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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3083/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SE MARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14069/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - CF
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - CF
elettivamente domiciliato presso Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002304290187020222 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2875/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Napoli e Municipia spa e alla Napoli Obiettivo Valori, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo in epigrafe indicata notificatagli in data 12maggio 2025 a mezzo postada parte della Napoli Obiettivo Valore S.r.l., quale società incaricata della riscossione delle entrate comunali per conto del Comune di Napoli. L'atto di iscrizione del fermo amministrativo ha ad oggetto tre veicoli di proprieta garanzia del pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2021, per un importo complessivo di € 610,50 Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto per plurimi motivi di diritto e di fatto, che si possono riassumere come segue. Inesistenza o nullità del credito vantato dalla Napoli Obiettivo Valore S.r.l., in quanto non risulterebbe mai notificato alcun atto impositivo (avviso di accertamento o liquidazione TARI) relativo all'anno 2021 e che la comunicazione di preavviso di fermo sia priva di titolo esecutivo e debba considerarsi nulla per difetto di presupposto. Secondo il ricorrente, la società OV non avrebbe i requisiti normativi per operare quale concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, e che l'unico soggetto legittimato, secondo la progettazione difensiva, sarebbe la società Municipia S.p.A., risultando quest'ultima la sola iscritta all'Albo ministeriale dei soggetti abilitati alla gestione e riscossione delle entrate locali. Il Comune di Napol si è costituito formalmente in giudizio, limitandosi a chiedere di essere estromesso in quanto titolare del potere di accertamento e di riscossione è la soceità napoli Obeittivo valori. Ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ed ha precisato che l'attività di riscossione del credito TARI 2020 deriva da un affidamento in concessione regolarmente approvato con Determina Dirigenziale n. K1086/002 del 20/03/2023 (IG n. 645 del 28/03/2023) e che la società Municipia S.p.A. è socio unico della Napoli Obiettivo Valore S.r.l. e ne esercita il controllo e coordinamento;
inoltre ai sensi del richiamato art. 184, la costituzione di una
“società di progetto” da parte dell'aggiudicatario non determina discontinuità soggettiva nella titolarità del rapporto concessorio, essendo la OV subentrata a titolo originario nella posizione dell'aggiudicatario Municipia S.p.A. Pertanto, non sussiste alcuna incertezza circa la legittimazione della OV, la quale opera in forza del citato rapporto concessorio e del contratto di servizi, che la abilita pienamente alla gestione e riscossione delle entrate del Comune di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. La principale eccezione di difetto di legittimazione attiva della società resistente non può essere accolta. La documentazione prodotta dimostra in modo inequivocabile che il Comune di Napoli, con Determinazione Dirigenziale n. K1086/002 del 20 marzo 2023, ha disposto l'affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie in favore della Municipia S.p.A., iscritta all'Associazione_1 dei concessionari. In attuazione di tale affidamento, la Municipia S.p.A. ha costituito la società di progetto “Napoli Obiettivo Valore S.r.l.”, ai sensi dell'art. 184, D.Lgs. 50/2016, subentrata nella concessione a titolo originario. In virtù del contratto di servizi del 07/08/2024, Municipia ha mantenuto un ruolo operativo delegato, ma la titolarità giuridica del rapporto concessorio e la capacità di agire in nome e per conto del Comune di Napoli spettano alla società di progetto, ossia la OV. Ne consegue che la pretesa avanzata da OV è pienamente legittima, poiché esercitata da un soggetto concessionario dotato di titolo abilitante e di continuità funzionale con l'aggiudicatario originario. La comunicazione di preavviso di fermo amministrativo risulta regolarmente notificata via PEC all'indirizzo digitale del contribuente, come da ricevuta prodotta in giudizio, e conforme al disposto dell'art. 60 D.P.R. 600/1973. L'atto contiene tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, essendo indicato: il riferimento all'annualità d'imposta (TARI 2021); l'importo complessivo e la sua suddivisione in imposta, sanzioni, interessi e spese;
la menzione del titolo sottostante (avviso di accertamento non impugnato); l'indicazione del responsabile del procedimento e del termine di pagamento. Non sussiste dunque alcun vizio di motivazione o di forma. La tesi del ricorrente, secondo cui sussisterebbe una incertezza assoluta sull'ente titolare della pretesa tributaria, non è condivisibile. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n. 3487/2025), l'attività di gestione delle entrate comunali di Napoli è esercitata in forza di un modello concessorio integrato, nel quale la Municipia S.p.A. mantiene il ruolo di socio unico e coordinatore, mentre la Napoli Obiettivo Valore S.r.l. agisce quale società di progetto dotata di autonoma personalità giuridica e abilitata alla riscossione in nome e per conto dell'ente locale. Non può, quindi, configurarsi alcuna “incertezza sull'organo attivo”, poiché la responsabilità e la titolarità del rapporto concessorio derivano dalla medesima fonte amministrativa e contrattuale. In altri termini, anche volendo seguire l'impostazione del ricorrente, l'eventuale difetto di legittimazione di OV comporterebbe un ritorno della competenza in capo a Municipia S.p.A., ma non una carenza assoluta di potere impositivo da parte del Comune. Come affermato nella richiamata sentenza, “delle due l'una: o OV è legittimata quale società di progetto, oppure, in mancanza, si deve ritenere tamquam non esset la sua sostituzione, con persistenza del potere in capo a Municipia. In nessun caso, tuttavia, può configurarsi una vacatio di legittimazione”. Ne consegue che non sussiste alcuna incertezza oggettiva idonea a determinare la nullità dell'atto. Va quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede: Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00per compensi nei confronti di N.O.V., oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SE MARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14069/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - CF
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - CF
elettivamente domiciliato presso Napoli Obiettivo Valore S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002304290187020222 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2875/2026 depositato il 16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Napoli e Municipia spa e alla Napoli Obiettivo Valori, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo in epigrafe indicata notificatagli in data 12maggio 2025 a mezzo postada parte della Napoli Obiettivo Valore S.r.l., quale società incaricata della riscossione delle entrate comunali per conto del Comune di Napoli. L'atto di iscrizione del fermo amministrativo ha ad oggetto tre veicoli di proprieta garanzia del pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) relativa all'anno 2021, per un importo complessivo di € 610,50 Il ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto per plurimi motivi di diritto e di fatto, che si possono riassumere come segue. Inesistenza o nullità del credito vantato dalla Napoli Obiettivo Valore S.r.l., in quanto non risulterebbe mai notificato alcun atto impositivo (avviso di accertamento o liquidazione TARI) relativo all'anno 2021 e che la comunicazione di preavviso di fermo sia priva di titolo esecutivo e debba considerarsi nulla per difetto di presupposto. Secondo il ricorrente, la società OV non avrebbe i requisiti normativi per operare quale concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 446/1997, e che l'unico soggetto legittimato, secondo la progettazione difensiva, sarebbe la società Municipia S.p.A., risultando quest'ultima la sola iscritta all'Albo ministeriale dei soggetti abilitati alla gestione e riscossione delle entrate locali. Il Comune di Napol si è costituito formalmente in giudizio, limitandosi a chiedere di essere estromesso in quanto titolare del potere di accertamento e di riscossione è la soceità napoli Obeittivo valori. Ed ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto ed ha precisato che l'attività di riscossione del credito TARI 2020 deriva da un affidamento in concessione regolarmente approvato con Determina Dirigenziale n. K1086/002 del 20/03/2023 (IG n. 645 del 28/03/2023) e che la società Municipia S.p.A. è socio unico della Napoli Obiettivo Valore S.r.l. e ne esercita il controllo e coordinamento;
inoltre ai sensi del richiamato art. 184, la costituzione di una
“società di progetto” da parte dell'aggiudicatario non determina discontinuità soggettiva nella titolarità del rapporto concessorio, essendo la OV subentrata a titolo originario nella posizione dell'aggiudicatario Municipia S.p.A. Pertanto, non sussiste alcuna incertezza circa la legittimazione della OV, la quale opera in forza del citato rapporto concessorio e del contratto di servizi, che la abilita pienamente alla gestione e riscossione delle entrate del Comune di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato. La principale eccezione di difetto di legittimazione attiva della società resistente non può essere accolta. La documentazione prodotta dimostra in modo inequivocabile che il Comune di Napoli, con Determinazione Dirigenziale n. K1086/002 del 20 marzo 2023, ha disposto l'affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie in favore della Municipia S.p.A., iscritta all'Associazione_1 dei concessionari. In attuazione di tale affidamento, la Municipia S.p.A. ha costituito la società di progetto “Napoli Obiettivo Valore S.r.l.”, ai sensi dell'art. 184, D.Lgs. 50/2016, subentrata nella concessione a titolo originario. In virtù del contratto di servizi del 07/08/2024, Municipia ha mantenuto un ruolo operativo delegato, ma la titolarità giuridica del rapporto concessorio e la capacità di agire in nome e per conto del Comune di Napoli spettano alla società di progetto, ossia la OV. Ne consegue che la pretesa avanzata da OV è pienamente legittima, poiché esercitata da un soggetto concessionario dotato di titolo abilitante e di continuità funzionale con l'aggiudicatario originario. La comunicazione di preavviso di fermo amministrativo risulta regolarmente notificata via PEC all'indirizzo digitale del contribuente, come da ricevuta prodotta in giudizio, e conforme al disposto dell'art. 60 D.P.R. 600/1973. L'atto contiene tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, essendo indicato: il riferimento all'annualità d'imposta (TARI 2021); l'importo complessivo e la sua suddivisione in imposta, sanzioni, interessi e spese;
la menzione del titolo sottostante (avviso di accertamento non impugnato); l'indicazione del responsabile del procedimento e del termine di pagamento. Non sussiste dunque alcun vizio di motivazione o di forma. La tesi del ricorrente, secondo cui sussisterebbe una incertezza assoluta sull'ente titolare della pretesa tributaria, non è condivisibile. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n. 3487/2025), l'attività di gestione delle entrate comunali di Napoli è esercitata in forza di un modello concessorio integrato, nel quale la Municipia S.p.A. mantiene il ruolo di socio unico e coordinatore, mentre la Napoli Obiettivo Valore S.r.l. agisce quale società di progetto dotata di autonoma personalità giuridica e abilitata alla riscossione in nome e per conto dell'ente locale. Non può, quindi, configurarsi alcuna “incertezza sull'organo attivo”, poiché la responsabilità e la titolarità del rapporto concessorio derivano dalla medesima fonte amministrativa e contrattuale. In altri termini, anche volendo seguire l'impostazione del ricorrente, l'eventuale difetto di legittimazione di OV comporterebbe un ritorno della competenza in capo a Municipia S.p.A., ma non una carenza assoluta di potere impositivo da parte del Comune. Come affermato nella richiamata sentenza, “delle due l'una: o OV è legittimata quale società di progetto, oppure, in mancanza, si deve ritenere tamquam non esset la sua sostituzione, con persistenza del potere in capo a Municipia. In nessun caso, tuttavia, può configurarsi una vacatio di legittimazione”. Ne consegue che non sussiste alcuna incertezza oggettiva idonea a determinare la nullità dell'atto. Va quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede: Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 200,00per compensi nei confronti di N.O.V., oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.