Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 06/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 06/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3225 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti IO Spadaro e Domenico Rocco Lombardo, con i quali è elettivamente domiciliata in Locri (RC), Via Napoli I° trav., n. 8
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Antonella Francesca Paola Micheli e Ettore Triolo, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso l'agenzia provinciale CP_1
Resistente
OGGETTO: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/10/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di operaia agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola “GI IO” con sede in San Luca (RC), nell'anno 2017 (dal 28/08/2017 al 31/12/2017, per 102 giornate lavorative), nell'anno 2018 (dal 19/06/2018 al 30/11/2018, per 102 giornate lavorative) e nell'anno 2019 (dal 11/07/2019 al 09/10/2019 e dal 23/10/2019 al 31/12/2019, per 102 giornate lavorative);
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupata di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia dei terreni adibiti ad uliveto;
pulizia dei terreni confinanti con il Parco dell'Aspromonte; raccolta della legna;
raccolta delle olive;
- che ha percepito una retribuzione giornaliera pari a circa € 44,58, lavorando per otto ore al giorno;
- che, in conseguenza di ciò, ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza;
- che, con provvedimenti del 16/02/2022, l le ha comunicato il CP_1
disconoscimento dei rapporti di lavoro per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- che, avverso la cancellazione, ha proposto ricorso amministrativo alla competente Commissione per l'integrazione salariale operai agricoli (CISOA), rimasto privo di esito;
- che i provvedimenti emessi dall' sono illegittimi in quanto privi CP_2
di motivazione;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti l'iscrizione negli elenchi anagrafici del comune di residenza.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il IG. Giudice del Lavoro del Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare nulli, inesistenti e, illegittimi i provvedimenti di variazione degli 3
elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Marina di Gioiosa (RC) per gli anni 2017, 2018 e 2019; 2) per l'effetto riattribuire alla stessa le 102 giornate lavorative annue cancellate per gli anni oggetto di contestazione, ripristinando gli elenchi originari;
3) in conseguenza condannare l' in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore; 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari;
5) con sentenza esecutiva come per legge.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sebbene CP_1
regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Con separato ricorso (R.G. n. 1972/2023), depositato in data 01/06/2023, la medesima ricorrente ha esposto:
- che ha prestato attività lavorativa, in qualità di operaia agricola, alle dipendenze dell'azienda agricola “GI IO” con sede in San Luca (RC), nell'anno 2017 (dal 28/08/2017 al 31/12/2017, per 102 giornate lavorative), nell'anno 2018 (dal 19/06/2018 al 30/11/2018, per 102 giornate lavorative) e nell'anno 2019 (dal 11/07/2019 al 09/10/2019 e dal 23/10/2019 al 31/12/2019, per 102 giornate lavorative);
- che, seguendo le direttive impartite dal datore di lavoro, si è occupata di lavori agricoli vari, tra i quali: pulizia dei terreni adibiti ad uliveto;
pulizia dei terreni confinanti con il Parco dell'Aspromonte; raccolta della legna;
raccolta delle olive;
- che ha ricevuto una retribuzione giornaliera pari a circa € 44,58, lavorando per otto ore al giorno;
- che, in conseguenza di ciò, ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del comune di residenza;
- che, con provvedimenti del 11/04/2022, l le ha comunicato il CP_1
rigetto delle domande di indennità di malattia relativamente agli eventi verificatisi negli anni 2018, 2019 e 2020, motivando il diniego in ragione degli accertamenti ispettivi di cui al provvedimento n°6700.16/11/2021.051136; CP_1 4
- che, avverso i provvedimenti, ha proposto ricorso amministrativo alla competente Commissione per l'integrazione salariale operai agricoli (CISOA), rimasto privo di esito;
- che i provvedimenti emessi dall' sono illegittimi in quanto, per i CP_2
periodi contestati, la ricorrente ha effettivamente prestato attività lavorativa;
- che, avverso la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ha proposto ricorso dinanzi a questo tribunale (R.G. n. 3225/2022);
- che è in possesso dei requisiti legittimanti le prestazioni richieste.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia il IG. Giudice del Lavoro del Tribunale adito, per i motivi che precedono: 1)
Accertare e dichiarare che la ricorrente ha regolarmente prestato la propria attività come operaia agricola alle dipendenze dell'Azienda della IG. GI
IO, ubicata nel Comune di San Luca, per 102 giornate annue (2017, 2018
e 2019); 2) In conseguenza accertare e dichiarare che, in virtù della riconosciuta iscrizione per gli anni 2017, 2018 e 2019, per 102 giornate, la ricorrente ha maturato il diritto di percepire l'indennità economica di malattia per i periodi specificati in oggetto;
3) Per effetto revocare e/o annullare i corrispondenti, per ogni singolo periodo negato, provvedimenti di diniego dell' e confermare il diritto della ricorrente al godimento dell'indennità di CP_1
malattia; 4) In conseguenza condannare l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore; 5) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari;
6) Con sentenza esecutiva come per legge.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la pendenza, tra le medesime parti, di un giudizio avente ad oggetto la cancellazione dagli elenchi lavoratori dei agricoli per gli anni dal 2017 al
2019, la decadenza ex art. 22, comma 1, D. LGS. N. 7/1970, concludendo per il rigetto del ricorso 5
Con separato ricorso (R.G. n. 2551/2023), depositato in data 19/07/2023, la medesima ricorrente, sulle medesime premesse di cui al primo ricorso presentato, ha impugnato l'avviso di addebito n. 39420230000741582000, notificato in data 14/07/2023, avente ad oggetto “revoca disoccupazione agricola per l'anno 2017”, ente creditore formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ill.mo IG. Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis:
1. In via preliminare: A. fronte della minaccia di procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 4 e. 6 del D. Lgs. N. 46/1999 disporre la sospensione anche inaudita altera parte della efficacia esecutiva dell'impugnato avviso di addebito, per le motivazioni in epigrafe indicate concorrendo il grave motivo del danno rilevante che subirebbe la IG.ra , bracciante Parte_1
agricola, a seguito dell'esecuzione per una somma cospicua;
B. disporre la riunione al fascicolo RGL n. 3225/2022, attesa la connessione oggettiva e soggettiva;
2. Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare
l'avviso di addebito di cui all'oggetto, poiché inesistente la fondatezza del titolo
e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa creditoria, e per tutti i motivi indicati nell'atto;
3. Dichiarare pertanto non dovute le somme richieste a titolo di indebito, somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dall'avviso di addebito in oggetto ed oggetto di impugnativa;
4. In ogni caso condannare l' in Persona del CP_1
Legale Rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli
Avvocati, antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
chiedendo la riunione con i procedimenti recanti N.R.G. 1972/2023 e 2551/2023
e concludendo per il rigetto del ricorso. 6
Con provvedimento del 21/03/2024, rilevata la sussistenza di profili di connessione oggettiva e soggettiva tra i procedimenti sopra richiamati, questo giudicante ne ha disposto la riunione, ai sensi dell'art. 274 c.p.c.
Istruita la causa, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Le domande proposte sono infondate e vanno rigettate.
Va premesso che, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui
l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia in esame è la cancellazione dagli elenchi nominativi previsti dal
D.Lgs. n. 212 del 1946.
Infatti, il mancato riconoscimento delle giornate ai fini delle prestazioni previdenziali discende dalla cancellazione dai predetti elenchi.
Orbene, il presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al D.LGS. n. 212 del 1946 è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore ha fissato in 51.
Il concetto di subordinazione, nonostante la materia del lavoro in agricoltura sia disciplinata da una normativa speciale, è pacificamente riconducibile nei canoni dell'art. 2094 c.c., che stabilisce che: “È prestatore di 7
lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze
e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Pertanto, presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono la prestazione in favore del datore di lavoro, con conseguente obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, unitamente all'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (Cassazione n. 3975/2001).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., a fronte della contestazione della genuinità del rapporto di lavoro, grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, in applicazione dei principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio.
Ciò premesso, possiamo affermare che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere sulla stessa incombente.
A tal fine, osserva il giudicante che anche la documentazione prodotta
(contratti buste paga denuncia trimestrale DMAG) non è di per sé idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso.
Nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, anche la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n. 10529/1996, n. 9290/2000).
La cancellazione delle giornate agricole per gli anni oggetto di giudizio è scaturita all'esito di un accertamento ispettivo eseguito presso l'azienda GI
IO.
Nel corso dell'accertamento, gli ispettori hanno sentito il datore di lavoro
GI IO, che ha dichiarato di essere un fisioterapista, alle dipendenze dell'ospedale di Locri e di essere, allo stesso tempo, titolare dell'azienda 8
agricola sita in contrada Guardia di San Luca e con sede legale in via Manzoni
n. 19, presso l'abitazione dei genitori.
Inoltre, il datore di lavoro ha dichiarato che l'azienda insiste su quattro terreni tutti di proprietà del comune di San Luca, oggetto di concessione, separati da viuzze, recintati e coltivati soltanto con uliveti e di non avere più animali dal 2005, ad eccezione di cinque maiali, quattro pecore e delle galline, dei quali si occupano i suoi dipendenti, assunti nella misura di 15 o 20 all'anno, per 51 o 102 giornate.
Ancora, il datore di lavoro ha dichiarato di avere in gestione anche un terreno di cui risulta concessionario il LL , che lo aiuta Testimone_1
nella gestione dell'azienda.
Infine, il datore di lavoro ha decritto le attività svolte dai suoi dipendenti come la raccolta delle olive, la pulizia la sistemazione dei terreni la sistemazione dei muri a secco e delle viuzze, la concimazione delle piante.
In sede di audizione, il datore di lavoro ha dichiarato di ricordare solo i nomi di alcuni suoi dipendenti, per lo più suoi familiari.
In sede di ispezione, nel corso della quale il titolare non ha esibito né fatture di acquisto né fatture di vendita, gli ispettori hanno ravvisato delle incongruenze tra la consistenza aziendale e quanto indicato nella D.A. del 2007, anche in termini di fabbisogno aziendale riscontrando, peraltro, in sede di accesso, una scarsa cura e manutenzione dei terreni e dei muri a secco.
Nondimeno, gli ispettori hanno riscontrato delle anomalie nell'ambito dei vari infortuni denunciati dai dipendenti, dei quali, peraltro, il datore di lavoro non aveva completa cognizione, pur essendo stati coinvolti dei suoi stretti familiari.
Infine, anche le audizioni dei dipendenti che si sono presentati si sono rivelate contrastanti confuse e confliggenti, con riferimento all'attività svolta, al numero di giornate lavorative, agli orari di lavoro, alle culture svolte sui terreni, alla figura del datore di lavoro. 9
Pertanto, gli ispettori, avendo verificato che non tutti i terreni presenti nella denuncia aziendale erano nella disponibilità del sig. GI IO, che parte di essi risultavano di natura boscosa e non coltivabile, che il fabbisogno di manodopera è soddisfatto in ambito familiare, che le registrazioni dei LUL sono inattendibili, che le dichiarazioni rese dai lavoratori contrastavano con quanto accertato in sede di verifica, hanno disposto l'annullamento di tutti i rapporti di lavoro denunciati e la chiusura della posizione aziendale CIDA 41906, come si evince dal verbale ispettivo allegato dall' . CP_1
Orbene, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Sez. L, Sentenza n. 7178 del 29/11/1988).
Nel caso di specie, l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti non sono stati in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva
Parte ricorrente, dinanzi alla contestazione della non genuinità dei rapporti di lavoro denunciati, che ha determinato il disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2017, 2018, 2019, avrebbe avuto l'onere di provare la sussistenza di un vincolo di subordinazione e di tutti gli elementi che connotano la subordinazione per i periodi dedotti in ricorso, quali la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, lo svolgimento dell'attività descritta, dietro il corrispettivo di una retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro.
Tuttavia, nessuno degli indici della subordinazione è emerso dall'istruttoria processuale, atteso che le dichiarazioni rese dai testi escussi sono 10
vaghe, contraddittorie e in contrasto con quanto reclamato dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo.
Infatti, il teste , premettendo di aver lavorato con la Testimone_2
ricorrente alle dipendenze dell'azienda di GI IO, ha dichiarato: “Io ho lavorato per l'azienda di IO GI nel 2019 2020 e 2021; ricordo di aver lavorato con la IG nel 2020 e nel 2021”. Parte_1
Pertanto, il teste non ha confermato quanto reclamato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, dal momento che la stessa agisce per l'accertamento del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'azienda GI IO negli anni
2017, 2018 e 2019 mentre il teste, pur assumendo di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda in questione anche nel 2019, ha dichiarato di aver lavorato con la IG negli anni 2020 e 2021, che non sono oggetto di Pt_1
giudizio.
Inoltre il teste è stato generico anche in ordine alle giornate lavorative che la ricorrente avrebbe svolto (avendo dichiarato: “Io svolgevo 102 giornate lavorative ogni anno;
penso che anche la IG svolgesse lo stesso Pt_1
numero di giornate perché quando lavoravo la vedevo quasi ogni giorno ma non so il numero preciso di giornate che svolgeva”), all'esercizio del potere datoriale da parte del sig. GI IO, avendo riferito che: “il sig. GI IO ci diceva cosa fare quando veniva la mattina sui terreni;
non sempre veniva sui terreni la mattina ma veniva il LL di cui non ricordo il nome”, laddove l'esercizio del potere datoriale non si esaurisce nel “dire cosa fare” ma presuppone la sussistenza di un vincolo che, nella specie, non si evince, considerando, peraltro, che il teste si riferisce, quali figure che “dicevano cosa fare” sia al sig. GI IO che al LL.
Inoltre, il teste ha dichiarato che: “Mi è arrivata una lettera dell' CP_1
relativa all'indennità di malattia non spettante perché non risultavano le giornate agricole;
mi sono state cancellate le giornate agricole svolte per
GI IO;
ho una causa in corso nei confronti dell' per la CP_1 11
cancellazione delle giornate;
non so se la IG sia stata Parte_1
chiamata come testimone nella mia causa”.
Allo stesso modo il teste ha genericamente dichiarato: Testimone_3
“Io ho lavorato per il sig. GI per pochi mesi nel 2019, se ben ricordo da settembre a novembre per circa 40 - 50 giornate;
so che la IG Pt_1
già lavorava per il sig. GI quando io ho iniziato, ma non so da
[...]
quanto tempo;
conoscevo la ricorrente da prima in quanto frequentavo il suo paese ma l'ho frequentata lì; la ricorrente lavorava lì quando vi ero io, non so se abbia lavorato per l'azienda GI anche in altri anni;
Non so quante giornate lavorative svolgesse la ricorrente;
oltre alla IG vi erano Pt_1
altri operai;
penso che fossimo una venina più i fratelli e sorelle del sig. IO
GI che pure lavoravano lì (…); Eravamo pagati, ma non ricordo quanto fosse la retribuzione giornaliera in quanto il sig. GI IO mi pagava ogni fine settimana in contanti, in base alle giornate di lavoro svolte;
so che la IG e altri dipendenti venivano pagati anche con l'olio”. Pt_1
Pertanto il teste non ha confermato quanto reclamato dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, dal momento che la stessa agisce per l'accertamento del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze dell'azienda GI IO negli anni
2017 2018 e 2019; infatti, il teste ha dichiarato di aver lavorato per poche giornate nel 2019 (da settembre a novembre per 40 50 giornate), ammettendo peraltro che: “ Non so quante giornate lavorative svolgesse la ricorrente” (e che: “non so se abbia lavorato per l'azienda GI anche in altri anni”), mentre la ricorrente ha dichiarato di aver lavorato, nell'anno 2019, dall' 11 luglio al 09 ottobre e, successivamente, dal 23 ottobre al 31 dicembre;
inoltre, il teste è stato generico anche in ordine all'esercizio del potere datoriale da parte del sig. GI IO avendo riferito che “Eravamo pagati, ma non ricordo quanto fosse la retribuzione giornaliera in quanto il sig. GI IO mi pagava ogni fine settimana in contanti, in base alle giornate di lavoro svolte;
so che la IG e altri dipendenti venivano pagati anche con l'olio; io Pt_1 12
non avevo interessi ad essere pagato in olio” per poi contraddirsi affermando:
“non so quindi esattamente quanto venisse pagata la IG né in che Pt_1
modo”.
Pertanto, dalle dichiarazioni rese dal teste, che riguardano tra l'altro un arco temporale molto limitato, non si evincono gli indici della subordinazione, quali la sottoposizione al potere datoriale, lo svolgimento di una prestazione dietro il corrispettivo di una retribuzione, l'obbligo di rispettare un orario predeterminato (che neanche è stato indicato dalla ricorrente).
Inoltre, il teste ha dichiarato che: “Mi sono state cancellate dall' CP_1
tutte le giornate denunciate per l'azienda GI;
non ho fatto causa all in CP_1
quanto si trattava di poche giornate”.
Orbene, nell'ambito di un quadro probatorio incerto, in cui le dichiarazioni rese, discordanti tra loro, non hanno confermato quanto reclamato in ricorso in ordine alla sussistenza degli elementi che connotano un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'azienda GI IO per gli anni 2017,
2018, 2019 assume rilievo dirimente la circostanza che i due testi hanno dichiarato di essere stati destinatari di provvedimenti di cancellazione per i medesimi periodi rispetto alla ricorrente e che uno di essi abbia intrapreso un giudizio nei confronti dell' , avente ad oggetto la cancellazione dei rapporti CP_1
di lavoro denunciati per l'azienda GI IO, mostrando di avere un interesse, sia pure indiretto, all'esito positivo della controversia e, dunque, all'accertamento dell'esistenza di una realtà aziendale organizzata con determinate connotazioni per i periodi oggetto di giudizio.
Orbene, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'art. 246 c.p.c. riguarda tutte le persone titolari di un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio 13
interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio (Cassazione Civile n. 1369/1989); nel caso di specie, sebbene il confine sia sottile (atteso che il testimone ha una un giudizio incardinato, come alla stessa dichiarato, nei confronti dell e ha CP_1
subito la cancellazione delle giornata agricole indicate per la medesima azienda per il medesimo anno) non si ravvisa una incapacità a testimoniare.
Infatti, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile Sez. 2
- , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019; Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019, Sez.
3, Sentenza n. 7623 del 18/04/2016).
Nel caso che ci occupa, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., tuttavia la circostanza che un teste abbia contemporaneamente una controversia in corso contro l per le CP_1
medesime ragioni, relativamente agli stessi periodi, con riferimento alla medesima azienda e al medesimo verbale ispettivo, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Ed invero, nella specie, in disparte ogni considerazione in ordine all'attendibilità, i testi e non sono stati precisi Testimone_2 Testimone_3 14
nel riferire gli elementi da cui poter desumere la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra la ricorrente e l'azienda GI IO, non avendo neanche confermato la presenza della ricorrente negli anni oggetto della domanda azionata, e avendo riferito in maniera incongruente e non concordante in ordine ai periodi in cui la ricorrente avrebbe lavorato (che non coincidono esattamente tra loro, né coincidono con i periodi riferiti in ricorso), in ordine alle mansioni svolte, al rispetto di un orario di lavoro, alla retribuzione percepita: pertanto, le dichiarazioni rese non state in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva, atteso che, in quella sede, è emersa la sussistenza di un'attività esigua, gestibile con il lavoro familiare e con qualche aiuto occasionale, offerto da un paio di lavoratori annui.
Né può assumere, in tal senso, rilievo dirimente la testimonianza resa da
GI IO, datore di lavoro della ricorrente
Infine, il teste GI IO non ha confermato la presenza della ricorrente nelle tre annualità dedotte in ricorso, riferendo genericamente che:
“ sono stati miei dipendenti nel 2020 ma anche negli anni Parte_1
precedenti ma non ricordo in quali anni e per quanti anni”, mentre la ricorrente agisce con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019
Inoltre, con riferimento all'obbligo di rispettare un orario di lavoro, il teste ha riferito che: “ lavoravano 6 o 7 ore al giorno o a volte anche Parte_1
qualche ora in meno o in più a seconda di quanto potevano e io li pagavo lo stesso” circostanza dalla quale non si evince alcun obbligo mentre, con riferimento all'esercizio del potere datoriale ha riferito che: “Ero io che dicevo cosa fare soprattutto, ma c'erano anche mio LL e mio TE ma ero per lo più io a gestire tutto, compreso il frantoio;
nel frantoio lavoravano mio LL
e mio TE e l'altro mio LL Testimone_1 Controparte_3 [...]
se poi avevo bisogno di operari nel frantoio li chiamavo” Per_1
Infine il teste ha dichiarato che: “Ho ricevuto una convocazione dall' CP_1
e sono andato presso gli uffici di Locri dove mi hanno fatto delle domande sulla 15
mia azienda e io ho spiegato come lavoravamo;
mi hanno detto che sarebbero venuti sui terreni ma sono venuti dopo che mi hanno bloccato l'azienda; ho ricevuto dall' un verbale e ho dato mandato ad un avvocato per contestare CP_1
il verbale;
non so cosa abbia fatto l'avvocato gli ho detto solo di difendermi e ho firmato un mandato scritto per impugnare il provvedimento contro l' CP_1
non so cosa abbia fatto poi l'avvocato; preciso l' ha bloccato la mia CP_1
azienda a ottobre 2021 e mi hanno interrogato nel 2020; intendo precisare che avevo chiesto agli ispettori dell' di venire in azienda alla presenza mia o CP_1
dei miei fratelli o mio TE invece non so quando siano venuti perché non ci hanno avvisato”.
Orbene, anche con riferimento al datore di lavoro destinatario dell'ispezione da parte dell' pur non ravvisandosi un'ipotesi di CP_1
incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la circostanza che il teste sia il datore di lavoro della ricorrente, destinatario del verbale ispettivo che ha disposto la cancellazione di tutti i rapporti di lavoro denunciati del periodo oggetto di indagine, compreso il rapporto di lavoro della ricorrente, incidono sulla valutazione di attendibilità, imposta in ogni caso al giudicante.
Infatti, la sola circostanza che il testimone sia il datore di lavoro e titolare dell'azienda destinataria del verbale ispettivo, che ha subito la cancellazione di tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla propria azienda, a parere di questo giudicante incide sull'attendibilità, avendo il teste un interesse concorrente alla prova della sussistenza della realtà aziendale, soprattutto considerando che tutti i rapporti di lavoro denunciati sono stati valutati dagli ispettori come fittizi.
Tra l'altro, neanche il datore di lavoro, alla pari degli altri testi escussi, è stato in grado di confermare le annualità in cui la ricorrente avrebbe lavorato alle sue dipendenze, avendo riferito che la stessa ha lavorato nell'anno 2020 e in altri anni “ma non ricordo in quali anni e per quanti anni”, né è stato in grado di confermare la sussistenza degli altri indici della subordinazione. 16
Orbene, nell'ambito di un quadro probatorio insufficiente, in cui la contraddittorietà e la vaghezza delle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, in contrasto tra loro e in contrasto con quanto dichiarato dalla stessa ricorrente nel ricorso, rendono gli stessi scarsamente attendibili, concorre con tali elementi anche la circostanza i testi siano il datore di lavoro della ricorrente e due colleghi anch'essi destinatari di provvedimenti di cancellazione.
Del resto, la valutazione circa l'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 /2019; sentenza n. 7623/2016).
Pertanto, parte ricorrente, sulla quale gravava l'onere della prova, non ha ottemperato a tale onere, non avendo allegato nel ricorso introduttivo gli elementi della subordinazione e non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, per i periodi dedotti in ricorso, elemento fondante ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
In difetto, dunque, di una prova rigorosa dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato per gli anni oggetti di giudizio, il ricorso va rigettato, con conseguente rigetto anche delle domande connesse, aventi ad oggetto il rigetto della domanda di indennità di malattia e l'avviso di addebito derivante dalla revoca dell'indennità di disoccupazione agricola in conseguenza della cancellazione dagli elenchi agricoli. 17
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, applicando i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Infatti, secondo un condivisibile arresto della Suprema Corte di
Cassazione, ha precisato che: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento”. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). (Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16676 del
04/08/2020)
Pertanto, non trova applicazione nel caso di specie il regime di esenzione dalla condanna alla refusione delle spese di lite in caso di soccombenza delineato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3225/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
4638,00, oltre accessori come per legge.
Locri, 06/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci