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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella seguente composizione: ROBERTA DOTTA Presidente REL. SILVIA ALESSIO CAROSIO Giudice
ALESSIA SANTAMARIA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 5837/2024 promossa da:
nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. PIGINO MAURO
RICORRENTE
CONTRO
Questore della provincia di Vercelli Controparte_1
CONVENUTO NON COSTITUITO
Conclusioni di parte ricorrente: “in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al
Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale.
Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO.
Il ricorrente il 22/01/2019 ha presentato istanza al Questore di Vercelli di rinnovo Parte_1 del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La Commissione Territoriale di Caserta ha espresso parere negativo, ritenendo insufficiente il livello di integrazione raggiunto;
conseguentemente, atteso la natura vincolante del citato parere, il Questore di
Vercelli ha emesso il provvedimento di rigetto in data 14.9.2020 e notificato in data 14.3.2024. Con ricorso tempestivamente depositato il 26/03/2024, ha impugnato il predetto Parte_1 provvedimento chiedendo in via cautelare la sospensione e nel merito di riconoscere come sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 pagina 1 di 3 TUI e, conseguentemente, di ordinare la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale. Il convenuto, benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
In data 17.1.2025 il procedimento è stato riassegnato ad altro giudice.
All'udienza del 20.2.2025 sono state precisate le conclusioni;
quindi la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
**** Il provvedimento del Questore di Vercelli ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso per motivi umanitari, a seguito di parere negativo della CT di Caserta del 5.4.2019.
Nel ricorso si allega che l'allontanamento dallo Stato italiano determinerebbe una violazione al rispetto della vita privata e familiare, ora radicata in Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. 286/1998. Tenendo conto della comparazione attenuata tra la situazione del richiedente in Italia e le condizioni in cui si troverebbe se ritornasse in Nigeria, risulterebbe una sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU. La richiesta di sospensione è stata rigettata con la seguente motivazione:” non sussistono i presupposti (“pericolo imminente di un danno grave e irreparabile”) per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 150/2011, considerato che non c'è documentazione lavorativa in atti e per quanto riguarda la sfera familiare vi è in atti solo l'atto di nascita della figlia, nata in [...] nel 2019 e riconosciuta dal ricorrente solo nel 2022, senza alcuna documentazione attestante la coabitazione con la campagna (che viene anche indicata in atti con due cognomi diversi e ) o l'effettivo rapporto con la figlia minore”. Parte_2 Parte_3
Va premesso che la domanda di rinnova va vagliata alla stregua della normativa di cui al D.L. 21 ottobre 2020, n. 130.
Orbene permangono le ragioni che hanno portato al diniego della sospensiva.
Non solo, infatti, non si dimostra in alcun modo l'esistenza del nucleo familiare in quanto tale, bensì, dagli atti depositati, risultano discrepanze circa l'identità della madre della bambina. Il diniego della Commissione territoriale di Caserta fa riferimento ad ed il medesimo nome è riportato Parte_3 sulla carta di identità della donna. Al contrario, l'atto di nascita della figlia del ricorrente, , Persona_1 riporta il nome di ” quale madre della bambina. Lo stesso riferimento è riportato sulla Parte_2 ricevuta del permesso di soggiorno della donna. Inoltre, nonostante gli atti attestino la frequenza presso la scuola dell'infanzia “ a Napoli di , non è noto se il padre viva Persona_2 Persona_1 effettivamente con la bambina e con sua madre.
Infine non viene depositato alcun documento attinente a contratti di lavoro e locazione presenti e passati. Non si certifica alcuna conoscenza della lingua italiana.
Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Il ricorso pertanto deve essere respinto.
Nulla in punto spese attesa la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida nella somma di 2100,00 oltre Iva,
Cpa e rimborso forfettario se dovuti.
Nulla in punto spese.Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 24.2.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza. Il Presidente
ROBERTA DOTTA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella seguente composizione: ROBERTA DOTTA Presidente REL. SILVIA ALESSIO CAROSIO Giudice
ALESSIA SANTAMARIA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. R.G. 5837/2024 promossa da:
nato in [...] in data [...] rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. PIGINO MAURO
RICORRENTE
CONTRO
Questore della provincia di Vercelli Controparte_1
CONVENUTO NON COSTITUITO
Conclusioni di parte ricorrente: “in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al
Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale.
Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO.
Il ricorrente il 22/01/2019 ha presentato istanza al Questore di Vercelli di rinnovo Parte_1 del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La Commissione Territoriale di Caserta ha espresso parere negativo, ritenendo insufficiente il livello di integrazione raggiunto;
conseguentemente, atteso la natura vincolante del citato parere, il Questore di
Vercelli ha emesso il provvedimento di rigetto in data 14.9.2020 e notificato in data 14.3.2024. Con ricorso tempestivamente depositato il 26/03/2024, ha impugnato il predetto Parte_1 provvedimento chiedendo in via cautelare la sospensione e nel merito di riconoscere come sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 pagina 1 di 3 TUI e, conseguentemente, di ordinare la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale. Il convenuto, benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
In data 17.1.2025 il procedimento è stato riassegnato ad altro giudice.
All'udienza del 20.2.2025 sono state precisate le conclusioni;
quindi la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
**** Il provvedimento del Questore di Vercelli ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso per motivi umanitari, a seguito di parere negativo della CT di Caserta del 5.4.2019.
Nel ricorso si allega che l'allontanamento dallo Stato italiano determinerebbe una violazione al rispetto della vita privata e familiare, ora radicata in Italia, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. d.lgs. 286/1998. Tenendo conto della comparazione attenuata tra la situazione del richiedente in Italia e le condizioni in cui si troverebbe se ritornasse in Nigeria, risulterebbe una sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che renderebbero il rimpatrio lesivo ai sensi dell'art. 8 CEDU. La richiesta di sospensione è stata rigettata con la seguente motivazione:” non sussistono i presupposti (“pericolo imminente di un danno grave e irreparabile”) per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 150/2011, considerato che non c'è documentazione lavorativa in atti e per quanto riguarda la sfera familiare vi è in atti solo l'atto di nascita della figlia, nata in [...] nel 2019 e riconosciuta dal ricorrente solo nel 2022, senza alcuna documentazione attestante la coabitazione con la campagna (che viene anche indicata in atti con due cognomi diversi e ) o l'effettivo rapporto con la figlia minore”. Parte_2 Parte_3
Va premesso che la domanda di rinnova va vagliata alla stregua della normativa di cui al D.L. 21 ottobre 2020, n. 130.
Orbene permangono le ragioni che hanno portato al diniego della sospensiva.
Non solo, infatti, non si dimostra in alcun modo l'esistenza del nucleo familiare in quanto tale, bensì, dagli atti depositati, risultano discrepanze circa l'identità della madre della bambina. Il diniego della Commissione territoriale di Caserta fa riferimento ad ed il medesimo nome è riportato Parte_3 sulla carta di identità della donna. Al contrario, l'atto di nascita della figlia del ricorrente, , Persona_1 riporta il nome di ” quale madre della bambina. Lo stesso riferimento è riportato sulla Parte_2 ricevuta del permesso di soggiorno della donna. Inoltre, nonostante gli atti attestino la frequenza presso la scuola dell'infanzia “ a Napoli di , non è noto se il padre viva Persona_2 Persona_1 effettivamente con la bambina e con sua madre.
Infine non viene depositato alcun documento attinente a contratti di lavoro e locazione presenti e passati. Non si certifica alcuna conoscenza della lingua italiana.
Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Il ricorso pertanto deve essere respinto.
Nulla in punto spese attesa la mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida nella somma di 2100,00 oltre Iva,
Cpa e rimborso forfettario se dovuti.
Nulla in punto spese.Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Torino del 24.2.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza. Il Presidente
ROBERTA DOTTA
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