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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/12/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2964/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TT NO Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2964/2025 promossa da:
(C. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI LA
e
(C. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Saverio Dal Canto e dell'Avv. Savina Dal Canto
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 07/11/ 2019 la figlia rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza quando la figlia aveva appena 4 mesi e ritenuta la necessità di regolare i rapporti nell'interesse della minore, tenuto soprattutto conto della necessità di un incremento graduale della frequentazione padre/figlia avendo il signor sempre visto la bambina solo alla presenza della madre, Parte_1 con ricorso congiunto depositato in data 17/9/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51
c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le Parte_1 Controparte_1 modalità di affidamento e visita della loro figlia e ogni altro aspetto Per_1 anche patrimoniale nell'interesse della stessa.
1 Con provvedimento del 19/9/2025, rilevata l'eccessiva gradualità stabilita dalle parti con riferimento ai tempi di incontro della minore con il padre, il Giudice relatore fissa udienza in presenza al fine dei necessari chiarimenti quanto alle esigenze sottese al calendario stabilito.
All'udienza del 12.11.2025 ascoltate le parti e rilevata l'assenza di criticità ostative ad una immediata frequentazione più assidua della bambina con il padre, il Giudice relatore invitava i signori e a valutare la Parte_1 CP_1 possibilità di modificare le condizioni di frequentazione concordate, con un incremento sì graduale del pieno inserimento della figura paterna in autonomia rispetto alla madre, ma meno dilazionato nel tempo, il tutto nell'interesse della bambina ad un'effettiva bigenitorialità.
A seguito di ampia discussione sul punto, le parti aderivano alla proposta del
Giudice concordando in tale sede un nuovo regime di frequentazione padre/figlia e concludendo per sentire omologare le condizioni come proposte dal Giudice e modificate rispetto agli originari accordi.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza degli accordi tra le parti all'interesse della figlia minore, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) Il primo periodo del primo paragrafo della condizione due del ricorso deve intendersi già sperimentato nei fatti a partire da ottobre 2025 e fino ad oggi;
questo paragrafo verrà dunque escluso dalla regolamentazione.
Quanto al paragrafo 2 della condizione due del ricorso, lo stesso deve intendersi modificato nel senso che, a partire dalla metà di novembre 2025, il
2 suddetto calendario varrà per un periodo di 30 giorni con incremento delle ore di frequentazione da due a tre, e dunque: sabato o domenica dalle 16:00 alle
19:00 o, in alternativa, dalle 10:00 alle 13:00 e con un pomeriggio infrasettimanale individuato – salvi migliori accordi e nel rispetto in ogni caso dei tempi di frequentazione – nel giovedì dall'uscita di scuola di per tre Per_1 ore;
gli ulteriori periodi, indicati nel ricorso ai paragrafi successivi della condizione due, saranno ridotti ciascuno a mesi uno.
Il pernotto della bimba presso il padre partirà dunque dalla metà del mese di febbraio 2026 (ultimo paragrafo della pagina tre del ricorso);
a partire dalla metà di marzo 2026, a parziale modifica del calendario definitivo di cui al ricorso, si prevede che la seconda settimana sarà con Per_1 il padre il martedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle 13:00 in periodo non scolastico) fino alle 21:00, con cena compresa, ed il giovedì dall'uscita da scuola
(ovvero dalle 13:00 in periodo non scolastico) con pernotto fino al venerdì mattina quando il padre accompagnerà a scuola o dalla madre in Per_1 periodo non scolastico.
3) La condizione n. 3 del ricorso è modificata nel senso di prevedere la permanenza di per una settimana con il padre a partire dall'estate 2026. Per_1
4) La figlia trascorrerà a partire dal 2026 le festività di Natale, S. Stefano, 1° gennaio, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
5) Sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti;
6) Il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 20 di Parte_1 CP_1 ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
7) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia saranno a carico dei signori e nella misura del 50% come da CP_1 Parte_1 protocollo CNF del 29/11/2017, con la precisazione che per spese straordinarie si intendono:
a) spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con
3 specialista privato, spese protesiche spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
b) spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
b.1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, i scrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
b.3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
b.4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
b.5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite whatsapp, sms, e mail, fax, pec, etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
tutte le spese straordinarie, subordinate o me no al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate;
le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF dai genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione attestante la spesa, entro il mese successivo a quello della richiesta;
8) L 'assegno unico per la figli a minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore della stessa che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito dalla signora;
CP_1
4 9) I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e di non aver e niente a pretendere l'uno dall' altro alla data odierna di sottoscrizione;
10) I ricorrenti si obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza;
11) Le Spese legali si ritengono totalmente compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 22.11.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TT NO)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa TT NO Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2964/2025 promossa da:
(C. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NI LA
e
(C. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Saverio Dal Canto e dell'Avv. Savina Dal Canto
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nasceva in data 07/11/ 2019 la figlia rilevata l'interruzione della Per_1 convivenza quando la figlia aveva appena 4 mesi e ritenuta la necessità di regolare i rapporti nell'interesse della minore, tenuto soprattutto conto della necessità di un incremento graduale della frequentazione padre/figlia avendo il signor sempre visto la bambina solo alla presenza della madre, Parte_1 con ricorso congiunto depositato in data 17/9/2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51
c.p.c. i signori e chiedevano disciplinarsi le Parte_1 Controparte_1 modalità di affidamento e visita della loro figlia e ogni altro aspetto Per_1 anche patrimoniale nell'interesse della stessa.
1 Con provvedimento del 19/9/2025, rilevata l'eccessiva gradualità stabilita dalle parti con riferimento ai tempi di incontro della minore con il padre, il Giudice relatore fissa udienza in presenza al fine dei necessari chiarimenti quanto alle esigenze sottese al calendario stabilito.
All'udienza del 12.11.2025 ascoltate le parti e rilevata l'assenza di criticità ostative ad una immediata frequentazione più assidua della bambina con il padre, il Giudice relatore invitava i signori e a valutare la Parte_1 CP_1 possibilità di modificare le condizioni di frequentazione concordate, con un incremento sì graduale del pieno inserimento della figura paterna in autonomia rispetto alla madre, ma meno dilazionato nel tempo, il tutto nell'interesse della bambina ad un'effettiva bigenitorialità.
A seguito di ampia discussione sul punto, le parti aderivano alla proposta del
Giudice concordando in tale sede un nuovo regime di frequentazione padre/figlia e concludendo per sentire omologare le condizioni come proposte dal Giudice e modificate rispetto agli originari accordi.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza degli accordi tra le parti all'interesse della figlia minore, alla luce delle allegazioni e della documentazione anche reddituale depositata in atti.
I suddetti accordi possono dunque essere recepiti come da dispositivo.
Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento vanno integralmente compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
2) Il primo periodo del primo paragrafo della condizione due del ricorso deve intendersi già sperimentato nei fatti a partire da ottobre 2025 e fino ad oggi;
questo paragrafo verrà dunque escluso dalla regolamentazione.
Quanto al paragrafo 2 della condizione due del ricorso, lo stesso deve intendersi modificato nel senso che, a partire dalla metà di novembre 2025, il
2 suddetto calendario varrà per un periodo di 30 giorni con incremento delle ore di frequentazione da due a tre, e dunque: sabato o domenica dalle 16:00 alle
19:00 o, in alternativa, dalle 10:00 alle 13:00 e con un pomeriggio infrasettimanale individuato – salvi migliori accordi e nel rispetto in ogni caso dei tempi di frequentazione – nel giovedì dall'uscita di scuola di per tre Per_1 ore;
gli ulteriori periodi, indicati nel ricorso ai paragrafi successivi della condizione due, saranno ridotti ciascuno a mesi uno.
Il pernotto della bimba presso il padre partirà dunque dalla metà del mese di febbraio 2026 (ultimo paragrafo della pagina tre del ricorso);
a partire dalla metà di marzo 2026, a parziale modifica del calendario definitivo di cui al ricorso, si prevede che la seconda settimana sarà con Per_1 il padre il martedì dall'uscita da scuola (ovvero dalle 13:00 in periodo non scolastico) fino alle 21:00, con cena compresa, ed il giovedì dall'uscita da scuola
(ovvero dalle 13:00 in periodo non scolastico) con pernotto fino al venerdì mattina quando il padre accompagnerà a scuola o dalla madre in Per_1 periodo non scolastico.
3) La condizione n. 3 del ricorso è modificata nel senso di prevedere la permanenza di per una settimana con il padre a partire dall'estate 2026. Per_1
4) La figlia trascorrerà a partire dal 2026 le festività di Natale, S. Stefano, 1° gennaio, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, nonché il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori;
5) Sono salvi i diversi accordi tra i genitori nel rispetto dei tempi minimi sopra previsti;
6) Il signor corrisponderà alla signora entro il giorno 20 di Parte_1 CP_1 ogni mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia l'assegno mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
7) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia saranno a carico dei signori e nella misura del 50% come da CP_1 Parte_1 protocollo CNF del 29/11/2017, con la precisazione che per spese straordinarie si intendono:
a) spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con
3 specialista privato, spese protesiche spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
b) spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
b.1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, i scrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre- scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
b.3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
b.4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
b.5) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati alla figlia in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite whatsapp, sms, e mail, fax, pec, etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso per scritto entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di riscontro il silenzio si intenderà come consenso alla spesa;
tutte le spese straordinarie, subordinate o me no al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate;
le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF dai genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse e dovranno essere rimborsate pro quota al genitore che le ha anticipate, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione attestante la spesa, entro il mese successivo a quello della richiesta;
8) L 'assegno unico per la figli a minore, o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore della stessa che verrà previsto da eventuali modifiche normative, sarà percepito dalla signora;
CP_1
4 9) I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e di non aver e niente a pretendere l'uno dall' altro alla data odierna di sottoscrizione;
10) I ricorrenti si obbligano a comunicare eventuali cambi di residenza;
11) Le Spese legali si ritengono totalmente compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 22.11.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa TT NO)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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