TAR Milano, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 255
TAR
Decreto presidenziale 14 agosto 2024
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TAR
Decreto cautelare 4 ottobre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 17 ottobre 2024
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TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errore materiale nella presentazione della Dichiarazione di offerta economica

    Il Tribunale ritiene che la "Dichiarazione di offerta economica" sia un documento essenziale e negoziale, distinto dal "Documento d'offerta" che ha valore riepilogativo. Il caricamento di una dichiarazione errata per il lotto di riferimento costituisce una violazione del disciplinare che prevede l'esclusione a pena di esclusione, equiparabile alla mancata presentazione. L'errore non può essere sanato tramite soccorso istruttorio in quanto comporterebbe una modifica sostanziale dell'offerta.

  • Rigettato
    Richiesta di soccorso istruttorio per la correzione dell'errore

    Il Tribunale ritiene che il soccorso istruttorio non possa essere utilizzato per sostituire il contenuto dell'offerta, ma solo per chiarirne l'incertezza. Nel caso di specie, la sostituzione della dichiarazione errata con quella corretta costituirebbe una modifica sostanziale dell'offerta, in violazione del principio di par condicio e della ratio del soccorso istruttorio.

  • Rigettato
    Illegittimità della lex specialis per violazione dei principi di tassatività delle cause di esclusione e favor partecipationis

    Il Tribunale rigetta tale censura, affermando che la clausola non attiene a un requisito di partecipazione, ma definisce l'impegno negoziale del concorrente. L'esclusione deriva dalla formulazione di un'offerta non in linea con i requisiti minimi della commessa, a causa di un errore del concorrente nell'allegare il file corretto, nonostante le raccomandazioni di attenzione e diligenza.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'esclusione

    Confermata l'esclusione della ricorrente dalla gara, essa non ha più interesse a dolersi dell'aggiudicazione di una gara cui non aveva titolo a partecipare.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'esclusione

    Confermata l'esclusione della ricorrente dalla gara, essa non ha più interesse a dolersi dell'aggiudicazione di una gara cui non aveva titolo a partecipare.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'esclusione

    Confermata l'esclusione della ricorrente dalla gara, essa non ha più interesse a dolersi dell'aggiudicazione di una gara cui non aveva titolo a partecipare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 255
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 255
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo