Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 23/06/2025, n. 12417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12417 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12417/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13754/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13754 del 2024, proposto da
ER OL, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea de Bonis, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito e Ministero dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;
nei confronti
AL VA;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio/inerzia delle amministrazioni intimate nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento ai fini dell’esercizio della professione di docente (sostegno) del titolo abilitante conseguito all'estero (Romania), avviato con istanza n. 38217 del 28.5.2024, con ordine di provvedere entro il termine di trenta giorni, e in difetto, con nomina di commissario ad acta ;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 10 giugno 2025 il cons. M.A. di Nezza
Rilevato :
- che con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. notificato il 17.12.2024 (dep. in pari data) l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato il 28.5.2024 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che le amministrazioni intimate non hanno provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che le amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza con comparsa di stile;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato :
- che il ricorso è fondato (nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito; v. ex plur . di questo Tribunale, sez. IV, sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo del Ministero dell’istruzione e del merito (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che pertanto si deve ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, con le modalità e nei termini (stabiliti avendo riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2024) indicati in dispositivo;
- che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V^ ter , definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 120 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna l’anzidetta amministrazione al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Andrea de Bonis, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario AL di Nezza, Presidente, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Mario AL di Nezza |
IL SEGRETARIO