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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 30.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2451 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti già depositata in primo Parte_1 grado, dall'avvocata Cinzia Buraglia, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
) Controparte_1 CP_2
Agenzia delle Entrate Riscossione.
-APPELLATI CONTUMACI-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8147/2023, pronunciata dal Tribunale di Roma, II sezione lavoro e pubblicata in data 21.9.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso appello e come da verbale di udienza del
30.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, con la Parte_1 quale il Tribunale di Roma, in dichiarata applicazione dell'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973, ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto in primo grado, al fine di contestare la legittimità delle pretese creditore avanzate dall con plurimi avvisi di addebito, che egli CP_2 assumeva mai notificati e conosciuti per mezzo del rilascio dell'estratto.
L'appellante censura la decisione gravata lamentando l'omessa pronuncia sull'ecce- zione di giudicato esterno con riguardo alla sentenza 3901/2023 del Tribunale di Roma e riproponendo le eccezioni di intervenuta prescrizione delle pretese creditorie anche ad aver riguardo al solo lasso temporale decorso dopo la notificazione di ogni singolo addebito ed all'identificarsi l'interesse ad agire sulla base di una mera situazione di incertezza. Chiede
l'integrale riforma della sentenza impugnata, nel senso di «accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, confermata dal giudicato esterno 3901/2023 del credito azionato», con gli avvisi di addebito di cui alle pagine 46-49 del ricorso in appello.
e restano contumaci e tali sono dichiarati. CP_2 Controparte_3
Instaurato il contraddittorio ed acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 30.10.2025, l'impugnazione era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. Il ricorso originariamente proposto da veva ad oggetto i seguenti CP_4 avvisi di addebito: 1) avviso di addebito n. 39720130009438290, 2) avviso di addebito n.
39720130001363264, 3) avviso di addebito n. 39720120012447366, 4) avviso di addebito n.
39720120017200474, 5) avviso di addebito 39720120004762435, 6) avviso di addebito n.
39720130011460135, 7) avviso di addebito n. 39720120021891217, 8) avviso di addebito n.
39720130020940572, 9) avviso di addebito n. 39720140001653769), 10) avviso di addebito n. 39720140011374802, 11) avviso di addebito n. 39720140021497949, 12) avviso di addebito n. 39720140021533432, 13) avviso di addebito n. 39720150000990624, 14) avviso di addebito n. 39720150008245634, 15) avviso di addebito n. 39720150017015231, 16) avviso di addebito n. 39720150020102023, 17) avviso di addebito n. 39720160001196116,
18) avviso di addebito n39720160013707242, 19) avviso di addebito n. 39720160017214857,
20) avviso di addebito n. 39720160031216415, 21) avviso di addebito n.
39720170007137276, 22) avviso di addebito n. 39720180003547863, 23) avviso di addebito n. 39720180010293090, 24) avviso di addebito n. 39720180020840308, 25) avviso di adde- bito n. 39720180020902673, 26) avviso di addebito n. 39720190003444940, 27) avviso di addebito n. 39720190018890321, 28) avviso di addebito n. 39720190023727432, 29) avviso di addebito n. 39720190035271055, 30) avviso di addebito n. 39720210014256960 (la sen- tenza appellata ne riporta 62, perché duplica ogni avviso di addebito, indicando separata- mente le spese di notifica e i contributi con relativi accessori).
L'impugnazione, per contro chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di dichiarare la prescrizione delle pretese creditorie di cui agli avvisi di addebito meglio individuati alle pagine da 46 a 49 delle conclusioni in appello (alle quali si rinvia per brevità), che elencano tutti quelli sopra individuati, ad eccezione dei nn. 39720170007137276, 39720180020902673,
39720190018890321, 39720190023727432, 39720190035271055, 39720210014256960, che peraltro, già in primo grado, l'appellante indicava, ad eccezione del n.
39720170007137276, come non facenti parte del petitum (cfr. pag. terza delle note depositate in primo grado in data 29.7.2023).
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La statuizione di inammissibilità dell'opposizione, dunque, resta ferma con riguardo alle pretese contributive di cui a detti avvisi di addebito, in quanto non validamente impugnata.
3. in primo grado, dopo aver asserito che egli era venuto a conoscenza Parte_1 degli avvisi di addebito contestati «a seguito di accesso presso i competenti uffici di » CP_5
e dopo aver conseguentemente eccepito l'omessa notifica dei medesimi, aveva anche alle- gato che «in forza dei suddetti avvisi è stata iscritta da un'ipoteca legale Registro ge- CP_5 nerale 37002 – Reg. particolare 6936 – n. Repertorio 18812/9722 (su foglio 1104-particella
969 – sub. 505/506)», per poi domandare al Tribunale di «accertare e dichiarare la nullità dell'iscrizione ipotecaria ovvero, limitatamente agli avvisi annullati».
L'interesse alla pronuncia su siffatto capo di domanda, tuttavia, era già venuto meno nel corso del giudizio di primo grado, poiché lo stesso appellante aveva rappresentato al primo giudice che il Tribunale di Roma (con la sentenza n. 3901/2023, passata in giudicato) aveva annullato detta iscrizione ipotecaria, ordinandone la cancellazione al Conservatore dei
Registri Immobiliari (cfr. note depositate in data 29.7.2023 e documentazione allegata).
L'elisione dell'interesse ad agire in relazione a siffatto capo di domanda, inoltre, è palesato dalla stessa condotta processuale dell'opponente, che nel giudizio di impugnazione non ripropone il petitum avente ad oggetto la dichiarazione di nullità dell'iscrizione ipotecaria.
Ne consegue che del tutto correttamente il Tribunale ha qualificato, con valutazione giuridica non censurata, come opposizione avverso estratto ruolo le residue domande proposte da poiché, caducata l'iscrizione ipotecaria, l'unico interesse Parte_1 giuridico astrattamente idoneo a sorreggerla è quello diretto ad ottenere, sul presupposto dell'omessa o invalida notifica dei relativi avvisi di addebito, la mera declaratoria di non debenza delle pretese contributive riportare nell'estratto di ruolo.
Tale opposizione, però, è ammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973, nelle sole ipotesi tassativamente previste da detta norma, ossia soltanto quando il ricorrente dimostri che «dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La sussistenza di almeno uno di tali pregiudizi tipici, negata dal primo giudice, non è neppure prospettata in appello, sicché la statuizione di inammissibilità deve essere condivisa e qui confermata, con conseguente reiezione dell'impugnazione, poiché il difetto di interesse ad agire preclude sia l'esame di ogni questione relativa al merito della domanda, ivi compresa l'eccezione di giudicato e quella di prescrizione nelle sue diverse articolazioni temporali;
l'art.
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12, comma 4 bis DPR 602/1073 non consente, infatti, l'artificioso frazionamento dell'unitaria impugnazione diretta (del ruolo o di una cartella che sia assume non notificata) in due distinti accertamenti, l'uno diretto a accertare l'estinzione per prescrizione come maturata alla data di pretesa notificazione della cartella di pagamento e l'altro ad identico accertamento tempo- ralmente limitato però al solo periodo successivo, essendo entrambi preclusi dall'inammissi- bilità dell'unitaria azione diretta.
A tali considerazioni, in verità, deve aggiungersi che l'appello non può essere accolto anche in base ad un'ulteriore considerazione, confermativa della carenza di interesse ad agire dell'opponente. tesso, infatti, chiede di accertare la prescrizione di avvisi di addebito Parte_1
(o meglio, di pretese contributive riportate in avvisi di addebito) che egli stesso assume già dichiarati prescritti (ed annullati) con sentenza passata in giudicati (così testualmente le con- clusioni in appello), così in sostanza invocando una tutela da lui già ottenuta e ponendo a base del ricorso una situazione di incertezza all'evidenza elisa dall'accertamento coperto da giudicato, con evidente violazione del ne bis in idem.
4. L'appello è respinto.
Nulla per le spese del grado, stante la contumacia delle parti vittoriose.
Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
a) respinge l'appello;
b) dichiara irripetibili le spese del grado;
c) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 30.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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