Sentenza 1 giugno 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/06/2004, n. 10474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10474 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RU MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ACERO 2/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BAZZANI, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONINO CUOMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE SORRENTO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/9417 proposto da:
COMUNE SORRENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato WALTER ALBORA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
RU MA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 262/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 12/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/12/03 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Sorrento, con atto notificato il 9 gennaio 1988, propose opposizione avverso il ricorso col quale IA SO, ai sensi dell'art. 3 L. 10 maggio 1976, n. 346, aveva chiesto riconoscersi il suo diritto di proprietà su un vetusto fabbricato catastalmente intestato al Comune di Sorrento, che egli assumeva di possedere da oltre venti anni, perché, essendo adiacente a fondi da lui condotti in affitto, lo aveva adibito a frantoio, deposito di attrezzi e ricovero di animali.
L'opposizione era fondata sul rilievo del valore artistico dell'immobile, la cui origine risaliva al 1600, e sulla sua inclusione nel perimetro dell'area del cimitero comunale nonché sulla destinazione della parte di esso non diruta, in un primo tempo, ad abitazione del custode del cimitero e, successivamente, ad operazioni necrologiche.
Intervennero in causa, per resistere sia al ricorrente sia all'opponente, PE SO e AN SO, proprietari dei fondi condotti in affitto dal SO IA, i quali, adducendo che l'attività di frantoio esercitata nell'immobile oggetto del ricorso era svolta al servizio dei vari fondi finitimi, sostennero che essi erano comproprietari dell'immobile stesso.
L'adito pretore accolse l'opposizione, rigettando sia la domanda del ricorrente sia quella proposta dagli interventori. Proposero appello principale il SO IA ed appello incidentale il SO PE ed il SO AN ed il Tribunale di Napoli si è pronunciato sui gravami con sentenza resa in data 12 gennaio 2000. Escluso che il giudizio di opposizione potesse risolversi con declaratoria di estinzione, come richiesto dall'appellante principale, non costituendo prova idonea della dedotta transazione la delibera comunale n. 173 del 15 novembre 1989, il giudice d'appello ha, in primo luogo, ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova della demanialità comunale dell'immobile, risultando estremamente generica la prova per testi all'uopo svoltasi e potendosi riconoscere solo valore indiziario alla intestazione catastale del bene, sicché non era consentito trarre una presunzione di demanialità dalla natura del bene e dalle sue caratteristiche.
Ciò, tuttavia, non consentiva, ad avviso del Tribunale, l'accoglimento della pretesa del SO IA, essendo mancata la prova, il cui onere gravava sul ricorrente, sia del possesso protrattosi per il periodo di quindici anni richiesto dall'art. 1159- bis cod. civ. sia dell'animus possidendi, poiché i testi escussi erano smentiti, quanto alla data d'inizio della relazione di fatto del ricorrente con l'immobile, dalla documentazione versata in atti ex adverso e l'utilizzazione dell'immobile da parte del ricorrente risultava strettamente strumentale e complementare rispetto all'attività di coltivazione dei fondi condotti in affitto dallo stesso ricorrente, sì da escludere che potesse configurarsi come uso autonomo del bene, compiuto nell'esercizio di un potere distinto da quello proprio dell'affittuario.
Ugualmente, ha ritenuto il Tribunale, gli interventori non avevano provato l'asserito loro diritto di proprietà del bene. Tutto ciò premesso, la sentenza di appello si conclude col seguente dispositivo: 1) Accoglie il primo motivo di appello principale nonché il primo e secondo motivo di appello incidentale ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, tranne che per la statuizione relativa alle spese, rigetta l'opposizione del Comune di Sorrento;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso IA SO, affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Salerno, che, a sua volta, propone ricorso incidentale, fondato su due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., i due ricorsi, essendo stati proposti avverso una stessa sentenza, vanno riuniti.
Col primo motivo il ricorrente principale censura la sentenza impugnata "per difetto di motivazione e contraddittorietà della sentenza impugnata", adducendo che il Tribunale incorre in contraddizione quando, pur rigettando l'opposizione proposta dal Comune di Sorrento, perviene al rigetto della domanda proposta da esso ricorrente.
La censura è infondata, poiché la denunciata contraddittorietà della sentenza impugnata è solo apparente.
Per vero, non v'è contraddizione tra il rigetto della domanda dell'opponente Comune, volta all'accertamento della demanialità comunale dell'immobile, ed il rigetto della domanda dell'opposto, tendente alla declaratoria dell'acquisto per usucapione dello stesso immobile.
Il negato accertamento della demanialità comunale dell'immobile non implica necessariamente che il SO IA abbia usucapito la proprietà dello stesso bene.
L'unico errore commesso dal giudice d'appello, emandabile ai sensi dell'art. 384, cpv., cod. proc. civ., sta nell'avere, in dispositivo, rigettata l'opposizione del Comune, che, invece, in conseguenza del rigetto della domanda di usucapione avanzata dal SO IA e solo in virtù di tale rigetto, era stata sostanzialmente accolta, essendo, essa, diretta a contrastare, innanzitutto, quella pretesa. Col secondo motivo il ricorrente principale denuncia "contraddittorietà di motivazione connessa ad errata valutazione del comportamento del Comune di Sorrento, delle risultanze processuali e dei documenti esibiti".
Rileva, all'uopo, che, nonostante le risultanze della prova per testi, anche di parte avversa, e nonostante il mancato accertamento della demanialità comunale del fabbricato, il Tribunale ha negata l'usucapione, da parte di esso ricorrente, del bene. Tale statuizione, ad avviso del ricorrente, contrasterebbe, peraltro, con una delibera del consiglio comunale di Sorrento, con la quale si riconosceva la difficoltà di provare l'appartenenza del bene al demanio comunale e, per tale ragione, si deliberava di proporre al ricorrente una transazione, con l'offerta della somma di L. 40.000.000.
Infine, il ricorrente sostiene che il documento relativo al suo rapporto con PE e OR SO, valorizzato dal giudice d'appello per escludere il completamento del termine di quindici anni utile all'usucapione, in realtà sarebbe irrilevante, essendo stato redatto solo a fini fiscali.
La censura è inammissibile, poiché attiene ad una sola delle due rationes decidendi poste dal giudice d'appello a fondamento della statuizione di rigetto della domanda di usucapione speciale proposta dal ricorrente.
Il Tribunale ha negata l'usucapione sia sul rilievo che non risultava provato il possesso, da parte del SO IA, dell'immobile per la durata prescritta dalla legge sia perché andava escluso l'animus possidendi, dal momento che l'utilizzazione dell'immobile da parte del ricorrente era meramente strumentale e complementare alla coltivazione dei fondi, detenuti dal ricorrente nomine alieno (degli interventori PE e AN SO).
Solo la prima ratio è oggetto della pur diffusa censura del ricorrente, che, in tal modo, trascura del tutto la seconda, idonea da sola, al pari della prima, a sorreggere la statuizione impugnata. Col terzo motivo il ricorrente principale si duole di omessa od insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando che la sentenza impugnata, nel negare che fosse stata data la prova della transazione proposta dal Comune di Sorrento con la delibera n. 173 del 15 dicembre 1989, ha trascurato di esaminare la tempestiva accettazione di quella proposta operata da esso ricorrente con la lettera raccomandata in data 15 marzo 1990.
La censura non può essere condivisa, poiché l'elemento di prova che sarebbe stato trascurato dal giudice d'appello era privo del necessario carattere della decisività.
Trattandosi di contratto concluso dalla P.A., la delibera dell'organo collegiale comunale che è atto interno dell'Ente, doveva essere necessariamente riversata in un atto negoziale, sottoscritto dall'organo deputato a rappresentare all'esterno il Comune. In difetto della manifestazione della volontà contrattuale dell'Ente da parte di detto organo, il consenso scritto del ricorrente alla transazione solo deliberata dall'organo collegiale risultava insufficiente a dar vita al negozio.
Col quarto motivo il ricorrente principale denuncia contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata, evidenziando, in primo luogo, il già rilevato contrasto tra motivazione e dispositivo ed, in secondo luogo, che il rigetto delle domande proposte da esso ricorrente, dal Comune e dai terzi interventori legittima a porre l'interrogativo su chi sia effettivamente il proprietario del bene, sul titolo in forza del quale esso ricorrente lo detiene e sul diritto del Comune a chiederne il rilascio.
La censura, salvo che nella prima parte, comunque infondata per le ragioni svolte sub 1), è inammissibile per evidente assoluta genericità.
È bene, comunque, sottolineare ancora che il rigetto della domanda di accertamento della demanialità del bene o del suo acquisto per usucapione da parte di terzi non implica necessariamente la fondatezza della domanda di usucapione proposta dal ricorrente. Va, ora, esaminato il ricorso incidentale.
Col primo motivo il Comune di Sorrento, censurando la sentenza impugnata per difetto di motivazione e contraddittorietà delle sue statuizioni, adduce che il Tribunale erroneamente ha esteso il suo esame ad un oggetto l'accertamento della proprietà del fabbricato in capo ad esso ricorrente - che non era compreso nel tema della controversia, poiché nessuna eccezione o domanda riconvenzionale a tal fine era stata proposta e, comunque, il diritto di proprietà di esso ricorrente non era stato mai contestato.
Precisa il ricorrente che le vicende del fabbricato erano state solo illustrate dal punto di vista storico e che il fabbricato, rientrante nel perimetro del cimitero, non era stato oggetto di procedura espropriativa ai fini dell'ampliamento del cimitero, perché risultante di proprietà di esso Comune.
Pertanto, ad avviso del ricorrente, una volta rigettata la domanda di usucapione proposta dal SO IA, la sua opposizione doveva essere accolta.
La censura è infondata, poiché, come risulta dall'esame compiuto dal giudice d'appello, sul punto insindacabile, il Comune aveva proposto, sia pure implicitamente, domanda di accertamento incidentale della demanialità comunale del bene oggetto della domanda principale di usucapione proposta dal SO IA. Ovviamente, per le considerazioni svolte nel corso dell'esame del primo motivo del ricorso principale, le sorti della domanda di accertamento proposta dal Comune non erano strettamente consequenziali al rigetto della domanda principale di usucapione, trattandosi di accertamenti del tutto autonomi, in quanto fondati su circostanze tra loro non connesse.
Va, comunque, ribadito che erroneamente, sul piano formale, il Tribunale ha statuito il rigetto dell'opposizione, poiché questa, in quanto volta al rigetto della domanda di usucapione proposta ex adverso, risultava sostanzialmente accolta.
Col secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia contraddittorietà fra motivazione e dispositivo, riproponendo, sotto diverso angolo visuale, la censura proposta dal ricorrente principale col quarto motivo.
La censura, per le stesse ragioni esposte con riferimento al quarto motivo del ricorso principale, è inammissibile per assoluta genericità.
Conclusivamente, i due ricorsi vanno rigettati.
La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 1^ giugno 2004