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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 554/2025 RGA avverso la sentenza n. 387/2025 R.S. del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, pubblicata il giorno 12/6/2025, nel giudizio iscritto al n. 554/2025 R.G., notificata in data 02/07/2025; avente ad oggetto: sanzione disciplinare - revoca incarico;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 30/10/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Prof. Antonio D'Aloia, presso il cui studio - sito in Parma, Borgo Venti Marzo n. 7 – ha eletto domicilio, come da procura in atti;
appellante;
pag. 1 di 6 contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
Appellato contumace;
udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati, Parte_2
proponeva gravame avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, come indicata in epigrafe, chiedendo – previa integrale riforma della pronuncia gravata – l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in I grado.
Segnatamente, quanto al giudizio di I grado, efficacemente il giudice di prime cure esponeva quanto segue: “Con ricorso depositato in data 25.10.2024 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_2 [...]
, deducendo l'illegittimità della sanzione Controparte_2 della revoca dell'incarico senza preavviso di cui all'art. 39 dell'ACN 31 marzo
2020, comunicata alla ricorrente con PEC del 02.02.2024 e di ogni altro atto presupposto o, comunque, collegato e, conseguentemente, domandando la condanna dell'Amministrazione convenuta alla reintegrazione della ricorrente nella sua posizione lavorativa nonché al risarcimento del danno dalla medesima patito, pari alle retribuzioni non percepite a far data dalla revoca dell'incarico.
A fondamento della domanda, rappresentava, in particolare: a) di avere prestato la propria attività lavorativa, dal 2011 fino a febbraio 2024, presso CP_3
di Parma, e in particolare, presso l'UOS NPIA di Fidenza – Sede di NO, in qualità di medico specialista ambulatoriale nella disciplina neuropsichiatria
pag. 2 di 6 infantile;
b) di avere svolto per anni le mansioni cui era preposta, le quali consistevano per la massima parte nello svolgimento di visite domiciliari ex ACN del 31 marzo 2020; c) di avere avuto in carico, nonostante un monte lavorativo pari a 20 ore settimanali, un numero di pazienti sproporzionato rispetto a quello dei propri colleghi (doc. 5 fasc. parte ricorrente); d) di essere stata, altresì, continuamente esposta a insistenti richieste, da parte del responsabile dell'UOS
NPIA di Fidenza, dott.ss e) di prestare servizio anche in Persona_1
altri distretti, nonostante la propria attività dovesse essere circoscritta alla sede di
NO; f) di essere stata preposta, da sola, al bacino di utenza di tutti i pazienti dei comuni di NO (PR), IV (PR), NT (PR) e NT RO (PR), nonché di tutte le scuole secondarie di secondo grado della città di Parma;
g) di avere presentato per due volte istanza di mobilità intra-aziendale per la sede di
Traversetolo, più vicina al proprio luogo di residenza, ma di non aver ricevuto alcun riscontro in proposito nonostante, per l'anno 2023, risultasse prima e unica candidata nell'elenco dei soggetti richiedenti (doc.ti 6 e 11 fasc. parte ricorrente);
h) che l'azienda convenuta, in data 02.02.2024, comunicava alla ricorrente, a mezzo PEC, la sanzione della revoca senza preavviso dell'incarico ai sensi dell'art. 39, comma 9, lett. b) dell'ACN del 31 marzo 2020 per la violazione delle seguenti norme: - comma 1, lett. a), b), c), h) e l) del codice di disciplina;
- art. 14, comma
3 del codice di comportamento;
- artt. 2104 e 2015 c.c.; i) che la predetta sanzione disciplinare veniva comminata all'esito del procedimento disciplinare n.
71045/2023, incardinato per i seguenti fatti: - l'aver ricevuto, nell'ambito di una visita privata a pagamento, il paziente sig. minore Controparte_4
affetto da psicopatologia, beneficiario della L. n. 104/1992 e già in carico alla ricorrente;
- il rilascio di Certificato di Diagnosi Funzionale dietro corresponsione della somma di euro 130,00, da parte della madre del sig. ; - l'avere CP_4
sistematicamente timbrato l'uscita dal lavoro utilizzando un timbratore marcatempo collocato presso la Casa della Comunità di Traversetolo anziché
pag. 3 di 6 presso la Casa della Comunità di NO;
l) di essere stata, altresì, diffidata dalla convenuta, in data 21.03.2024, al pagamento della somma complessiva di Euro
74.014,69, calcolata mediante l'azzeramento totale delle ore relative alle giornate per cui risultavano anche solo minime irregolarità relative alle procedure di timbratura;
m) di avere, quindi, formalmente impugnato il provvedimento di revoca in data 29.03.2024, evidenziando, altresì, l'infondatezza della richiesta di pagamento pervenuta in data 21.03.2024.
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento di revoca sotto un duplice profilo: a) l'insussistenza dei fatti contestati;
b) la sproporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla gravità della condotta censurata.
Tanto premesso ed esposto, la ricorrente instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
1) accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione della revoca dell'incarico senza preavviso di cui all'art. 39 dell'ACN 31 marzo 2020, comunicata alla ricorrente con PEC del 02.02.2024, e di ogni altro atto presupposto o comunque collegato, e per l'effetto,
2) annullare tali atti e/o disapplicarli e/o riformarli;
3) conseguentemente, condannare l'Azienda convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nella sua posizione lavorativa ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dalla revoca alla reintegra sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari (al momenti della revoca) ad euro 1.923,13, oltre che dei danni legati alla lesione dell'identità e dell'immagine professionale della ricorrente, violata e pregiudicata dalla sanzione della revoca dell'incarico, e dall'allontanamento dalla posizione lavorativa avvenuto in conseguenza del suddetto provvedimento sanzionatorio, per motivazioni che offendono l'integrità
pag. 4 di 6 professionale della ricorrente;
danni che ci si riserva di quantificare e dei quali comunque si chiede in subordine la liquidazione in via equitativa.
Sul piano istruttorio si chiede altresì che l depositi il Registro Parte_3
delle visite domiciliari prenotate ed effettuate dalla dott.ssa nel periodo Pt_2
2021/2023, e che in mancanza l'Ecc.mo Giudice adito ne ordini l'esibizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre ad
IVA e CPA e come per legge.”.
Il Giudice di primo grado, nella resistenza di parte convenuta ed istruita la causa in via documentale, ha respinto le domande di parte ricorrente, condannandola altresì al pagamento delle spese sostenute da controparte.
Tanto premesso e posta la ritualità della notifica dell'atto di appello, si rileva che, con atto depositato telematicamente in data 14/10/2025, l'appellante dichiarava (testualmente) di: “rinunciare al giudizio e all'appello proposto”, evidenziando al riguardo la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del gravame.
Si rileva, peraltro, che la parte appellata – pur ritualmente evocata in giudizio - non risulta essersi costituita.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'istanza depositata dalla difesa di parte appellante, avuto riguardo al suo tenore letterale, concretizza un'ipotesi di rinuncia all'impugnazione, ossia alle domande spiegate in questo grado del giudizio;
come tale, pertanto, non richiede l'accettazione ad opera dell'odierno appellato ai fini della sua operatività, a differenza della mera rinuncia agli atti del giudizio disciplinata dall'art. 306 c.p.c. (si veda, sul punto, Cass.
6.3.2018, n. 5250).
A tanto consegue la cessazione della materia del contendere stante la sopravvenuta carenza dell'interesse ad ottenere la decisione in sede di appello.
Si precisa, infine, che non si provvede in ordine alle spese del grado, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'appellato.
pag. 5 di 6 Parimenti non è dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. n. 115 / 2002 in ragione della natura della presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'impugnazione;
- nulla in ordine alle spese del grado.
Bologna, 30.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente dott. Marcella Angelini
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 554/2025 RGA avverso la sentenza n. 387/2025 R.S. del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, pubblicata il giorno 12/6/2025, nel giudizio iscritto al n. 554/2025 R.G., notificata in data 02/07/2025; avente ad oggetto: sanzione disciplinare - revoca incarico;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 30/10/2025; promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Prof. Antonio D'Aloia, presso il cui studio - sito in Parma, Borgo Venti Marzo n. 7 – ha eletto domicilio, come da procura in atti;
appellante;
pag. 1 di 6 contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
Appellato contumace;
udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati, Parte_2
proponeva gravame avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, come indicata in epigrafe, chiedendo – previa integrale riforma della pronuncia gravata – l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in I grado.
Segnatamente, quanto al giudizio di I grado, efficacemente il giudice di prime cure esponeva quanto segue: “Con ricorso depositato in data 25.10.2024 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_2 [...]
, deducendo l'illegittimità della sanzione Controparte_2 della revoca dell'incarico senza preavviso di cui all'art. 39 dell'ACN 31 marzo
2020, comunicata alla ricorrente con PEC del 02.02.2024 e di ogni altro atto presupposto o, comunque, collegato e, conseguentemente, domandando la condanna dell'Amministrazione convenuta alla reintegrazione della ricorrente nella sua posizione lavorativa nonché al risarcimento del danno dalla medesima patito, pari alle retribuzioni non percepite a far data dalla revoca dell'incarico.
A fondamento della domanda, rappresentava, in particolare: a) di avere prestato la propria attività lavorativa, dal 2011 fino a febbraio 2024, presso CP_3
di Parma, e in particolare, presso l'UOS NPIA di Fidenza – Sede di NO, in qualità di medico specialista ambulatoriale nella disciplina neuropsichiatria
pag. 2 di 6 infantile;
b) di avere svolto per anni le mansioni cui era preposta, le quali consistevano per la massima parte nello svolgimento di visite domiciliari ex ACN del 31 marzo 2020; c) di avere avuto in carico, nonostante un monte lavorativo pari a 20 ore settimanali, un numero di pazienti sproporzionato rispetto a quello dei propri colleghi (doc. 5 fasc. parte ricorrente); d) di essere stata, altresì, continuamente esposta a insistenti richieste, da parte del responsabile dell'UOS
NPIA di Fidenza, dott.ss e) di prestare servizio anche in Persona_1
altri distretti, nonostante la propria attività dovesse essere circoscritta alla sede di
NO; f) di essere stata preposta, da sola, al bacino di utenza di tutti i pazienti dei comuni di NO (PR), IV (PR), NT (PR) e NT RO (PR), nonché di tutte le scuole secondarie di secondo grado della città di Parma;
g) di avere presentato per due volte istanza di mobilità intra-aziendale per la sede di
Traversetolo, più vicina al proprio luogo di residenza, ma di non aver ricevuto alcun riscontro in proposito nonostante, per l'anno 2023, risultasse prima e unica candidata nell'elenco dei soggetti richiedenti (doc.ti 6 e 11 fasc. parte ricorrente);
h) che l'azienda convenuta, in data 02.02.2024, comunicava alla ricorrente, a mezzo PEC, la sanzione della revoca senza preavviso dell'incarico ai sensi dell'art. 39, comma 9, lett. b) dell'ACN del 31 marzo 2020 per la violazione delle seguenti norme: - comma 1, lett. a), b), c), h) e l) del codice di disciplina;
- art. 14, comma
3 del codice di comportamento;
- artt. 2104 e 2015 c.c.; i) che la predetta sanzione disciplinare veniva comminata all'esito del procedimento disciplinare n.
71045/2023, incardinato per i seguenti fatti: - l'aver ricevuto, nell'ambito di una visita privata a pagamento, il paziente sig. minore Controparte_4
affetto da psicopatologia, beneficiario della L. n. 104/1992 e già in carico alla ricorrente;
- il rilascio di Certificato di Diagnosi Funzionale dietro corresponsione della somma di euro 130,00, da parte della madre del sig. ; - l'avere CP_4
sistematicamente timbrato l'uscita dal lavoro utilizzando un timbratore marcatempo collocato presso la Casa della Comunità di Traversetolo anziché
pag. 3 di 6 presso la Casa della Comunità di NO;
l) di essere stata, altresì, diffidata dalla convenuta, in data 21.03.2024, al pagamento della somma complessiva di Euro
74.014,69, calcolata mediante l'azzeramento totale delle ore relative alle giornate per cui risultavano anche solo minime irregolarità relative alle procedure di timbratura;
m) di avere, quindi, formalmente impugnato il provvedimento di revoca in data 29.03.2024, evidenziando, altresì, l'infondatezza della richiesta di pagamento pervenuta in data 21.03.2024.
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento di revoca sotto un duplice profilo: a) l'insussistenza dei fatti contestati;
b) la sproporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla gravità della condotta censurata.
Tanto premesso ed esposto, la ricorrente instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
1) accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione della revoca dell'incarico senza preavviso di cui all'art. 39 dell'ACN 31 marzo 2020, comunicata alla ricorrente con PEC del 02.02.2024, e di ogni altro atto presupposto o comunque collegato, e per l'effetto,
2) annullare tali atti e/o disapplicarli e/o riformarli;
3) conseguentemente, condannare l'Azienda convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nella sua posizione lavorativa ed al risarcimento del danno pari alle retribuzioni intercorrenti dalla revoca alla reintegra sulla base di una retribuzione mensile globale di fatto pari (al momenti della revoca) ad euro 1.923,13, oltre che dei danni legati alla lesione dell'identità e dell'immagine professionale della ricorrente, violata e pregiudicata dalla sanzione della revoca dell'incarico, e dall'allontanamento dalla posizione lavorativa avvenuto in conseguenza del suddetto provvedimento sanzionatorio, per motivazioni che offendono l'integrità
pag. 4 di 6 professionale della ricorrente;
danni che ci si riserva di quantificare e dei quali comunque si chiede in subordine la liquidazione in via equitativa.
Sul piano istruttorio si chiede altresì che l depositi il Registro Parte_3
delle visite domiciliari prenotate ed effettuate dalla dott.ssa nel periodo Pt_2
2021/2023, e che in mancanza l'Ecc.mo Giudice adito ne ordini l'esibizione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre ad
IVA e CPA e come per legge.”.
Il Giudice di primo grado, nella resistenza di parte convenuta ed istruita la causa in via documentale, ha respinto le domande di parte ricorrente, condannandola altresì al pagamento delle spese sostenute da controparte.
Tanto premesso e posta la ritualità della notifica dell'atto di appello, si rileva che, con atto depositato telematicamente in data 14/10/2025, l'appellante dichiarava (testualmente) di: “rinunciare al giudizio e all'appello proposto”, evidenziando al riguardo la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del gravame.
Si rileva, peraltro, che la parte appellata – pur ritualmente evocata in giudizio - non risulta essersi costituita.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che l'istanza depositata dalla difesa di parte appellante, avuto riguardo al suo tenore letterale, concretizza un'ipotesi di rinuncia all'impugnazione, ossia alle domande spiegate in questo grado del giudizio;
come tale, pertanto, non richiede l'accettazione ad opera dell'odierno appellato ai fini della sua operatività, a differenza della mera rinuncia agli atti del giudizio disciplinata dall'art. 306 c.p.c. (si veda, sul punto, Cass.
6.3.2018, n. 5250).
A tanto consegue la cessazione della materia del contendere stante la sopravvenuta carenza dell'interesse ad ottenere la decisione in sede di appello.
Si precisa, infine, che non si provvede in ordine alle spese del grado, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'appellato.
pag. 5 di 6 Parimenti non è dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. art. 13, co.
1-quater,
D.P.R. n. 115 / 2002 in ragione della natura della presente pronuncia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia all'impugnazione;
- nulla in ordine alle spese del grado.
Bologna, 30.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente dott. Marcella Angelini
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