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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 12/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Rita Carosella Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 358/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 87/2020, pronunciata dal Tribunale di Isernia il 6.4.2020 nella controversia n. 1092/2013
R.G., avente ad oggetto querela di falso in via incidentale;
TRA
, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Stefano Cappellu, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
( , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Carlo Izzi, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATO
E
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Campobasso;
INTERVENTORE NECESSARIO
pag. 1 di 7 CONCLUSIONI
Per l'appellante: riformare, annullare e/o porre in non cale la sentenza n. 87/2020 emessa dal
Tribunale di Isernia in composizione collegiale – Pres. Dott. Fabio Papa – Giudice
Estensore Dott.ssa M. Guenzi – nel procedimento incidentale di querela di falso in seno al procedimento RG 1092/2013 pubblicata in data 6/4/2020, non notificata, perché erronea, ingiusta ed illegittima per le violazioni di legge in narrativa esposte;
per l'effetto, accogliere la querela di falso incidentale promossa dal sig.
[...]
e dichiarare la falsità della sottoscrizione e del relativo contenuto, Parte_1 comunque absque pactis, del documento del 16/6/2011 prodotto in giudizio da
, ad ogni conseguenza di legge. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze con distrazione in favore dei Procuratori che si dichiarano antistatari.
Per l'appellato: in via preliminare, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.
1. accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 342 e 348 bis
c.p.c.; in via principale e in merito
2. rigettare il gravame proposto siccome infondato sia in fatto che in diritto;
3. per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 87/2020 pubblicata in data
06/04/2020 dal tribunale di Isernia - sezione civile – nel procedimento rubricato al
n.r.g. 1092/2013; in ogni caso
4. con vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Per il Procuratore generale: condividendo le argomentazioni e le conclusioni della CTU grafologica espletata nel primo grado di giudizio, che ha concluso per la autografia della scrittura privata del 16/6/21 escludendone la falsità, si conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pag. 2 di 7
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 87 del 6.4.2020, ha rigettato la querela di falso in via incidentale, proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
nel corso del giudizio di opposizione al decreto n. 276/2013, con cui al CP_1 era stato ingiunto il pagamento, in favore dell' della somma di € CP_1 Pt_1
180.000,00.
A fondamento dell'opposizione il aveva dedotto l'estinzione del credito CP_1 vantato da controparte, in forza di una scrittura privata datata 16.6.2011, intercorsa tra le parti, con cui l' aveva dichiarato che nulla gli era più dovuto in Pt_1 riferimento a qualsiasi somma indicata in documenti anteriori a tale data.
Nel costituirsi in giudizio l' aveva dapprima disconosciuto la firma apposta in Pt_1 calce alla suddetta scrittura e in seguito aveva proposto querela di falso in via incidentale, disconoscendone il contenuto.
Pertanto, disposto l'interpello ex art. 222 c.p.c. e autorizzata la proposizione della querela di falso, la stessa è stata istruita mediante prova orale e c.t.u., con sospensione del procedimento principale di opposizione a decreto ingiuntivo.
All'esito, il primo giudice, richiamate le risultanze della c.t.u. grafologica, ha ritenuto riferibile all'autografia dell' la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura Pt_1 privata in oggetto e, in merito al contenuto di questa, ha ritenuto non fornita la prova dell'abusivo riempimento del foglio ovvero del suo riempimento in senso contrario agli accordi intercorsi.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello Parte_1 con atto di citazione notificato il 14.12.2020, chiedendone la totale riforma con accoglimento della querela di falso proposta.
Con comparsa di risposta depositata il 16.3.2021 si è costituito il Controparte_1 quale ha insistito nella declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione e, in ogni caso, nel suo rigetto nel merito.
3. Dopo alcuni rinvii, motivati anche dai cambi di giudice relatore per intervenute redistribuzioni, con ordinanza del 24.5.2024, pronunciata all'esito dell'udienza del
22.5.2024, di cui è stata disposta la trattazione scritta ex artt. 127-ter c.p.c. e 35 del d. lgs. n. 149 del 10.10.2022, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
pag. 3 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'impugnazione si fonda su un unico motivo, articolato in più censure, con cui vengono fatti valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 c.c., 221 e ss. e 116 comma 2 c.p.c., il vizio di motivazione e l'erronea valutazione delle prove.
L'appellante per un verso ritiene opinabile l'adesione, da parte del tribunale, alle risultanze della c.t.u. grafologica, che pure ha dato atto dell'esistenza di elementi di incompatibilità tra la sottoscrizione oggetto di esame e le scritture di comparazione, deducendo che non esiste alcuna gerarchia tra le fonti di prova e che il convincimento del giudice può essere fondato sull'esito delle prove testimoniali, anche se in contrasto con la c.t.u.; per altro verso evidenzia che quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali, secondo cui il 16.6.2011 l' si trovava in Pt_1
Bulgaria, smentisce la prospettazione di controparte, che ha sostenuto, in tal modo delimitando il thema probandum, che la redazione della scrittura privata e la sua sottoscrizione sarebbero contestualmente avvenute nella predetta data in Sessano del Molise.
Le censure sono infondate.
2. Oggetto del presente giudizio incidentale di falso è, come già ricordato dal primo giudice, l'accertamento dell'autenticità della firma riferibile a Parte_1 apposta in calce alla scrittura privata del 16.6.2011, nonché della riferibilità all' del contenuto di questa, con la precisazione che tale ultima contestazione Pt_1 presuppone, evidentemente, l'autenticità della sottoscrizione ed è finalizzata, come ricordato dal primo giudice, a vincere la presunzione di provenienza delle dichiarazioni da chi ha sottoscritto la scrittura, mediante dimostrazione che la firma
è stata apposta su foglio in bianco abusivamente riempito e che il riempimento è avvenuto absque pactis.
Il tribunale ha chiaramente distinto i due aspetti: quanto al primo, ha motivatamente escluso la falsità della sottoscrizione dell' in relazione agli esiti Pt_1 della c.t.u. disposta;
quanto al secondo, ha ritenuto non superata la presunzione, ex art. 2702 c.c., di riferibilità al sottoscrittore del contenuto dell'atto, in quanto le circostanze di fatto emerse dalla prova testimoniale (presenza dell' in Pt_1
Bulgaria nella data della scrittura) non erano idonee a escluderne la paternità, essendo possibile ipotizzarne la redazione in epoca differente o a cura di altro soggetto, e non essendo stata fornita la prova, incombente sul querelante, di pag. 4 di 7 redazione del contenuto absque o sine pactis.
2.1. La censura riguardante l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione riferibile all' è inammissibile, in quanto priva di specificità ex art. 342 c.p.c. Pt_1
L'appellante, che già in primo grado non aveva sollevato alcuna osservazione critica relativa alla c.t.u. grafologica espletata, non confuta in alcun modo le argomentazioni con cui il tribunale, mediante richiamo agli esiti della c.t.u., giustifica il giudizio di autografia della sottoscrizione, in particolare evidenziando in essa la presenza degli stessi idiotismi (caratteristiche proprie del soggetto scrivente difficili da imitare e da evitare) comuni a tutte le numerose scritture di comparazione utilizzate e rilevando che le lievi discordanze (non solo rispetto alla firma contestata, ma anche all'interno delle stesse firme autografe) sono spiegabili per la naturale variabilità di ogni calligrafia.
Priva di specificità, in quanto non riferita alla sottoscrizione contestata, è la deduzione riguardante il limitato rilievo probatorio delle consulenze grafologiche in generale, in quanto fondate su elementi non matematicamente ponderabili.
A tal riguardo va comunque osservato che, al contrario, le indagini tecniche sulla sottoscrizione, svolte con metodo rigoroso e con esame approfondito, come nel caso in esame, sono certamente idonee a offrire attendibili elementi di giudizio e a fondare il convincimento del giudice, per il quale non è certo necessaria la certezza matematica, trovando applicazione il parametro probatorio del "più probabile che non".
Neppure possono ricavarsi elementi idonei a svalutare gli esiti dell'indagine tecnica svolta dalle prove testimoniali espletate, che dimostrerebbero che il 16.6.2011, data riportata nella scrittura in esame, l' non era a Sessano del Molise, ma si Pt_1 trovava in Bulgaria per motivi di lavoro.
Prescindendo dal rilievo che le dichiarazioni testimoniali richiamate non escludono in assoluto la possibilità che l' si trovasse in Sessano del Molise del Molise il Pt_1
16.6.2011 (i testi hanno fatto riferimento alla permanenza dell' in Bulgaria in Pt_1 un arco di tempo che va da fine maggio a luglio 2011 ma nessuno di essi, pur avendo riferito di aver frequentato quotidianamente l' per motivi di lavoro, ha Pt_1 potuto affermare con certezza che proprio il 16.6.2011 egli si trovava in Bulgaria), oggetto dell'accertamento nel presente giudizio di falso è l'autenticità della sottoscrizione e, un volta accertata questa, il carattere abusivo della scrittura su cui
è apposta.
pag. 5 di 7 Esula, invece, dall'oggetto del presente giudizio la questione della veridicità della data e del luogo di sottoscrizione riportati nella scrittura in oggetto, dal momento che la querela di falso è esperibile per scindere il collegamento tra dichiarazione e sottoscrizione, ma non per contestare la veridicità di quanto dichiarato (nel senso della inammissibilità della querela per far valere la falsità ideologica di un documento v. Cass., n. 8766/2018; Cass., n. 12707/2019; Cass., n. 35649/2022).
La data e il luogo della sottoscrizione attengono non alla riferibilità della scrittura al sottoscrittore ma alla sua veridicità intrinseca, e pertanto la relativa questione, ove ritualmente proposta e rilevante ai fini di causa, sarà eventualmente oggetto di esame nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui si è innestata la querela di falso proposta in via incidentale.
2.2. Dalle considerazioni esposte discende l'infondatezza della censura proposta avverso la decisione con cui è stata disattesa la prospettazione di non riferibilità del contenuto della scrittura al sottoscrittore, odierno appellante.
Ineccepibile, e del resto non contestata dall'appellante, è l'affermazione che la presunzione di riferibilità al sottoscrittore delle dichiarazioni contenute nella scrittura su cui è apposta, indipendentemente dal fatto che la scrittura sia stata redatta o vergata dal sottoscrittore (art. 2702 c.c.: "la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta"), può essere vinta soltanto mediante una duplice dimostrazione: che la firma era stata apposta su foglio firmato in bianco e che il successivo riempimento del foglio è avvenuto absque pactis.
Tale prova non è stata fornita e non può certo desumersi dalle dichiarazioni dei testi ascoltati, dal momento che la presenza in Bulgaria dell' il giorno in cui Pt_1 risulta datata la scrittura in esame non dimostra affatto né la sottoscrizione da parte sua di un foglio in bianco né il suo successivo riempimento al di fuori di qualsiasi accordo.
Non vale in senso contrario invocare la prospettazione del circa il tempo e CP_1 il luogo della redazione della scrittura e della sua sottoscrizione, quale elemento idoneo a delimitare il thema probandum, dal momento che, come si è detto,
l'oggetto del giudizio di falso relativo a una scrittura privata non è l'accertamento della veridicità del contenuto della stessa (contenuto di cui fa parte l'indicazione in essa di luogo e tempo di redazione), ma unicamente della riferibilità di tale contenuto al sottoscrittore.
pag. 6 di 7 3. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado, secondo la regolamentazione di cui al dispositivo, con applicazione del D.M.
55/14 e ss. mm. e riconoscimento dei minimi in relazione alle cause di valore indeterminabile (Cass., n. 15642/2017), tenuto conto dell'attività espletata (non va riconosciuta la fase di trattazione, non avendo avuto luogo alcuna attività difensiva remunerabile a tale titolo) e del basso livello di complessità del processo.
Ricorrono infine i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 87/2020 pronunciata dal Tribunale di Isernia in data 6.4.2020, proposto da Parte_1
con citazione notificata il 14.12.2020, nei confronti di così
[...] Controparte_1 provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Carlo Izzi, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 6.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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