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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 785/24 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 2.7.2025 e vertente tra
corrente in Acqui Terme, in persona del legale rappr.te , Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall' Avvocato Alberto Ligato del foro di Alessandria come da mandato a margine dell'atto di citazione, domiciliata presso lo studio del difensore
Attrice
contro
con sede a Bologna, in persona del procuratore ad negotia Controparte_1
come da procura speciale in atti, rappresentata e difesa dall'Avv.to Vittorio Controparte_2
Gatti del Foro di Alessandria, ed elettivamente domiciliata presso lo stesso, in Alessandria via
Trotti 58.
Convenuta
OGGETTO: azione per pagamento indennizzo assicurativo
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni depositati sul PCT rispettivamente il 30 aprile e 2 maggio 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato società ad intera Parte_1
partecipazione pubblica esercente l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per quarantacinque Comuni facenti parte del consorzio C.S.R. ( istituito per il territorio dell'Acquese e dell'Ovadese) esponeva che in data 4 ottobre 2021 la sua sede di Ovada
e il magazzino sito nel territorio di questo Comune erano stati interessati dall'alluvione causata dall'esondazione del torrente Orba che inondava con acqua e fango alcune aziende tra cui la Questa denunciava immediatamente il sinistro alla propria Pt_1
compagnia assicurativa ( doc. 7) e faceva anche redigere Controparte_3
una perizia di stima dei danni (doc. 8) che provvedeva poi a inoltrare a per CP_3
ottenere l'indennizzo assicurativo.
mandava un proprio perito per la valutazione dei danni, dopodiché CP_3
procedeva a indennizzare solo una parte di essi, quelli relativi alla sede principale, mentre nessun danno indennizzava relativamente al deposito/magazzino secondario di in quanto la maggior parte dell'indennizzo richiesto da in particolare € Pt_1 Pt_1
117.255,70 su complessivi € 161.126,61, riguardava il danneggiamento di sacchetti – sia biodegradabili per la raccolta del rifiuto umido che non biodegradabili per la raccolta del rifiuto secco - che la compagnia assicurativa non riteneva coperti dalla polizza stipulata da Pt_1
Essendo invece l'assicurata di contrario avviso procedeva ad avviare la mediazione, che aveva esito negativo, e ad instaurare la presente causa in cui rassegnava conclusioni chiedendo la condanna di controparte al pagamento della somma di € 161.126,61 oltre interessi compensativi dalla data del sinistro o della richiesta di pagamento dell'indennizzo.
Si costituiva in giudizio non contestando il sinistro ma - solo Controparte_3
genericamente - i danni allegati da parte attrice, la cui rifusione riteneva comunque assolutamente non dovuta in quanto parte attrice con la polizza azionata aveva assicurato per l'evento in oggetto solo le sue attrezzature, intendendosi con tale dicitura solo beni durevoli quali macchine operatrici o automezzi, e non le merci –
2 queste ultime definite in polizza come “ materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, sia semilavorati che finiti, scorte di materiali di consumo e imballaggi” tra cui certamente rientravano i sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, che erano beni usa e getta. Per quanto riguardava i danni a oggetti diversi, evidenziava come fosse onere di parte attrice provare l'effettiva entità del danno, e chiedeva il rigetto totale della domanda attorea.
La causa è stata istruita a mezzo produzioni documentali e prova per testi richiesta da parte attrice, e ammessa dal Giudice, per provare i danni subiti e il loro ammontare.
All'esito il Tribunale decide come segue.
La domanda attorea è fondata e deve essere accolta.
Ed invero ritiene il Tribunale che parte attrice, attraverso la prova per testi, abbia dato esauriente prova di aver subito tutti i danni elencati dal Geom. nell'elaborato Pt_3
peritale sub doc. 8 tabella da pag. 17 a pag. 20 che riguarda i danni ai beni che si trovavano nel magazzino secondario di la cui presenza in detto magazzino alla Pt_1
data del sinistro è stata confermata dal teste e la cui perdita definitiva è stata Tes_1
confermata, oltre che dal dal teste che li verificò in loco. Trattasi per lo Tes_1 Pt_3
più ( vedi tabella in questione voci da 1 a 13) di sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti, di bidoncini, di compostiere, di cassonetti e altri contenitori per la raccolta dei rifiuti che l'acqua del torrente, sporca e portatrice di fango, ha irrimediabilmente danneggiato senza che ne fosse possibile il recupero. Altri danni, vedi voci da 22 a 32, hanno riguardato i dispostivi elettronici installati sui cassonetti per monitorare il conferimento dei rifiuti, le riparazioni necessarie a rendere di nuovo funzionante un carrello elevatore, e la spesa necessaria per lo sgombero del materiale divenuto inservibile. Infine alle voci da 14 a 21 sono elencati danni, meno rilevanti economicamente, che hanno riguardato il vestiario dei dipendenti, materiale di cancelleria e altro.
3 La prova del danneggiamento di tutti questi materiali risulta anche dalle fotografie prodotte da parte attrice sub doc.ti da 44 a 49 dove si vedono chiaramente i pallet rovesciati a terra dall'acqua con tutto il loro contenuto, sporco ed ormai inservibile.
La quantificazione economica del danno è poi avvenuta da parte del Geom. sulla Pt_3
base delle fatture di acquisto esibitegli da che le ha anche tutte prodotte in Pt_1
questa causa (vedi doc.ti da 9 a 39). Si accettano pertanto tali valorizzazioni anche tenuto conto del fatto che non le ha contestate, limitandosi ad Controparte_3
affermare genericamente che contestava la perizia di controparte, senza però mai allegare in quale parte e per quale motivo non la condividesse, il che equivale a mancata contestazione.
Ciò detto si passa ad esaminare il punto più controverso della causa e cioè se il contratto di assicurazione posto a base della pretesa attorea coprisse anche il danno da perdita dei sacchetti utilizzati per la raccolta dei rifiuti. Si tratta, come ben spiegato dai testi, dei sacchetti che distribuisce senza corrispettivo alla popolazione dei Pt_1
Comuni consorziati, affinché i cittadini li utilizzino per la raccolta del rifiuto umido
(sacchetti compostabili) o secco (sacchetti non compostabili). Per parte attrice si tratterebbe di attrezzi o comunque di beni che in nessun caso potrebbero essere qualificati merci, posto che non produce né commercializza tali sacchetti che Pt_1
vengono utilizzati, proprio come ogni altri bene strumentale, per l'attività principale di la raccolta dei rifiuti. Per invece si tratterebbe di merci ( partita non Pt_1 CP_3
assicurata), in particolare rientrerebbero in tale definizione come “ materiali di consumo/imballaggi”, e non di beni durevoli, e come tali sarebbero esclusi dall'assicurazione.
Ad avviso del Tribunale, presa visione delle definizioni di “Attrezzature” e di “Merci” così come contenute nella sezione della polizza denominata “Definizioni specifiche per l'assicurazione incendio” ( ma la polizza è pacificamente estesa anche all'alluvione), i sacchetti per la raccolta dei rifiuti non rientrano né nell'una né nell'altra di tali definizioni.
4 In particolare non vengono contemplati nella prima definizione, quella di attrezzature
(che sono invece identificate come “Mobilio, impianti e mezzi di sollevamento, impianti idrici, termici, elettrici etc. nonché serbatoi meccanici e tubazioni”) né nella definizione di merci, non essendo evidentemente né materie prime, né ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati o finiti, dell'attività eseguita dall'assicurato, né imballaggi, perché non servivano da imballaggio di alcunché. Unica residua possibilità è che possano essere ritenuti “materiali di consumo”, ma ad avviso del Tribunale, pur trattandosi di beni usa e getta, non possono essere definiti tali, in quanto utilizzati da proprio per eseguire la sua attività principale e cioè la raccolta dei rifiuti, al pari Pt_1
di qualsiasi altro bene ritenuto invece strumentale da così come i cassonetti, CP_3
i contenitori a mastello ( anch'essi distribuiti alla popolazione), le compostiere, i contenitori per farmaci scaduti delle farmacie etc.
In altre parole è evidente che i sacchetti per la raccolta dei rifiuti ( a differenza ad es. della cancelleria o delle mascherine FFP2, della carta igienica o dei fazzoletti di carta utilizzati dai dipendenti sono il mezzo principale del core business di e Pt_1 Pt_1
come tale non possono essere assimilati ad un mero materiale di consumo.
Ciò è tanto vero che persino nella polizza 16 giugno 2020 ( doc. 4 attrice) , con cui rinnovava la precedente copertura assicurativa aumentando il massimale per Pt_1
rischio locativo del deposito magazzino oggetto di causa sito in Ovada Strada Rebbia, è specificato che all'interno di tale magazzino si trovavano, tra gli altri oggetti, anche
“sacchetti nuovi per la raccolta differenziata dei rifiuti”, a riprova dell'importanza per il regolamento contrattuale che, entrambe le parti, attribuivano alla presenza di tali beni.
Pertanto non rientrando i sacchetti per la raccolta dei rifiuti né nella definizione di attrezzature prevista in contratto ( anche se indubbiamente, sono mezzi strumentali alla raccolta dei rifiuti), né in quella di merci, non resta che dare applicazione alla clausola di UNIVERSALITA' presente a pag. 8 della polizza iniziale, laddove è detto “
Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il complesso delle attrezzature atte allo svolgimento dell'attività del Contraente. In caso di sinistro,
5 qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza le cose o l'oggetto verranno attribuiti alla partita attrezzature.” E come tali quindi anche i sacchetti devono ritenersi assicurati.
Occorre quindi, in accoglimento della domanda attorea, condannare la convenuta al pagamento della somma richiesta da parte attrice, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora. Sul punto vedi da ultimo Cass. 7216/2025 a mente della quale:
L'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo
l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova – possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta.
In conclusione si condanna a pagare a parte attrice la complessiva somma CP_4
di € € 161.126,61 oltre rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla medesima data ad oggi.
Per effetto di tale calcolo si giunge alla cifra di € 185.778,98 oltre interessi moratori nella misura di quelli legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano in dispositivo in base al D.M. 55/14, tabella 2, causa di valore compreso fra 52.000 e 260.000 Euro, parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, così decide:
in accoglimento della domanda di parte attrice condanna a Controparte_1
pagare a la somma di € 185.778,98, oltre interessi moratori nella misura di Parte_1
quelli legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
6 condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite, che Controparte_1
liquida in € 786 per esborsi ed € 14.103 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, Iva e CPNA come per legge.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 9 luglio 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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