Decreto presidenziale 10 luglio 2024
Ordinanza cautelare 26 luglio 2024
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 16/12/2025, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01603/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Carmelo Platania e AN Fraccaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazza Santa Francesca Romana, 3;
contro
Istituto -OMISSIS- – Scuola -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Passaro e Lorenzo Passaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale in data 8/6/2024 di scrutinio finale anno Scolastico 2023/2024 del Consiglio di Classe della classe 1^ sez. B del Liceo Scientifico paritario Istituto -OMISSIS- nella parte in cui delibera la non ammissione dell’alunno -OMISSIS- alla classe successiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto -OMISSIS- – Scuola -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. AN LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, con il ricorso in epigrafe impugna il provvedimento di non ammissione della figlia alla classe successiva;
- che l’Istituto scolastico si è costituito in giudizio chiedendo al reiezione del ricorso;
- che con ordinanza cautelare n. 810 del 26 luglio 2024 è stata respinta la domanda cautelare;
- che con memoria depositata in giudizio il 5 novembre 2025 la parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito del ricorso chiedendo la compensazione delle spese di giudizio;
- che l’Istituto scolastico ha presentato adesione alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio;
- che per costante giurisprudenza a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, in ossequio al principio dispositivo applicabile al processo amministrativo, che comporta che il giudice non possa sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire ( ex plurimis cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1° ottobre 2025, n.7679; Consiglio di Stato, Sez. II, 26 maggio 2025, n. 4575);
- che pertanto il ricorso, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN LI, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.