Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03901/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 3901 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Orazio Abbamonte e Stefano Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. I, n. 2514 del 25.03.2025, resa nel giudizio RG. 1525/24;
previa declaratoria di nullità e/o inefficacia, ex art. 114, co. 3, lett. b) e c) c.p.a., dei seguenti atti, perché adottati in violazione ovvero elusione della detta decisione
ovvero, in subordine, e previo mutamento del rito, per l'annullamento:
A) per quanto di ragione, del decreto del vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del -OMISSIS-, con il quale, in esecuzione della sentenza n. 2514/25, è stato attribuito al ricorrente, con decorrenza -OMISSIS-, il trattamento economico corrispondente al “ Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina ” – classe-OMISSIS-, con la precisazione che la variazione biennale successiva (classe-OMISSIS-) decorre -OMISSIS-;
B) della nota prot.-OMISSIS-, con la quale il Direttore del Dipartimento della Giustizia tributaria ha trasmesso al ricorrente il decreto impugnato sub A);
C) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo;
nonché per la declaratoria
del diritto del ricorrente all'esatto riconoscimento ed attribuzione del giusto trattamento economico iniziale ad esso spettante nella Magistratura Tributaria
e la conseguente condanna dell'intimata Amministrazione alla relativa rideterminazione, con pagamento delle somme non percepite fino al relativo adeguamento, oltre interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. SE IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del 25/3/2025 n. 2514, con cui questa Sezione ne ha accolto il ricorso avverso il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del -OMISSIS- con cui l’interessato veniva nominato Magistrato tributario -OMISSIS- presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania: accoglimento giurisdizionale pronunciato per la parte in cui era attribuito al suddetto un trattamento economico non corrispondente a quello spettante per legge, poiché l’interessato era stato inquadrato nel ruolo con l’anzianità complessivamente maturata alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di passaggio alla nuova Magistratura (-OMISSIS-), anziché sino alla data della nomina;
- nel presente giudizio sono state formulate le domande di cui in epigrafe, proponendosi, unitamente all’azione di ottemperanza, l’impugnazione ordinaria del Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze -OMISSIS- con il quale, in esecuzione della sentenza n. 2514/2025, è stato attribuito al ricorrente, con decorrenza dal -OMISSIS-, il trattamento economico corrispondente al “ Magistrato tributario dopo venti anni dalla nomina ” – classe-OMISSIS-, con la precisazione che la variazione biennale successiva (classe-OMISSIS-) sarebbe decorsa -OMISSIS-;
- l’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere alle pretese avversarie;
Rilevato che la citata pronuncia di questo TAR è stata tuttavia riformata dal Consiglio di Stato con sentenza della sez. VII del 13/1/2026 n. 291, così determinandosi l’improcedibilità delle domande ricorsuali inerenti al giudizio di ottemperanza, come dichiarato in udienza dal ricorrente allorché questo ha rappresentato, appunto, la sopraggiunta carenza di interesse che ha colpito le relative domande, nella persistenza, invece, dell’interesse alla decisione dell’impugnativa proposta in via ordinaria avverso il già menzionato Decreto -OMISSIS-;
Ritenuto quindi che, in ragione di quanto sopra, il ricorso, nella parte in cui attiene all’ottemperanza della sentenza in epigrafe, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre la comune azione impugnatoria congiuntamente esperita rimane demandata alla trattazione con rito ordinario, all’udienza pubblica che sarà fissata nel prosieguo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per la parte relativa alle domande inerenti all’ottemperanza della sentenza di questa Sezione del 25/3/2025 n. 2514.
La domanda di annullamento del Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze -OMISSIS- resta affidata alla trattazione con rito ordinario nel prosieguo.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
SE IT, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE IT | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO