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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 30/05/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 757/2024 promosso da:
(C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
VASTO (CH), rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA ROSATI;
e
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(CH), rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIAMPAOLO DI MARCO e MARIA
SICHETTI.
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco;
2. La signora si impegna al rilascio della casa Parte_1 coniugale, libera da beni di sua proprietà, entro e non oltre il 31.01.2025;
3. Il sig. si obbliga a corrispondere, in favore della CP_1 signora la somma complessiva di € 50.000,00 Parte_1
(cinquantamila) a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla moglie relativamente all'immobile di sua esclusiva proprietà adibito a casa coniugale;
4. I coniugi hanno congiuntamente stabilito i termini temporali entro i quali la somma sarà corrisposta, ovvero € 10.000,00 alla data di deposito del ricorso,
€ 10.000,00 alla data di fissazione dell'udienza, € 15.000,00 all'esito dell'udienza e il saldo al momento del definitivo rilascio dell'immobile, con la precisazione che l'ultimo rateo sarà versato al momento della liberazione dell'immobile, e comunque entro e non oltre il 31.01.2025; 5. I coniugi hanno anche provveduto alla individuazione di mobili ed oggettistica che saranno ritirati e trattenuti dalla signora
di cui al seguente elenco, e che sin d'ora potranno Parte_1 essere trasferiti in altra sede:
• pouf, tavolino basso, vaso nero, oggettistica varia di arredo;
• roomba, bimby, tv camera da letto e soggiorno, ferro da stiro, asciugacapelli;
• utensili vari (piatti, bicchieri, pentole, tazze, posate etc.);
• corredo vario (tovaglie, lenzuola, coperte, asciugamani etc.);
• sedie nere richiudibili;
• oggettistica acquistata dalla SI.ra (scarpiera, Parte_1 portaombrelli, sedie e dondolo tec.).
6. All'esito del versamento dell'ultimo rateo che avverrà al momento della liberazione dell'immobile, e comunque entro e non oltre il 31.01.2025, i ricorrenti dichiarano di aver regolato i rispettivi rapporti economici e patrimoniali e, pertanto, di non aver più nulla
a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
7. I coniugi, consapevoli delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, resi edotti dai difensori della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, dichiarano di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni di cui al presente atto chiedendo la trattazione scritta del presente procedimento.
8. Nulla per le spese del procedimento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1
che si sono sposati a CA (CB) il Controparte_1
25/06/2011, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 28/5/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Con sentenza parziale del 17/10/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa
è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I,
c.p.c.).
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio.
Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a CA (CB) il 25/06/2011
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto
(CH) al n. 25, parte II, serie B dell'anno 2011.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a CA (CB) il Parte_1 Controparte_1
25/06/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al n. 25, parte II, serie B dell'anno 2011;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 757/2024 promosso da:
(C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
VASTO (CH), rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA ROSATI;
e
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(CH), rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIAMPAOLO DI MARCO e MARIA
SICHETTI.
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI [dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco;
2. La signora si impegna al rilascio della casa Parte_1 coniugale, libera da beni di sua proprietà, entro e non oltre il 31.01.2025;
3. Il sig. si obbliga a corrispondere, in favore della CP_1 signora la somma complessiva di € 50.000,00 Parte_1
(cinquantamila) a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla moglie relativamente all'immobile di sua esclusiva proprietà adibito a casa coniugale;
4. I coniugi hanno congiuntamente stabilito i termini temporali entro i quali la somma sarà corrisposta, ovvero € 10.000,00 alla data di deposito del ricorso,
€ 10.000,00 alla data di fissazione dell'udienza, € 15.000,00 all'esito dell'udienza e il saldo al momento del definitivo rilascio dell'immobile, con la precisazione che l'ultimo rateo sarà versato al momento della liberazione dell'immobile, e comunque entro e non oltre il 31.01.2025; 5. I coniugi hanno anche provveduto alla individuazione di mobili ed oggettistica che saranno ritirati e trattenuti dalla signora
di cui al seguente elenco, e che sin d'ora potranno Parte_1 essere trasferiti in altra sede:
• pouf, tavolino basso, vaso nero, oggettistica varia di arredo;
• roomba, bimby, tv camera da letto e soggiorno, ferro da stiro, asciugacapelli;
• utensili vari (piatti, bicchieri, pentole, tazze, posate etc.);
• corredo vario (tovaglie, lenzuola, coperte, asciugamani etc.);
• sedie nere richiudibili;
• oggettistica acquistata dalla SI.ra (scarpiera, Parte_1 portaombrelli, sedie e dondolo tec.).
6. All'esito del versamento dell'ultimo rateo che avverrà al momento della liberazione dell'immobile, e comunque entro e non oltre il 31.01.2025, i ricorrenti dichiarano di aver regolato i rispettivi rapporti economici e patrimoniali e, pertanto, di non aver più nulla
a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
7. I coniugi, consapevoli delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, resi edotti dai difensori della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, dichiarano di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni di cui al presente atto chiedendo la trattazione scritta del presente procedimento.
8. Nulla per le spese del procedimento”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1
che si sono sposati a CA (CB) il Controparte_1
25/06/2011, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 28/5/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Con sentenza parziale del 17/10/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi ed omologato l'accordo intervenuto tra le parti in ordine alle condizioni della separazione. La causa
è stata, quindi, rimessa sul ruolo del Giudice relatore ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda di divorzio, rappresentata dal decorso del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale (art. 473-bis.49, comma I,
c.p.c.).
5. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio – divenuta procedibile per effetto del decorso del termine dall'art. 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 e del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale - risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Innanzitutto, risulta trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione dei coniugi;
inoltre, le parti hanno dichiarato che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca, di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella richiesta di scioglimento del matrimonio.
Il lasso di tempo per cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a CA (CB) il 25/06/2011
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto
(CH) al n. 25, parte II, serie B dell'anno 2011.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a CA (CB) il Parte_1 Controparte_1
25/06/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto (CH) al n. 25, parte II, serie B dell'anno 2011;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 29/05/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini