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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 8626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8626 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Valeria Conforti, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa n. 9880/2022 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - spese inerenti rapporti condominiali
T R A
in persona del suo Parte_1 amministratore p.t. ( C.F. ) elettivamente domiciliato in al Centro Direzionale P.IVA_1 Pt_1
Isola G/8 presso lo studio dell'Avv. Massimo MANZI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Attore/Opponente
E
C.F: ; C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. ) tutti elett.te domiciliati C.F._2 Parte_3 C.F._3 presso lo studio dell'avv.to EL SO sito in l Centro Direzionale isola G/7 in virtù Pt_1 di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Convenuti/ Opposti
CONCLUSIONI
Come da note conclusive richiamate nel verbale di udienza del 23.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
In via del tutto preliminare, in accoglimento della eccezione svolta da parte opponente va dichiara la improcedibilità, ex art. 5, D.Lgs. 28/2010, come novellato dal DL 69/2013, convertito in legge
98/2013) e successive modifiche, della domanda formulata da parte opposta (attrice in senso sostanziale) con il ricorso monitorio per mancato assolvimento della condizione di procedibilità non ottemperata dalla parte processuale che dapprima la giurisprudenza di legittimità a SSUU ed ora la espressa disposizione normativa indica come obbligato al corretto adempimento della predetta condizione di procedibilità (si richiamano a tale ultimo riguardo i principi espressi dalla Corte di
Cassazione SSUU n. 19496/2020 e successive conformi Sez. 3 - , Ordinanza n. 159 del 08/01/2021; art. 5 bis d.lgs 28 del 2010 ).
La controversia verte pacificamente in materia condominiale trovando applicazione il dettato di cui al richiamato art. 5, comma I bis del D. lgs 28/2010 in quanto la domanda formulata dai ricorrenti
(convenuti opposti) involge l'applicazione delle seguenti disposizioni artt. 1126, 1128, 1134 Cod.
Civ. specificamente riguardanti i rapporti condominiali.
L'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 come modificato dalla Riforma Cartabia prevede espressamente al comma 1 che “nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.
Orbene, parte convenuta opposta, pur avendo dato impulso al procedimento di mediazione
(conclusosi con esito negativo, come da verbale in atti), non ha assolto alle prescrizioni derivanti dal dettato normativo in tema di partecipazione personale della parte al primo incontro di mediazione.
Conseguenza è l'improcedibilità della domanda azionata con il ricorso monitorio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La Giurisprudenza tanto di legittimità che di merito hanno già avuto modo di esprimersi in più occasioni sulla necessità della partecipazione personale al procedimento di mediazione pur prevedendo la possibilità per la parte di delegare altro soggetto, anche il proprio difensore, purché munito di una procura sostanziale vale a dire che sia un soggetto al quale la parte ha conferito specifici poteri di disporre del diritto sostanziale oggetto di controversia nell'ambito del giudizio di mediazione.
Si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8473 del 27/03/2019 che, anche prescindendo dalla specifiche conclusioni in punto di necessità di autentica notarile, ha espresso il condivisibile principio secondo cui il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perchè solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti “L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. … Non è previsto, nè escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.
Tale principio è stato ribadito dalle successive pronunce e da ultimo dalla chiarissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 18106/2024.
La centralità nella disciplina della mediazione obbligatoria della partecipazione effettiva delle parti al tentativo di conciliazione, anche al fine di evitare che tale strumento di risoluzione alternativa di specifiche controversie diventi una mera formalità volta solo ad eludere la declaratoria di improcedibilità, è ribadita dalla Riforma Cartabia, che ha stabilito come solo in presenza di giustificati motivi la parte potrà farsi sostituire da un delegato (art. 8 comma 4 D.Lgs. 28/2010).
Anche le novellate disposizioni (ci si riferisce alla prima riforma Cartabia e non al c.d. correttivo in quanto non applicabile ratione temporis alla presente controversia perché entrato in vigore il
25.1.2025) non escludono la possibilità di farsi sostituire da un terzo soggetto nell'attività di partecipazione alla mediazione, che può essere anche il difensore, purché a quest'ultimo sia attribuito una procura sostanziale, ossia il potere di disporre del diritto all'interno del procedimento di mediazione. La procura sostanziale al difensore, per consentirne la legittima partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte, dovrebbe contenere la specificazione dei poteri e dei limiti del potere conferito
Ebbene un siffatto potere, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opponente, non risulta conferito al difensore degli opposti. Alcuna procura sostanziale risulta allegata al verbale negativo di mediazione né è stata prodotta dalla parte opposta nel presente giudizio, pur dopo la specifica e tempestiva contestazione della controparte.
Del pari la domanda di mediazione non appare corredata da alcuna procura sostanziale in favore del difensore.
In atti è stata documentata solo la procura alle liti che seppur ampia è limitata al conferimento al difensore dei tipici poteri inerenti la gestione del processo (“…ed in genere compiere tutti gli arri relativi al processo….”).
Anche alla luce di quanto di recente ribadito dalla pronuncia di legittimità n. 18106/2024 in argomento la tipica procura alle liti non integra il conferimento del potere dispositivo del diritto controverso in sede di mediazione ove non espressamente indicato.
Contrariamente a quanto adombrato dalla difesa di parte opposta non si ritiene sufficiente quanto indicato nel verbale del 29.6.2023 dal mediatore (ove è rappresentata la presenza dell'avv.to
EL SO n.q. di procuratore sostanziale); il mediatore si è invero limitato solo a prendere atto di quanto rappresentato dai difensori presenti senza che tale presa di atto assurga a valore di certificazione dei poteri attribuiti al difensore presente anche come delegato della parte.
Al riguardo questo giudice ritiene che competa solo al Tribunale, alla luce della documentazione legittimamente prodotta nel giudizio anche al fine di consentirne la verifica di forma e contenuto della controparte, valutare il rispetto delle prescrizioni relative alle modalità con le quali è avvenuta la partecipazione della parte alla mediazione e, dunque, anche la legittimità o meno della partecipazione delegata a terzi (o al difensore).
Parte convenuta opposta non ha fornito validi elementi per superare l'eccezione di improcedibilità tempestivamente sollevata dal opponente se non argomentando in base alle Parte_1 dichiarazioni contenute nel verbale negativo di mediazione, sulla cui valenza si è già detto.
Alla declaratoria di improcedibilità della domanda avanzata con il ricorso per ingiunzione nella fase di opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr Cass SSUU 19596/2020).
Tale statuizione supera chiaramente qualsivoglia altra questione posta in ordine alla domanda dei convenuti opposti in quanto pregiudiziale ed in rito.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti opposti in favore di parte opponente;
si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, liquidando gli onorari in misura inferiore a quella media per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, e decisionale (limitata alle note conclusive autorizzate) stante l'assenza di attività difensiva complessa, con attribuzione all'avv.to Massimo Manzi il quale si è dichiarato anticipatario.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.1404/2022 , ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Dichiara l'improcedibilità della domanda formulata con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1404/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 24.02.2022;
2) condanna i convenuti opposti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7.052,00 per compensi ed euro 406,50 esborsi oltre IVA CPA e rimborso forfettario nella misura del
15% con attribuzione all'avv.to Massimo Manzi il quale si è dichiarato anticipatario.
Napoli, 2.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Valeria Conforti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Valeria Conforti, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa n. 9880/2022 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - spese inerenti rapporti condominiali
T R A
in persona del suo Parte_1 amministratore p.t. ( C.F. ) elettivamente domiciliato in al Centro Direzionale P.IVA_1 Pt_1
Isola G/8 presso lo studio dell'Avv. Massimo MANZI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Attore/Opponente
E
C.F: ; C.F. Controparte_1 C.F._1 Parte_2
); (C.F. ) tutti elett.te domiciliati C.F._2 Parte_3 C.F._3 presso lo studio dell'avv.to EL SO sito in l Centro Direzionale isola G/7 in virtù Pt_1 di mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Convenuti/ Opposti
CONCLUSIONI
Come da note conclusive richiamate nel verbale di udienza del 23.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
In via del tutto preliminare, in accoglimento della eccezione svolta da parte opponente va dichiara la improcedibilità, ex art. 5, D.Lgs. 28/2010, come novellato dal DL 69/2013, convertito in legge
98/2013) e successive modifiche, della domanda formulata da parte opposta (attrice in senso sostanziale) con il ricorso monitorio per mancato assolvimento della condizione di procedibilità non ottemperata dalla parte processuale che dapprima la giurisprudenza di legittimità a SSUU ed ora la espressa disposizione normativa indica come obbligato al corretto adempimento della predetta condizione di procedibilità (si richiamano a tale ultimo riguardo i principi espressi dalla Corte di
Cassazione SSUU n. 19496/2020 e successive conformi Sez. 3 - , Ordinanza n. 159 del 08/01/2021; art. 5 bis d.lgs 28 del 2010 ).
La controversia verte pacificamente in materia condominiale trovando applicazione il dettato di cui al richiamato art. 5, comma I bis del D. lgs 28/2010 in quanto la domanda formulata dai ricorrenti
(convenuti opposti) involge l'applicazione delle seguenti disposizioni artt. 1126, 1128, 1134 Cod.
Civ. specificamente riguardanti i rapporti condominiali.
L'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 come modificato dalla Riforma Cartabia prevede espressamente al comma 1 che “nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.
Orbene, parte convenuta opposta, pur avendo dato impulso al procedimento di mediazione
(conclusosi con esito negativo, come da verbale in atti), non ha assolto alle prescrizioni derivanti dal dettato normativo in tema di partecipazione personale della parte al primo incontro di mediazione.
Conseguenza è l'improcedibilità della domanda azionata con il ricorso monitorio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La Giurisprudenza tanto di legittimità che di merito hanno già avuto modo di esprimersi in più occasioni sulla necessità della partecipazione personale al procedimento di mediazione pur prevedendo la possibilità per la parte di delegare altro soggetto, anche il proprio difensore, purché munito di una procura sostanziale vale a dire che sia un soggetto al quale la parte ha conferito specifici poteri di disporre del diritto sostanziale oggetto di controversia nell'ambito del giudizio di mediazione.
Si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8473 del 27/03/2019 che, anche prescindendo dalla specifiche conclusioni in punto di necessità di autentica notarile, ha espresso il condivisibile principio secondo cui il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perchè solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti “L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati. La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione delle condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Tuttavia, la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. In mancanza di una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri. … Non è previsto, nè escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore. Deve quindi ritenersi che la parte (in particolare, la parte che intende iniziare l'azione, ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche ma non solo - dal suo difensore. Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.
Tale principio è stato ribadito dalle successive pronunce e da ultimo dalla chiarissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 18106/2024.
La centralità nella disciplina della mediazione obbligatoria della partecipazione effettiva delle parti al tentativo di conciliazione, anche al fine di evitare che tale strumento di risoluzione alternativa di specifiche controversie diventi una mera formalità volta solo ad eludere la declaratoria di improcedibilità, è ribadita dalla Riforma Cartabia, che ha stabilito come solo in presenza di giustificati motivi la parte potrà farsi sostituire da un delegato (art. 8 comma 4 D.Lgs. 28/2010).
Anche le novellate disposizioni (ci si riferisce alla prima riforma Cartabia e non al c.d. correttivo in quanto non applicabile ratione temporis alla presente controversia perché entrato in vigore il
25.1.2025) non escludono la possibilità di farsi sostituire da un terzo soggetto nell'attività di partecipazione alla mediazione, che può essere anche il difensore, purché a quest'ultimo sia attribuito una procura sostanziale, ossia il potere di disporre del diritto all'interno del procedimento di mediazione. La procura sostanziale al difensore, per consentirne la legittima partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte, dovrebbe contenere la specificazione dei poteri e dei limiti del potere conferito
Ebbene un siffatto potere, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'opponente, non risulta conferito al difensore degli opposti. Alcuna procura sostanziale risulta allegata al verbale negativo di mediazione né è stata prodotta dalla parte opposta nel presente giudizio, pur dopo la specifica e tempestiva contestazione della controparte.
Del pari la domanda di mediazione non appare corredata da alcuna procura sostanziale in favore del difensore.
In atti è stata documentata solo la procura alle liti che seppur ampia è limitata al conferimento al difensore dei tipici poteri inerenti la gestione del processo (“…ed in genere compiere tutti gli arri relativi al processo….”).
Anche alla luce di quanto di recente ribadito dalla pronuncia di legittimità n. 18106/2024 in argomento la tipica procura alle liti non integra il conferimento del potere dispositivo del diritto controverso in sede di mediazione ove non espressamente indicato.
Contrariamente a quanto adombrato dalla difesa di parte opposta non si ritiene sufficiente quanto indicato nel verbale del 29.6.2023 dal mediatore (ove è rappresentata la presenza dell'avv.to
EL SO n.q. di procuratore sostanziale); il mediatore si è invero limitato solo a prendere atto di quanto rappresentato dai difensori presenti senza che tale presa di atto assurga a valore di certificazione dei poteri attribuiti al difensore presente anche come delegato della parte.
Al riguardo questo giudice ritiene che competa solo al Tribunale, alla luce della documentazione legittimamente prodotta nel giudizio anche al fine di consentirne la verifica di forma e contenuto della controparte, valutare il rispetto delle prescrizioni relative alle modalità con le quali è avvenuta la partecipazione della parte alla mediazione e, dunque, anche la legittimità o meno della partecipazione delegata a terzi (o al difensore).
Parte convenuta opposta non ha fornito validi elementi per superare l'eccezione di improcedibilità tempestivamente sollevata dal opponente se non argomentando in base alle Parte_1 dichiarazioni contenute nel verbale negativo di mediazione, sulla cui valenza si è già detto.
Alla declaratoria di improcedibilità della domanda avanzata con il ricorso per ingiunzione nella fase di opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr Cass SSUU 19596/2020).
Tale statuizione supera chiaramente qualsivoglia altra questione posta in ordine alla domanda dei convenuti opposti in quanto pregiudiziale ed in rito.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti opposti in favore di parte opponente;
si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55/14, aggiornate in forza del D.M. 147/22, liquidando gli onorari in misura inferiore a quella media per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, e decisionale (limitata alle note conclusive autorizzate) stante l'assenza di attività difensiva complessa, con attribuzione all'avv.to Massimo Manzi il quale si è dichiarato anticipatario.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, Sesta sezione civile, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.1404/2022 , ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Dichiara l'improcedibilità della domanda formulata con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1404/2022 emesso dal Tribunale di Napoli in data 24.02.2022;
2) condanna i convenuti opposti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 7.052,00 per compensi ed euro 406,50 esborsi oltre IVA CPA e rimborso forfettario nella misura del
15% con attribuzione all'avv.to Massimo Manzi il quale si è dichiarato anticipatario.
Napoli, 2.10.2025
Il Giudice
Dr.ssa Valeria Conforti