Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 29/09/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01101/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00909/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Vito Poli e Giangaetano Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Travi e Michele Di Landro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- entro i limiti dell'interesse dedotto in giudizio, della delibera Aziendale in data 8 giugno 2021 n. 574 (pubblicata all'Albo pretorio telematico dell'Azienda in pari data) avente a oggetto conferimento di incarico a tempo determinato di dirigente medico per la disciplina di dermatologia e venereologia mediante utilizzo, per scorrimento, di graduatoria conseguente a svoltasi procedura concorsuale;
- pure per quanto di interesse, dei seguenti atti presupposti:
- delibera Aziendale in data 28 novembre 2019 n.1692, recante approvazione degli atti della procedura concorsuale suddetta e della relativa graduatoria;
- determinazioni della commissione esaminatrice del detto concorso in data 8 ottobre 2019, relative all'attribuzione dei punteggi per i titoli (verbale n.2 in pari data);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché ignoto, se e in quanto lesivo;
e per l'accertamento
- del diritto al conseguimento dell'incarico e alla stipula del relativo contratto di lavoro.
quanto ai primi motivi aggiunti:
- della delibera Aziendale in data 17 dicembre 2021 n.1516 (pubblicata all'Albo pretorio telematico dell'Azienda in pari data), avente a oggetto rinnovo di contratti individuali di lavoro a tempo determinato con riferimento al progetto “Ambulatorio condiviso CROSS”;
-della presupposta nota prot. n.642 del 15.12.2020, conosciuta solo nei suoi estremi, recante richiesta di proroga dei suddetti contratti individuali di lavoro;
- della successiva delibera Aziendale in data 12 gennaio 2022 n.29 di rettifica, relativamente all'incarico per la disciplina di dermatologia e venereologia, dell'anzidetta delibera n.1516 del 17 dicembre 2021 quanto a iniziale decorrenza della disposta proroga;
quanto ai secondi motivi aggiunti:
- della delibera Aziendale in data 30 dicembre 2022 n.1342 (pubblicata all'Albo pretorio telematico dell'Azienda in pari data) avente a oggetto “proroghe incarichi a tempo determinato in favore di personale di vari profili professionali in scadenza il 31.12.2022”, per quanto di interesse e unitamente ai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dottoressa -OMISSIS- ha partecipato alla procedura concorsuale, per titoli e colloquio, indetta dall’Azienda resistente, con “avviso pubblico” approvato a mezzo delibera n. 1137 del primo agosto 2019, per il conferimento di tre incarichi a tempo determinato di durata annuale in favore di un dirigente medico per ciascuna delle seguenti tre discipline: reumatologia, dermatologia e gastroenterologia.
La ricorrente ha partecipato per la disciplina di dermatologia, collocandosi al quinto e ultimo posto della relativa graduatoria con un punteggio di 19,79.
Il primo classificato, il dottor -OMISSIS-, ha conseguito il punteggio di 30,98; la seconda, dottoressa -OMISSIS-, 25,43 punti.
Con delibera aziendale n. 1692 del 28 novembre 2019, l’Amministrazione ha provveduto ad approvare la graduatoria e a conferire l’incarico annuale al dott. -OMISSIS-, primo classificato, con decorrenza dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, termine successivamente prorogato al 31 dicembre 2021 giusta deliberazione n. 1640 del 29 dicembre 2020.
È poi accaduto che, in data 13 maggio 2021, il dott. -OMISSIS- ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio con decorrenza dal primo giugno 2021.
Ravvisata la necessità di sostituirlo al fine di non causare interruzioni e disservizi all’utenza, l’Amministrazione, con deliberazione n. 574 dell’8 giugno 2021, utilizzando la su indicata graduatoria approvata con deliberazione n. 1962/2019, ha conferito l’incarico alla seconda classificata, l’odierna controinteressata dott. -OMISSIS-, a far data dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2021.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio, deducendone l’illegittimità per invalidità derivata dalla graduatoria n. 1692 del 28 novembre 2019. Assume, in buona sostanza, che avrebbe avuto diritto a un maggior punteggio sia per i titoli sia per le pubblicazioni, il tutto per complessivi 28,59 punti ovvero per un punteggio maggiore rispetto a quello di 25,43 punti conseguito dalla seconda classificata.
Conclude, pertanto, per l’annullamento dell’atto gravato e per il riconoscimento del suo diritto al conseguimento dell’incarico.
Con i primi motivi aggiunti, la ricorrente domanda l’annullamento, per le medesime ragioni, dell’intervenuta proroga dell’incarico in favore della controinteressata fino al dicembre 2022 giusta delibere nn. 1516 del 17 dicembre 2021 e 29 del 22 gennaio 2022.
Con i secondi motivi aggiunti, impugna, infine, sempre per invalidità derivata, la delibera aziendale n. 1342 del 30 dicembre 2022 di proroga di tutti i contratti a tempo determinato del personale dirigenziale fino alla concorrenza dei 36 mesi.
2. All’udienza del 9 aprile 2025, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di un profilo d’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della graduatoria e della conseguente inammissibilità dell’impugnazione degli atti di conferimento degli incarichi.
L’Azienda intimata, costituitasi in giudizio, ha poi eccepito, con memoria depositata il 16 maggio 2025, sia i medesimi profili di tardività rilevati dal Collegio sia l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse in ragione dell’intervenuta stabilizzazione della controinteressata giusta delibera aziendale n. 176 del 2023, non impugnata.
La controinteressata, ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Previo deposito di ulteriori memorie, la causa viene ritenuta per la decisone alla pubblica udienza del 28 maggio 2025.
3. La domanda di annullamento della graduatoria è irricevibile per tardività e le ulteriori domande sono conseguentemente inammissibili per carenza d’interesse.
Trattandosi di profili rilevati dal Collegio ex art. 73, comma 3, c.p.a., non occorre pronunciarsi sulla richiesta di stralcio della memoria e dei documenti depositati dall’Azienda avanzata dalla ricorrente.
La ricorrente, invero, ha domandato l’annullamento di una graduatoria approvata il 28 novembre 2019 con il ricorso principale, notificato il 6 settembre 2021 e dunque ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni.
Come è noto, infatti, in materia concorsuale il singolo candidato ha interesse a contestare la graduatoria anche per conseguire un miglioramento di posizione, in attesa di un eventuale scorrimento della stessa che potrebbe coinvolgere la più favorevole collocazione conseguita.
Il che val quanto dire che, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, l’interesse a contestare gli esiti della procedura valutativa è sorto sin dall’approvazione della graduatoria e non al momento dello scorrimento della stessa.
Lo stesso avviso pubblico, peraltro, all’art. 6, stabiliva che gli incarichi “ saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio ”, rendendo immediatamente attuale l’ipotesi del conferimento ai soggetti non classificatisi al primo posto, per il caso d’impossibilità del conferimento, per le più diverse ragioni, al primo graduato.
Le ulteriori domande di annullamento sono conseguentemente inammissibili per difetto d’interesse, in quanto volte a far valere vizi derivanti da una graduatoria inoppugnabile.
4. Il ricorso e i motivi, aggiunti, in conclusione, sono in parte irricevibili e in parte inammissibili.
5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte irricevibili e in parte inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO