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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3358 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1350/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 30.04.2025 avverso la sentenza n. 9554/2024 resa dal Tribunale di Milano, pubblicata il 05.11.2024 e non notificata,
DA
(C.F. e P. IVA ), in persona del Presidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Dott. , rappresentata Parte_2
e difesa, come da delega allegata all'atto di citazione in appello, dagli Avv. ANDREA ZAPPALA'
(C.F. ) e IA TA (C.F. ), ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Debora Maria Fanciullo, Controparte_1
, sito in Milano, Via San Martino n. 19,
[...]
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Procuratore, Avv. Michele De Rosa, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.
SI TO (C.F. , ES RO C.F._3
(C.F. ) e MA CH (C.F. ), con studio C.F._4 C.F._5 in Milano (MI), Via Cosimo Del Fante n. 2, presso cui è elettivamente domiciliata,
-APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi di cui in narrativa
– riformare/annullare la sentenza n. 9554/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione XI civile, Giudice Dott. Vincenzo Barbuto, il 5.11.2024 e pubblicata in pari data, all'esito del giudizio R.G. n. 20807/2022 e per l'effetto, nel merito
- accertare e dichiarare la non debenza di tutte le somme corrisposte da da Parte_1
Gennaio 2010 a Novembre 2011 a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e relativa IVA, per l'effetto, condannare a rifondere ad CP_2 Parte_1 ex art. 2033 c.c., le somme indebitamente percepite, pari ad € 57.481,60, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dal 25.2.2020 al 16.5.2022, data di proposizione della domanda giudiziale, ed al tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
in via istruttoria,
- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che le fatture relative ai mesi da novembre 2009 a luglio 2010 emesse da l'energia Pt_3 elettrica venivano sospese a causa degli eventi sismici che avevano interessato la zona di Teramo dove AGI ha il proprio stabilimento? Cont
2. Vero che le fatture per l'energia elettrica emesse da per i mesi da novembre 2009 a luglio 2010 venivano pagate da AGI mediante rateizzazione in 24 rate mensili? 3. Vero che le prime quattro rate avevano ciascuna un ammontare di €100.142,12 e venivano pagate da AGI in data 6.9.2010, 6.10.2010, 9.11.2010 e 7.12.2010, come da allegato 9 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont 4. Vero che metteva note di credito nei confronti di AGI per i mesi da gennaio a dicembre 2009 di complessivi €527.794,38 e note di credito per i mesi da gennaio a luglio 2010 di complessivi
€475.737,42, come da allegati 11 e 12 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostrano al teste? 5. Vero che le successive 20 rate avevano ciascuna un ammontare di €49.965,53, in quanto dall'ammontare residuo oggetto di rateizzazione venivano detratte le note di credito per i mesi da gennaio a dicembre 2009 di complessivi €527.794,38 e le note di credito per i mesi da gennaio a luglio 2010 di complessivi €475.737,42 (di cui sub capitolo 4), come da comunicazione inviata in data 20.1.2011 dal Dott. a allegato 13 alla memoria ex art. 183, c. Parte_2 Parte_4
6, n. 1 c.p.c (già allegato 3) che si mostra al teste?
6. Vero che AGI pagava tutte le 20 rate di €49.965,53 ciascuna rispettivamente in data 25.1.2011,
7.2.2011, 4.3.2011, 7.4.2011, 6.5.2011, 9.6.2011, 8.7.2011, 4.8.2011, 7.9.2011, 4.10.2011,
8.11.2011, 7.12.2011, 10.1.2012, 7.2.2012, 8.3.2012, 6.4.2012, 7.5.2012, 12.6.2012, 8.8.2012, 21.9.2012, come da allegato 14 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? 7.Vero che l'IVA di cui alle fatture 1067182/1067183/106784/1067185/1067187/1067188/1067189/1067190 relative ai mesi da Cont novembre 2009 a giugno 2010, emesse da veniva pagata da AGI in data 28.7.2010, come da allegato 18 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
8. Vero che l'IVA relativa alla fattura 1072702 emessa da n riferimento al mese di luglio 2010 veniva pagata da AGI in data 31.8.2010, come da allegato 19 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
9. Vero che la fattura 1076524 emessa da in riferimento al mese di agosto 2010 veniva pagata da AGI con disposizioni di bonifico del 29.9.2010 e del 1.10.2010, come da allegato 20 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste?
2 Cont
10. Vero che la fattura 1085988 emessa da in riferimento al mese di settembre 2010 veniva pagata da AGI il 28.10.2010, come da allegato 21 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
11. Vero che la fattura 1101977 emessa da n riferimento al mese di ottobre 2010 veniva pagata da AGI il 29.11.2010, come da allegato 22 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
12. Vero che la fattura 1111762 emessa da in riferimento al mese di novembre 2010 veniva pagata da AGI il 29.12.2010, come da allegato 23 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
13. Vero che metteva nei confronti di AGI note di credito per i mesi da agosto a novembre 2010 di complessivi €319.688,01, come da allegato 15 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste?
14. Vero che l'importo di €319.688,01 di cui alle note di credito per i mesi da agosto a novembre Cont 2010 (di cui sub capitolo 13) veniva detratto dalla fattura 1001019 emessa da in riferimento al mese di dicembre 2010 per cui AGI pagava il residuo ammontare di €43.281,28 il 25.1.2011, come da allegato 16 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont 15. Vero che metteva note di credito nei confronti di AGI per i mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 di complessivi €158.691,27, come da allegato 35 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont 16. Vero che dall'ammontare della fattura 1010520 emessa da n riferimento al mese di gennaio 2011 venivano detratte le note di credito per i mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 di complessivi
€158.691,27 (di cui sub capitolo 15)? Cont
17. Vero che il residuo ammontare della fattura 1010520 emessa da in riferimento al mese di gennaio 2011, pari ad €211.766,99, veniva pagato da AGI l'1.3.2011, come da allegato 24 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
18. Vero che la fattura 1023481 emessa da n riferimento al mese di febbraio 2011 veniva pagata da AGI il 21.4.2011, come da allegato 25 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
19. Vero che la fattura 1030856 emessa da n riferimento al mese di marzo 2011 veniva pagata da AGI il 5.5.2011, come da allegato 26 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
20. Vero che la fattura 1038425 emessa da in riferimento al mese di aprile 2011 veniva pagata da AGI il 26.5.2011, come da allegato 27 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
21. Vero che la fattura 1040368 emessa da n riferimento al mese di maggio 2011 veniva pagata da AGI il 30.6.2011, come da allegato 28 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
22. Vero che la fattura 1051811 emessa da n riferimento al mese di giugno 2011 veniva pagata da AGI il 27.7.2011, come da allegato 29 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
23. Vero che la fattura 1059769 emessa da in riferimento al mese di luglio 2011 veniva pagata da AGI il 29.8.2011, come da allegato 30 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
24. Vero che emetteva nota di credito per il mese di agosto 2011 di complessivi €122.703,22, come da allegato 36 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
25. Vero che dall'ammontare della fattura 1067727 emessa da in riferimento al mese di agosto 2011 veniva detratta la nota di credito per lo stesso mese di agosto 2011 di complessivi €122.703,22
3 (di cui sub capitolo 24) per cui AGI pagava la restante somma di €316.869,21 il 23.9.2011, come da allegato 31 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
26. Vero che la fattura 1080014 emessa da in riferimento al mese di settembre 2011 veniva pagata da AGI il 25.10.2011, come da allegato 32 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
27. Vero che la fattura 1097331 emessa da n riferimento al mese di ottobre 2011 veniva pagata da AGI il 21.12.2011, come da allegato 33 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
28. Vero che la fattura 1104526 emessa da in riferimento al mese di novembre 2011 veniva pagata da AGI il 29.12.2011, come da allegato 34 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
29. Vero che AGI ha pagato tutte le fatture emesse da a gennaio 2010 a novembre 2011? Si indicano a testi:
− la Sig.ra domiciliata presso con sede in Montorio al Testimone_1 Parte_1
Vomano (TE), Frazione Trinità sn, Zona Industriale, CAP 6046;
− il Sig. domiciliato presso Filiale Centro con sede in San Benedetto Parte_4 CP_2 del Tronto (AP), Via Pasubio n. 10, CAP 63074;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: NEL MERITO
- rigettare, in ogni caso, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'attrice appellante, confermando la sentenza n. 9554/2024 emessa dal Tribunale di Milano in persona del dott. Barbuto in data 05/11/2024 - R.G. 20807/2022 , e pubblicata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la - già Controparte_3 Controparte_4
– (di seguito, per brevità, AGI) ha adito il Tribunale di Milano al fine di ottenere la condanna di CP_2 alla restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 57.481,60, IVA inclusa, “oltre interessi al
[...] tasso legale ex art.1284 c.c. dal 25.2.2020 al 16.5.2022, data di proposizione della domanda giudiziale, ed al tasso previsto dall'art.1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo”. A sostegno della richiesta, AGI ha evidenziato di avere corrisposto il suddetto importo ad Contr in forza di due contratti di somministrazione stipulati inter partes, a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica in relazione al periodo gennaio 2010 - novembre 2011.
Ha quindi dedotto l'illegittimità dell'addebito in quanto la normativa nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica applicabile ratione temporis (art. 6 co. 2
D.L. n. 511/88, novellato dal d.lgs. n. 26/07 e abrogato solo a partire dal 1° gennaio 2012) si porrebbe in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di
Giustizia UE, e ha pertanto sostenuto che tali importi avrebbero potuto essere recuperati mediante
4 l'azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, come affermato dalla
Suprema Corte (Cass. n. 15198/2019). si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, evidenziando CP_2 innanzi tutto che non sarebbe legittima la richiesta di restituzione dell'IVA, essendo stata detratta dalla ricorrente per intero. Inoltre ha sostenuto, da un lato, che il pagamento non potrebbe essere considerato indebito in quanto fondato su una disposizione di legge abrogata in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dei pagamenti richiesti in ripetizione e, dall'altro lato, che, diversamente opinando, si attribuirebbe efficacia diretta orizzontale alla direttiva comunitaria, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale la disposizione nazionale contraria a una direttiva potrebbe essere disapplicata solo laddove quest'ultima fosse invocata nei confronti di uno Stato membro (c.d. efficacia verticale).
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9554/2024 pubblicata il 5 novembre 2024, ha rigettato le domande proposte da AGI, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Il primo giudice, in particolare, ha evidenziato di aver maturato, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE, dell'11.04.2024, in causa C-316/22, una sorta di “revirement di giurisprudenza, nel senso che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell' ; ha Controparte_5 motivato il rigetto affermando che, siccome ai sensi dell'art. 288 TFUE le direttive pongono obblighi solamente nei confronti degli Stati, queste non potrebbero essere fatte valere nell'ambito di un rapporto orizzontale tra privati, ma solamente nei confronti di uno Stato membro. Pertanto, il giudice nazionale investito di una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna per contrarietà a una norma dell'Unione stabilita da una direttiva, non sarebbe tenuto ad effettuare tale disapplicazione, con la sola eccezione per i casi in cui siano coinvolti principi generali del diritto dell'Unione. Tuttavia, poiché la normativa sulle accise, contenuta nella Direttiva del 2008/118/CE e nel D.L. 511 del 1988, è costituita da norme tributarie prive di portata generale, nel caso di specie sarebbe allora da riconoscersi l'operatività del principio generale che non ammette la disapplicazione.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello AGI, deducendo tre motivi di gravame di seguito esposti.
Contr 4. i è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando la decisione pronunciata dalla
CGUE nella causa C-316/2022 pubblicata l'11 aprile 2024 e le successive sentenze della Corte di
Cassazione n. 21154/2024 e n. 24373/2024.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza ex art. 350 bis c.p.c. del 18.11.2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Ciò posto e passando all'esame del merito, l'appello è fondato e va pertanto accolto.
5.1 Con il primo motivo rubricato “Quadro normativo - Illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi
1, lettera c), e 2, del D.L. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale),
5 convertito, con modificazioni, nella L. 20/1989, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.L. 26/2007
(Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)”, l'appellante rileva la non corretta interpretazione da parte del
Tribunale della sentenza della CGUE dell'11.4.2024, evidenziando poi, a seguito dell'intervento della
Corte Costituzionale con sentenza a n. 43/2025 del 24.2.2025 la fondatezza dell'azione di ripetizione Contr di indebito esercitata da AGI nei confronti di derivante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
5.2. Con il secondo motivo di appello rubricato “Violazione art. 132 c.p.c. - Carenza/illogicità della Cont Contr motivazione della Sentenza - Travisamento della natura di , l'appellante rileva come ia un ente “soggetto all'autorità o al controllo dello Stato” e dotato di “poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, secondo parte appellante nel caso de quo, conformemente al primo principio statuito dalla Sentenza CGUE 11.4.2024, sarebbe da disapplicare la normativa nazionale confliggente con la
Direttiva c.d. self-executing 2008/118/CE e, conseguentemente, riconoscere il diritto di AGI alla Contr restituzione da parte di i quanto indebitamente pagato a titolo di addizionali provinciali sulle accise all'energia elettrica e della relativa IVA.
5.3. Con il terzo e ultimo motivo rubricato “Violazione art. 132 c.p.c. - Carenza/illogicità della motivazione della Sentenza - Violazione del principio di effettività”, l'appellante rileva che la sentenza impugnata, incorrendo in un travisamento tanto del secondo dictum della Sentenza CGUE 11.4.2024 quanto del principio di effettività/principio della tutela giurisdizionale effettiva a livello europeo, presenta una motivazione carente ed illogica sul punto che, lungi dall'assicurare al consumatore finale quella tutela che la CGUE vuole riconoscere mediante l'applicazione del principio di effettività, ha finito per negargli qualsiasi diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.
6. Una volta perimetrato il devolutum della presente impugnazione, ed entrando nel merito dell'analisi dei motivi di gravame – da trattarsi congiuntamente vista la loro stretta connessione – occorre preliminarmente dare atto che deve considerarsi ormai superata la questione se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della Direttiva 2008/118/CE e sulla conseguente possibilità per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto unionale, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025 pronunciatasi, in data
15.4.2025, sulla questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Udine - del suddetto art. 6, commi 1, lettera c), e 2, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma Cost. in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, sotto il profilo del «mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale e derivanti dall'ordinamento U.E.». Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha escluso che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, rispetti il requisito della finalità specifica richiesta dal diritto dell'Unione europea, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c) prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma
6 nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». La Corte ha altresì precisato che tale conclusione
“trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è 'in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024 n. 24373)”. La Corte ha altresì valutato l'effetto prodotto dalla sentenza della Corte di Giustizia 11.4.2024, causa C-316/22 (Gabel industria tessile spa e Canavesi spa) la quale, pur mantenendo fermo il principio “che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva”, ha riconosciuto che “il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva”.
Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato. Tuttavia, a seguito dalla pronuncia della Corte Costituzionale, i clienti dei fornitori possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l'effetto ex tunc della pronuncia della Corte, salvo per i rapporti esauriti.
Consegue che i pagamenti in relazione ai quali è stata formulata la domanda oggi in esame sono indebiti, e devono essere restituiti. In tal senso si è espressa, da ultimo, anche la Corte di Cassazione che, in ordine alla legittimazione passiva in capo al fornitore, ha dettato il seguente principio di diritto:
"In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito" (Cass. n. 13742/2025). Tale diritto, secondo la Cassazione, trova fondamento nella sopravvenuta caducazione della norma istitutiva dell'addizionale, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del requisito della finalità specifica richiesto dal diritto eurounitario. La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto dell'Unione europea determina il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale, con conseguente carattere indebito dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente consumatore finale. Secondo la Corte, pertanto, l'effetto ex tunc della pronuncia di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, consente ai clienti dei fornitori di energia
7 elettrica di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dei fornitori, i quali potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello Stato, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione. Il principio si applica indipendentemente dalla circostanza che il fornitore sia il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato e che abbia la facoltà di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale mediante addebito in fattura, poiché la caducazione della norma istitutiva del tributo determina l'indebita percezione delle somme corrisposte dal consumatore finale, configurando un arricchimento senza causa in capo al fornitore che ha incassato somme non più dovute.
7. Incontestato il quantum richiesto in ripetizione dall'appellante, spetta ad AGI anche la restituzione delle somme versate a titolo di IVA, aderendo questo Collegio all'orientamento consolidato della
Suprema Corte per il quale, in caso di operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione
Iva. Conseguentemente il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere/dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass. 15 maggio 2015, n. 9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020 e n. 25741/2021).
8. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
In conclusione, l'appello proposto da AGI va accolto in ordine al riconoscimento del diritto dell'appellante ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale Contr sull'accisa ed a pertanto condannata a rimborsare l'importo di € 57.481,60, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale (ovvero dal
25.2.2020 al 16.5.2022) e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
9. Quanto alle spese di lite, in considerazione degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito che si è occupata della controversa questione e del fatto che l'appello è stato deciso, in via dirimente, in forza della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sentenza di primo
8 grado, sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9554/2024, pubblicata il 5 novembre 2024,
[...] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_2 al pagamento in favore di della somma di € 57.481,60, oltre
[...] Parte_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora (25.2.2020) alla domanda giudiziale (16.5.2022) e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano il 18.11.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Grazia Federici
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott. Antonio Corte Consigliere dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 30.04.2025 avverso la sentenza n. 9554/2024 resa dal Tribunale di Milano, pubblicata il 05.11.2024 e non notificata,
DA
(C.F. e P. IVA ), in persona del Presidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Dott. , rappresentata Parte_2
e difesa, come da delega allegata all'atto di citazione in appello, dagli Avv. ANDREA ZAPPALA'
(C.F. ) e IA TA (C.F. ), ed C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Debora Maria Fanciullo, Controparte_1
, sito in Milano, Via San Martino n. 19,
[...]
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Procuratore, Avv. Michele De Rosa, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.
SI TO (C.F. , ES RO C.F._3
(C.F. ) e MA CH (C.F. ), con studio C.F._4 C.F._5 in Milano (MI), Via Cosimo Del Fante n. 2, presso cui è elettivamente domiciliata,
-APPELLATA-
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi di cui in narrativa
– riformare/annullare la sentenza n. 9554/2024, emessa dal Tribunale di Milano, sezione XI civile, Giudice Dott. Vincenzo Barbuto, il 5.11.2024 e pubblicata in pari data, all'esito del giudizio R.G. n. 20807/2022 e per l'effetto, nel merito
- accertare e dichiarare la non debenza di tutte le somme corrisposte da da Parte_1
Gennaio 2010 a Novembre 2011 a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e relativa IVA, per l'effetto, condannare a rifondere ad CP_2 Parte_1 ex art. 2033 c.c., le somme indebitamente percepite, pari ad € 57.481,60, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dal 25.2.2020 al 16.5.2022, data di proposizione della domanda giudiziale, ed al tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
in via istruttoria,
- ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che le fatture relative ai mesi da novembre 2009 a luglio 2010 emesse da l'energia Pt_3 elettrica venivano sospese a causa degli eventi sismici che avevano interessato la zona di Teramo dove AGI ha il proprio stabilimento? Cont
2. Vero che le fatture per l'energia elettrica emesse da per i mesi da novembre 2009 a luglio 2010 venivano pagate da AGI mediante rateizzazione in 24 rate mensili? 3. Vero che le prime quattro rate avevano ciascuna un ammontare di €100.142,12 e venivano pagate da AGI in data 6.9.2010, 6.10.2010, 9.11.2010 e 7.12.2010, come da allegato 9 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont 4. Vero che metteva note di credito nei confronti di AGI per i mesi da gennaio a dicembre 2009 di complessivi €527.794,38 e note di credito per i mesi da gennaio a luglio 2010 di complessivi
€475.737,42, come da allegati 11 e 12 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostrano al teste? 5. Vero che le successive 20 rate avevano ciascuna un ammontare di €49.965,53, in quanto dall'ammontare residuo oggetto di rateizzazione venivano detratte le note di credito per i mesi da gennaio a dicembre 2009 di complessivi €527.794,38 e le note di credito per i mesi da gennaio a luglio 2010 di complessivi €475.737,42 (di cui sub capitolo 4), come da comunicazione inviata in data 20.1.2011 dal Dott. a allegato 13 alla memoria ex art. 183, c. Parte_2 Parte_4
6, n. 1 c.p.c (già allegato 3) che si mostra al teste?
6. Vero che AGI pagava tutte le 20 rate di €49.965,53 ciascuna rispettivamente in data 25.1.2011,
7.2.2011, 4.3.2011, 7.4.2011, 6.5.2011, 9.6.2011, 8.7.2011, 4.8.2011, 7.9.2011, 4.10.2011,
8.11.2011, 7.12.2011, 10.1.2012, 7.2.2012, 8.3.2012, 6.4.2012, 7.5.2012, 12.6.2012, 8.8.2012, 21.9.2012, come da allegato 14 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? 7.Vero che l'IVA di cui alle fatture 1067182/1067183/106784/1067185/1067187/1067188/1067189/1067190 relative ai mesi da Cont novembre 2009 a giugno 2010, emesse da veniva pagata da AGI in data 28.7.2010, come da allegato 18 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
8. Vero che l'IVA relativa alla fattura 1072702 emessa da n riferimento al mese di luglio 2010 veniva pagata da AGI in data 31.8.2010, come da allegato 19 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
9. Vero che la fattura 1076524 emessa da in riferimento al mese di agosto 2010 veniva pagata da AGI con disposizioni di bonifico del 29.9.2010 e del 1.10.2010, come da allegato 20 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste?
2 Cont
10. Vero che la fattura 1085988 emessa da in riferimento al mese di settembre 2010 veniva pagata da AGI il 28.10.2010, come da allegato 21 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
11. Vero che la fattura 1101977 emessa da n riferimento al mese di ottobre 2010 veniva pagata da AGI il 29.11.2010, come da allegato 22 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
12. Vero che la fattura 1111762 emessa da in riferimento al mese di novembre 2010 veniva pagata da AGI il 29.12.2010, come da allegato 23 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
13. Vero che metteva nei confronti di AGI note di credito per i mesi da agosto a novembre 2010 di complessivi €319.688,01, come da allegato 15 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste?
14. Vero che l'importo di €319.688,01 di cui alle note di credito per i mesi da agosto a novembre Cont 2010 (di cui sub capitolo 13) veniva detratto dalla fattura 1001019 emessa da in riferimento al mese di dicembre 2010 per cui AGI pagava il residuo ammontare di €43.281,28 il 25.1.2011, come da allegato 16 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont 15. Vero che metteva note di credito nei confronti di AGI per i mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 di complessivi €158.691,27, come da allegato 35 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont 16. Vero che dall'ammontare della fattura 1010520 emessa da n riferimento al mese di gennaio 2011 venivano detratte le note di credito per i mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 di complessivi
€158.691,27 (di cui sub capitolo 15)? Cont
17. Vero che il residuo ammontare della fattura 1010520 emessa da in riferimento al mese di gennaio 2011, pari ad €211.766,99, veniva pagato da AGI l'1.3.2011, come da allegato 24 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
18. Vero che la fattura 1023481 emessa da n riferimento al mese di febbraio 2011 veniva pagata da AGI il 21.4.2011, come da allegato 25 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
19. Vero che la fattura 1030856 emessa da n riferimento al mese di marzo 2011 veniva pagata da AGI il 5.5.2011, come da allegato 26 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
20. Vero che la fattura 1038425 emessa da in riferimento al mese di aprile 2011 veniva pagata da AGI il 26.5.2011, come da allegato 27 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
21. Vero che la fattura 1040368 emessa da n riferimento al mese di maggio 2011 veniva pagata da AGI il 30.6.2011, come da allegato 28 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
22. Vero che la fattura 1051811 emessa da n riferimento al mese di giugno 2011 veniva pagata da AGI il 27.7.2011, come da allegato 29 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
23. Vero che la fattura 1059769 emessa da in riferimento al mese di luglio 2011 veniva pagata da AGI il 29.8.2011, come da allegato 30 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
24. Vero che emetteva nota di credito per il mese di agosto 2011 di complessivi €122.703,22, come da allegato 36 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
25. Vero che dall'ammontare della fattura 1067727 emessa da in riferimento al mese di agosto 2011 veniva detratta la nota di credito per lo stesso mese di agosto 2011 di complessivi €122.703,22
3 (di cui sub capitolo 24) per cui AGI pagava la restante somma di €316.869,21 il 23.9.2011, come da allegato 31 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
26. Vero che la fattura 1080014 emessa da in riferimento al mese di settembre 2011 veniva pagata da AGI il 25.10.2011, come da allegato 32 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
27. Vero che la fattura 1097331 emessa da n riferimento al mese di ottobre 2011 veniva pagata da AGI il 21.12.2011, come da allegato 33 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
28. Vero che la fattura 1104526 emessa da in riferimento al mese di novembre 2011 veniva pagata da AGI il 29.12.2011, come da allegato 34 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c. (già allegato 3) che si mostra al teste? Cont
29. Vero che AGI ha pagato tutte le fatture emesse da a gennaio 2010 a novembre 2011? Si indicano a testi:
− la Sig.ra domiciliata presso con sede in Montorio al Testimone_1 Parte_1
Vomano (TE), Frazione Trinità sn, Zona Industriale, CAP 6046;
− il Sig. domiciliato presso Filiale Centro con sede in San Benedetto Parte_4 CP_2 del Tronto (AP), Via Pasubio n. 10, CAP 63074;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.”
Per CP_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: NEL MERITO
- rigettare, in ogni caso, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'attrice appellante, confermando la sentenza n. 9554/2024 emessa dal Tribunale di Milano in persona del dott. Barbuto in data 05/11/2024 - R.G. 20807/2022 , e pubblicata in pari data, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la - già Controparte_3 Controparte_4
– (di seguito, per brevità, AGI) ha adito il Tribunale di Milano al fine di ottenere la condanna di CP_2 alla restituzione ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 57.481,60, IVA inclusa, “oltre interessi al
[...] tasso legale ex art.1284 c.c. dal 25.2.2020 al 16.5.2022, data di proposizione della domanda giudiziale, ed al tasso previsto dall'art.1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo”. A sostegno della richiesta, AGI ha evidenziato di avere corrisposto il suddetto importo ad Contr in forza di due contratti di somministrazione stipulati inter partes, a titolo di addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica in relazione al periodo gennaio 2010 - novembre 2011.
Ha quindi dedotto l'illegittimità dell'addebito in quanto la normativa nazionale istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica applicabile ratione temporis (art. 6 co. 2
D.L. n. 511/88, novellato dal d.lgs. n. 26/07 e abrogato solo a partire dal 1° gennaio 2012) si porrebbe in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva n. 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di
Giustizia UE, e ha pertanto sostenuto che tali importi avrebbero potuto essere recuperati mediante
4 l'azione di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, come affermato dalla
Suprema Corte (Cass. n. 15198/2019). si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, evidenziando CP_2 innanzi tutto che non sarebbe legittima la richiesta di restituzione dell'IVA, essendo stata detratta dalla ricorrente per intero. Inoltre ha sostenuto, da un lato, che il pagamento non potrebbe essere considerato indebito in quanto fondato su una disposizione di legge abrogata in un periodo successivo rispetto a quello oggetto dei pagamenti richiesti in ripetizione e, dall'altro lato, che, diversamente opinando, si attribuirebbe efficacia diretta orizzontale alla direttiva comunitaria, contrariamente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale la disposizione nazionale contraria a una direttiva potrebbe essere disapplicata solo laddove quest'ultima fosse invocata nei confronti di uno Stato membro (c.d. efficacia verticale).
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9554/2024 pubblicata il 5 novembre 2024, ha rigettato le domande proposte da AGI, compensando integralmente le spese di lite tra le parti. Il primo giudice, in particolare, ha evidenziato di aver maturato, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE, dell'11.04.2024, in causa C-316/22, una sorta di “revirement di giurisprudenza, nel senso che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell' ; ha Controparte_5 motivato il rigetto affermando che, siccome ai sensi dell'art. 288 TFUE le direttive pongono obblighi solamente nei confronti degli Stati, queste non potrebbero essere fatte valere nell'ambito di un rapporto orizzontale tra privati, ma solamente nei confronti di uno Stato membro. Pertanto, il giudice nazionale investito di una controversia tra privati in cui viene invocata la disapplicazione di una norma interna per contrarietà a una norma dell'Unione stabilita da una direttiva, non sarebbe tenuto ad effettuare tale disapplicazione, con la sola eccezione per i casi in cui siano coinvolti principi generali del diritto dell'Unione. Tuttavia, poiché la normativa sulle accise, contenuta nella Direttiva del 2008/118/CE e nel D.L. 511 del 1988, è costituita da norme tributarie prive di portata generale, nel caso di specie sarebbe allora da riconoscersi l'operatività del principio generale che non ammette la disapplicazione.
3. Avverso detta sentenza ha proposto appello AGI, deducendo tre motivi di gravame di seguito esposti.
Contr 4. i è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando la decisione pronunciata dalla
CGUE nella causa C-316/2022 pubblicata l'11 aprile 2024 e le successive sentenze della Corte di
Cassazione n. 21154/2024 e n. 24373/2024.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza ex art. 350 bis c.p.c. del 18.11.2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. Ciò posto e passando all'esame del merito, l'appello è fondato e va pertanto accolto.
5.1 Con il primo motivo rubricato “Quadro normativo - Illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi
1, lettera c), e 2, del D.L. 511/1988 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale),
5 convertito, con modificazioni, nella L. 20/1989, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.L. 26/2007
(Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)”, l'appellante rileva la non corretta interpretazione da parte del
Tribunale della sentenza della CGUE dell'11.4.2024, evidenziando poi, a seguito dell'intervento della
Corte Costituzionale con sentenza a n. 43/2025 del 24.2.2025 la fondatezza dell'azione di ripetizione Contr di indebito esercitata da AGI nei confronti di derivante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
5.2. Con il secondo motivo di appello rubricato “Violazione art. 132 c.p.c. - Carenza/illogicità della Cont Contr motivazione della Sentenza - Travisamento della natura di , l'appellante rileva come ia un ente “soggetto all'autorità o al controllo dello Stato” e dotato di “poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, secondo parte appellante nel caso de quo, conformemente al primo principio statuito dalla Sentenza CGUE 11.4.2024, sarebbe da disapplicare la normativa nazionale confliggente con la
Direttiva c.d. self-executing 2008/118/CE e, conseguentemente, riconoscere il diritto di AGI alla Contr restituzione da parte di i quanto indebitamente pagato a titolo di addizionali provinciali sulle accise all'energia elettrica e della relativa IVA.
5.3. Con il terzo e ultimo motivo rubricato “Violazione art. 132 c.p.c. - Carenza/illogicità della motivazione della Sentenza - Violazione del principio di effettività”, l'appellante rileva che la sentenza impugnata, incorrendo in un travisamento tanto del secondo dictum della Sentenza CGUE 11.4.2024 quanto del principio di effettività/principio della tutela giurisdizionale effettiva a livello europeo, presenta una motivazione carente ed illogica sul punto che, lungi dall'assicurare al consumatore finale quella tutela che la CGUE vuole riconoscere mediante l'applicazione del principio di effettività, ha finito per negargli qualsiasi diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.
6. Una volta perimetrato il devolutum della presente impugnazione, ed entrando nel merito dell'analisi dei motivi di gravame – da trattarsi congiuntamente vista la loro stretta connessione – occorre preliminarmente dare atto che deve considerarsi ormai superata la questione se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del D.L. 511/1988 (abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della Direttiva 2008/118/CE e sulla conseguente possibilità per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto unionale, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025 pronunciatasi, in data
15.4.2025, sulla questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Udine - del suddetto art. 6, commi 1, lettera c), e 2, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma Cost. in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, sotto il profilo del «mancato rispetto dei vincoli gravanti sulla potestà legislativa statale e derivanti dall'ordinamento U.E.». Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha escluso che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, rispetti il requisito della finalità specifica richiesta dal diritto dell'Unione europea, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c) prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma
6 nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nel quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali». La Corte ha altresì precisato che tale conclusione
“trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto articolo 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è 'in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024 n. 24373)”. La Corte ha altresì valutato l'effetto prodotto dalla sentenza della Corte di Giustizia 11.4.2024, causa C-316/22 (Gabel industria tessile spa e Canavesi spa) la quale, pur mantenendo fermo il principio “che il giudice interno non può disapplicare, nell'ambito di una controversia tra privati, la norma nazionale che è in contrasto con la direttiva”, ha riconosciuto che “il cliente del servizio di fornitura di energia elettrica deve potere esercitare un'azione diretta nei confronti dello Stato anche nel caso di impossibilità giuridica di agire contro il fornitore. Ciò in conseguenza del fatto che il giudice civile, constatata la preclusione della strada della non applicazione, dovrebbe sempre rigettare la domanda di ripetizione di indebito proposta dal cliente nei confronti del fornitore e basata sulla contrarietà dell'imposta alla direttiva”.
Dalla sentenza della Corte di Giustizia consegue quindi la possibilità di esercitare direttamente l'azione di ripetizione di indebito da parte del cliente nei confronti dello Stato. Tuttavia, a seguito dalla pronuncia della Corte Costituzionale, i clienti dei fornitori possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), dato l'effetto ex tunc della pronuncia della Corte, salvo per i rapporti esauriti.
Consegue che i pagamenti in relazione ai quali è stata formulata la domanda oggi in esame sono indebiti, e devono essere restituiti. In tal senso si è espressa, da ultimo, anche la Corte di Cassazione che, in ordine alla legittimazione passiva in capo al fornitore, ha dettato il seguente principio di diritto:
"In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito" (Cass. n. 13742/2025). Tale diritto, secondo la Cassazione, trova fondamento nella sopravvenuta caducazione della norma istitutiva dell'addizionale, dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione del requisito della finalità specifica richiesto dal diritto eurounitario. La dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto dell'Unione europea determina il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale, con conseguente carattere indebito dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente consumatore finale. Secondo la Corte, pertanto, l'effetto ex tunc della pronuncia di illegittimità costituzionale, salvo per i rapporti esauriti, consente ai clienti dei fornitori di energia
7 elettrica di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti dei fornitori, i quali potranno a loro volta rivalersi nei confronti dello Stato, nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione. Il principio si applica indipendentemente dalla circostanza che il fornitore sia il soggetto tenuto a versare l'accisa allo Stato e che abbia la facoltà di trasferire l'onere del tributo sul consumatore finale mediante addebito in fattura, poiché la caducazione della norma istitutiva del tributo determina l'indebita percezione delle somme corrisposte dal consumatore finale, configurando un arricchimento senza causa in capo al fornitore che ha incassato somme non più dovute.
7. Incontestato il quantum richiesto in ripetizione dall'appellante, spetta ad AGI anche la restituzione delle somme versate a titolo di IVA, aderendo questo Collegio all'orientamento consolidato della
Suprema Corte per il quale, in caso di operazioni inesistenti o comunque erroneamente assoggettate all'Iva, restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione
Iva. Conseguentemente il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell'Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere/dovere di escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario (Cass. 15 maggio 2015, n. 9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020 e n. 25741/2021).
8. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass. n. 61/2023).
In conclusione, l'appello proposto da AGI va accolto in ordine al riconoscimento del diritto dell'appellante ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato a titolo di addizionale Contr sull'accisa ed a pertanto condannata a rimborsare l'importo di € 57.481,60, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora alla domanda giudiziale (ovvero dal
25.2.2020 al 16.5.2022) e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
9. Quanto alle spese di lite, in considerazione degli oscillanti orientamenti della giurisprudenza di merito che si è occupata della controversa questione e del fatto che l'appello è stato deciso, in via dirimente, in forza della pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sentenza di primo
8 grado, sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 9554/2024, pubblicata il 5 novembre 2024,
[...] ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_2 al pagamento in favore di della somma di € 57.481,60, oltre
[...] Parte_1 interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora (25.2.2020) alla domanda giudiziale (16.5.2022) e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, in Milano il 18.11.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott.ssa Maria Grazia Federici
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