CASS
Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2024, n. 5853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5853 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/07/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Francesca CERONI, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5853 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 10/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare presentata ai sensi degli artt. 47-ter ord. pen., 16-nonies, legge 15 marzo 1991, n. 82, portante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, nell'interesse di NI PA, collaboratore di giustizia, evidenziando che il «beneficio è ritenuto prematuro, occorrendo normalizzare la condotta e stabilizzare l'equilibrio ed approfondire la revisione critica». 2. Ricorre NI PA, a mezzo del difensore avv. Domenico Esposito, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 16-nonies, legge n. 82 del 1991, e la illogicità della motivazione che, a fronte dei positivi pareri (Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Direzione Distrettuale Antimafia e Servizio Centrale di Protezione) e relazioni (osservazione penitenziaria), prospetta un giudizio negativo incentrato su elementi concernenti i reati commessi in data anteriore alla collaborazione (iniziata il 17 aprile 2018), omettendo di considerare il significativo periodo di tempo trascorso agli arresti domiciliari, e che la rilevata problematicità di adattamento al contesto detentivo deriva, semmai, proprio dalla scelta operata che ha portato il ricorrente, da ultimo, a segnalare l'illecito ingresso in carcere di apparecchi cellulari, poi effettivamente rinvenuti, scelta che ha determinato una intuibile difficoltà di relazione con gli altri detenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 1.1. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16- nonies, comma terzo, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza» (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671). 2 2. Il Tribunale di sorveglianza, che ha fatto buon uso del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non ha compiuto errori logici nella motivazione del provvedimento impugnato. 2.1. A fronte della esistenza dei positivi elementi conoscitivi risultanti dai pareri della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, della Direzione Distrettuale Antimafia e del Servizio Centrale di Protezione, nonché della relazione di osservazione penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato: la riduttività della rielaborazione critica del proprio agito (definita dall'interessato una semplice "parentesi sbagliata"); la soggettività della scelta di collaborazione (priva di senso di responsabilità per le condotte compiute e di condanna per i reati commessi;
omessa valorizzazione, quale spinta collaborativa, del tentato omicidio subito); l'atteggiamento oppositivo manifestato anche con l'astensione dal vitto e dalla terapia (tanto da essere sottoposto al regime di sorveglianza); l'inadeguato adattamento al contesto (aggressione subìta in carcere a causa di infondate accuse rivolte a un compagno di detenzione;
pettegolezzi sconvenienti su famigliari di altri detenuti che hanno determinato l'isolamento sociale del condannato); l'esistenza di rilevanti carichi pendenti (sentenze di condanna) che lasciano presagire un sensibile incremento del residuo di pena. 2.2. Il ricorso, che si limita a trascurare tali emergenze, ribadisce le positive valutazioni delle quali pure il Tribunale dà atto, senza riuscire a porre in luce chiari elementi di illogicità della motivazione. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 gennaio 2024.
lette le conclusioni del PG Francesca CERONI, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato;
dato avviso al difensore;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5853 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 10/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare presentata ai sensi degli artt. 47-ter ord. pen., 16-nonies, legge 15 marzo 1991, n. 82, portante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, nell'interesse di NI PA, collaboratore di giustizia, evidenziando che il «beneficio è ritenuto prematuro, occorrendo normalizzare la condotta e stabilizzare l'equilibrio ed approfondire la revisione critica». 2. Ricorre NI PA, a mezzo del difensore avv. Domenico Esposito, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione all'art. 16-nonies, legge n. 82 del 1991, e la illogicità della motivazione che, a fronte dei positivi pareri (Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Direzione Distrettuale Antimafia e Servizio Centrale di Protezione) e relazioni (osservazione penitenziaria), prospetta un giudizio negativo incentrato su elementi concernenti i reati commessi in data anteriore alla collaborazione (iniziata il 17 aprile 2018), omettendo di considerare il significativo periodo di tempo trascorso agli arresti domiciliari, e che la rilevata problematicità di adattamento al contesto detentivo deriva, semmai, proprio dalla scelta operata che ha portato il ricorrente, da ultimo, a segnalare l'illecito ingresso in carcere di apparecchi cellulari, poi effettivamente rinvenuti, scelta che ha determinato una intuibile difficoltà di relazione con gli altri detenuti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. 1.1. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che «ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16- nonies, comma terzo, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991 n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza» (Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671). 2 2. Il Tribunale di sorveglianza, che ha fatto buon uso del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non ha compiuto errori logici nella motivazione del provvedimento impugnato. 2.1. A fronte della esistenza dei positivi elementi conoscitivi risultanti dai pareri della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, della Direzione Distrettuale Antimafia e del Servizio Centrale di Protezione, nonché della relazione di osservazione penitenziaria, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato: la riduttività della rielaborazione critica del proprio agito (definita dall'interessato una semplice "parentesi sbagliata"); la soggettività della scelta di collaborazione (priva di senso di responsabilità per le condotte compiute e di condanna per i reati commessi;
omessa valorizzazione, quale spinta collaborativa, del tentato omicidio subito); l'atteggiamento oppositivo manifestato anche con l'astensione dal vitto e dalla terapia (tanto da essere sottoposto al regime di sorveglianza); l'inadeguato adattamento al contesto (aggressione subìta in carcere a causa di infondate accuse rivolte a un compagno di detenzione;
pettegolezzi sconvenienti su famigliari di altri detenuti che hanno determinato l'isolamento sociale del condannato); l'esistenza di rilevanti carichi pendenti (sentenze di condanna) che lasciano presagire un sensibile incremento del residuo di pena. 2.2. Il ricorso, che si limita a trascurare tali emergenze, ribadisce le positive valutazioni delle quali pure il Tribunale dà atto, senza riuscire a porre in luce chiari elementi di illogicità della motivazione. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 gennaio 2024.