Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4496 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
LA CORTE SUPR0449 6/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANONOME ggetto Ricorso in Cassazione;
copia notificata alla controparte SEZIONE TERZA CIVILE privo di alcune pagine;
impossibilità di conoscenza del contenuto dei motivi del Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ricorso;
inammissibilità del ricorso R.G.N. 12513/98 Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente Rel. Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO - Cron. .9702 Consigliere Dott. Francesco SABATINI Rep. 1536 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Dott. Alberto Ud. 22/09/00 TALEVI - Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AUTOSERVICE SRL, (ex Autoservice), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. Corona LUIGI, W elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE DHEON 50, presso lo studio dell'avvocato ROMEO BARTOLOMEO CARLO, che lo difende, con procura speciale del dott. Notaio Richiesta copia stud VINCENZO ASTUTI Catania 15/6/1998, REP.N.72864; dal Sig IL SOLE 24 ORE per diritti L3000 ricorrente # 2.8 MAR 2001
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del suo CANCELLERIA 2000 Presidente dott. Luigi Abete, elettivamente domiciliato 1454 in ROMA VIA VAL GARDENA 3, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che lo difende, con Richiesta copia esecutiva procura speciale del dott. Notaio MARIO LIGUORI, ROMAdal Sig. DE ANGELIS per diritti L. 24000+4 06 & 2001 1/9/1998, rep.n. 111451; 11 IL CANCELLIERE controricorrente - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE BANCA SALENTO SPA, in persona del suo Vice Presidente e Rilasciata copia legale al Sig. MARIO legale rappresentante pro-tempore, dr. Lorenzo Gorgoni, per diritti L. 2000+2 il 0.4. LUG. 2001...10.4 elettivamente domiciliato in ROMA PLE CLODIO 12, presso CANCELLIERE lo studio dell'avvocato MARZO G C, difeso dall'avvocato GALLUCCIO MEZIO FRANCESCO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 49/98 della Corte d'Appello di LECCE, emessa il 4/12/1997, depositata il 26/01/98; Em RG. 273/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica DIRITTI udienza del 22/09/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato LUCIO DE ANGELIS;
udito l'Avvocato MEZIO FRANCESCO GALLUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procu ratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso il per LIRE 10000 CANCELLERIA rinvio a nuovo ruolo per consentire una specificazione difere delle spese dei resistenti;
in subordine, rigetto del ricorso. AT981063 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AT981062 BE140342 2 BE140341 La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza resa in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE data 4.12.1997 -giudicando sulla controversia insorta Richiesta co Ho tra la Autoservice srl, da una parte, dall'altra, la dal Sig. per dirittil Banca del Salento, la Banca Nazionale del Lavoro e Se- il IL CANCE rino Mario per il risarcimento dei danni derivati all'Autoservice dal pagamento di un assegno emesso dal- trafugato e alterato -ha la stessa e successivamente rigettato l'appello proposto dalla Autoservice con la seguente motivazione- l'Autoservice (allora appellante principale) in primo grado aveva "dedotto la violazione dell'art. 41 R.D. 1736/1933 e, correlativamente, come fatto costitutivo della pretesa, l'effettuazione del pagamento а soggetto non banchiere, né cliente della banca;
le deduzioni formulate in appello -invalidità della prima girata;
mancato colposo rilievo delle alte- razioni presenti nel titolo;
ininfluenza della qualità P U M S Di di cliente da parte del Serino- integravano una domanda nuova per diversità di causa petendi rispetto a quella A S S C NOIZ allegata in primo grado". Di tale sentenza la Autoservice ha chiesto la cas- sazione con ricorso affidato a tre motivi al quale han- no resistito con controricorso la banca del Salento e la Banca Nazionale del Lavoro le quali hanno anche pre- E U avoro, S E T sentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Entrambe le resistenti hanno, in via preliminare, eccepito la inammissibilità del ricorso per essere la copia ad esse notificata parziale ed incompleta con to- tale omissione del secondo motivo di ricorso e con par- ziale esposizione del primo, dei quali motivi si presu- meva l'esistenza solo in forza della numerazione indi- cata nel ricorso stesso, e quindi con totale incompren- sione dei motivi di impugnazione. Osserva il Collegio che, in effetti, la copia del ricorso notificata alle resistenti è risultata mancante di due pagine nelle quali erano svolti parte del primo e quasi tutto il secondo motivo. Per quello che risulta dalla copia (integrale) del ricorso depositata in questo ufficio, tre motivi formulati, il primo per violazione degli artt. 99, 125, comma 1, 163 c.p.c. e per omessa, insufficiente o con- traddittoria motivazione;
il secondo per violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e per lo stesso vizio di motivazione;
il terzo per violazione degli artt. 38 e 41 R.D. 1736, 1933 e ancora per vizio di mo- tivazione- si basano su una comune doglianza: erronea- mente la sentenza impugnata ha ritenuto le doglianze formulate in appello (dalla attuale ricorrente) come "domanda nuova". Più analiticamente, le argomentazioni critiche sul 4 punto sono sviluppate con il primo motivo in una pagina mancante nelle copie notificate;
il secondo motivo ri- sulta del tutto incomprensibile;
il terzo risulta pie- namente svolto%; ma, facendo riferimento e basandosi an- cora sulla "erronea affermazione che si trattasse di h0000 domanda nuova" non era autonomamente comprensibile. 290000 Per tali considerazioni, in conformità alla preva- giurisprudenza (cfr. Cass. 12.1.2000; Cass. lente 10.4.1998 n. 3733; Cass. S.U.
1.6.1995 n. 6136), il ri- corso dee essere dichiarato inammissibile, con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese come precisato in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ri- corrente alle spese del giudizio di cassazione che li- 273.300 (BNL)e £ 263.500 (BANG SALENTO ) quida in L. e dei relativi onorari che liquida in L. 2.000.000 (due milioni) in favore di ciascuna delle controricorrenti. Così deciso in Roma, il 22.9.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Vitó ICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 gistrato in dat 2.4 APR. 2001 4 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 200.000 Depositata in Cancelleria 13245 versate 6. DUECENTONOVANEANLA Oggi, li 28 MAR. 2001 1. vizi - p. D FILIPPO) Il Responsabile Ceny Atti Giudiziari (D.ssa Mzala Glo IL CANCELLIERE (Dr. M. RACCIOHINI) Giovanni Giambattista E T N A Z I O R 5 O C *