Articolo 3 della Legge 5 gennaio 1955, n. 10
Articolo 2
Versione
10 febbraio 1955
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 10 febbraio 1955