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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 14/05/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 978/2024
avente per oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
promossa da
CF , nata ad [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Valtournenche Fraz. Montaz, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Boschini del Foro di Aosta e presso il suo studio elettivamente domiciliata in NT RI (Ao), Loc. La Maladière n. 1,
(C.F. , pec fax 0165/239557) C.F._2 Email_1
-Ricorrente-
Contro
CF Controparte_1 C.F._1
-Convenuto contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero che ha rassegnato le sue conclusioni
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dai documenti, dalle allegazioni e dalle deduzioni di parte ricorrente risulta quanto segue:
pagina 1 di 3 in data 4/09/1999, nel Comune di Valtournenche, le parti hanno contratto matrimonio civile, iscritto con l'atto n. 3 Serie A Parte II dell'anno 1999, optando per il regime della separazione dei beni (doc.1);
i coniugi avevano fissato il domicilio coniugale a Valtournenche in Fraz. Montaz, ove la signora dimora tuttora (doc. 2), e dalla loro unione non sono nati figli;
Pt_1
in data 6/05/2010 il signor usciva di casa dicendo alla moglie che doveva recarsi in Banca CP_1
a Verres e che sarebbe rientrato più tardi e, da quel giorno, la signora non ha più avuto Pt_1
notizie del marito, tanto che in data 27/07/2010 presentava presso la Procura di Aosta denuncia/querela per il reato di cui all'art. 570 c.p. (doc. 3), querela rimessa in data 2/11/2010 per l'impossibilità di rintracciare il marito (doc. 4), il quale risulta irreperibile a far data dal
28/06/2012, come si evince dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di ND NT
LM (doc. 5).
La ricorrente ha dedotto che la fine del matrimonio sarebbe da addebitarsi esclusivamente al comportamento del che, in violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, ha lasciato CP_1
l'abitazione coniugale e non ha più dato alcuna notizia di sé, rendendosi irreperibile e venendo meno ai suoi doveri di assistenza morale e materiale.
All'udienza fissata la causa è stata rimessa in decisione.
Deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi essendo pacificamente venuta meno tra le parti la comunione morale e spirituale che è alla base del vincolo matrimoniale.
Non può tuttavia pronunciarsi l'addebito in quanto il mero dato di fatto dell'allontanamento del coniuge dal domicilio familiare risulta nella specie neutro circa le reali ragioni del comportamento, cosicché non è dato apprezzare la reale sussistenza di una violazione dell'obbligo di coabitazione e di assistenza materiale e morale da parte del convenuto che sia stata causa della crisi coniugale.
In linea generale, in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa.
pagina 2 di 3 Nella specie, il convenuto contumace verosimilmente non ha avuto neppure conoscenza del processo, considerata la sua irreperibilità.
Inoltre, si rileva che la separazione è stata richiesta circa quindici anni dopo l'allontanamento del coniuge e tale comportamento fa fondatamente supporre che alla base della crisi coniugale e della separazione di fatto vi sia una scelta condivisa dalle parti.
La sostanziale acquiescenza all'allontanamento del coniuge appare, cioè, riconducibile alla pari volontà dei coniugi di porre fine alla vita comune.
In tale situazione di sostanziale incertezza, si impone comunque il rigetto della domanda di addebito.
Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili, trattandosi di pronuncia necessaria sullo status
e considerata l'assenza di contestazioni sulla pronuncia della separazione da parte del convenuto rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero, ogni altra domanda disattesa:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
mandano all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni di legge;
respinge la domanda di addebito.
Dichiara irripetibili le spese di causa.
Aosta, 12.5.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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