Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2002, n. 6537
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Sentenza 7 maggio 2002

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In tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione, nei giudizi pendenti alla data dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis D.L. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, è necessario, perché possa trovare applicazione la riduzione del 40 per cento prevista dal primo comma della norma citata, che l'espropriante abbia formulato, dopo tale data, una nuova offerta, e non assumono rilievo, allo stesso fine, la valutazione fatta dal consulente tecnico di ufficio e le contestazioni ad essa mosse dai difensori dell'espropriato, non costituendo detta valutazione offerta proveniente dall'espropriante, ne' essendo i difensori legittimati ad accettarla.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/2002, n. 6537
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6537
    Data del deposito : 7 maggio 2002

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