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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Dott. Maria Teresa Spanu Presidente
Dott. Donatella Aru Consigliere relatore
Dott. Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: morte nella causa iscritta al n. 208 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
ed ivi residente, C.F. e , nata a C.F._2 Parte_3
Cagliari il 17.05.1976 e residente in [...], C.F. , C.F._3
elettivamente domiciliate in Cagliari, nella via Tuveri n. 58, presso lo studio dell'avv. Luigi Follese, che le rappresenta e difende in forza di procura speciale resa in calce all'atto d'appello;
APPELLANTI
CONTRO in persona del procuratore speciale, Controparte_1
Dr. con sede in Bologna, C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via della Pineta n. 53/B, presso lo studio degli avv. Giampaolo Secci, Marco Secci ed Alberto Secci, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, nata ad [...] il [...] e residente in [...], Parte_4
C.F. , elettivamente domiciliata in Cagliari nella via C.F._4
Cugia n. 14 presso lo studio dell'avv. Federico Meloni, che la rappresenta e
1 difende in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e riposta del primo grado;
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] CP_6 CP_7 CP_8 [...]
, contumaci. CP_9
APPELLATI
All'udienza dell'8 novembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti (come da atto di appello):
“Voglia l'eccellentissima Corte D'Appello di Cagliari, ogni contraria istanza, deduzione od eccezione respinta, giudicare:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliendo per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza n 2287/2020, resa inter partes dal Tribunale di Cagliari Sezione
Civile, in persona del Giudice Unico Dottoressa Nicoletta Leone. R.G.
5778/2015 il 28.10.2020, comunicata il 29.10.2020 e mai notificata, accogliendo tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
A) dichiarando che il sinistro stradale de quo si è verificato per fatto, colpa e responsabilità concorsuale del sig. , conducente e proprietario CP_10 dell'autovettura FA RO tg LI 470245, assicurata per la RCA presso la e dell'ing. conducente Controparte_1 CP_11 dell'autovettura FIAT NT tg BH416RP e per l'effetto:
B) condannando, per i titoli di cui in citazione, la Controparte_12
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità
[...] di società assicuratrice per la R.C.A. dell'autovettura FA RO meglio sopra specificata, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle attrici nel sinistro de quo nella misura del 50%, calcolati secondo le tabelle del Tribunale di Milano e, al pagamento in favore di ciascuna delle attrici di quella somma che verrà ritenuta giusta e dovuta di
2 giustizia con gli interessi legali di mora e la rivalutazione delle somme liquidate dal giorno del sinistro a quello dell'effettiva liquidazione;
3) in via subordinata ed in parziale riforma della sentenza appellata
Si chiede che la Corte D'appello previa dichiarazione della cessazione della materia del contendere tra le appellanti e e , Controparte_3 CP_9
la compensazione totale delle spese del giudizio di 1° grado tra queste ultime.
Si chiede inoltre che venga dichiarata, per i motivi sopra richiamati, la compensazione delle spese del procedimento di 1° grado tra le appellanti e la SI ., con vittoria delle spese del presente grado del giudizio in Parte_4
caso di mancata adesione alla conclusione;
4) In via istruttoria si chiede che venga disposta una CTU al fine di accertare le modalità del sinistro e le eventuali responsabilità
5) Confermando nel resto la sentenza impugnata
6) COMUNQUE: disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto con vittoria dei compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge di tutti i gradi e le fasi del giudizio, ivi comprese quelle davanti al Tribunale di Iglesias, al Tribunale di Cagliari ed alla Corte
d'Appello di Cagliari, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato il quale dichiara di aver anticipato tutte le spese.”
Nell'interesse dell'appellata (come da Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta):
“affinché codesta Ecc.ma Corte territoriale, in accoglimento delle esposte ragioni, voglia:
IN VIA CAUTELARE
RIGETTARE l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per carenza dei presupposti di cui all'art.283 c.p.c.
NEL MERITO
RIGETTARE l'avverso gravame, in quanto infondato e, per l'effetto,
CONFERMARE la sentenza impugnata del Tribunale di Cagliari
n°2287/2020.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
3 Nell'interesse dell'appellata , (come da comparsa di costituzione Parte_4
e risposta):
“Tutto ciò premesso si conclude perché la Corte d'Appello Ecc.ma voglia:
A) In via principale: rigettare l'appello proposto confermando la sentenza impugnata;
B) In via di subordine e con riferimento alla non creduta ipotesi dell'accoglimento dell'appello: dichiarare la tenuta Controparte_1
a liberare, rilevare e tenere indenne ai sensi di polizza la società appellata dagli effetti dell'eventuale sfavorevole decisine per capitale, interessi e spese.
C) Vinte spese e onorari”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato,
[...]
e in qualità di moglie e figlie di Parte_1 Parte_5 Parte_6
hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari, CP_11
la e , Controparte_1 Controparte_13 CP_9
rispettivamente in qualità di compagnia assicuratrice, moglie e figlia di CP_10
conducente/proprietario dell'autoveicolo A.R. 335 SW, targato LI
[...]
470245, al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del loro congiunto, avvenuto il 10 marzo 2000.
Come esposto nella sentenza di primo grado, le attrici hanno esposto che: “in quella data il signor stava percorrendo la s.s. 130 in CP_11 direzione Iglesias Cagliari alla guida dell'autovettura di proprietà della
AT NT, targata BH416RP; arrivato in prossimità del km CP_14
43,900, era stato investito dall'autoveicolo A.R. 335 SW, targato LI 470245, di proprietà del signor , proveniente in direzione contraria da CP_10
Cagliari verso Iglesias, il quale aveva invaso la corsia riservata all'opposto senso di marcia;
in seguito all'urto il aveva riportato gravissime CP_11 lesioni, ed era stato trasportato presso l'Ospedale di Iglesias, dove era deceduto;
sul posto erano intervenuti i Carabinieri della Stazione di
Dolianova per i rilievi di rito;
il manteneva agli studi le due figlie, CP_11
e ; queste ultime erano anche socie della società Ing. Pt_3 Parte_2
Massimo Dessì & C. s.a.s., con sede in Cagliari, dove erano titolari del quaranta per cento delle quote ciascuna, mentre il era titolare del CP_11
4 restante venti per cento;
a causa del decesso del la società era stata CP_11 sciolta anticipatamente ed erano venuti meno i relativi redditi.”
La regolarmente costituita in giudizio, Controparte_1
ha contestato la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto, esponendo che la responsabilità del sinistro doveva essere attribuita esclusivamente al in CP_11 quanto era stato quest'ultimo a compiere l'invasione di corsia che aveva dato causa al sinistro.
, coniuge di , costituitasi in giudizio, ha Controparte_13 CP_10
esposto che sia lei che la figlia , rimasta contumace, avevano CP_9 rinunciato all'eredità del congiunto, e pertanto ha chiesto di essere estromessa dal processo.
Su ordine del Giudice, le attrici hanno integrato il contraddittorio nei confronti dei fratelli di , , , CP_10 Controparte_4 CP_8 Per_1
, e , non costituitisi in giudizio
[...] Controparte_5 CP_6 CP_7
e, pertanto, dichiarati contumaci nonchè nei confronti della sorella , Parte_4
la quale si è regolarmente costituita, contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. In via subordinata ha proposto domanda di garanzia nei confronti dell'assicurazione.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata decisa con la sentenza n. 2287/2020 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28 ottobre 2020, con la quale il Tribunale di Cagliari ha così statuito:
“definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di titolarità del lato passivo del rapporto per cui è causa in capo alle SI e;
Controparte_13 CP_9
2) condanna le attrici in solido alla rifusione in favore della SI
[...]
delle spese di lite, che liquida in euro 2.768,00, oltre spese generali CP_13
al 15 per cento, iva e cpa come per legge;
3) rigetta le domande delle attrici;
4) condanna le attrici in solido alla rifusione, in favore della
[...]
delle spese di lite, che liquida in euro 3.284,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre spese generali al 15 per cento, iva e cpa come per legge;
5 5) condanna le attrici in solido alla rifusione in favore di delle Parte_4
spese di lite, che liquida in euro 2.768,00, oltre spese generali al 15 per cento, iva e cpa come per legge.”
Il Tribunale, in sintesi:
I. in via preliminare ha dichiarato il difetto di titolarità del lato passivo del rapporto per cui è causa in capo a e , in quanto Controparte_13 CP_9 le stesse avevano rinunciato all'eredità di “con dichiarazione resa CP_10
al cancelliere della Sezione distaccata di Iglesias il 15 febbraio 2008, ben prima dell'introduzione del presente giudizio” e, per l'effetto, ha condannato CP_1 le attrici in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della;
II. nel merito, ha rigettato la domanda attorea in quanto infondata;
difatti alla luce della ricostruzione compiuta dai militari verbalizzanti e confermata dal perito della compagnia di assicurazione era emerso che il sinistro era stato causato esclusivamente dal il quale, “per motivi mai chiariti, aveva CP_11 invaso la corsia riservata all'opposto senso di marcia andando a collidere Con con l'autovettura guidata dall ”, mentre nessuna violazione poteva essere ascritta al conducente dell'altra autovettura. Il verbale redatto dai Carabinieri riferiva che sull'asfalto, nella semicarreggiata che conduce ad Iglesias, vi erano evidenti segni di scalfitture metalliche, sicché lo scontro frontale era avvenuto in conseguenza dell'invasione della corsia opposta da parte del conducente della AT NT.
Il Tribunale ha quindi ritenuto attendibile la predetta ricostruzione del sinistro, osservando che le attrici non avevano depositato in giudizio la perizia redatta dal loro tecnico di fiducia, l'ingegnere e che “in Persona_2
mancanza di elementi a sostegno delle allegazioni di parte attrice la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio si presentava generica ed esplorativa”, ritenendo pertanto superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.;
III. ha quindi condannato degli attori alla refusione delle spese processuali in favore della e di . Controparte_1 Parte_4
Con atto di citazione in data 5 maggio 2021 propongono appello e rassegnando le Parte_1 Parte_5 Parte_6
conclusioni in epigrafe trascritte.
6 Si costituisce in giudizio la la quale Controparte_1 conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
, regolarmente costituita in giudizio, conclude in via Parte_4 principale per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In subordine, chiede di dichiarare la Controparte_1
tenuta a liberarla e tenerla indenne, ai sensi di polizza, dagli effetti dell'eventuale sfavorevole decisione.
Le appellanti all'udienza del 19 novembre 2021 rinunciano all'istanza sospensiva e chiedono l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.
La Corte con ordinanza del 14 giugno 2023, dichiarata la contumacia di , , , , Controparte_13 Controparte_5 CP_7 CP_6 [...]
, , , regolarmente citati in giudizio e CP_4 CP_8 CP_9 non costituitisi, dispone consulenza tecnica d'ufficio, ritenuto necessario ai fini della decisione un accertamento tecnico sulla dinamica dell'incidente, nominando a tale scopo l'ingegnere Persona_3
All'udienza dell'8 novembre 2024 la causa è tenuta a decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
- Sulla responsabilità dell'incidente.
Con i primi quattro motivi di appello Parte_1 Parte_5 ensurano la ricostruzione della dinamica dell'incidente
[...] Parte_6
effettuata dal Tribunale.
1. Sulla mancata motivazione della sentenza e sulla avvenuta violazione del principio di autosufficienza previsto dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione, le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato l'esclusiva responsabilità di ella causazione del sinistro sulla base di un mero richiamo CP_11 agli accertamenti svolti dai Carabinieri intervenuti sul luogo, al loro “modesto parere” ed alla perizia depositata dalla compagnia assicuratrice, omettendo di valutare le difese, le contestazioni e le produzioni di essa parte attrice e senza esplicare il ragionamento logico/giuridico seguito ai fini della decisione, con conseguente nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione del principio di autosufficienza di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
2. Sulla omessa ed errata valutazione del verbale dei Carabinieri.
7 Con il secondo motivo di impugnazione, le appellanti censurano la sentenza per “omessa ed errata valutazione del verbale dei Carabinieri”, rilevando che il Tribunale non aveva considerato che:
- i testi sentiti dai Carabinieri non avevano assistito al sinistro, non erano stati in grado di indicare quale veicolo avesse invaso la corsia dell'altro e, difatti, si erano limitati a riferire che le due autovetture erano volate per aria in seguito all'urto;
- come rilevato dall' ing. nella sua relazione e dallo stesso perito Persona_2
della società di assicurazione, alla luce delle planimetrie eseguite dai
Carabinieri e allegate alla relazione, le scalfitture rilevate nella corsia di
Con marcia percorsa dall'FA RO dell' con direttrice Cagliari – Iglesias, risultavano collocate in un punto successivo al km 43,900 (presunto punto d'urto) e, per l'effetto, non potevano essere attribuite alla AT NT condotta dal ma al movimento dell'FA RO a seguito dell'urto. CP_11
Pertanto, secondo le appellanti, esaminando attentamente le produzioni documentali non era possibile accertare che il sinistro era stato causato esclusivamente dal CP_11
3. Omessa applicazione dell'art. 2054 c.c.
Con il terzo motivo di impugnazione, le appellanti lamentano la mancata applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c. in quanto, alla luce delle considerazioni esposte, non era possibile accertare la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, sicché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che “ciascuno dei conducenti aveva concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
Ciò anche considerato che era sicuro che non aveva tenuto CP_10
un comportamento improntato alla normale prudenza nel momento in cui aveva effettuato il sorpasso di un grosso articolato in prossimità di un incrocio quando, dalla parte opposta, sulla corsia di sorpasso sopraggiungeva l'autovettura condotta dal CP_11
4. Sul mancato esame della perizia dell'ing. e sulla mancata Per_2
considerazione delle tesi difensive delle attuali appellanti.
Con il quarto motivo di impugnazione, le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha asserito che esse non avevano
8 depositato dinanzi a sé la perizia redatta dal loro tecnico di fiducia, l'ing.
. Persona_2
Al riguardo, osservano che la perizia era stata prodotta in giudizio in una fase antecedente alla riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di
Cagliari ed era presente nei fascicoli di parte, come correttamente indicato nell'atto di citazione in riassunzione della causa, talché la sua eventuale mancanza non era ad essa parte attrice ascrivibile;
precisano, inoltre, che, poiché la relazione veniva citata più volte negli scritti difensivi, il Tribunale avrebbe potuto chiedere l'esibizione di una copia dell'elaborato.
*****
Le censure, in quanto strettamente collegate, sono esaminate congiuntamente.
Premesso che il Tribunale, attraverso il richiamo degli accertamenti svolti dai Carabinieri e della perizia depositata dalla compagnia assicuratrice, ha motivato correttamente la propria decisione per relationem, sicché la prima censura non coglie nel segno, l'appello è fondato laddove lamenta la mancata applicazione della presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., non essendo possibile, alla luce delle risultanze istruttorie in atti ed, in particolare, della consulenza tecnica d'ufficio disposta da questa Corte, accertare la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti nella causazione del sinistro.
Pare in primo luogo opportuno richiamare i principi ribaditi anche recentemente dalla giurisprudenza di legittimità riguardo l'ambito di applicazione della richiamata disposizione codicistica. Nell'ordinanza n.
33483/2024 la Suprema Corte ha affermato che la sentenza impugnata “… nella parte in cui ha ritenuto che non vi fossero elementi per poter ritenere accertata l'esatto atteggiarsi della condotta dell'altro conducente, confermando per ciò solo l'applicazione dell'art. 2054, secondo comma c.c.,
è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere
9 dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso” (Cass., 3, n. 124 dell'8/1/2016); si veda altresì Cass., 3, n. 7479 del 20/3/2020 secondo cui “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”; si veda anche Cass., 3, n. 23431 del 4/11/2014 la quale si è pronunciata su una fattispecie molto simile a quella in scrutinio, nella quale l'applicazione della pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054, secondo comma c.c. faceva seguito ad una istruttoria che non aveva offerto elementi idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso, e che dunque non aveva consentito di accertare se l'attore danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura;
si veda altresì in termini
Cass., 3, n. 7479 del 20/3/2020, Cass., 6-3 n. 8409 del 12/4/2011, Cass., 6-3,
n. 7061 del 12/3/2020.”
Il CTU nominato dalla Corte, l'ing. a conclusione del Persona_3
proprio incarico, ha riferito che, se da un lato è possibile affermare con ragionevole sicurezza “che le autovetture FA RO 33 e AT NT dovettero scontrarsi frontalmente con un'accentuata eccentricità sinistra e che entrambe, subito dopo, per effetto di tale eccentricità dovettero deviare la loro traiettoria verso destra, andando così ad impattare con i veicoli che transitavano sulla loro destra, l'FA RO 33 contro l'autoarticolato, la
AT NT contro il furgone Hyundai”; dall'altro lato, gli elementi a disposizione non consentono di poter individuare “la zona, in senso trasversale alla carreggiata, ove con maggiore probabilità dovette accadere lo scontro frontale”, che pertanto potrebbe essersi verificato “sia a causa della concomitante invasione della corsia dell'opposto senso di marcia da parte di entrambi i veicoli e sia a causa dell'invasione di uno solo di essi”.
“Gli elementi a disposizione fin qui raccolti e analizzati, purtroppo risultano insufficienti per poter elaborare e proporre, anche solo in termini probabilistici, una ricostruzione analitica realistica contenente le consuete
10 sequenze spazio-temporali della complessa dinamica del sinistro che vide coinvolti in pochi secondi ben quattro veicoli in movimento.”
In particolare, è emerso che:
- la presenza dei segni di scalfitture sulla corsia di sorpasso dell'FA RO, come indicata dai Carabinieri, “non significa che l'impatto dovette accadere necessariamente in corrispondenza delle suddette scalfitture e, che, quindi, sia stata la AT NT ad invadere la corsia di sorpasso del senso di marcia opposto”;
- mancando l'analisi dei relitti, non è possibile ricondurre le scalfitture ad un veicolo piuttosto che all'altro, sicché le stesse potrebbero “essere state prodotte molto semplicemente dal relitto dell'FA RO durante la sua migrazione successiva al violento scontro frontale […] In definitiva dalle sole suddette tracce di scalfitture non siamo assolutamente in grado di individuare la zona esatta in cui dovette accadere lo scontro frontale delle due autovetture”;
- esaminando i danni riportati dai veicoli, “non si ha evidenza, in particolare, dell'asserita angolazione di circa 26° della forza d'impatto agente sulla vettura FA RO 33 sostenuta dal C.T. , pag. 11 della consulenza”; Per_4
- non è possibile risalire alla posizione della zona dell'urto sulla base delle migrazioni libere post urto seguite dai veicoli in quanto, nel caso di specie “le migrazioni delle due autovetture non furono libere in quanto, subito dopo lo scontro frontale, urtarono nuovamente contro i veicoli presenti sulla loro destra.”
Il CTU ha confermato integralmente le proprie conclusioni anche a fronte delle osservazioni svolte dall'ing. consulente Per_5 dell'assicurazione, alle quali erano allegate le planimetrie e le fotografie a colori riprese dai Carabinieri, evidenziando che:
- le tracce attribuibili al veicolo FA RO 33 si concentrano sulla propria corsia di sorpasso e quelle della AT NT nella corsia di sorpasso opposta, sicché, “non vi è alcuna ragione per poter ritenere che la collisione sia avvenuta con maggiore probabilità all'interno della semicarreggiata dell'FA RO 33 piuttosto che in quella opposta o, ancora, in prossimità della mezzeria”.
11 - non risulta ancora possibile sapere quali siano i pneumatici e le parti dei due veicoli che dovettero imprimere le tracce al suolo e tantomeno “confermare realisticamente l'attribuzione del punto d'urto alle tracce di scalfitture presenti sulla corsia di sorpasso dell'FA RO 33, proposta dai
Carabinieri senza peraltro fornire alcuna motivazione al riguardo. Difatti non sappiamo se le suddette tracce siano state impresse dall'FA RO 33 nell'istante dell'impatto o successivamente durante la sua migrazione post urto.”;
- non si riscontra alcuna concentrazione di reperti (vetri, parti metalliche etc.) tipica delle zone di primo impatto negli incidenti stradali;
viceversa, gli stessi sono sparsi sull'intera carreggiata;
- il teste riferisce di “avere visto solamente la scena riferita Testimone_1 all'autovettura rossa”, ovvero l'FA RO 33, e non quella antecedente l'impatto tra quest'ultima e la AT NT;
- per ciò che concerne l'ago del tachimetro del relitto del veicolo AT NT, posizionato in corrispondenza del valore di 140 km/h, non si possono condividere le considerazioni svolte dall'ingegnere mancando una Per_5
indagine sul dispositivo (vedasi pagg. 32-33 CTU).
Tali considerazioni dell'ausiliario, in risposta alle osservazioni del consulente di parte dell'assicurazione, impongono di disattendere la ricostruzione dell'incidente di cui alla comparsa conclusionale della
[...]
dovendosi comunque evidenziare che, in ogni caso, in Controparte_1
disparte la questione dell'individuazione della corsia in cui si è verificato l'urto, non è stato comunque provato che il suo assicurato avesse CP_10
osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, talché, non essendo stato assolto l'onere di dimostrare che egli aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno, deve presumersi anche il suo colpevole concorso.
In conclusione, ad avviso del Collegio, gli elementi relativi alla dinamica del sinistro rimasti sconosciuti impediscono di poter accertare in concreto se e in quale misura la condotta di ciascuno dei due conducenti abbia concorso a cagionare l'evento, con conseguente applicazione, anche alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, della
12 presunzione di cui all'art. 2054 c.c. secondo comma, dovendosi in tal senso riformare l'impugnata sentenza.
- Sul risarcimento del danno
Sebbene nelle conclusioni definitivamente rassegnate le appellanti hanno domandato la condanna della al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro de quo nella misura del 50%, nelle comparse conclusionali esse si sono soffermate, quantificandoli, esclusivamente sui danni non patrimoniali.
Deve pertanto rigettarsi la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, neppure per il vero allegati nell'atto di appello, in quanto non provati. Si evidenzia che in primo grado le attrici avevano solo genericamente allegato che e erano state socie fino alla data del Parte_2 Parte_6
20.12.2001 della società “Ing. , con Controparte_15
sede in Cagliari, con una quota del 40% ciascuna mentre del restante 20% era titolare e che a seguito del decesso del padre la società era CP_11
stata sciolta anticipatamente ed erano venute a meno le quote dei redditi percepiti, producendo in giudizio le dichiarazioni dei redditi della società degli anni 1998-2001 e del congiunto defunto degli anni 1998-2001, senza alcuna ulteriore deduzione.
Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno, dovuto a seguito dell'accoglimento dell'appello sulle percentuali di responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro, questa Corte deve applicare le
Tabelle milanesi elaborate nell'anno 2024 (vedasi nota del 4 giugno 2024 dell'Osservatorio), dovendo ritenersi le stesse più idonee a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale sofferto dalle attrici che ad esse, per il vero, ci sono richiamate. Si richiama l'esauriente motivazione di Cass., n. 21245/2016 nonché Cass., n.
7272/2012: “Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra
l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha
l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello, sotto il profilo della violazione di legge, avendo la stessa provveduto
13 ad una semplice rivalutazione degli importi liquidati in base alle tabelle vigenti alla data della decisione di primo grado, e non più in uso al momento della pronuncia impugnata).”. e in motivazione Cass., n.
33770/2019: “Costituisce affermazione oramai costante di questa Corte quella che il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle (Cass. n. 20381 del 11/10/2016 Rv. 642615
- 01). Nel caso di specie, senza alcuna logica spiegazione, la Corte d'Appello di Salerno, nel decidere la causa nell'anno 2017, come è pacifico, ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano risalenti all'anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell'importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.”
Con dette tabelle sono stati previsti nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (Cass., nn.
10579/2021; 26300/2021; 33005/2021), introducendo il valore a punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. Si richiama
Cass., n. 37009/2022.
Per procedere a quantificare il danno da perdita parentale si deve partire dal valore a punto di euro 3911,00, previsto nell'ipotesi di perdita del coniuge e del genitore, e poi valutare per ciascuna delle danneggiate i cinque parametri introdotti dalle tabelle che sono:
a) l'età della vittima primaria,
b) l'età della vittima secondaria,
c) la convivenza tra le due,
d) la sopravvivenza di altri congiunti,
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Nel caso esaminato:
a) era nato il [...], aveva anni 50 (punti 20 per ciascuna CP_11
delle attrici);
14 b) nata il [...], aveva anni 48 (punti 20); Parte_1 Parte_5
nata il [...], aveva anni 32 (punti 22); nata il
[...] Parte_6
17.5.1976, aveva anni 24 (punti 24);
c) conviveva con la moglie;
punti 16 per CP_11 Parte_1
d) sono in vita la moglie e due figlie (punti 12).
e) considerata l'irreparabile privazione e la totale modifica delle consuetudini di vita e delle aspettative esistenziali subita dai familiari, in mancanza di specifiche allegazioni, si ritiene di riconoscere, per detta voce, punti 15 a ciascuna delle appellanti così come da esse richiesto.
Riguardo al punteggio della convivenza si ritiene di non riconoscerlo alla figlia in quanto, come evidenziato dalla banca negli atti Parte_6 difensivi finali, fin dall'atto di citazione era stato allegato che ella viveva prima a Bologna e poi a Milano per motivi di studio, senza alcuna deduzione riguardo la frequentazione della casa familiare.
Il danno da perdita del rapporto parentale, in tal modo determinato, deve essere quantificato in: euro 324.613,00 (euro 3.911,00 x 83 punti) per Parte_1
euro 269.859,00 (euro 3.911,00 x 69 punti) per Parte_5
euro 277.681,00 (euro 3911,00 x 71 punti) per Parte_6
Trattandosi di debito di valore su tali somme, già rivalutate all'attualità, spetta alle danneggiate anche il maggior danno per la loro ritardata disponibilità, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità sulla base della considerazione che la parte, per la mancata disponibilità del denaro, ha subito un pregiudizio economico che può essere in via presuntiva quantificato in misura pari agli interessi sul capitale, devalutato alla data del fatto lesivo e via via rivalutato fino alla data della decisione.
Il danno non patrimoniale astrattamente subito dalle danneggiate risulta pertanto pari a:
- euro 444.551,06 per Persona_6
- euro 369.566,56 per Parte_5
- euro 380.278,64 per Parte_6
Considerata la percentuale di colpa riconosciuta al proprio congiunto
(50%), il risarcimento dei danni spettante alle appellanti è pari a:
- euro 222.275,53 per Persona_6
15 - euro 184.783,28 per Parte_5
- euro 190.139,32 per Parte_6
oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
Considerato che il risarcimento del danno complessivamente liquidato rientra nei limiti del massimale come precisato nella comparsa conclusionale dall'assicurazione, si ritengono superate le questioni sollevate dalle appellanti nella memoria di replica.
Letta la comparsa di costituzione di la quale in via Parte_4 principale ha concluso per il rigetto dell'appello e, in via subordinata, ha proposto domanda di garanzia nei confronti dell'assicurazione, si osserva che nessuna domanda nei confronti degli eredi di è stata proposta dalla CP_10
parte attrice, odierna parte appellante.
*****
5. Sulla liquidazione delle spese del giudizio a favore delle signore Pt_4
e violazione dell'art. 91 c.p.c.
[...] Controparte_13
6. Sulla cessazione della materia del contendere tra le appellanti e le signore e . Controparte_13 CP_9
Con il quinto ed il sesto motivo di impugnazione, le appellanti, in via subordinata, censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale le ha condannate al pagamento delle spese di lite in favore di e Parte_4 CP_13
, domandando che, in sua riforma, ne fosse disposta la compensazione.
[...]
Al riguardo, rilevano che il Giudice di prime cure non avesse
Con considerato che nei confronti della non era stata proposta alcuna domanda di condanna;
ella non aveva alcun interesse concreto a costituirsi in giudizio e, difatti, era stata chiamata in causa esclusivamente ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 143, D. Lgs 209/2005.
Con riguardo a e , esse avevano Controparte_13 CP_9
rinunciato alla domanda nei loro confronti e la rinuncia era stata accettata, sicché, doveva essere dichiarata cessata la materia del contendere nei loro confronti, con compensazione delle spese del giudizio.
Entrambi i motivi sono fondati.
Con riguardo a ella si è costituita in giudizio Controparte_13
esclusivamente per comunicare che ella e la propria figlia CP_9 avevano rinunciato all'eredità del proprio congiunto con atto del CP_10
16 15 febbraio 2008 ed alla prima udienza, in data 6 novembre 2015, le attrici hanno rinunciato alla domanda nei loro confronti, rinuncia accettata dalla come da dichiarazione resa dal suo difensore all'udienza del Controparte_13
7 ottobre 2016.
Di conseguenza, in riforma della impugnata sentenza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le attrici e CP_13
e , con compensazione delle spese di lite del giudizio di
[...] CP_9
primo grado. Nulla per le spese per il presente giudizio essendo esse rimaste contumaci.
E' poi fondato il motivo di appello avverso la pronuncia di condanna in favore di delle spese di lite del giudizio di primo grado in quanto Parte_4
nessuna domanda nei suoi confronti era stata proposta dalle attrici che avevano fin da subito proposto domanda di risarcimento dei danni nei soli confronti della compagnia di assicurazione, citando gli eredi di CP_10
quali litisconsorti necessari talché la costituzione in giudizio di Parte_4
doveva ritenersi frutto di una scelta personale.
In accoglimento dell'appello devono pertanto essere dichiarate compensate tra le attrici e le spese di lite del giudizio di primo Parte_4 grado, mentre devono essere poste a carico dell'appellata le spese di lite del presente giudizio. Esse sono liquidate secondo lo scaglione da euro 1101,00 ad euro 5200,00, applicando i valori minimi per le quattro fasi di cui al D.M.
n. 147/2022.
Nel rapporto con l'assicurazione le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, dovendosi rilevare che fin dall'atto di citazione nel giudizio di primo grado le odierne appellanti avevano domandato in via subordinata l'applicazione del secondo comma dell'art. 2054 c.c., unica domanda poi proposta nel presente giudizio.
Esse sono liquidate secondo lo scaglione euro 520.001,00 - euro
1.000.000,00, applicando i valori minimi per le quattro fasi per entrambi i gradi del giudizio di cui al D.M. n. 147/2022.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono poste a carico della assicurazione soccombente.
PER QUESTI MOTIVI
17 La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 2287/2020 pubblicata il 28 ottobre 2020:
1. Dichiara che e sono stati responsabili CP_11 CP_10 dell'incidente per cui è causa nella misura del 50% ciascuno;
2. Dichiara cessata la materia del contendere tra Parte_1 Parte_5
e , ;
[...] Parte_6 Controparte_13 CP_9
3. Dichiara compensate le spese di lite del giudizio di primo grado tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_5 Parte_6 Controparte_13
4. Condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni conseguiti al sinistro stradale verificatosi il 10 marzo 2000 euro 222.275,53 a
[...]
euro 184.783,28 a euro 190.139,32 a Per_6 Parte_5 Pt_6 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
[...]
5. Condanna la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio alla parte attrice che liquida per il giudizio di primo grado in euro 14.598,00
e per il giudizio di appello in euro 13.078,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
6. Dichiara compensate le spese di lite del giudizio di primo grado tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_5 Parte_6 Parte_4
7. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio Parte_4 in favore della parte appellante che liquida in euro 1458,00 oltre spese generali, Iva e cpa.;
8. Pone definitivamente a carico della società in Controparte_1 persona del legale rappresentante le spese della consulenza tecnica d'ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 27 febbraio 2025
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatela Aru
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