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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/11/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente dott.ssa Stefania Izzi Giudice rel. dott. Aureliano De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 234/2023 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione degli effetti civili/Scioglimento del matrimonio.
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pastorelli Elisa, presso il cui studio, con sede in AS alla Via G. Cesare, n.
43, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
e
(C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE nonché
IL PUBBLICO presso questo Tribunale;
CP_2
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI: per la ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis : 1) Dichiarare lo scioglimento del Matrimonio Civile contratto nel Comune di AS in data 8 dicembre 2002 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AS Atto n. 162 Parte II
Serie A Anno 2002 tra e . 2) Ordinare all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile di AS l'annotazione dell'emananda sentenza. 3) Assegnare in via definitiva l'abitazione coniugale, di proprietà dell a già legittima Pt_2 Parte_1 assegnataria dell'immobile e intestataria del di locazione intercorso e sottoscritto con L'Ater e disporre che muti la residenza in altra abitazione . 4) Disporre e Controparte_1 confermare l'obbligo a carico di del pagamento al contributo di Controparte_1 mantenimento mensile dell'importo di € 150,00= entro il giorno 10 di ogni mese o a quella maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, in favore del figlio diventato Per_1 maggiorenne, ma non ancora autonomo economicamente. Disporre che le spese di carattere generale relative al figlio siano disciplinate così come previsto dal protocollo di Per_1 intesa intercorso con l'Ordine degli Avvocati di AS che qui si abbia per interamente ripetuto e trascritto. 5) Disporre che il figlio sia posto fiscalmente a carico della Per_1 madre la quale usufruirà in via esclusiva delle detrazioni e dell'assegno Parte_1 unico. 5) Dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile al coniuge
[...] in quanto economicamente autosufficiente. continuerà a CP_1 Parte_1 pagare in via esclusiva i ratei delle finanziarie, richiesti per l'acquisto degli arredi della casa coniugale;
per la ristrutturazione dell'abitazione coniugale e per le esigenze del nucleo familiare durante la vita coniugale. Gli arredi della casa coniugale già di proprietà della ricorrente resteranno nella sua esclusiva disponibilità. 6) Liquidare le spese e competenze di lite in favore dell'Avv. Elisa Pastorelli, già preventivamente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, come da istanza di liquidazione che verrà depositata.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/02/2023, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con a AS (CH) l'8/12/2002, che dalla loro unione Controparte_1
è nato il figlio , ormai maggiorenne, e che con provvedimento del Per_1
21/04/2022 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei coniugi - ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il convenuto.
, seppure regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito Controparte_1 né è comparso personalmente in udienza, senza fornire alcuna giustificazione della propria assenza.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.5.2023, è stato confermato il regime operante fra i coniugi e con la prole stabilito in sede di separazione personale.
Nel prosieguo la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e all'udienza del 30.10.2025 è stata trattenuta in decisione.
* * *
In via preliminare, si deve prendere atto che sebbene Controparte_1 ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, né è comparso personalmente alla prima udienza presidenziale del 18/05/2023 e neppure a quelle successive. Per tale motivo, deve dichiararsene la contumacia, all'esito di una positiva verifica sulla ritualità della notifica dell'atto introduttivo e, quindi, sulla regolare instaurazione del contraddittorio.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
In primo luogo, sussistono i requisiti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi così riqualificare la domanda di scioglimento del matrimonio, essendosi protratta la separazione ininterrottamente nel termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione conclusasi con provvedimento di omologa in data
21/04/2022. Risulta, inoltre, pacifico dalla prospettazione della ricorrente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
Preso atto di quanto sopra ed accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2, della legge n. 898/1970, deve essere, nella specie, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto dai coniugi
. Parte_3
Quanto alle condizioni di divorzio avanzate dalla si osserva che queste Parte_1 sono sostanzialmente conformi a quelle concordate ed omologate in sede di separazione. Pertanto, atteso che la parte convenuta, non costituendosi, non ha addotto alcun elemento idoneo a ritenere che siano intervenuti mutamenti delle circostanze su cui occorre diversamente provvedere, questo Collegio ritiene di poter accogliere le medesime. In particolare, per quanto concerne l'assegnazione della casa familiare, sulla base delle allegazioni difensive della ricorrente, non contestate dalla controparte – ovvero, che il figlio , sebbene maggiorenne, è ancora stabilmente convivente con la Per_1 madre, in quanto non risulta aver raggiunto una condizione di autosufficienza economica – si giustifica l'assegnazione alla madre convivente della casa familiare, ai sensi dell'art. 6 della legge sul divorzio (n. 898/70), che subordina, appunto, il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, conviventi con i coniugi.
Sul punto, inoltre, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nello specificare che
“il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in sede di divorzio, come desumibile dall'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970 - analogamente a quanto previsto, in materia di separazione, dagli artt. 155 e, poi, 155 quater c.c., introdotto dalla legge n. 54 del 2006, ed ora 337 sexies c.c., introdotto dall'art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013 - è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori (…)”, allo scopo precipuo di tutelare l'interesse dei figli a permanere nell'ambito domestico in cui sono cresciuti – tutela non configurabile solo in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, “verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione” (cfr., Cass., 8 luglio 2021, n. 19561).
Ne consegue che, conformemente a quanto stabilito in sede di separazione,
l'abitazione in questione rimarrà assegnata alla Parte_1
Con particolare riguardo alle questioni economiche, nulla va statuito in ordine all'assegno divorzile, non richiesto dalla moglie.
In merito al contributo dovuto in favore del figlio - posto che, come testé Per_1 evidenziato, nell'odierno procedimento è risultato incontestato tra le parti che egli, sebbene maggiorenne, non è autosufficiente dal punto di vista economico - permane, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo dei genitori di concorrere al suo mantenimento, fino a quando questi non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero fino a quando il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso (cfr., ex plurimis, Cass., n. 17183/20). Conseguentemente, si reputa congruo onerare del mantenimento diretto del figlio Controparte_1
, pari ad € 150,00 mensili, sino a quando lo stesso avrà raggiunto Per_1 l'autosufficienza economica.
Per quanto concerne, da ultimo, le ulteriori domande della ricorrente di carattere economico, queste sono inammissibili, involgendo rapporti di natura reale o obbligatoria estranei all'oggetto della domanda principale ed in quanto tali non deducibili nel giudizio di divorzio.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione della mancata costituzione in giudizio, e, quindi, della mancata opposizione, della parte convenuta.
Copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere trasmessa a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AS per le incombenze di cui al DPR n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G.
n. 234/2023, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a AS (CH) il 08/12/2002, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di AS al n. 162, Parte II,
Serie A dell'anno 2002;
- ordina l'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello Stato Civile del Comune di AS, previa trasmissione a cura della
Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in AS, nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Stefania Izzi