Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
In tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione, nei giudizi pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis D.L. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, è necessario, perché possa trovare applicazione la riduzione del 40 per cento prevista dal primo comma della norma citata, che l'espropriante abbia formulato, dopo tale data, una nuova offerta, e non assumono rilievo, allo stesso fine, la valutazione fatta dal consulente tecnico di ufficio e le contestazioni ad essa mosse dai difensori dell'espropriato, non costituendo detta valutazione offerta proveniente dall'espropriante, ne' essendo i difensori legittimati ad accettarla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2002, n. 6537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6537 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Esplun LLO BO 26-10-72 I D A ST EL M D O 642 د T م N RE P U B B L I CA I TAL IANA LA CO06-537 /02 SE E rt. 23 a IN NOME DEL POPOLO ITALIAN sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: omessa offerta indennità dr. Giovanni Olla Presidente e decurtazione del 40%. dr. Ugo Vitrone Consigliere R.G. N. 1595/00 dr. Mario Adamo Consigliere Cron. 18613 dr. Salvatore Salvago Consigliere Rep. 1414 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente: Ud. 16.01.2002 S ENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1595 del Ruolo Generale de- ANCELLERIA gli affari civili dell'anno 2000, proposto: DA COMUNE DI FERMO, in persona del sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Villeado Craia, per procura a mar- gine del ricorso e delibera della G.M. n. 753 del 30 6002094 dicembre 1999, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sabotino n. 46, presso l'avv. Patrizia Properzi. RICORRENTE CONTRO 1) LI AO e VA FE ved.LI, eredi di GINO LI, elettivamente domiciliate in Roma, P.za Bainsizza n. 1, presso l'avv. Mauro Mellini che, 69 RIE 2002 G - 2 - con l'avv. Jacopo Severo Bartolomei, le rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso. 2) ON SE e DE IS IE ved. ON, eredi di VI NO, rappresentati e difesi dall'av- v. Massimo Ortenzi e con questo elettivamente domici- liati in Roma, Via del Vignola n.5, presso l'avv.Livia Ranuzzi, per procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTI avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, 3 sez.civ., n. 237, del 19 - 30 marzo 1999. Udita, all'udienza del 16 gennaio 2002, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Per l'espropriazione di un'area di mq. 15.000 in loca- lità S. Cristina del comune di Fermo, da destinare ad una scuola elementare, i comproprietari (NO IA e NO VI all'epoca) proposero opposizione contro la stima amministrativa dell'indennità di f. 21.000.000 alla Corte d'appello di Bologna che, sopravvenuta la L. . 385 del 1980, dichiarò l'indennità soggetta a con- guaglio, con sentenza che, dopo la dichiarazione d'il- legittimità costituzionale della L. 865/71, relativa- - 3 mente all'indennità per i suoli edificatori urbani, fu cassata dalla Corte di Cassazione nel 1984, con rinvio al giudice a quo, per l'accertamento della natura edi- ficatoria o agricola del suolo espropriato e la ride- terminazione dell'indennità, in base al valore venale o legale, secondo i criteri individuati dalla Corte costituzionale per i suoli edificabili e gli agricoli. La Corte di merito, considerata edificabile l'area e- spropriata, liquidava l'indennità in £.305.000.000 nel 1992 e la decisione era cassata con sentenza n. 1468/ 1995 di questa Suprema Corte per l'entrata in vigore dell'art.5bis L. 359/92, in base alla quale doveva ri- valutarsi l'edificabilità e determinarsi l'indennità. Con atto di riassunzione del 25 marzo 1995, gli eredi degli originari opponenti, OL IA e IC VA e EP VI e LA De AN, doman- davano alla Corte d'appello di Bologna di accogliere l'opposizione in base ai principi affermati dai giudi- ci di legittimità, mentre il comune di Fermo insisteva perchè l'indennità fosse parametrata alle possibilità legali ed effettive di edificabilità, deducendo la soccombenza delle controparti in Cassazione. Rinnovati gli accertamenti dallo stesso c.t.u. nomina- to in precedenza, la Corte di merito rigettava le cri- tiche mosse dal comune alla relazione dell'ausiliare 4- e riliquidava l'indennità ai sensi della L. 359/92 in E. 152.538.810 oltre interessi legali, senza la falci- dia del 40% di cui alla legge per la mancata accetta- zione dell'offerta da parte degli espropriati, non es- sendovi stata una nuova offerta d'indennità dal comune di Fermo che gli espropriati potessero accettare;
ri- levato che già era avvenuto l'esproprio e che era ir- rilevante la funzione transattiva della mancata ridu- zione del 40%, con effetti deflattivi sul relativo con- tenzioso nel caso, i giudici del merito escludevano il rilievo alla mancata accettazione di nuova indennità. Accolta l'opposizione e liquidate le somme spettanti agli opponenti in £. 337.492.000, di cui per l'inden- nità £. 152.538.810, e per interessi fino al 31.10.96 il residuo, oltre agli altri interessi legali fino al- la data della sentenza, le spese delle pregresse fasi erano compensate e il comune di Fermo era condannato a pagare le spese sostenute dalle controparti solo per la fase dell'ultimo giudizio di rinvio. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso per cassazione il comune di Fermo con tre motivi e le due parti opponenti nella fase di merito si sono difese con distinti controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il comune di Fermo con il primo motivo di ricorso 5 deduce la violazione dalla Corte d'appello di Bologna dell'art. 5bis della L. n. 359/92, ed erronea e con- tradditoria motivazione sull'omessa riduzione del 40% dell'indennità accertata dal c.t.u., in assenza di una nuova offerta in corso di causa dell'indennità in base ai nuovi criteri di cui alla norma a opera dell'espro- priante;
nessuna considerazione si dà alla vicenda pro- cessuale e al fatto che la difesa dei VI aveva in sostanza censurato le conclusioni del c.t.u. chiedendo di raddoppiare il valore determinato da questo del suolo ablato e criticando le conclusioni del consulen- te, così impedendo ogni accordo mentre il comune non aveva formulato critiche alla relazione del c.t.u. l'accords e La condotta degli opponenti aveva impedito l'effetto delle cause deflattivo che viene premiato con la esclusione della DI del 40% che era invece da applicare, pur es- sendosi già avuto l'esproprio. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5bis della L. 359/92 e o- messa motivazione sulle possibilità legali ed effetti- ve di edificazione del terreno espropriato, non avendo la Corte territoriale rilevato che in precedenza si e- do il terreno in quel tertium genus dei suoli che la 鄰 ra pervenuti a qualificare l'area edificabile solo in base alla vocazione edificatoria di fatto, qualifican- - 6 - novella del 1992 ha eliminato;
il P.R.G. del 1977 ha Inserito l'area in zona destinata alla realizzazione di attrezzature di quartiere per l'infanzia e scuola dell'obbligo con evidenti limiti all'edificabilità di essa, per cui erroneamente il c.t.u. ha considerato la densità edilizia media di zona, senza rilevare caratte- 2.stiche morfologiche e geologiche del terreno. In as- senza del necessario approfondimento degli elementi atti a chiarire la situazione urbanistica dell'area, anche per tale profilo la sentenza di merito andava cassata. Il terzo motivo di ricorso del comune di Fermo lamenta violazione, dai giudici di merito, degli artt. 90 e 91 c.p.c., nel regolare le spese processuali giustifican- dolo su un preteso contrasto della difesa dell'ente locale con le conclusioni del c.t.u., che invece erano state accolte dal comune e respinte dalle controparti. In ordine al primo motivo di ricorso i controricorren- ti rilevano che non v'è stata altra offerta d'indenni- tà dal comune di Fermo e che la stessa sentenza che a- veva disposto il rinvio, aveva sancito che l'opposi- zione doveva esaminarsi alla luce dell'art. 5bis della L. n. 359 del 1992, nel testo risultante dalla senten- za additiva della Corte costituzionale 16 giugno 1993 n. 283, per la quale é indispensabile una nuova offer- - 7 - ta secondo i criteri di cui alla novella dall'espro- priante, che nel caso invece non vi era stata, non essendo rilevante la condotta processuale degli oppo- nenti ai fini della indicata decurtazione. Ambedue i controricorrenti eccepiscono l'inammissibi- lità del motivo di ricorso sulle possibilità legali di edificare il suolo ablato, essendo giudicato la quali- Hicazione di edificatoria data all'area, per la quale l'ente locale aveva ricorso per cassazione e chiesto l'applicazione dell'art. 5bis della L. 359 del 1992. 2. E'incontestato che l'espropriazione era già avvenu- ta alla data dell'entrata in vigore dell'art.5bis del- la L. 8 agosto 1992 n. 359 e che si versa in un proce- dimento per il quale la Corte costituzionale, con sen- tenza additiva 16 giugno 1993 n. 283, impone la ripro- posizione dell'offerta dall'espropriante per dar modo all'espropriato di sottrarsi alla riduzione del 40% di cui alla citata norma, raggiungendo un accordo per la determinazione convenzionale dell'indennità. In questo caso si é ritenuto in genere che un'offerta incongrua o insufficiente dall'espropriante (Cass. 29 ottobre 1999 n. 12176, 22 febbraio 2000 n. 1997, 21 febbraio 2001 n. 2498 e 23 novembre 2001 n. 14868) o l'assenza di ogni offerta da questo (Cass. 29 settem- bre 2000 n. 12939 e 9 giugno 2000 n. 7874, tra molte) - 7 - ta secondo i criteri di cui alla novella dall'espro- priante, che nel caso invece non vi era stata, non essendo rilevante la condotta processuale degli oppo- nenti ai fini della indicata decurtazione. Ambedue i controricorrenti eccepiscono l'inammissibi- lità del motivo di ricorso sulle possibilità legali di edificare il suolo ablato, essendo giudicato la quali- Hicazione di edificatoria data all'area, per la quale l'ente locale aveva ricorso per cassazione e chiesto l'applicazione dell'art. 5bis della L. 359 del 1992. 2. E'incontestato che l'espropriazione era già avvenu- ta alla data dell'entrata in vigore dell'art.5bis del- a L. 8 agosto 1992 n. 359 e che si versa in un proce- dimento per il quale la Corte costituzionale, con sen- tenza additiva 16 giugno 1993 n. 283, impone la ripro- posizione dell'offerta dall'espropriante per dar modo all'espropriato di sottrarsi alla riduzione del 40% di cui alla citata norma, raggiungendo un accordo per la determinazione convenzionale dell'indennità. In questo caso si é ritenuto in genere che un'offerta incongrua o insufficiente dall'espropriante (Cass. 29 ottobre 1999 n. 12176, 22 febbraio 2000 n. 1997, 21 febbraio 2001 n. 2498 e 23 novembre 2001 n. 14868) o l'assenza di ogni offerta da questo (Cass. 29 settem- bre 2000 n. 12939 e 9 giugno 2000 n. 7874, tra molte) - 8 - impedisce la falcidia del 40% dalla semisomma degli addendi di cui al citato art. 5bis. L'offerta rilevante per dar luogo alla riduzione del 40% é quella dell'espropriante nei procedimenti a re- gime in cui il decreto di esproprio é successivo alla novella normativa, nei quali vi é contrasto se debba o meno rilevare l'incongruità dell'offerta che i giu- dici del merito devono valutare (in contrasto tra loro cfr. Cass. 15 marzo 2001 n. 3478 e 25 novembre 2001 n. 14668); per le opposizioni alla stima in corso all'en- trata in vigore della L. n. 359/92, deve esservi una nuova offerta, ferma restando l'incensurabilità di una corretta valutazione dei giudici di merito in ordine alla esclusione di detta decurtazione sulla irrisorie- tà dell'offerta (Cass. 16 marzo 2001 n. 3833); é per- canto infondato il primo motivo di ricorso, non essen- dovi stata nuova offerta dal comune di Fermo, che anzi ha ricorso per cassazione per ottenere l'applicazione dell'art.5bis della L. 359/92, e poi ha omesso di fare una nuova offerta dell'indennizzo. Irrilevanti sono le critiche alle determinazioni del c.t.u. da parte dei difensori degli espropriati, dato che le prime non costituiscono un'offerta dell'espro- priante, e comunque non sono legittimati ad accettarla 1 difensori di controparte (Cass. 5 dicembre 2001 n. 10 - del c.t.u. sul punto e rinuncia alla domanda sulla quale é da escludere si sia omessa la decisione della Corte, che nulla doveva disporre alla luce della vo- lontà dell'ente evidenziata dal comportamento proces- suale di questo per cui non più controversa era la natura edificabile dell'area. Il rigetto dei motivi di merito del ricorso assorbe il terzo motivo sulla disciplina delle spese del giudizio di rinvio, che é logica e motivata, nè viola il prin- cipio di esenzione dalle spese della parte vincitrice, che nel caso furono comunque gli opponenti per i quali é stata determinata l'indennità alla luce dello jus 200 833 superveniens, accogliendosi l'opposizione data la mi- sura comunque assai maggiore di quella liquidata ri- F F U spetto all'altra offerta in sede amministrativa. Il ricorso deve quindi rigettarsi e il ricorrente de- ve essere condannato alle spese affrontate dai
contro
- ricorrenti per la fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio, che liquida in €. 4000,00 per onorari, oltre alle spese in C. 74,59: Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002. :1 consiglieresigliere estensore Il presidente Yor. Н 10 day DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 7 MAC 2002 Maria Di NuZZO 109T 129,11 Oggi, DANCE ERE Mala Di 456T Пѝ приото ITCT. L