alla disciplina dell'art. 2112 c.c. è stata concordata da subito l'applicazione ai lavoratori ceduti del CCNL applicato dalla cessionaria, ma solo fino alla stipula del contratto unico di settore e con la salvaguardia dei trattamenti in godimento.
6.6. L'accordo del 26/6/2001, infatti, ha altresì previsto, conformemente alla c.d. clausola sociale contenuta nel Protocollo d'Intesa del 30/9/1999, che “per quanto attiene ai trattamenti economici verranno mantenute agli interessati le erogazioni complessivamente più favorevoli in atto alla data del trasferimento, fatto salvo il principio di inscindibilità e non cumulabilità degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva di derivazione nazionale o locale, allo stesso o ad analogo titolo”.
6.7. Le richiamate previsioni sono state ribadite nel successivo “Verbale di chiusura della consultazione preliminare di trasferimento di ramo di azienda” sottoscritto il 28/6/2001, con cui le parti si sono anche impegnate, entro 30 giorni dalla stipula del CCNL unico per il settore elettrico,
a “definire….le modalità per ricondurre i trattamenti applicati al personale, alla data di efficacia del trasferimento, alle normative del CCNL unico del settore elettrico”.
11 6.8. In data 24/7/2001, quindi a distanza di solo un mese, è intervenuto il CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico (di seguito CUSE 2001), che, per quanto qui rileva, all'art. 38, rubricato “Trattamento turnisti e semiturnisti”, si è limitato a stabilire che “Rimangono in vigore i trattamenti in atto. Le parti demandano ad una apposita Commissione paritetica la definizione del quadro complessivo, normativo ed economico, riferito alle prestazioni in turni continui ed avvicendati (turnisti e semiturnisti). Detta Commissione paritetica dovrà ultimare le proposte da sottoporre alle parti entro il 31 dicembre 2004”.
6.9. In ragione dell'intervenuto CUSE la società appellata e le OO, in ossequio all'impegno assunto nel verbale del 28/6/2001, si sono incontrare e hanno sottoscritto l'accordo del 29 gennaio
2002, ratificato il 18/3/2002, decisivo per la soluzione della controversia.
6.10. In detto accordo al punto 1) intitolato “Trattamento turnisti” è stato previsto che: “Al personale in turno continuo avvicendato verrà mantenuto il trattamento turnisti in atto al 30 giugno
2001, così come disciplinato dai Verbali di Accordo del 7 marzo 1995 e 8 maggio 1996. In relazione a quanto sopra, i valori economici costituenti la base di riferimento per la determinazione del trattamento di cui ai Verbali sopra menzionati verranno determinati in base alla retribuzione in atto al 30 Giugno 2001, convenzionalmente integrata di importo equivalente all'incremento dei minimi tabellari del mese di Luglio 2001 derivante dall'applicazione del C.U.S.E. 24 Luglio 2001. La descritta conservazione, valevole esclusivamente nei confronti dei dipendenti percettori del citato trattamento alla data del 30 giugno 2001, troverà applicazione con le retribuzioni del mese di Marzo
2002 e sino all'entrata in vigore della nuova disciplina che sarà definita dall'apposita Commissione
Paritetica di cui all' art. 38 del C.U.S.E.”
6.11. Con detta pattuizione, quindi, è stato stabilito di mantenere in favore del personale proveniente dall'EN, e sino all'entrata in vigore della disciplina elaborata dalla Commissione paritetica, il trattamento per i turnisti contenuto nei verbali del 1995 e 1996 già sopra richiamati.
6.12. Le parti hanno, però, provveduto a rideterminare la base retributiva su cui operare le maggiorazioni previste dai richiamati accordi, procedendo ad aggiornare la retribuzione minima in godimento del personale ex EN al giugno 2001 con gli aumenti contrattuali riconosciuti dal CUSE
2001.
6.13. La società assume che con detta pattuizione sarebbe stato concordato il “congelamento dei valori economici vigenti al 2001”, escludendo quindi qualsiasi aggiornamento successivo conseguente agli adeguamenti dei minimi della contrattazione collettiva futura, tesi che, però, non può essere condivisa.
6.14. Innanzitutto, il testo della pattuizione in esame non prevede l'asserito congelamento, che avrebbe meritato, per l'inevitabile impatto sul trattamento retributivo dei turnisti, una previsione
12 ben più esplicita.
6.15. La clausola, inoltre, deve essere necessariamente letta alla luce delle premesse del medesimo accordo, in cui le parti sociali: i) hanno richiamato l'accordo del 26/6/2001 stipulato da
RI e OO (già sopra citato) in ordine alla “applicazione in prospettiva al personale transitante del contratto per il settore elettrico, concordando le opportune forme di realizzazione della salvaguardia dei trattamenti dei lavoratori che transitano da EN spa alle imprese acquirenti, fermo restando il principio di inscindibilità e non cumulabilità degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva di derivazione nazionale o locale, allo stesso o ad analogo titolo”; ii) nel richiamare il verbale del 28/6/2001 hanno evidenziato come la finalità dell'accordo stesso fosse quella “di individuare le modalità per riallineare” con la nuova disciplina introdotta dal CUSE 2001
“i trattamenti collettivi applicati al personale alla data di efficacia del trasferimento”; iii) premesso di avere “ampiamente esaminat(o) gli istituti rispetto ai quali sussistono differenze e criticità applicative”, hanno evidenziato come le pattuizioni contenute nell'accordo stesso rispondevano all'
“obiettivo di individuare soluzioni tali da contemperare il principio della omogeneità normativa con l'esigenza di salvaguardare i livelli consolidati di retribuzione e di non introdurre diverse fonti regolatrici senza adeguati meccanismi di gradualità”.
6.16. Le parti sociali, quindi, tenuto conto degli accordi precedenti, in base ai quali al personale ceduto andava applicata la nuova e diversa disciplina collettiva del settore elettrico, ma con la “salvaguardia” dei livelli retributivi in godimento e la graduale introduzione di detta nuova disciplina collettiva, hanno ritenuto di avviare il necessario processo di armonizzazione partendo dall'adeguamento della retribuzione minima ai nuovi parametri introdotti dal CUSE 2001, mantenendo però le percentuali di maggiorazione in godimento per come previste dagli accordi EN del 1995 e 1996.
6.17. D'altronde il CUSE 2001 non disciplinava il trattamento economico dei turnisti, sicché non sussisteva una diversa regolamentazione, prevedendosi piuttosto la conservazione dei trattamenti in atto e rimettendo l'elaborazione di una disciplina unitaria alla più volte citata
Commissione paritetica (art. 38 CUSE 2001 cit).
6.18. La pretesa della società di non tenere conto, nella base di computo delle maggiorazioni riconosciute ai turnisti ex EN, degli aggiornamenti della retribuzione minima introdotti dai successivi rinnovi contrattuali del settore, non solo non trova espressa previsione nell'accordo del
29 gennaio 2002, come già evidenziato, ma anzi finisce per porsi in contrasto sia con le finalità di detto accordo [che, va ribadito, erano quelle di procedere a un graduale passaggio dalla disciplina collettiva anteriore (quella applicata dalla cedente EN e quella delle varie imprese locali) a quella nuova e unitaria del settore elettrico] sia con l'impegno alla conservazione delle “erogazioni
13 complessivamente più favorevoli in atto alla data del trasferimento” sancito dall'accordo del
26/6/2001, e confermato nell'accordo del 28/6/2001, cui l'accordo in esame del 2002 non apporta alcuna modifica né deroga.
6.19. L'operato della società, che ha “congelato” alla retribuzione del giugno 2001 integrata ai minimi tabellari del CUSE 2001 la base di computo delle maggiorazioni riconosciute ai turnisti dagli accordi del 1995 e 1996, finisce di fatto anche per violare questi ultimi accordi, nei quali è indiscutibile, e indiscusso in atti, che la base di computo seguisse gli aggiornamenti retributivi via via introdotti dalla disciplina collettiva.
6.20. Le buste paga prodotte dall'appellato attestano che la retribuzione ordinaria di quest'ultimo, successivamente alla cessione, è stata determinata inizialmente in base al CCNL
RI e successivamente al CCNL “Elettrico” (cfr indicazioni della buste paga), applicando i trattamenti minimi via via introdotti da quest'ultimo, in ossequio agli impegni assunti in sede di cessione volti all'applicazione della contrattazione della cessionaria, con la salvaguardia dei trattamenti più favorevoli in atto.
6.21. Non appare, pertanto, neppure ragionevole pretendere di applicare le maggiorazioni riconosciute ai turnisti su una base retributiva che non segua le ordinarie dinamiche di aggiornamento retributivo pure applicate.
6.22. Il riconoscimento nell'accordo del gennaio 2002 del trattamento retributivo minimo previsto dal CUSE 2001 va letto come un rinvio mobile alla disciplina economica di quest'ultimo, che deve seguire i successivi adeguamenti, poiché solo una tale interpretazione risponde alla conservazione dello speciale, e indiscutibilmente più favorevole, trattamento degli accordi 1995 e
1996 che in sede di cessione e anche successivamente si è ritenuto di mantenere in capo ai lavoratori ex EN ceduti.
6.23. A diverse conclusioni non induce l'accordo sindacale del 18/10/2019, invocato dalla società per sostenere che solo a decorrere dal dicembre 2019 le parti sociali avrebbero disposto,
“per la prima volta”, di ancorare i criteri di calcolo delle indennità in discussione “ai minimi tabellari integrati, tempo per tempo vigenti, previsti dal CCNL Unico per il Settore Elettrico”, così escludendo un tale aggiornamento per il periodo anteriore.
6.24. L'accordo in oggetto non è un accordo “interpretativo” né “novativo”, ma
“transattivo”, in cui le parti si sono limitate a dare atto che, nella persistente assenza di “una disciplina unitaria dell'istituto dei turni”, era sorto da parte dei dipendenti ex EN un contenzioso in ordine al trattamento economico dei turnisti e quindi “al solo fine di dirimere e/o prevenire eventuali controversie, hanno ritenuto opportuno addivenire ad una soluzione condivisa per definire in modo univoco i trattamenti in questione”, stabilendo da un lato che per il futuro si sarebbe fatto
14 riferimento ai “minimi tabellari integrati, tempo per tempo vigenti, previsti dal CCNL Unico per il
Settore Elettrico”, mentre per il passato (periodo anteriore al dicembre 2019) sarebbe stato riconosciuto ai lavoratori che avrebbero sottoscritto la transazione sindacale un importo forfettario variamente determinato (30% degli importi individualmente spettanti calcolati sul quinquennio precedente il dicembre 2019 ovvero il periodo corrispondente alla data di efficacia dell'atto interruttivo sino al 30 novembre 2019 e altre diverse percentuali per i lavoratori che avrebbero cessato il rapporto di lavoro entro il 2023).
L'accordo, pertanto, lascia aperta ogni questione interpretativa, occupandosi solo di risolvere il contenzioso in atto e prevenirne altro, non fornendo all'interprete elementi di valutazione diversi da quelli evidenziati.
6.25. Neppure gli altri accordi richiamati in atti inducono a una soluzione diversa da quella sopra prospettata e tantomeno supportano la tesi della società appellante.
6.26. Ed invero, in sede di rinnovo del CUSE non è stata introdotta una specifica disciplina del trattamento economico dei turnisti, ma solo confermata la vigenza dei trattamenti in corso, però non più prevedendo l'intervento della Commissione paritetica, bensì rimettendo “a livello aziendale eventuali modifiche/armonizzazioni dei trattamenti in atto, tenuto conto delle specificità presenti nelle imprese” (art. 38 CUSE del 18/7/2006).
6.27. Solo con il CUSE del 5/3/2010 è stata introdotta, nel nuovo art. 38, una specifica regolamentazione del “Trattamento dei turnisti e semiturnisti”, ma nello stesso articolo e nelle disposizioni finali si legge: i) che sono “fatti salvi i trattamenti collettivi in atto alla data di sottoscrizione del presente contratto derivanti da contrattazione collettiva a livello nazionale o aziendale sulla base dell'art. 54…del CCNL e le situazioni aziendali di miglior favore” (comma 21);
ii) che è data facoltà alle parti di definire “a livello aziendale eventuali modifiche/armonizzazioni dei trattamenti in atto tenuto conto delle specificità presenti nelle imprese di settore” (comma 22, che di fatto riproduce la previsione dell'art. 38 del CUSE 2006).
6.28. La pattuizione collettiva da ultimo richiamata sancisce la conservazione dei trattamenti aziendali di miglior favore in corso, tra i quali vanno ricondotti quelli in contestazione né risulta che in attuazione della previsione di cui al comma 22 le parti si siano determinate diversamente.
6.29. Non vale neppure richiamare l'art. 54 del CUSE 2001 e il successivo accordo del 10 aprile 2002, atteso che: i) il citato art. 54 si limitava a stabilire che: “Il presente contratto annulla e sostituisce, a far data dalla sua stipulazione, le clausole fin qui applicate derivanti da precedenti contratti nazionali limitatamente alle materie disciplinate dal presente contratto e, comunque, salvo quanto espressamente previsto al comma successivo” (comma 1) e che “In linea con gli indirizzi del
Protocollo 23 luglio 1993 le Parti concordano sulla necessità che il complesso della disciplina
15 collettiva oggi in vigore nelle Aziende, in cui si applica il presente contratto, sia rinegoziata dalle parti in sede locale per realizzare una situazione di coerenza con i nuovi assetti contrattuali” (comma
2); ii) il successivo accordo aziendale del 10.4.2002, in aderenza alla richiamata previsione nazionale e per quanto qui rileva, si limitava, con riguardo al già richiamato art. 38 del medesimo
CUSE 2001 (cfr punto 6.17), a sancire la “conferma fino al rinnovo dell'articolo da parte della
Commissione paritetica, trattamenti in atto-art 23 commi 16-54 e annesse dichiarazioni a verbale del ccnl 9 luglio 1996”.
6.30. Va chiarito che l'appellato, e i colleghi provenienti da EN, erano però destinatari non della disciplina nazionale in materia di trattamento per i turnisti dettata dal CCNL RI del 1996, bensì degli accordi stipulati dall'azienda di provenienza (EN) del 7/3/1995 e dell'8/5/1996, conservati con il sopra richiamato verbale del 29 gennaio 2002. Ciò trova conferma nelle premesse del già richiamato accordo del 18/10/2019 in cui le parti, dopo avere richiamato anche l'accordo del 10/4/2002, danno comunque atto che “Ad oggi a livello di settore non si è ancora definita una disciplina unitaria dell'istituto dei turni mantenendo pertanto vigenti le regolamentazioni dei settori di provenienza”, sicché quanto previsto nel verbale del 10/4/2002 non può fondare la tesi difensiva dell'appellante.
6.31. A quest'ultima non vale neppure il richiamo all'accordo aziendale del 23 giugno 2011, che si limita a regolare le “modalità di remunerazione delle prestazioni rese in giornata festiva di cui all'art. 24 del CCNL Federlettrica e 41 del CUSE 2006” (cfr il terzo punto del considerato) e a riconoscere al personale ex EN “l'applicabilità dell'art. 41 comma 5 del vigente
CUSE…..limitatamente alla definizione di retribuzione oraria sulla quale applicare le maggiorazioni previste dalla citata disposizione, in occasione di prestazioni lavorative ordinarie rese in giorno di festività infrasettimanali dal personale turnista e semiturnista”, tema però estraneo alla presente controversia, non essendo oggetto della domanda proposta dall'appellato (risultando così inconferente anche l'invocato precedente del Tribunale di Roma n. 16114/2012, tra l'altro riferito a lavoratore non proveniente dalla cessione ENEL).
6.32. Il richiamato accordo del 2011 assume però rilievo laddove nelle premesse conferma che in ragione delle vicende successorie il personale proveniente da EN godeva di “una disciplina contrattuale propria conservata e armonizzata sulla base di specifiche intese tra le parti” (accordi nazionali del 26/6/2001 e 10/4/2002 e accordi aziendali del 29/1-18/3/2002), “che hanno di fatto determinato un ulteriore regime normativo per la medesima categoria di dipendenti (turnisti e semiturnisti)”. In altre parole, l'accordo del 2011 conferma quanto sopra rilevato in ordine alla conservazione del trattamento già riconosciuto ai turnisti presso la cedente (accordi del 7/3/1995 e
8/5/1996) con l'adeguamento e l'armonizzazione della base retributiva minima a quella del contratto
16 unico elettrico per come sancita dall'accordo del 29/1/2002.
6.33. Infine, non vale neppure lamentare, invero in modo poco chiaro, la violazione dell'art. 2112 c.c. per affermare l'applicabilità al rapporto di lavoro dell'appellato della disciplina del CCNL federelettrica e per rivendicare la correttezza dell'operato aziendale.
6.34. Fermo quanto già affermato sul punto nella gravata sentenza (cui si rinvia), può essere aggiunto che l'appellante non tiene conto degli accordi già sopra richiamati con i quali è stato confermato nel tempo il mantenimento in capo ai turnisti ex dipendenti EN del più favorevole trattamento in godimento, accordi intervenuti a regolare proprio gli effetti della cessione in aderenza al Protocollo d'Intesa del 30/9/1999 stipulato in materia e contenente la c.d. clausola sociale di salvaguardia.
6.35. Contrariamente a quanto sembra sostenere la società, tale clausola sociale non perdeva affatto rilievo alla scadenza del triennio, essendo espressamente previsto che la conservazione del nuovo contratto del settore elettrico comunque fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti.
6.36. Nella specie, per come tra l'altro emerge anche dall'accordo del 2019, non si è provveduto nel tempo ad adottare una disciplina collettiva unitaria del trattamento dei turnisti, mantenendosi invece in vita le diverse regolamentazioni dei settori di provenienza del personale confluito in , compresa quella dei turnisti ex EN, sicché non trova fondamento la pretesa Pt_1 dell'azienda di applicare la disciplina dettata in materia dal CCNL federelettrica del 1996 in contrasto con le previsioni degli accordi già sopra richiamati”.
In definitiva, sulla base delle argomentazioni che precedono l'appello va respinto.
3. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa nel grado (pari a euro 34.980,37) e delle attività difensive svolte, in applicazione dei parametri vigenti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del grado, che liquida in euro 4.000,00 oltre al rimborso delle spese generali forfetarie al 15 %, IVA e CPA come per legge;
17 - dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Presidente est.
LL IA
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