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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/07/2025, n. 2413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2413 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 838/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 838/2023 il 02.05.2023 promosso con atto di citazione in appello da
c.f. , con l'avv. Paolo Pozza con studio in Contrà Parte_1 P.IVA_1
Santo Stefano n.15 a Vicenza, per mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 6.10.2016 Tribunale di Padova R.G. 8312/2016
appellante
contro
1 (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del dott. , rappresentata e difesa per procura alle liti in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Maddalena Arlenghi del Foro di
Milano,
appellata
Oggetto: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza n. 1763/2022 del Tribunale di Padova
pubbl. il 21.10.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
In via principale e di merito:
1.Accertarsi e dichiararsi la violazione dell'art. 118
TUB, dell'art. 117 comma 4° T.U.B. da parte della resistente-convenuta al contratto di conto corrente n.25126 del 31.7.1997 concluso con vista Parte_1
l'assenza nel contratto dell'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora e, per l'effetto, disporsi l'applicazione al conto corrente 25126 delle condizioni sostitutive previste dall'art. 117 comma 7° T.U.B., rettificandone il saldo. 2
Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e/o inapplicabilità, anche parziale, dei documenti depositati da controparte ed indicati con i numeri 17, 18,
2 19, 20, 22. 3.Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o comunque inapplicabilità al rapporto di conto corrente n. 25126 intestato a degli interessi ultralegali Parte_1
non pattuiti, della capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori, delle spese,
delle cms e delle clausole di corrispettivo sull'accordato, costi e qualsiasi altro onere remunerativo, anche di rimborso o penale, addebitato e non convenuto, così
che essi non sono dovuti. Per l'effetto dell'accoglimento delle domande sopra formulate accertarsi e dichiararsi che al conto corrente n. 25126 intestato a Pt_1
vanno applicati i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 comma 7°, non va
[...]
applicata alcuna spesa, costo, commissione, capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori e qualsiasi altro emolumento, escluse le tasse, contrattualmente non previsto.
4. Accertarsi e dichiararsi che il saldo del conto corrente n. 25126
intestato a alla data del 28.2.2014-è pari ad euro 195.896,56 o a quella Parte_1
somma, anche diversa che dovesse emergere in corso di causa, e, per l'effetto,
condannarsi con sede a in Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n.3 (P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, ad effettuare entro cinque giorni dalla comunicazione della sentenza la rettifica del saldo di conto corrente alla suddetta data, nonché ad effettuare l'
adeguamento del saldo di conto corrente sino alla data di sentenza.
5. Condannarsi
con sede a in Piazza Salimbeni n.3 Controparte_1 CP_1
3 (P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_2
pagare a favore di (P.IVA con sede in Via Marconi Parte_1 P.IVA_1
n.1, a Selvazzano Dentro (PD), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine di condanna di cui al punto precedente, ex art. 614 bis c.p.c.. 6.
Condannarsi con sede a in Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n.3 (P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, a pagare a favore di (P.IVA ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Via Marconi n.1, a Selvazzano Dentro (PD), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 10.119,20 versata al dott. a Pt_2
titolo di pagamento della CTU espletata nel procedimento 2411/2014 Tribunale di
Padova dott.ssa nonché la somma di euro 4.488,00 per spese del CTP Per_1
nel procedimento 2411/2014 Tribunale di Padova dott.ssa oltre agli Per_2 Per_1
interessi di legge dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo. In via subordinata e di istruttoria: Solamente nella denegata ipotesi di contestazione del risultato portato dalla relazione peritale 26.11.2014, ammettersi CTU che determini l'effettivo saldo del conto corrente n. 25126 del 31.7.1997 intestato a al 28.2.2014 ed al successivo 31.12.2015, secondo quanto previsto Parte_1
dall'art. 117 comma 7° T.U.B. e meglio: a) decurtare dal conto corrente i costi e
4 le spese non convenuti contrattualmente;
b) decurtare dal conto corrente l'addebito di interessi ultralegali e capitalizzati trimestralmente, ricalcolandoli con capitalizzazione semplice;
c) applicare ai saldi attivi (per il cliente) di conto corrente il tasso dell'8,320% con capitalizzazione annuale, ai saldi passivi (per il cliente) il tasso del 6,320 % senza capitalizzazione, giusta art. 117 T.U.B.; d)
rettificare l'applicazione delle valute, applicando quella dell'effettiva esecuzione della singola operazione;
e) maggiorare il saldo degli interessi di cui all'art. 2033
c.c. e della rivalutazione monetaria.
1.Respingersi le domande ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2.Spese, diritti ed onorari interamente rifusi, anche con riferimento al procedimento R.G. 2411/14 Tribunale
di Padova e distratti ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore, ivi incluse le spese di CTU
Per l'appellata :
In via preliminare e/o pregiudiziale: - dichiarare inammissibile l'appello proposto da parte dell'appellante e/o i singoli motivi d'appello per tutto quanto esposto in atti;
Nel merito: - respingere l'appello avversario, con ogni e più opportuna statuizione al riguardo, e così tutte le domande ex adverso formulate perché
infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1763/2022
pubblicata in data 21/10/2022 resa dal Tribunale di Padova nell'ambito del
5 procedimento rg n. 8312/2016; In via istruttoria, rigettare la richiesta di rimessione in istruttoria avanzata da parte appellante per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso: Con il favore delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, oltre ad IVA, oneri previdenziali e rimborso spese generali.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio la Parte_1 [...]
(di seguito anche “la banca”), proponendo azione Controparte_1
di accertamento in relazione al saldo del conto corrente n. 25126, aperto in data
31/7/1997 con contratto privo dell'indicazione delle condizioni economiche ed ancora in essere al momento della citazione.
In particolare, l'attrice allegava che il rapporto di conto corrente era viziato dall'applicazione di interessi ultra-legali non pattuiti per iscritto e dall'applicazione illegittima di anatocismo;
circostanze, queste, già oggetto dell'indagine peritale svolta nell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., R.G. 2411/14, all'esito della quale era emerso che il saldo ricostruito del conto corrente, alla data del 28/2/2014, era pari ad euro 195.896,56 a credito della correntista, in luogo della somma indicata dal saldo banca di euro 19.574,68 a debito. Per tali ragioni, l'attrice domandava la condanna della convenuta alla rettifica del saldo del conto corrente alla somma indicata dal consulente tecnico
6 del procedimento per a.t.p. e al pagamento di una somma di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine giudiziale.
Si costituiva la banca, la quale: i) contestava ogni argomentazione avversaria,
producendo a tal fine documentazione contrattuale da cui si evinceva la regolare pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche del rapporto;
ii)
contestava le risultanze dell'elaborato per a.t.p.; iii) eccepiva la prescrizione per gli indebiti anteriori al decennio precedente la notificazione del ricorso ex art. 696
bis c.p.c., concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'espletamento di CTU contabile-
oggetto di successive integrazioni- e decisa con la sentenza impugnata con la quale il Tribunale di Padova accertava che il saldo del conto corrente n. 25126 era pari,
alla data del 29/2/2016, alla somma di euro 39.129,27; condannava la banca al pagamento delle spese processuali del procedimento per ATP e del grado di giudizio e poneva a suo carico le spese della consulenza tecnica espletata nel giudizio e nel procedimento per ATP.
Il primo giudice, dato atto che il conto corrente era ancora aperto, affermava l'inammissibilità di qualsivoglia domanda di ripetizione, includendo nel novero anche quelle domande, che pur diversamente qualificate, si risolvevano in una domanda di ripetizione in senso stretto, quali le domande di condanna alla
7 correzione/rettifica del saldo o di messa a disposizione/riaccredito del saldo, anche per mezzo di compensazione.
Affermava la mancanza di pattuizione per iscritto delle condizioni economiche applicate al rapporto dal momento dell'apertura del conto corrente (31/7/1997) e fino al 3.1.2005, data di sottoscrizione del documento di sintesi prodotto dalla convenuta (doc.18) e disponeva l'applicazione per tale periodo del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 TUB con utilizzazione del valore minimo e massimo dei BOT riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura dei conti.
Dichiarava la fondatezza della contestazione relativa all'anatocismo, illegittimo per tutto il periodo antecedente alla delibera CICR 9 febbraio 2000 e quanto al periodo successivo alla predetta delibera affermava che in assenza di una specifica pattuizione contrattuale, come prescritto dall'art. 7 comma 3 della delibera CICR
, ogni onere per anatocismo andava espunto.
Quanto all'eccezione di prescrizione svolta dalla ne affermava CP_1
l'ammissibilità in quanto compatibile con la domanda di accertamento del saldo svolta dall'attrice e richiamava ai fini della verifica tecnica della prescrizione la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie come chiarita dalla giurisprudenza.
8 Precisava che nella ricostruzione del saldo non poteva escludersi a priori il ricorso al c.d. fido di fatto;
tuttavia, di esso dovevano essere date adeguate allegazione e prova, non sussistenti nel caso di specie e affermava che la verifica della prescrizione doveva essere condotta sulla scorta del c.d. “saldo banca”, ossia sulla base delle originarie annotazioni contabili redatte dalla convenuta.
Proponeva appello avverso la predetta sentenza la quale deduceva la: Parte_1
- Violazione degli artt. 1827 c.c. e 1422 c.c., avendo il Tribunale dichiarato inammissibile la domanda di condanna alla rettifica del saldo di conto corrente, equiparandola alla domanda di ripetizione, come tale inammissibile in costanza di rapporto di conto corrente ancora aperto;
- Violazione degli art. 117 comma 4 TUB e 115 c.p.c. avendo ritenuto valido ed applicabile, ai fini del ricalcolo del saldo, il doc.18 datato 3.1.2005
depositato con la comparsa di costituzione dalla convenuta;
- violazione art. 117 comma 7 TUB e 1831 c.c., avendo il Tribunale ritenuto corretto il conteggio del CTU, quando invece, non ha applicato e calcolato gli interessi attivi a favore del correntista e non ha applicato il tasso BOT
riferito ai dodici mesi precedenti l'apertura del conto in mancanza di pattuizione contrattuale;
9 - violazione degli artt. 115 c.p.c. 2946 c.c., 1852 c.c. avendo il Tribunale
errato nel ritenere applicabile l'istituto della prescrizione in corso di contratto e ritenute prescritte tutte le partite antecedenti il 22.10.2003 per assenza di affidamenti;
- violazione degli art. 1422 c.c., 1283 c.c., 1418 c.c. 1419 c.c., avendo il
Tribunale errato nel ritenere applicabile l'istituto della prescrizione in corso di contratto e ritenute prescritte tutte le partite antecedenti il
22.10.2003 per assenza di affidamenti .
Si costituiva nel presente giudizio la quale Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , difettando le ragioni concrete per le quali veniva richiesto il riesame della sentenza;
nello specifico eccepiva l'inammissibilità del primo motivo di appello – con il quale il primo giudice aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di condanna della alla rettifica del saldo di conto corrente- stante la novità della stesso, posto CP_1
che nel giudizio di primo grado l'appellante aveva contestato la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità unicamente con riguardo alla domanda “di accertamento del saldo” e non anche con riguardo alla domanda di condanna della alla “rettifica del saldo”; nel merito deduceva che, attraverso l'azione volta CP_1
ad ottenere una condanna della alla rettifica del saldo di conto corrente , CP_1
10 veniva formulata, sia pure in modo indiretto e inammissibile, una domanda di ripetizione di somme.
Deduceva la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui il giudice aveva valorizzato ai fini della pattuizione delle condizioni economiche del conto corrente il documento di sintesi del 03.01.2005, in quanto sottoscritto dal legale rappresentante della società appellante e non risultando che vi fossero altri rapporti contrattuali in essere a cui tale documento poteva essere riferito.
Ribadiva la correttezza dell'utilizzo, ai fini del ricalcolo del saldo, del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB pro tempore e non fisso in quanto conforme alla giurisprudenza dominante e riproponeva le argomentazioni già svolte in primo grado in relazione all'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione a fronte della domanda di accertamento del saldo.
Infine , contestava la ricostruzione svolta da controparte in relazione al c.d. fido di fatto, rilevante nella determinazione del saldo finale, ed evidenziava che già in primo grado l'istituto di credito aveva specificamente contestato l'esistenza di affidamenti e che dal report della Centrale rischi e dagli estratti conto e scalari non era desumibile la concessione di affidamenti;
concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
11 Con decreto del 22.04.2024 il Consigliere istruttore disponeva l'integrazione della consulenza tecnica del giudizio di primo grado con la verifica della prescrizione secondo il metodo del c.d. saldo rettificato.
Quindi la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ,
all'udienza del 19.06.2025, previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione degli art. 1827 e 1422 c.c., avendo il Tribunale dichiarato inammissibile la domanda di condanna alla rettifica del saldo di conto corrente, equiparandola alla domanda di ripetizione, come tale inammissibile, in costanza di rapporto di conto corrente ancora aperto.
Sostiene l'appellante, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito, che
è nel pieno diritto del correntista ottenere la rettifica del saldo in corso di rapporto,
al fine di non veder pregiudicato il proprio diritto a disporre degli affidamenti concessi dalla banca o le disponibilità anche attive utilizzabili per acquisti o investimenti.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt.
12 ricalcolo del saldo, il doc. 18 datato 3.1.2005 depositato con la comparsa di costituzione dalla convenuta .
Deduce l'appellante di aver contestato già alla prima udienza nel giudizio di primo grado la validità e l'opponibilità del documento di sintesi (doc. 18 convenuta) in quanto privo di qualsiasi riferimento al c.c. n.25126 e dell'effettivo correntista e pertanto senza l'indicazione delle parti.
Sosteneva che la prima ri-contrattualizzazione andava individuata nel contratto di data 26.1.2006 (doc.19 convenuta).
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 117 comma 7 TUB e 1831 c.c., avendo il Tribunale ritenuto corretto il conteggio del CTU che non ha applicato e calcolato gli interessi attivi a favore del correntista né il tasso BOT riferito ai dodici mesi precedenti l'apertura del conto in mancanza di pattuizione contrattuale.
Sostiene l'appellante che il tasso dei BOT non va riferito – come erroneamente fatto dal CTU- ai dodici mesi precedenti ogni chiusura dei conti bensì va applicato il primo tasso BOT dal 31.07.1997 al 26.01.2006 (o subordinatamente al 03.01.2005).
4. Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt.
13 l'istituto della prescrizione in corso di contratto e ritenute prescritte tutte le partite antecedenti il 22.10.2003 per assenza di affidamenti.
Espone l'appellante di aver dedotto già nell'atto introduttivo l'esistenza di contratti di affidamento dall'inizio del rapporto e che tale allegazione non era stata contestata dalla che si era limitata a dichiarare l'assenza di prova della CP_1
sussistenza degli affidamenti, ma non l'inesistenza degli stessi, i quali sarebbero provati dagli estratti di conto corrente nonché dal report della Centrale dei
Rischi.
5.Con il quinto motivo di appello l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 1422 c.c., 1283 c.c., 1418 c.c. 1419 c.c., avendo il Tribunale errato nel ritenere applicabile l'istituto della prescrizione in corso di contratto e prescritte tutte le partite antecedenti il 22.10.2003 per assenza di affidamenti .
L'appellante contesta il calcolo del saldo di conto corrente con il metodo “saldo banca”, anziché con il metodo del “saldo rettificato” ed evidenzia che il saldo si ricostruisce enucleando a parte gli interessi e gli oneri addebitati e spesando in conto solo quelli coperti da rimesse di pagamento .
5. Va in primo luogo dato atto che l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
sollevata dall'appellata è infondata.
14 Invero, l'appello risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito, ossia in modo tale da consentire una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
6. Il primo motivo di appello è fondato.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna alla rettifica del saldo di conto corrente,
equiparandola alla domanda di ripetizione, come tale inammissibile in costanza di rapporto di conto corrente ancora aperto.
Sul punto va osservato che non è contestato che il contratto di conto corrente n.
25126 è ancora aperto.
Orbene, con la sentenza n. 4214 del 15.2.2024, la Suprema Corte – richiamando i principi espressi nella nota sentenza n. 24418/2010 delle Sezioni Unite – ha ribadito che sussiste l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato,
depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca”.
15 È evidente che, se si riconosce il diritto del correntista ad una pronuncia di accertamento del saldo corretto, risulta contraddittorio precludergli la domanda di rettifica, in conformità agli esiti dell'accertamento, del saldo di conto corrente ad una certa data, che è solo una immediata conseguenza dell'eliminazione o sostituzione degli addebiti riconosciuti come illegittimi, solo con la rettifica del saldo realizzandosi in concreto il suo interesse ad agire. Né può sostenersi che tale rettifica costituisca un pagamento, non essendovi nella specie domanda di condanna al pagamento del saldo, coerentemente col fatto che il conto non è
chiuso.
Né è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per novità della stessa svolta dall'appellata sul presupposto che l'appellante in primo grado si sarebbe limitato a contestare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità con riguardo alla domanda di accertamento del saldo e non anche con riguardo alla domanda di condanna della alla rettifica del saldo e ciò per l' assorbente CP_1
considerazione che la domanda di accertamento del saldo include, sotto un profilo logico, anche la possibile rettifica dello stesso.
7. Quanto al secondo motivo di appello, relativo all'applicazione, ai fini del ricalcolo del saldo, del doc. 18 di parte convenuta contenente il documento di sintesi delle condizioni economiche, esso non è fondato.
16 L'appellante contesta la validità di tale documento deducendo che lo stesso è privo di riferimento al conto corrente n. 25126 e non contiene l'indicazione delle parti ,
ritiene, inoltre, che la prima ri-contrattualizzazione vada individuata nel contratto di data 26.01.2006 (doc. 19 convenuta).
La doglianza è priva di pregio.
Il documento di sintesi n. 1 (doc. 18 conv.) di data 03.01.2005 recante la disciplina di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto è ben vero che non contiene il riferimento al conto corrente n. 25126, tuttavia esso è sottoscritto dalla correntista – che non ha disconosciuto tale sottoscrizione- e la stessa non ha neppure dedotto di avere in essere altri rapporti con la banca.
Né peraltro può essere utilmente fatto riferimento al doc. 19 di parte convenuta ai fini della disciplina del rapporto contrattuale, posto che tale documento si riferisce ad un contratto di finanziamento di euro 60.000,00 concesso a in data Pt_1
26.01.2006 dall'allora e non al rapporto di conto corrente di Controparte_3
cui al presente giudizio.
8.Il terzo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel non avere applicato gli interessi attivi a favore del correntista e nell'aver utilizzato il tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB dei BOT pro tempore e non fisso.
17 La prima doglianza non ha pregio essendo sufficiente sul punto osservare che nell'ipotesi 1A dell'elaborato peritale (fatta propria dal Tribunale) il consulente
– conformemente a quanto disposto nel quesito- ha utilizzato per il periodo in cui non vi era pattuizione scritta dei tassi d' interesse la misura del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB.
Quanto alla misura del tasso sostituivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB, esso
è stato correttamente parametrato al valore minimo e massimo dei BOT riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura dei conti.
Tale metodologia di calcolo è corretta in relazione ai contratti di durata, come il contratto di conto corrente, dovendo i tassi adeguarsi al mutamento delle condizioni di mercato: “ove il rapporto bancario non si esaurisca in un'unica
operazione e sia un rapporto di durata, come il conto corrente, tale norma deve
essere interpretata nel senso che solo dall'inizio del contratto si applicheranno i
tassi dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto,
mentre, successivamente, i detti tassi BOT emessi nei dodici mesi antecedenti i
diversi periodi durante i quali durerà il rapporto.” (Tribunale Napoli sentenza n.11436 del 24/10/2012) e nello stesso senso, con riferimento al contratto di mutuo, Corte Appello Milano sent. n. 264/2024 ("... limitare l'arco temporale di
18 riferimento ai 12 mesi precedenti la stipulazione del contratto non consentirebbe
di adeguare i tassi all'andamento dei mercati finanziari..").
Va ulteriormente osservato che il tasso riferito al momento della conclusione del contratto, se appare ragionevole nei contratti bancari che contengono un'unica operazione di finanziamento, non altrettanto può dirsi per quelli di durata, ove le operazioni si susseguono nel tempo e vi è la necessità di agganciare la misura degli interessi al costo del denaro con riferimento al momento in cui le operazioni vengono effettuate. Per tali contratti, risultando il saggio di interesse soggetto a continue modifiche in funzione dei mutamenti del mercato, si ritiene che il valore minimo e massimo dei BOT debba essere riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura dei conti (trimestrale o annuale) e una rigida applicazione del portato letterale dell'art. 117 del T.U.B. condurrebbe a soluzioni distorsive non coerenti con l'andamento della situazione dei mercati finanziari.
Né ha pregio la doglianza svolta dall'appellante in relazione alla circostanza che il consulente avrebbe applicato sugli interessi attivi la ritenuta alla fonte, e ciò sia in considerazione della genericità di tale deduzione che della non rilevanza ai fini del decidere, posto che la ritenuta alla fonte, nel caso siano incise società, non rappresenta un costo, in quanto detraibile dalle imposte e sorgendo,
19 evidentemente, l'obbligo di versamento da parte della banca solo a seguito dell'accredito della relativa posta.
9. Il quarto e il quinto motivo di appello sono esaminati congiuntamente in quanto afferenti questioni tra loro connesse e sono fondati nei termini e per le ragioni di seguito evidenziate.
9.1.Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in presenza di una CP_1
domanda di mero accertamento.
La doglianza è priva di pregio.
Sul punto deve darsi continuità all'orientamento espresso da questa Corte per cui
“anche nel caso di conto aperto e, quindi, nell'ipotesi in cui il correntista non
possa agire per la ripetizione dell'indebito ma, al più per il ricalcolo del saldo,
deve darsi rilevanza alla prescrizione del diritto dell'attore a vedersi restituite le
somme illegittimamente versate. Infatti, se lo scopo della domanda di ricalcolo
del saldo è quella di stabilire a quanto esattamente ammonti l'eventuale debito
del cliente nei confronti della e di determinare se sussista ancora un CP_1
margine per l'utilizzo della apertura di credito concessa, non avrebbe senso non
tenere conto della circostanza che, rispetto a taluni addebiti, seppur illegittimi, è
intervenuta la prescrizione e, quindi, non è più possibile agire, anche in futuro,
20 per la loro restituzione. Diversamente ragionando, si arriverebbe a un ricalcolo
del saldo che porterebbe a un risultato non corretto, in quanto verrebbero espunti
degli addebiti che, in concreto, il correntista non potrebbe richiedere in
ripetizione e che, quindi, non possono neppure essere valorizzati, in corso di
rapporto, al fine di stabilire se l'eventuale saldo negativo del conto corrente sia
infra o extra fido” (sent. 762/2023).
9.2 Affermata, pertanto, l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione svolta dall'appellata e incontestato che la decorrenza della prescrizione va individuata nella data di ricezione (22.10.2013) della raccomandata inviata dal procuratore della parte attrice alla banca (v. Cass. SS.UU. n.15895/2019; Cass. N.6198/2019
per cui eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, essa ha l'onere di allegare l'inerzia del titolare e di manifestare la volontà
di avvalersene); va precisato che in presenza della prova di rapporti di affidamento in conto corrente la prescrizione opera esclusivamente con riguardo alle rimesse solutorie, ossia a quei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; non è così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano
21 unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può
ancora continuare a godere.
Nel caso di specie la verifica della prescrizione è stata svolta secondo i principi espressi da Cass. SSUU 24418/2010, ossia facendo utilizzo della nota distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie in conto corrente ed è stata condotta – così
venendo ad esaminare l'ulteriore profilo di impugnazione svolto dall'appellante-
facendo ricorso ai soli contratti di affidamento in atti nonché indagando la sussistenza di elementi da cui poter trarre la sussistenza del c.d. fido di fatto.
Sul punto va osservato che “è vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte
l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata,
per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass.
28 luglio 1999, n. 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata
dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della
banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e
nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non
dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di
credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di
credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una
posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992,
22 n. 12947). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni
dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto
all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni”
e inoltre , “se dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca
la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma,
ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può
opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben
potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato
dall'art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725 c.c.” (Cass. ord. 34997/2023).
Nella fattispecie l'appellante ha dedotto che dall'esame degli estratti di conto corrente e dalla Centrale Rischi si evincerebbero elementi sintomatici dell'esistenza di affidamenti da parte della Banca.
In particolare, la Centrale Rischi (doc. 4 ) dimostrerebbe l'esistenza del finanziamento in conto corrente individuato come “RISCHI A REVOCA” per euro 51.646 dal luglio 1997 al febbraio 2000, di euro 103.291 dal marzo 2000 al giugno 2000, di euro 51.646 dal luglio 2000 al febbraio 2001, di euro 103.291 dal marzo 2001 al giugno 2001, di euro 51.646 dal luglio 2001 al febbraio 2002, di euro 50.000 dal marzo 2002 fino all'ottobre 2003. Anche gli estratti di conto corrente proverebbero l'esistenza dei fidi concessi;
l'estratto del mese di agosto
23 1997 alla data dell1.8.1997 riporta l'addebito di lire 250.000 per “spese istruttorie pratica fido n.7122661” e l'applicazione di un tasso dell'11% fino a lire
100.000.000 pari ad euro 51.646, come riportato per lo stesso periodo nella
Centrale di Rischi e del'15% (che poi negli scalari diventa 19%) per importi superiori al fido concesso.
Nell'elaborato peritale integrativo (cfr. pag. 7) il CTU ha accertato (senza che ciò
sia stato contestato nella dimensione quantitativa) , analizzando gli estratti conto in atti, che l'importo dell'affidamento veniva indicato in calce agli estratti conto nella sezione dedicata alle variazioni delle condizioni economiche applicate e ha riepilogato gli importi degli affidamenti utilizzati nei termini che seguono :
dall'01.01.1997 al 27.07.1997 affidamento euro 15.494,00;
dal 28.07.1997 al 31.03.2000 affidamento euro 51.646,00;
dall'01.04.2000 al 25.10.2000 affidamento euro 103.291,00;
dal 26.10.2000 al 31.03.2001 affidamento euro 129.114,00;
dall'01.04.2001 al 30.09.2001 affidamento euro 103.291,00;
dall' 01.10.2001 al 14.02.2002 affidamento euro 51.646,00;
dal 15.02.2002 affidamento euro 50.000,00.
Inoltre, l'estratto conto del mese di agosto 1997 alla data dell'1.8.1997 riporta l'addebito di lire 250.000 per “spese istruttorie pratica fido n.7122661” e
24 l'applicazione di un tasso dell'11% fino a lire 100.000.000 pari ad euro 51.646,
come riportato per lo stesso periodo nella Centrale di Rischi e del 15% (che poi negli scalari diventa 19%) per importi superiori al fido concesso e ciò fino all'ottobre 2003.
Dunque, la non occasionale e tollerata operatività del correntista con “saldo passivo”; l'assenza di rifiuti nell'esecuzione di ordini su saldo debitore o di diffide rivolte al correntista a non disporre ulteriormente sul conto passivo;
l'esistenza di estratti conto nei quali sono riportati tassi differenziati e l'addebito di spese riferibili a istruttoria fido/apertura di credito sono elementi indiziari dell'esistenza di un affidamento di fatto della correntista.
In tal senso va richiamato il recente arresto per cui “Non essendo la nullità –
negoziale, per difetto di forma scritta, n.d.a.- rilevabile d'ufficio, non poteva
conseguentemente ritenersi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova
dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento
contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato
adempimento da parte della di ordini di pagamento impartiti dalla CP_1
correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione
alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano
25 essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per
l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità
esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione. (Cass. ord. 2338/2024).
Sostiene l'appellata che gli affidamenti, ad esempio, per “castelletto” o “anticipi sbf” (ri.ba., fatture import export), a differenza di un contratto di apertura di credito per cassa, non attribuiscono al cliente della banca di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro e quindi, non costituiscono indici di un affidamento “di fatto”.
Tale deduzione non è idonea a contrastare gli indizi sopra evidenziati, considerato che non vi è prova che l'appellante fosse titolare di affidamenti per “castelletto”
o per “anticipi s.b.f”, come genericamente sostenuto dall'istituto di credito.
9.3. L'appellante censura la sentenza di primo grado con riferimento alla modalità
di verifica della prescrizione essendo stata eseguita sulla base del c.d. saldo banca anziché, come ritenuto dall'appellante, sul saldo c.d. rettificato.
La censura è fondata e pertanto il riconteggio dei rapporti dare/ avere con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa è stato effettuato dal c.t.u.
, conformemente a quanto prescritto dall'intestata Corte con l'ordinanza del
14.09.2023, alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e dunque valutando la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, nel rispetto di
26 quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.
24418/2010, valorizzando gli affidamenti contrattuali e indagando la sussistenza di elementi indiziari di affidamenti di fatto , tenendo conto delle annotazioni rettificate dagli addebiti illegittimi (c.d. saldo rettificato o ricostruito), secondo l'indicazione offerta in termini ormai consolidati dalla Corte di Cassazione, cui si
è adeguata già in numerose pronunce l'intestata Corte d'Appello, con superamento del riferimento al “saldo banca” invocato dall'appellante: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria,
occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Cass., n. 3858/2021; nello stesso senso, Cass., n.
29374/2024, n. 17287/2024, n. 7721/2023, e n. 9141/2020).
9.4 Conclusivamente, l'opzione ricostruttiva del saldo di conto corrente alla quale questa Corte aderisce è l'ipotesi 2B (vedasi p.10 elaborato peritale) evidenziandosi che l'utilizzo del criterio “data valuta” non è stato oggetto di impugnazione e pertanto il saldo a credito del correntista ammonta ad euro 66.226,24 in luogo del
27 saldo accertato dal primo giudice di euro 39.129,27, con conseguente riforma della sentenza di primo grado sul punto.
10. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa (scaglione tra euro 52.001,00 e euro 260.000,00) e dell'attività svolta, in favore del difensore, Avv. Paolo Pozza, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Analogamente gli oneri di CTU relativi all'integrazione del quesito di cui all'ordinanza 14.09.2023 sono posti definitivamente a carico dell'appellata nella misura liquidata con separato decreto.
Quanto alle spese del consulente tecnico di parte appellante, in assenza di prova dell'effettivo esborso – non essendo sufficiente la produzione della mera notula –
la ripetizione deve essere esclusa (Cass.ord. 26729/2024).
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
in parziale riforma della sentenza n. 1763/2022 del Tribunale di Padova
28 1) dichiara tenuta a rettificare il saldo Controparte_1
del conto corrente n. 25126 alla data del 29 febbraio 2016, nei termini e per i motivi indicati in motivazione, in euro “66.226,24”;
2) condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali che si liquidano in favore del difensore antistatario Avv. Paolo
Pozza, in euro 13.430,00 quanto al giudizio di primo grado ed euro
9.515,00 quanto al secondo grado e così complessivamente euro 22.945,00
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%; IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente gli oneri di CTU a carico di parte appellata nella misura liquidata con separato decreto;
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
29
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
117 comma 4 TUB e 115 c.p.c. avendo ritenuto valido ed applicabile, ai fini del
115 c.p.c. 2946 c.c., 1852 c.c. avendo il Tribunale errato nel ritenere applicabile
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 838/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 838/2023 il 02.05.2023 promosso con atto di citazione in appello da
c.f. , con l'avv. Paolo Pozza con studio in Contrà Parte_1 P.IVA_1
Santo Stefano n.15 a Vicenza, per mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 6.10.2016 Tribunale di Padova R.G. 8312/2016
appellante
contro
1 (c.f. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del dott. , rappresentata e difesa per procura alle liti in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione dall'avv. Maddalena Arlenghi del Foro di
Milano,
appellata
Oggetto: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza n. 1763/2022 del Tribunale di Padova
pubbl. il 21.10.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
In via principale e di merito:
1.Accertarsi e dichiararsi la violazione dell'art. 118
TUB, dell'art. 117 comma 4° T.U.B. da parte della resistente-convenuta al contratto di conto corrente n.25126 del 31.7.1997 concluso con vista Parte_1
l'assenza nel contratto dell'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora e, per l'effetto, disporsi l'applicazione al conto corrente 25126 delle condizioni sostitutive previste dall'art. 117 comma 7° T.U.B., rettificandone il saldo. 2
Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e/o inapplicabilità, anche parziale, dei documenti depositati da controparte ed indicati con i numeri 17, 18,
2 19, 20, 22. 3.Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o comunque inapplicabilità al rapporto di conto corrente n. 25126 intestato a degli interessi ultralegali Parte_1
non pattuiti, della capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori, delle spese,
delle cms e delle clausole di corrispettivo sull'accordato, costi e qualsiasi altro onere remunerativo, anche di rimborso o penale, addebitato e non convenuto, così
che essi non sono dovuti. Per l'effetto dell'accoglimento delle domande sopra formulate accertarsi e dichiararsi che al conto corrente n. 25126 intestato a Pt_1
vanno applicati i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 comma 7°, non va
[...]
applicata alcuna spesa, costo, commissione, capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori e qualsiasi altro emolumento, escluse le tasse, contrattualmente non previsto.
4. Accertarsi e dichiararsi che il saldo del conto corrente n. 25126
intestato a alla data del 28.2.2014-è pari ad euro 195.896,56 o a quella Parte_1
somma, anche diversa che dovesse emergere in corso di causa, e, per l'effetto,
condannarsi con sede a in Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n.3 (P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, ad effettuare entro cinque giorni dalla comunicazione della sentenza la rettifica del saldo di conto corrente alla suddetta data, nonché ad effettuare l'
adeguamento del saldo di conto corrente sino alla data di sentenza.
5. Condannarsi
con sede a in Piazza Salimbeni n.3 Controparte_1 CP_1
3 (P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a P.IVA_2
pagare a favore di (P.IVA con sede in Via Marconi Parte_1 P.IVA_1
n.1, a Selvazzano Dentro (PD), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine di condanna di cui al punto precedente, ex art. 614 bis c.p.c.. 6.
Condannarsi con sede a in Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n.3 (P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, a pagare a favore di (P.IVA ) con sede in Parte_1 P.IVA_1
Via Marconi n.1, a Selvazzano Dentro (PD), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 10.119,20 versata al dott. a Pt_2
titolo di pagamento della CTU espletata nel procedimento 2411/2014 Tribunale di
Padova dott.ssa nonché la somma di euro 4.488,00 per spese del CTP Per_1
nel procedimento 2411/2014 Tribunale di Padova dott.ssa oltre agli Per_2 Per_1
interessi di legge dal giorno della domanda sino a quello del saldo effettivo. In via subordinata e di istruttoria: Solamente nella denegata ipotesi di contestazione del risultato portato dalla relazione peritale 26.11.2014, ammettersi CTU che determini l'effettivo saldo del conto corrente n. 25126 del 31.7.1997 intestato a al 28.2.2014 ed al successivo 31.12.2015, secondo quanto previsto Parte_1
dall'art. 117 comma 7° T.U.B. e meglio: a) decurtare dal conto corrente i costi e
4 le spese non convenuti contrattualmente;
b) decurtare dal conto corrente l'addebito di interessi ultralegali e capitalizzati trimestralmente, ricalcolandoli con capitalizzazione semplice;
c) applicare ai saldi attivi (per il cliente) di conto corrente il tasso dell'8,320% con capitalizzazione annuale, ai saldi passivi (per il cliente) il tasso del 6,320 % senza capitalizzazione, giusta art. 117 T.U.B.; d)
rettificare l'applicazione delle valute, applicando quella dell'effettiva esecuzione della singola operazione;
e) maggiorare il saldo degli interessi di cui all'art. 2033
c.c. e della rivalutazione monetaria.
1.Respingersi le domande ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2.Spese, diritti ed onorari interamente rifusi, anche con riferimento al procedimento R.G. 2411/14 Tribunale
di Padova e distratti ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore, ivi incluse le spese di CTU
Per l'appellata :
In via preliminare e/o pregiudiziale: - dichiarare inammissibile l'appello proposto da parte dell'appellante e/o i singoli motivi d'appello per tutto quanto esposto in atti;
Nel merito: - respingere l'appello avversario, con ogni e più opportuna statuizione al riguardo, e così tutte le domande ex adverso formulate perché
infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1763/2022
pubblicata in data 21/10/2022 resa dal Tribunale di Padova nell'ambito del
5 procedimento rg n. 8312/2016; In via istruttoria, rigettare la richiesta di rimessione in istruttoria avanzata da parte appellante per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso: Con il favore delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, oltre ad IVA, oneri previdenziali e rimborso spese generali.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio la Parte_1 [...]
(di seguito anche “la banca”), proponendo azione Controparte_1
di accertamento in relazione al saldo del conto corrente n. 25126, aperto in data
31/7/1997 con contratto privo dell'indicazione delle condizioni economiche ed ancora in essere al momento della citazione.
In particolare, l'attrice allegava che il rapporto di conto corrente era viziato dall'applicazione di interessi ultra-legali non pattuiti per iscritto e dall'applicazione illegittima di anatocismo;
circostanze, queste, già oggetto dell'indagine peritale svolta nell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., R.G. 2411/14, all'esito della quale era emerso che il saldo ricostruito del conto corrente, alla data del 28/2/2014, era pari ad euro 195.896,56 a credito della correntista, in luogo della somma indicata dal saldo banca di euro 19.574,68 a debito. Per tali ragioni, l'attrice domandava la condanna della convenuta alla rettifica del saldo del conto corrente alla somma indicata dal consulente tecnico
6 del procedimento per a.t.p. e al pagamento di una somma di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine giudiziale.
Si costituiva la banca, la quale: i) contestava ogni argomentazione avversaria,
producendo a tal fine documentazione contrattuale da cui si evinceva la regolare pattuizione per iscritto di tutte le condizioni economiche del rapporto;
ii)
contestava le risultanze dell'elaborato per a.t.p.; iii) eccepiva la prescrizione per gli indebiti anteriori al decennio precedente la notificazione del ricorso ex art. 696
bis c.p.c., concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'espletamento di CTU contabile-
oggetto di successive integrazioni- e decisa con la sentenza impugnata con la quale il Tribunale di Padova accertava che il saldo del conto corrente n. 25126 era pari,
alla data del 29/2/2016, alla somma di euro 39.129,27; condannava la banca al pagamento delle spese processuali del procedimento per ATP e del grado di giudizio e poneva a suo carico le spese della consulenza tecnica espletata nel giudizio e nel procedimento per ATP.
Il primo giudice, dato atto che il conto corrente era ancora aperto, affermava l'inammissibilità di qualsivoglia domanda di ripetizione, includendo nel novero anche quelle domande, che pur diversamente qualificate, si risolvevano in una domanda di ripetizione in senso stretto, quali le domande di condanna alla
7 correzione/rettifica del saldo o di messa a disposizione/riaccredito del saldo, anche per mezzo di compensazione.
Affermava la mancanza di pattuizione per iscritto delle condizioni economiche applicate al rapporto dal momento dell'apertura del conto corrente (31/7/1997) e fino al 3.1.2005, data di sottoscrizione del documento di sintesi prodotto dalla convenuta (doc.18) e disponeva l'applicazione per tale periodo del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 TUB con utilizzazione del valore minimo e massimo dei BOT riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura dei conti.
Dichiarava la fondatezza della contestazione relativa all'anatocismo, illegittimo per tutto il periodo antecedente alla delibera CICR 9 febbraio 2000 e quanto al periodo successivo alla predetta delibera affermava che in assenza di una specifica pattuizione contrattuale, come prescritto dall'art. 7 comma 3 della delibera CICR
, ogni onere per anatocismo andava espunto.
Quanto all'eccezione di prescrizione svolta dalla ne affermava CP_1
l'ammissibilità in quanto compatibile con la domanda di accertamento del saldo svolta dall'attrice e richiamava ai fini della verifica tecnica della prescrizione la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie come chiarita dalla giurisprudenza.
8 Precisava che nella ricostruzione del saldo non poteva escludersi a priori il ricorso al c.d. fido di fatto;
tuttavia, di esso dovevano essere date adeguate allegazione e prova, non sussistenti nel caso di specie e affermava che la verifica della prescrizione doveva essere condotta sulla scorta del c.d. “saldo banca”, ossia sulla base delle originarie annotazioni contabili redatte dalla convenuta.
Proponeva appello avverso la predetta sentenza la quale deduceva la: Parte_1
- Violazione degli artt. 1827 c.c. e 1422 c.c., avendo il Tribunale dichiarato inammissibile la domanda di condanna alla rettifica del saldo di conto corrente, equiparandola alla domanda di ripetizione, come tale inammissibile in costanza di rapporto di conto corrente ancora aperto;
- Violazione degli art. 117 comma 4 TUB e 115 c.p.c. avendo ritenuto valido ed applicabile, ai fini del ricalcolo del saldo, il doc.18 datato 3.1.2005
depositato con la comparsa di costituzione dalla convenuta;
- violazione art. 117 comma 7 TUB e 1831 c.c., avendo il Tribunale ritenuto corretto il conteggio del CTU, quando invece, non ha applicato e calcolato gli interessi attivi a favore del correntista e non ha applicato il tasso BOT
riferito ai dodici mesi precedenti l'apertura del conto in mancanza di pattuizione contrattuale;
9 - violazione degli artt. 115 c.p.c. 2946 c.c., 1852 c.c. avendo il Tribunale
errato nel ritenere applicabile l'istituto della prescrizione in corso di contratto e ritenute prescritte tutte le partite antecedenti il 22.10.2003 per assenza di affidamenti;
- violazione degli art. 1422 c.c., 1283 c.c., 1418 c.c. 1419 c.c., avendo il
Tribunale errato nel ritenere applicabile l'istituto della prescrizione in corso di contratto e ritenute prescritte tutte le partite antecedenti il
22.10.2003 per assenza di affidamenti .
Si costituiva nel presente giudizio la quale Controparte_1
eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , difettando le ragioni concrete per le quali veniva richiesto il riesame della sentenza;
nello specifico eccepiva l'inammissibilità del primo motivo di appello – con il quale il primo giudice aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di condanna della alla rettifica del saldo di conto corrente- stante la novità della stesso, posto CP_1
che nel giudizio di primo grado l'appellante aveva contestato la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità unicamente con riguardo alla domanda “di accertamento del saldo” e non anche con riguardo alla domanda di condanna della alla “rettifica del saldo”; nel merito deduceva che, attraverso l'azione volta CP_1
ad ottenere una condanna della alla rettifica del saldo di conto corrente , CP_1
10 veniva formulata, sia pure in modo indiretto e inammissibile, una domanda di ripetizione di somme.
Deduceva la correttezza della decisione impugnata nella parte in cui il giudice aveva valorizzato ai fini della pattuizione delle condizioni economiche del conto corrente il documento di sintesi del 03.01.2005, in quanto sottoscritto dal legale rappresentante della società appellante e non risultando che vi fossero altri rapporti contrattuali in essere a cui tale documento poteva essere riferito.
Ribadiva la correttezza dell'utilizzo, ai fini del ricalcolo del saldo, del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB pro tempore e non fisso in quanto conforme alla giurisprudenza dominante e riproponeva le argomentazioni già svolte in primo grado in relazione all'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione a fronte della domanda di accertamento del saldo.
Infine , contestava la ricostruzione svolta da controparte in relazione al c.d. fido di fatto, rilevante nella determinazione del saldo finale, ed evidenziava che già in primo grado l'istituto di credito aveva specificamente contestato l'esistenza di affidamenti e che dal report della Centrale rischi e dagli estratti conto e scalari non era desumibile la concessione di affidamenti;
concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
11 Con decreto del 22.04.2024 il Consigliere istruttore disponeva l'integrazione della consulenza tecnica del giudizio di primo grado con la verifica della prescrizione secondo il metodo del c.d. saldo rettificato.
Quindi la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. ,
all'udienza del 19.06.2025, previa concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione degli art. 1827 e 1422 c.c., avendo il Tribunale dichiarato inammissibile la domanda di condanna alla rettifica del saldo di conto corrente, equiparandola alla domanda di ripetizione, come tale inammissibile, in costanza di rapporto di conto corrente ancora aperto.
Sostiene l'appellante, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito, che
è nel pieno diritto del correntista ottenere la rettifica del saldo in corso di rapporto,
al fine di non veder pregiudicato il proprio diritto a disporre degli affidamenti concessi dalla banca o le disponibilità anche attive utilizzabili per acquisti o investimenti.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt.
12 ricalcolo del saldo, il doc. 18 datato 3.1.2005 depositato con la comparsa di costituzione dalla convenuta .
Deduce l'appellante di aver contestato già alla prima udienza nel giudizio di primo grado la validità e l'opponibilità del documento di sintesi (doc. 18 convenuta) in quanto privo di qualsiasi riferimento al c.c. n.25126 e dell'effettivo correntista e pertanto senza l'indicazione delle parti.
Sosteneva che la prima ri-contrattualizzazione andava individuata nel contratto di data 26.1.2006 (doc.19 convenuta).
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 117 comma 7 TUB e 1831 c.c., avendo il Tribunale ritenuto corretto il conteggio del CTU che non ha applicato e calcolato gli interessi attivi a favore del correntista né il tasso BOT riferito ai dodici mesi precedenti l'apertura del conto in mancanza di pattuizione contrattuale.
Sostiene l'appellante che il tasso dei BOT non va riferito – come erroneamente fatto dal CTU- ai dodici mesi precedenti ogni chiusura dei conti bensì va applicato il primo tasso BOT dal 31.07.1997 al 26.01.2006 (o subordinatamente al 03.01.2005).
4. Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt.
13 l'istituto della prescrizione in corso di contratto e ritenute prescritte tutte le partite antecedenti il 22.10.2003 per assenza di affidamenti.
Espone l'appellante di aver dedotto già nell'atto introduttivo l'esistenza di contratti di affidamento dall'inizio del rapporto e che tale allegazione non era stata contestata dalla che si era limitata a dichiarare l'assenza di prova della CP_1
sussistenza degli affidamenti, ma non l'inesistenza degli stessi, i quali sarebbero provati dagli estratti di conto corrente nonché dal report della Centrale dei
Rischi.
5.Con il quinto motivo di appello l'appellante censura la sentenza per violazione degli artt. 1422 c.c., 1283 c.c., 1418 c.c. 1419 c.c., avendo il Tribunale errato nel ritenere applicabile l'istituto della prescrizione in corso di contratto e prescritte tutte le partite antecedenti il 22.10.2003 per assenza di affidamenti .
L'appellante contesta il calcolo del saldo di conto corrente con il metodo “saldo banca”, anziché con il metodo del “saldo rettificato” ed evidenzia che il saldo si ricostruisce enucleando a parte gli interessi e gli oneri addebitati e spesando in conto solo quelli coperti da rimesse di pagamento .
5. Va in primo luogo dato atto che l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
sollevata dall'appellata è infondata.
14 Invero, l'appello risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito, ossia in modo tale da consentire una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
6. Il primo motivo di appello è fondato.
L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna alla rettifica del saldo di conto corrente,
equiparandola alla domanda di ripetizione, come tale inammissibile in costanza di rapporto di conto corrente ancora aperto.
Sul punto va osservato che non è contestato che il contratto di conto corrente n.
25126 è ancora aperto.
Orbene, con la sentenza n. 4214 del 15.2.2024, la Suprema Corte – richiamando i principi espressi nella nota sentenza n. 24418/2010 delle Sezioni Unite – ha ribadito che sussiste l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato,
depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca”.
15 È evidente che, se si riconosce il diritto del correntista ad una pronuncia di accertamento del saldo corretto, risulta contraddittorio precludergli la domanda di rettifica, in conformità agli esiti dell'accertamento, del saldo di conto corrente ad una certa data, che è solo una immediata conseguenza dell'eliminazione o sostituzione degli addebiti riconosciuti come illegittimi, solo con la rettifica del saldo realizzandosi in concreto il suo interesse ad agire. Né può sostenersi che tale rettifica costituisca un pagamento, non essendovi nella specie domanda di condanna al pagamento del saldo, coerentemente col fatto che il conto non è
chiuso.
Né è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per novità della stessa svolta dall'appellata sul presupposto che l'appellante in primo grado si sarebbe limitato a contestare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità con riguardo alla domanda di accertamento del saldo e non anche con riguardo alla domanda di condanna della alla rettifica del saldo e ciò per l' assorbente CP_1
considerazione che la domanda di accertamento del saldo include, sotto un profilo logico, anche la possibile rettifica dello stesso.
7. Quanto al secondo motivo di appello, relativo all'applicazione, ai fini del ricalcolo del saldo, del doc. 18 di parte convenuta contenente il documento di sintesi delle condizioni economiche, esso non è fondato.
16 L'appellante contesta la validità di tale documento deducendo che lo stesso è privo di riferimento al conto corrente n. 25126 e non contiene l'indicazione delle parti ,
ritiene, inoltre, che la prima ri-contrattualizzazione vada individuata nel contratto di data 26.01.2006 (doc. 19 convenuta).
La doglianza è priva di pregio.
Il documento di sintesi n. 1 (doc. 18 conv.) di data 03.01.2005 recante la disciplina di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto è ben vero che non contiene il riferimento al conto corrente n. 25126, tuttavia esso è sottoscritto dalla correntista – che non ha disconosciuto tale sottoscrizione- e la stessa non ha neppure dedotto di avere in essere altri rapporti con la banca.
Né peraltro può essere utilmente fatto riferimento al doc. 19 di parte convenuta ai fini della disciplina del rapporto contrattuale, posto che tale documento si riferisce ad un contratto di finanziamento di euro 60.000,00 concesso a in data Pt_1
26.01.2006 dall'allora e non al rapporto di conto corrente di Controparte_3
cui al presente giudizio.
8.Il terzo motivo di appello non è fondato.
Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel non avere applicato gli interessi attivi a favore del correntista e nell'aver utilizzato il tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB dei BOT pro tempore e non fisso.
17 La prima doglianza non ha pregio essendo sufficiente sul punto osservare che nell'ipotesi 1A dell'elaborato peritale (fatta propria dal Tribunale) il consulente
– conformemente a quanto disposto nel quesito- ha utilizzato per il periodo in cui non vi era pattuizione scritta dei tassi d' interesse la misura del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB.
Quanto alla misura del tasso sostituivo previsto dall'art. 117 comma 7 TUB, esso
è stato correttamente parametrato al valore minimo e massimo dei BOT riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura dei conti.
Tale metodologia di calcolo è corretta in relazione ai contratti di durata, come il contratto di conto corrente, dovendo i tassi adeguarsi al mutamento delle condizioni di mercato: “ove il rapporto bancario non si esaurisca in un'unica
operazione e sia un rapporto di durata, come il conto corrente, tale norma deve
essere interpretata nel senso che solo dall'inizio del contratto si applicheranno i
tassi dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto,
mentre, successivamente, i detti tassi BOT emessi nei dodici mesi antecedenti i
diversi periodi durante i quali durerà il rapporto.” (Tribunale Napoli sentenza n.11436 del 24/10/2012) e nello stesso senso, con riferimento al contratto di mutuo, Corte Appello Milano sent. n. 264/2024 ("... limitare l'arco temporale di
18 riferimento ai 12 mesi precedenti la stipulazione del contratto non consentirebbe
di adeguare i tassi all'andamento dei mercati finanziari..").
Va ulteriormente osservato che il tasso riferito al momento della conclusione del contratto, se appare ragionevole nei contratti bancari che contengono un'unica operazione di finanziamento, non altrettanto può dirsi per quelli di durata, ove le operazioni si susseguono nel tempo e vi è la necessità di agganciare la misura degli interessi al costo del denaro con riferimento al momento in cui le operazioni vengono effettuate. Per tali contratti, risultando il saggio di interesse soggetto a continue modifiche in funzione dei mutamenti del mercato, si ritiene che il valore minimo e massimo dei BOT debba essere riferito ai dodici mesi precedenti ogni chiusura dei conti (trimestrale o annuale) e una rigida applicazione del portato letterale dell'art. 117 del T.U.B. condurrebbe a soluzioni distorsive non coerenti con l'andamento della situazione dei mercati finanziari.
Né ha pregio la doglianza svolta dall'appellante in relazione alla circostanza che il consulente avrebbe applicato sugli interessi attivi la ritenuta alla fonte, e ciò sia in considerazione della genericità di tale deduzione che della non rilevanza ai fini del decidere, posto che la ritenuta alla fonte, nel caso siano incise società, non rappresenta un costo, in quanto detraibile dalle imposte e sorgendo,
19 evidentemente, l'obbligo di versamento da parte della banca solo a seguito dell'accredito della relativa posta.
9. Il quarto e il quinto motivo di appello sono esaminati congiuntamente in quanto afferenti questioni tra loro connesse e sono fondati nei termini e per le ragioni di seguito evidenziate.
9.1.Sostiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in presenza di una CP_1
domanda di mero accertamento.
La doglianza è priva di pregio.
Sul punto deve darsi continuità all'orientamento espresso da questa Corte per cui
“anche nel caso di conto aperto e, quindi, nell'ipotesi in cui il correntista non
possa agire per la ripetizione dell'indebito ma, al più per il ricalcolo del saldo,
deve darsi rilevanza alla prescrizione del diritto dell'attore a vedersi restituite le
somme illegittimamente versate. Infatti, se lo scopo della domanda di ricalcolo
del saldo è quella di stabilire a quanto esattamente ammonti l'eventuale debito
del cliente nei confronti della e di determinare se sussista ancora un CP_1
margine per l'utilizzo della apertura di credito concessa, non avrebbe senso non
tenere conto della circostanza che, rispetto a taluni addebiti, seppur illegittimi, è
intervenuta la prescrizione e, quindi, non è più possibile agire, anche in futuro,
20 per la loro restituzione. Diversamente ragionando, si arriverebbe a un ricalcolo
del saldo che porterebbe a un risultato non corretto, in quanto verrebbero espunti
degli addebiti che, in concreto, il correntista non potrebbe richiedere in
ripetizione e che, quindi, non possono neppure essere valorizzati, in corso di
rapporto, al fine di stabilire se l'eventuale saldo negativo del conto corrente sia
infra o extra fido” (sent. 762/2023).
9.2 Affermata, pertanto, l'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione svolta dall'appellata e incontestato che la decorrenza della prescrizione va individuata nella data di ricezione (22.10.2013) della raccomandata inviata dal procuratore della parte attrice alla banca (v. Cass. SS.UU. n.15895/2019; Cass. N.6198/2019
per cui eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dalle annotazioni passive in conto, quale fatto estintivo, essa ha l'onere di allegare l'inerzia del titolare e di manifestare la volontà
di avvalersene); va precisato che in presenza della prova di rapporti di affidamento in conto corrente la prescrizione opera esclusivamente con riguardo alle rimesse solutorie, ossia a quei versamenti destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; non è così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano
21 unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può
ancora continuare a godere.
Nel caso di specie la verifica della prescrizione è stata svolta secondo i principi espressi da Cass. SSUU 24418/2010, ossia facendo utilizzo della nota distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie in conto corrente ed è stata condotta – così
venendo ad esaminare l'ulteriore profilo di impugnazione svolto dall'appellante-
facendo ricorso ai soli contratti di affidamento in atti nonché indagando la sussistenza di elementi da cui poter trarre la sussistenza del c.d. fido di fatto.
Sul punto va osservato che “è vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte
l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata,
per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass.
28 luglio 1999, n. 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata
dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della
banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e
nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non
dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di
credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di
credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una
posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992,
22 n. 12947). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni
dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto
all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni”
e inoltre , “se dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca
la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma,
ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può
opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben
potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato
dall'art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725 c.c.” (Cass. ord. 34997/2023).
Nella fattispecie l'appellante ha dedotto che dall'esame degli estratti di conto corrente e dalla Centrale Rischi si evincerebbero elementi sintomatici dell'esistenza di affidamenti da parte della Banca.
In particolare, la Centrale Rischi (doc. 4 ) dimostrerebbe l'esistenza del finanziamento in conto corrente individuato come “RISCHI A REVOCA” per euro 51.646 dal luglio 1997 al febbraio 2000, di euro 103.291 dal marzo 2000 al giugno 2000, di euro 51.646 dal luglio 2000 al febbraio 2001, di euro 103.291 dal marzo 2001 al giugno 2001, di euro 51.646 dal luglio 2001 al febbraio 2002, di euro 50.000 dal marzo 2002 fino all'ottobre 2003. Anche gli estratti di conto corrente proverebbero l'esistenza dei fidi concessi;
l'estratto del mese di agosto
23 1997 alla data dell1.8.1997 riporta l'addebito di lire 250.000 per “spese istruttorie pratica fido n.7122661” e l'applicazione di un tasso dell'11% fino a lire
100.000.000 pari ad euro 51.646, come riportato per lo stesso periodo nella
Centrale di Rischi e del'15% (che poi negli scalari diventa 19%) per importi superiori al fido concesso.
Nell'elaborato peritale integrativo (cfr. pag. 7) il CTU ha accertato (senza che ciò
sia stato contestato nella dimensione quantitativa) , analizzando gli estratti conto in atti, che l'importo dell'affidamento veniva indicato in calce agli estratti conto nella sezione dedicata alle variazioni delle condizioni economiche applicate e ha riepilogato gli importi degli affidamenti utilizzati nei termini che seguono :
dall'01.01.1997 al 27.07.1997 affidamento euro 15.494,00;
dal 28.07.1997 al 31.03.2000 affidamento euro 51.646,00;
dall'01.04.2000 al 25.10.2000 affidamento euro 103.291,00;
dal 26.10.2000 al 31.03.2001 affidamento euro 129.114,00;
dall'01.04.2001 al 30.09.2001 affidamento euro 103.291,00;
dall' 01.10.2001 al 14.02.2002 affidamento euro 51.646,00;
dal 15.02.2002 affidamento euro 50.000,00.
Inoltre, l'estratto conto del mese di agosto 1997 alla data dell'1.8.1997 riporta l'addebito di lire 250.000 per “spese istruttorie pratica fido n.7122661” e
24 l'applicazione di un tasso dell'11% fino a lire 100.000.000 pari ad euro 51.646,
come riportato per lo stesso periodo nella Centrale di Rischi e del 15% (che poi negli scalari diventa 19%) per importi superiori al fido concesso e ciò fino all'ottobre 2003.
Dunque, la non occasionale e tollerata operatività del correntista con “saldo passivo”; l'assenza di rifiuti nell'esecuzione di ordini su saldo debitore o di diffide rivolte al correntista a non disporre ulteriormente sul conto passivo;
l'esistenza di estratti conto nei quali sono riportati tassi differenziati e l'addebito di spese riferibili a istruttoria fido/apertura di credito sono elementi indiziari dell'esistenza di un affidamento di fatto della correntista.
In tal senso va richiamato il recente arresto per cui “Non essendo la nullità –
negoziale, per difetto di forma scritta, n.d.a.- rilevabile d'ufficio, non poteva
conseguentemente ritenersi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova
dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento
contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato
adempimento da parte della di ordini di pagamento impartiti dalla CP_1
correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione
alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi potevano
25 essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per
l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità
esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione. (Cass. ord. 2338/2024).
Sostiene l'appellata che gli affidamenti, ad esempio, per “castelletto” o “anticipi sbf” (ri.ba., fatture import export), a differenza di un contratto di apertura di credito per cassa, non attribuiscono al cliente della banca di disporre con immediatezza di una determinata somma di denaro e quindi, non costituiscono indici di un affidamento “di fatto”.
Tale deduzione non è idonea a contrastare gli indizi sopra evidenziati, considerato che non vi è prova che l'appellante fosse titolare di affidamenti per “castelletto”
o per “anticipi s.b.f”, come genericamente sostenuto dall'istituto di credito.
9.3. L'appellante censura la sentenza di primo grado con riferimento alla modalità
di verifica della prescrizione essendo stata eseguita sulla base del c.d. saldo banca anziché, come ritenuto dall'appellante, sul saldo c.d. rettificato.
La censura è fondata e pertanto il riconteggio dei rapporti dare/ avere con riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa è stato effettuato dal c.t.u.
, conformemente a quanto prescritto dall'intestata Corte con l'ordinanza del
14.09.2023, alla luce dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e dunque valutando la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, nel rispetto di
26 quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.
24418/2010, valorizzando gli affidamenti contrattuali e indagando la sussistenza di elementi indiziari di affidamenti di fatto , tenendo conto delle annotazioni rettificate dagli addebiti illegittimi (c.d. saldo rettificato o ricostruito), secondo l'indicazione offerta in termini ormai consolidati dalla Corte di Cassazione, cui si
è adeguata già in numerose pronunce l'intestata Corte d'Appello, con superamento del riferimento al “saldo banca” invocato dall'appellante: “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria,
occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e, conseguentemente, determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento” (Cass., n. 3858/2021; nello stesso senso, Cass., n.
29374/2024, n. 17287/2024, n. 7721/2023, e n. 9141/2020).
9.4 Conclusivamente, l'opzione ricostruttiva del saldo di conto corrente alla quale questa Corte aderisce è l'ipotesi 2B (vedasi p.10 elaborato peritale) evidenziandosi che l'utilizzo del criterio “data valuta” non è stato oggetto di impugnazione e pertanto il saldo a credito del correntista ammonta ad euro 66.226,24 in luogo del
27 saldo accertato dal primo giudice di euro 39.129,27, con conseguente riforma della sentenza di primo grado sul punto.
10. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza dell'appellata e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri vigenti, tenuto conto del valore della causa (scaglione tra euro 52.001,00 e euro 260.000,00) e dell'attività svolta, in favore del difensore, Avv. Paolo Pozza, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Analogamente gli oneri di CTU relativi all'integrazione del quesito di cui all'ordinanza 14.09.2023 sono posti definitivamente a carico dell'appellata nella misura liquidata con separato decreto.
Quanto alle spese del consulente tecnico di parte appellante, in assenza di prova dell'effettivo esborso – non essendo sufficiente la produzione della mera notula –
la ripetizione deve essere esclusa (Cass.ord. 26729/2024).
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
in parziale riforma della sentenza n. 1763/2022 del Tribunale di Padova
28 1) dichiara tenuta a rettificare il saldo Controparte_1
del conto corrente n. 25126 alla data del 29 febbraio 2016, nei termini e per i motivi indicati in motivazione, in euro “66.226,24”;
2) condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali che si liquidano in favore del difensore antistatario Avv. Paolo
Pozza, in euro 13.430,00 quanto al giudizio di primo grado ed euro
9.515,00 quanto al secondo grado e così complessivamente euro 22.945,00
per compensi professionali, oltre spese generali al 15%; IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente gli oneri di CTU a carico di parte appellata nella misura liquidata con separato decreto;
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
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117 comma 4 TUB e 115 c.p.c. avendo ritenuto valido ed applicabile, ai fini del
115 c.p.c. 2946 c.c., 1852 c.c. avendo il Tribunale errato nel ritenere applicabile