Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 13/06/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Belluno
Volontaria giurisdizione
N. R.G. 852/2025 V.G.
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Chiara Sandini Presidente
Irene Colladet Giudice relatore
Gersa Gerbi Giudice a latere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 852/2025 promosso con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51
c.p.c. da
(C.F. ) e , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'Avv. CADORE LIVIA (C.F. C.F._2
) giusta procura in atti;
C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai coniugi, in cui risultano formulate le condizioni della separazione consensuale;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
vista la dichiarazione di rinuncia alla comparizione;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei coniugi, e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e del figlio;
ritenuto che nulla osti all'omologazione della separazione consensuale poiché risultano osservate le condizioni formali e sostanziali previste dalla legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
omologa, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. la separazione personale tra i coniugi
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) alle condizioni formulate nel ricorso depositato in data C.F._2
23/04/2025, che vengono qui richiamate, ed autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto:
“1) i coniugi vivranno separati alle condizioni di legge con obbligo di reci-proco rispetto.
2) La casa già coniugale, sita in Belluno, via Montegrappa 93, in compro-prietà fra i coniugi, rimane nella esclusiva disponibilità del sig. , dando Parte_2
atto le parti che la sig.ra provvederà a trasferirsi in altro e Parte_1
diverso alloggio, asportando i propri beni ed effetti personali, secondo accordi già separatamente raggiunti dai coniugi sul punto, entro 4 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.
Pag. 2 di 5 3) a) A titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio, la sig.ra si obbliga a cedere, a titolo gratuito, al sig. Pt_1 Pt_2
, che accetta, la sua quota di proprietà, pari ad ½ dell'immobile e
[...] dell'autorimessa siti in via Montegrappa n. 93, di cui all'atto di compravendita a rogito notaio di Belluno, di data 3.2.1987, Rep. N. 13.294, Persona_1
Racc. 6345 (doc. 7) così catastalmente identificati:
*Comune di Belluno:
Foglio 85
Mappale n. 458/11 e 460/51
P. S. 1-2-3, Cat. A/2, cl. II, vani 4
(porzione di complesso condominiale eretto al foglio 85, mapp. 444 e precisamente appartamento int. 6 fabbricato B - bene acquistato in comune ed in parti uguali - composto di ingresso soggiorno, cucina, bagno, terrazza, a piano secondo con soprastante sottotetto a piano terzo, composto da un vano e un bagno con scala interna tra i due piani e con cantina a piano interrato int. 6/B)
*Comune di Belluno
Foglio 85 Mapp. 460/24
p.S.1, Cat. C/6 cl. III, mq 17
(autorimessa al piano interrato int. 22).
b) Sempre a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio, si obbliga a cedere, a titolo gratuito, al sig. , che Parte_2
accetta, la sua quota di proprietà pari ad ½ dell'autorimessa sita in via
Montegrappa n. 93, di cui all'atto di compravendita a rogito notaio Per_1
di Belluno, di data 23.3.1988, Rep. N. 15.997, Racc. 7.001 (doc. 8) così
[...]
catastalmente identificato:
Pag. 3 di 5 *Comune di Belluno
Foglio 85
Mapp. 460/26
p.S.1, Cat. C/6 cl. III, mq 13
(autorimessa al piano interrato int. 19)
Il trasferimento avverrà, con spese a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, tramite atto notarile da redigersi entro 30 giorni dal pas-saggio in giudicato dell'emananda sentenza.
Si dichiara che i trasferimenti immobiliari di cui al punto 3a) e 3b), sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74.
4) Fino a quando il figlio frequenterà la facoltà Universitaria, i genitori verseranno in suo favore, rispettivamente, la somma di € 150,00 (per un totale complessivo di € 300,00 mensili, rivalutabili) e contribuiranno, altresì, nella misura di ¾ il sig. e ¼ la sig.ra al pagamento Parte_2 Parte_1
delle tasse universitarie e del canone di locazione, godendo per il resto il figlio di una borsa di studio con cui far fronte alle ulteriori esigenze.
5) Per quanto concerne le altre spese straordinarie, le stesse verranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori;
per quanto concerne la loro qualificazione, si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Belluno, noto alle parti.
6) Il sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento Pt_2 la somma di € 400, 00 rivalutabili;
le parti, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, provvederanno a dividere titoli, fondi e risparmi comuni nella misura percentuale di 50% ciascuno.
Pag. 4 di 5 7) Le parti prestano assenso reciproco per il rilascio del passaporto o di altro documento equipollente, valido per l'espatrio.
8) Le parti, concordemente ed espressamente, chiedono che il Tribunale le dispensi dalla comparizione personale e che l'udienza venga sostituita dal deposito di note scritte.
9) Gli attrezzi agricoli in uso al figlio maggiore della coppia per la manu- tenzione della casa ove lo stesso vive, di proprietà della nonna materna, vengono riconosciuti di esclusiva proprietà del sig. che potrà asportarli e Pt_2 mantenerne l'uso esclusivo.
10) Dichiarano, inoltre, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, chiedendo la trasmissione della stessa all'ente competente per le tra-scrizioni di legge”.
Belluno, 29/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Irene Colladet Chiara Sandini
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