Sentenza 13 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/09/2004, n. 18370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18370 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE MONTEROTONDO MARITTIMO, in persona del Sindaco AV RD autorizzato con delibera G.M. n. 47 del 12/4/01, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELICO 36 B, difeso dall'avvocato NUNZIO VENINATA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CC EL, elettivamente domiciliato in ROMA, L.GO DEL TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO TORRE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE CC, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 94/01 del Giudice di pace di GROSSETO, depositata il 07/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/05/04 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per inammissibilità o rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'avvocato Marcello AC conveniva in giudizio dinanzi al giudice di pace di Grosseto il Comune di Monterotondo Marittimo, in persona del sindaco pro- tempore, e premesso:
di avere svolto prestazioni professionali di consulenza a favore dell'Amministrazione nell'ambito di una procedura esecutiva promossa dall'architetto RO Pasquali a carico di tale ente territoriale;
che, nonostante questo conferimento di incarico, e l'espletamento di esso, il Comune non intendeva corrispondere l'onorario per l'opera prestata;
tutto ciò premesso, l'attore chiedeva che il giudice, espletata l'istruttoria della causa, condannasse il convenuto al pagamento della somma complessiva di L. 577.7 69, oltre agli interessi maturati dal 27 giugno 1995, e al rimborso delle spese.
L'Amministrazione convenuta si costituiva con comparsa di risposta, contestando la fondatezza della domanda "ex adverso" proposta. In particolare eccepiva che da tutta la documentazione in suo possesso, non risultava affatto che l'ente avesse mai conferito alcun incarico al suindicato professionista. Tuttavia, ove mai il preteso incarico in questione fosse stato mai conferito, esso doveva considerarsi non valido, perché non preceduto dal relativo contratto d'opera. Semmai si era trattato solo di un'iniziativa dell'assessore del ramo, il quale soltanto avrebbe dovuto personalmente rispondere nei confronti dell'avvocato. Conseguentemente nessuna azione diretta poteva essere spiegata nei confronti dell'ente.
Il giudice, espletata l'istruttoria della causa, mediante l'acquisizione di documenti e l'esame dei testimoni addotti dall'attore, in accoglimento della domanda, condannava il Comune al pagamento di quanto richiesto, oltre alla rifusione delle spese. Egli ha osservato che, nonostante in realtà il contratto d'opera professionale non fosse stato stipulato per iscritto, le prestazioni erano state svolte, e quindi l'ente ne aveva tratto comunque un vantaggio. In sostanza c'era stato un arricchimento senza causa, e pertanto era giusto che il Comune dovesse corrispondere l'onorario per le prestazioni ricevute, per come era emerso dalle dichiarazioni rese dallo stesso assessore dell'epoca, e cioè RA FI, escusso come testimone, che aveva conferito l'incarico verbale a AC.
Avverso questa sentenza il Comune di Monterotondo Marittimo ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un articolato motivo. Il professionista resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo addotto a sostegno del ricorso il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 c.c., 23 D.L. n. 66/89, 35 D. legsl. n. 77/95 e succ. modificazioni, 112 e 246 c.p.c.,
nonché contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 del codice di rito, in quanto il giudice di pace, pur avendo emesso una pronuncia secondo equità, tuttavia non ha considerato che nessun contratto era mai stipulato col Comune, ne' tanto meno per iscritto. Inoltre l'incarico era stato conferito verbalmente dall'assessore dell'epoca FI, soltanto il quale semmai avrebbe dovuto rispondere nei confronti del professionista per quanto da lui preteso. Inoltre, mentre AC aveva esercitato l'azione in virtù di un preteso rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, il giudice di pace, pronunciando "extra petita", ha condannato il Comune per una mancata azione di arricchimento senza causa, mai esercitata dall'attore. Infine ha posto a base del giudizio le dichiarazioni rese proprio da quel RA RU, assunto come testimone, che all'epoca era assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici, e che non poteva essere in tal modo esaminato, stante la relativa incapacità a testimoniare, giusta il disposto dell'art. 246 c.p.c.. Infine, mentre da un lato il decidente ha riconosciuto che per l'incarico in questione, ai fini di vincolare l'ente pubblico, era necessaria la forma scritta del contratto, dall'altro invece ha ritenuto che, secondo una certa evoluzione, in definitiva il fatto che il contratto non fosse stato redatto per iscritto non ne avrebbe determinato una nullità.
Il ricorso è infondato.
Ed invero il giudice ha messo in evidenza che, anche in base all'apparenza del diritto, in sostanza il professionista aveva fatto affidamento sulla serietà e regolarità dell'incarico; peraltro il Comune aveva tratto un vantaggio da stazione d'opera intellettuale, per come era emerso anche dalla testimonianza di FI, e quindi era giusto che l'ente pagasse l'onorario; per non dire del merito della questione relativa alla mancanza di un contratto scritto, con la necessaria previsione di spesa nel relativo capitolo del bilancio. Inoltre il fatto che non fosse stato individuato un capitolo del bilancio attiene soltanto all'ente e non può ricadere sul privato, anche perché l'assessore del ramo era competente a conferire l'incarico in virtù della delega a suo tempo ricevuta, e aveva informato di esso l'amministrazione.
Orbene questa Corte rileva che tali assunti si inquadrano pur sempre in un giudizio di equità, nel quale la violazione di una legge sostanziale non può essere dedotta.
Quanto alla pretesa violazione di una norma di carattere processuale, il relativo vizio non sussiste, dal momento che l'affermazione del giudice, secondo cui il Comune aveva tratto un vantaggio dalla prestazione del professionista, è meramente incidentale, e non sorregge la decisione.
Infine in relazione alla posizione di FI come assessore del Comune, che aveva conferito l'incarico a AC, e che perciò non poteva essere assunto come testimone, perché eventualmente responsabile dell'onere finanziario connesso a carico del bilancio dell'amministrazione, la dedotta qualità di "ministro" dell'ente territoriale e il riferimento alla dedotta incapacità a testimoniare non configurano la mancanza assoluta di una motivazione, e quindi un vizio denunciabile avverso le pronunce di equità del giudice di pace.
Ne deriva che il ricorso va rigettato.
Infine per quanto concerne le spese di questa fase, sussistono giusti motivi per compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2004