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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15402 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30386 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04/11/2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe GRILLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 2, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
, nata a [...], in data [...]; CP_1
, nata a [...], in data [...]; Controparte_2
resistenti
Oggetto: Accertamento accettazione tacita di eredità.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 18.6.2025, Parte_1
deduceva:
[...]
di essere creditrice, quale cessionaria, di , in virtù di un contratto di CP_3
mutuo fondiario concesso da Nuova Banca delle Marche S.p.a. rimasto inadempiuto;
che, a seguito del decesso di , avvenuto in data 24.7.2018, veniva CP_3
presentata e trascritta denuncia di successione a favore della moglie, Persona_1 e dei due figli, e , non anche la relativa accettazione di
[...] CP_1 CP_2
eredità; che, a seguito del decesso di in data 20.11.2019, veniva Persona_1
presentata e trascritta denuncia di successione a favore dei due figli, e CP_1
, i quali procedevano alla vendita di parte degli immobili acquistati in virtù CP_2
di detta successione, con conseguente trascrizione dell'accettazione tacita di eredità; che, il ricorso ex art. 481 c.c. proposto per l'assegnazione di un termine ai resistenti e per accettare o rifiutare l'eredità del padre, era dichiarato CP_1 CP_2
inammissibile, emergendo dagli atti l'avvenuta trascrizione della denuncia di successione e la voltura catastale degli immobili, a dimostrazione dell'intervenuta accettazione pura e semplice dell'eredità; che, tuttavia, il Conservatore rifiutava la trascrizione, occorrendo l'accertamento giudiziale di detta accettazione.
Concludeva quindi chiedendo:
“(i) Accertare e dichiarare che i Sig.ri (C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] e
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente CP_2 CodiceFiscale_2
alla Via dei Tebaldeschi n. 5, hanno accettato tacitamente l'eredità del Sig.
[...]
nato a [...] il [...] e deceduto il 24/7/2018; CP_3
(ii) Consequenzialmente, ordinare al Conservatore dei Registri immobiliare l trascrizione della relativa accettazione dell'eredità.”
Nonostante la regolarità delle notifiche, i resistenti non si costituivano ed erano dichiarati contumaci.
Integrata la documentazione attestante l'avvenuta voltura catastale degli immobili, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 4.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies
3° comma.
<<<< >>>>
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Dalla documentazione prodotta emerge che, a seguito della morte di , CP_3
avvenuta in data 24.7.2018, è stata presentato regolare denuncia di successione in favore dei due figli, odierni resistenti e della moglie (all. 3). Persona_1
A seguito poi della morte della madre, avvenuta in data 20.11.2019, i resistente hanno provveduto sia alla presentazione e trascrizione della denuncia di successione in loro favore, comprensiva della quota di 1/3 dei beni acquistati dalla de cuius per successione di , sia alla voltura catastale dei detti beni, nella misura di CP_3
½ ciascuno, con l'intento quindi di intestare a sé sia la quota di 2/3 (1/3 ciascuno), acquistata originariamente per successione del padre, sia l'ulteriore quota acquistata dalla madre (v. documentazione catastale depositata in data 14.10.2025 e, in particolare, doc. 13, pag. 4).
La giurisprudenza di Cassazione è costante nell'affermare: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ., Sez. VI, 22.1.2020,
n. 1438).
Dello stesso tenore Cassazione ordinanza n. 14499 del 6.6.2018; n. 10060 del
24/04/2018, sentenza n. 19833 del 23/07/2019; n. 10796 dell'11/05/2009).
In particolare, in quest'ultima pronuncia n. 10796 si legge: “se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sè soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi
(v. Cass., sent. n. 4783 del 2007, n. 5226 del 2002, n. 7075 del 1999)”. Più di recente
Cass. n. 11478 del 30.4.2021 e n. 12259 del 14.4.2022. Nel caso odierno, la presentazione della denuncia di successione, seguita dalla voltura catastale con cui i due resistenti hanno inteso intestare a sé l'intera proprietà dei beni
(nella misura del 50% ciascuno), acquistati direttamente per successione del padre quanto alla quota di 2/3 e della madre quanto alla restante quota di 1/3, evidenziano una chiara volontà di accettare tacitamente l'eredità del padre ex art. 476 c.c.
La domanda proposta dalla ricorrente deve quindi essere accolta, dovendosi accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte dei figli CP_3 CP_1
e , con conseguente ordine all'Agenzia del Territorio di
[...] Controparte_2
procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c., al fine di ricostituire la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
La natura del giudizio, l'assenza di contestazione e di effettiva soccombenza dei resistenti, laddove non si rinviene un obbligo a carico dell'erede di trascrivere l'accettazione di eredità, giustificano l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proposto da così provvede: Parte_1
• Dà atto dell'intervenuta accettazione dell'eredità di (nato a CP_3
Brugnera – UD il 26.7.2027 e deceduta il 24/07/2018) da parte di CP_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); Controparte_2
• Ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di trascrivere il presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità;
• Compensa integralmente le spese di giudizio.
Roma, 04/11/2025 Il Giudice
d.ssa Clelia Testa Piccolomini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In persona del giudice unico, dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30386 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04/11/2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe GRILLO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale Giulio Cesare n. 2, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente
E
, nata a [...], in data [...]; CP_1
, nata a [...], in data [...]; Controparte_2
resistenti
Oggetto: Accertamento accettazione tacita di eredità.
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.11.2025 parte ricorrente ha concluso come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 18.6.2025, Parte_1
deduceva:
[...]
di essere creditrice, quale cessionaria, di , in virtù di un contratto di CP_3
mutuo fondiario concesso da Nuova Banca delle Marche S.p.a. rimasto inadempiuto;
che, a seguito del decesso di , avvenuto in data 24.7.2018, veniva CP_3
presentata e trascritta denuncia di successione a favore della moglie, Persona_1 e dei due figli, e , non anche la relativa accettazione di
[...] CP_1 CP_2
eredità; che, a seguito del decesso di in data 20.11.2019, veniva Persona_1
presentata e trascritta denuncia di successione a favore dei due figli, e CP_1
, i quali procedevano alla vendita di parte degli immobili acquistati in virtù CP_2
di detta successione, con conseguente trascrizione dell'accettazione tacita di eredità; che, il ricorso ex art. 481 c.c. proposto per l'assegnazione di un termine ai resistenti e per accettare o rifiutare l'eredità del padre, era dichiarato CP_1 CP_2
inammissibile, emergendo dagli atti l'avvenuta trascrizione della denuncia di successione e la voltura catastale degli immobili, a dimostrazione dell'intervenuta accettazione pura e semplice dell'eredità; che, tuttavia, il Conservatore rifiutava la trascrizione, occorrendo l'accertamento giudiziale di detta accettazione.
Concludeva quindi chiedendo:
“(i) Accertare e dichiarare che i Sig.ri (C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] e ivi residente a[...] e
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente CP_2 CodiceFiscale_2
alla Via dei Tebaldeschi n. 5, hanno accettato tacitamente l'eredità del Sig.
[...]
nato a [...] il [...] e deceduto il 24/7/2018; CP_3
(ii) Consequenzialmente, ordinare al Conservatore dei Registri immobiliare l trascrizione della relativa accettazione dell'eredità.”
Nonostante la regolarità delle notifiche, i resistenti non si costituivano ed erano dichiarati contumaci.
Integrata la documentazione attestante l'avvenuta voltura catastale degli immobili, la causa era rimessa in decisione all'udienza del 4.11.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies
3° comma.
<<<< >>>>
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Dalla documentazione prodotta emerge che, a seguito della morte di , CP_3
avvenuta in data 24.7.2018, è stata presentato regolare denuncia di successione in favore dei due figli, odierni resistenti e della moglie (all. 3). Persona_1
A seguito poi della morte della madre, avvenuta in data 20.11.2019, i resistente hanno provveduto sia alla presentazione e trascrizione della denuncia di successione in loro favore, comprensiva della quota di 1/3 dei beni acquistati dalla de cuius per successione di , sia alla voltura catastale dei detti beni, nella misura di CP_3
½ ciascuno, con l'intento quindi di intestare a sé sia la quota di 2/3 (1/3 ciascuno), acquistata originariamente per successione del padre, sia l'ulteriore quota acquistata dalla madre (v. documentazione catastale depositata in data 14.10.2025 e, in particolare, doc. 13, pag. 4).
La giurisprudenza di Cassazione è costante nell'affermare: “L'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare” (Cass. Civ., Sez. VI, 22.1.2020,
n. 1438).
Dello stesso tenore Cassazione ordinanza n. 14499 del 6.6.2018; n. 10060 del
24/04/2018, sentenza n. 19833 del 23/07/2019; n. 10796 dell'11/05/2009).
In particolare, in quest'ultima pronuncia n. 10796 si legge: “se gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, sono di per sè soli inidonei a comprovare l'accettazione tacita dell'eredità, questa può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario ma anche dal punto civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi
(v. Cass., sent. n. 4783 del 2007, n. 5226 del 2002, n. 7075 del 1999)”. Più di recente
Cass. n. 11478 del 30.4.2021 e n. 12259 del 14.4.2022. Nel caso odierno, la presentazione della denuncia di successione, seguita dalla voltura catastale con cui i due resistenti hanno inteso intestare a sé l'intera proprietà dei beni
(nella misura del 50% ciascuno), acquistati direttamente per successione del padre quanto alla quota di 2/3 e della madre quanto alla restante quota di 1/3, evidenziano una chiara volontà di accettare tacitamente l'eredità del padre ex art. 476 c.c.
La domanda proposta dalla ricorrente deve quindi essere accolta, dovendosi accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte dei figli CP_3 CP_1
e , con conseguente ordine all'Agenzia del Territorio di
[...] Controparte_2
procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648 c.c., al fine di ricostituire la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c.
La natura del giudizio, l'assenza di contestazione e di effettiva soccombenza dei resistenti, laddove non si rinviene un obbligo a carico dell'erede di trascrivere l'accettazione di eredità, giustificano l'integrale compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. proposto da così provvede: Parte_1
• Dà atto dell'intervenuta accettazione dell'eredità di (nato a CP_3
Brugnera – UD il 26.7.2027 e deceduta il 24/07/2018) da parte di CP_1
(nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); Controparte_2
• Ordina all'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di trascrivere il presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità;
• Compensa integralmente le spese di giudizio.
Roma, 04/11/2025 Il Giudice
d.ssa Clelia Testa Piccolomini