Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 206/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 206/2025, promosso da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Monte Argentario, fraz. P.S. Stefano, via dello Scoglio n.22, rappresentato e difeso dall'avv. Angela
Ambrosino; congiuntamente a
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Monte Argentario, fraz. P.S. Stefano, in via Roma 27, rappresentata e difesa dall'avv. Veronica
Magrini;
RICORRENTI
e nell'interesse dei minori nato a [...] il [...] (CF. ); Persona_1 C.F._3
nata a [...] il [...] (CF. ); Parte_3 C.F._4
entrambi residenti in residenti in Monte Argentario, fraz. P.S. Stefano, in via Roma 27
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 15.05.2025, dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti personali ed economici secondo quanto previsto nel ricorso congiunto. Hanno inoltre chiesto, a rettifica del punto n. 4) a pag. 8 del ricorso, che venga stabilita nel giorno 20 di ogni mese la data del versamento del contributo al mantenimento a carico del Pt_1
CONSIDERATO CHE
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All'udienza del 15.05.2025, le parti hanno confermato la comune volontà di regolamentare i loro rapporti personali ed economici alle condizioni riportate nel ricorso congiunto, chiedendo unicamente,
a rettifica del punto n. 4) a pag. 8 del ricorso, che venga stabilita nel giorno 20 di ogni mese la data del versamento del contributo al mantenimento a carico del Pt_1
Hanno quindi concluso chiedendo il recepimento delle condizioni di seguito ritrascritte nei relativi elementi essenziali:
“1. i figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Pt_3
collocamento prevalente presso e con la madre nella casa sita in Porto S.Stefano, via Roma 27, secondo il piano genitoriale allegato;
2. La casa familiare Porto S.Stefano, via Roma 27, verrà alla assegnata alla IG.ra Parte_2
in uso esclusivo, con i mobili che la arredano e dalla stessa acquistati, la quale l'abiterà con i figli;
3. La frequentazione genitori/figli è disciplinata secondo un dettagliato schema indicato in ricorso;
Vacanze estive/Ferie: e trascorreranno due settimane anche non consecutive con la Per_1 Pt_3
madre, da comunicare con congruo anticipo al fine di consentire l'organizzazione delle ferie. Nel periodo in cui il padre potrà godere di turni di lavoro ridotti e/o ferie (oggi nel mese di novembre o altro diverso mese in cui potrà godere delle ferie) i ragazzi potranno trascorrere due settimane anche non consecutive con il padre, con l'accortezza di non inficiare in modo eccessivo la frequenza scolastica. Nei restanti periodi verrà seguita la normale scansione settimanale.
Nei periodi di ferie goduti da entrambi i genitori entrambi potranno assentarsi in autonomia per un periodo non superiore a 7 gg. consecutivi, variando così la frequentazione settimanale;
ciascun genitore dovrà in tal caso informare l'altro almeno 10 giorni prima della propria partenza.
Vacanze natalizie: e trascorreranno il primo anno la Vigilia (24/12) con il padre ed il Per_1 Pt_3
Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano (26/12) con il padre, il 31/12 con il padre e Capodanno
(01/01) con la madre e l'Epifania con il padre ciò a decorrere dal corrente anno 2024; l'anno successivo le festività saranno invertite;
per gli altri giorni della settimana si osserverà lo schema ordinario.
Vacanze pasquali: Si conserverà invariato lo schema settimanale.
e trascorreranno con la madre il giorno della Festa della Mamma ed il giorno del Per_1 Pt_3
compleanno di lei, mentre trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà ed il compleanno di lui.
pagina 2 di 3 Per le altre Festività principali (a titolo esemplificativo: XXV Aprile, I° maggio, festa dell'Immacolata,
Festa di Ognissanti) saranno trascorse con il genitore con il quale si troverà quel giorno a seconda dello schema ordinario sopra detto.
I genitori saranno sempre liberi, previo accordo da raggiungere tra i genitori di volta in volta, di variare i giorni secondo le richieste dei figli e/o le rispettive esigenze lavorative, così da consentire loro di continuare a trascorrere assieme il tempo che desiderano e condividere le attività.
4. A titolo di contributo per il mantenimento dei figli e il sig. verserà alla Per_1 Pt_3 Pt_1
signora la somma mensile di euro 250,00= per ciascun figlio entro il giorno 20 di ogni mese;
Parte_2
detta somma è soggetta a rivalutazione Istat annuale nei termini di legge.
5. Le spese straordinarie, mediche e scolastiche necessarie per i figli e sono a carico di Per_1 Pt_3
ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di
Grosseto.
6. L'Assegno Unico Familiare sarà percepito integralmente dalla IG.ra ; Parte_2
7. Entrambi i genitori si rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto valido per l'espatrio per i figli e .” Per_1 Pt_3
La sottoscrizione di tali accordi risulta effettuata ad opera di entrambe le parti di proprio pugno (cfr. ricorso introduttivo e relativo allegato).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite.
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, come riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo Dott.ssa Claudia Frosini
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