Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 23257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23257 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23257/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11237/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11237 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Parisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di Roma e Questura Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
per l’accertamento
- del silenzio formato sull’istanza di accesso inviata a mezzo PEC in data 31/7/2025 alla Commissione Territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale ed alla Questura di Roma – Ufficio Immigrazione, concernente la documentazione inerente al procedimento di riconoscimento della protezione internazionale iniziato in data 23.7.2024, nonché per l’accertamento del diritto di accesso a prendere visione ed estrarre copia della documentazione indicata nell’istanza di accesso del 31/7/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di Roma e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AL GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio ex art. 116 c.p.a., deducendo in punto di fatto:
- di essere un cittadino egiziano che in data 27 luglio 2024 presentava domanda di riconoscimento della protezione internazionale alla Questura di Latina, Ufficio immigrazione;
- che, nonostante fossero trascorsi i termini di cui all’art. 27 del D.Lg. n. 25 del 2008, non veniva emesso alcun provvedimento conclusivo della procedura;
- che, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha esercitato il diritto di accesso nei confronti della Questura di Roma e della Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale, tramite PEC del suo difensore, inviata in data 31 luglio 2025, onde chiedere l’estrazione ed il rilascio della seguente documentazione: “ 1) il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale adottato dalla C.T. di Roma; 2) tutti gli atti relativi al processo notificatorio del suddetto provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di riconoscimento della protezione internazionale ”;
- che tale istanza di accesso è rimasta inevasa dalla Commissione Territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché dalla Questura di Latina – Ufficio Immigrazione.
In punto di diritto, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni sull’istanza di accesso e ha chiesto la condanna delle stesse all’ostensione dei documenti richiesti.
2. – Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno depositando la documentazione richiesta dal ricorrente.
3. – Con memoria del 9 dicembre 2025, il ricorrente “ nel rappresentare che la resistente Amministrazione, successivamente al ricorso, ha provveduto a notificare il provvedimento conclusivo del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, chiede che il ricorso sia riservato in decisione con declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo avuto il ricorrente contezza dello stato di avanzamento del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale ”.
4. – La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
5. – Alla luce dell’avvenuto deposito dei documenti richiesti, nonché della dichiarazione espressa del ricorrente, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.
6. – Con riferimento alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti del giudizio.
7. – Sussistono, inoltre, i presupposti per confermare l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta dalla competente commissione, i cui importi verranno liquidati con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE TI, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
AL GO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL GO | BE TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.